TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa RA DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 338 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(P.IVA e C.F. ) nella Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. Marzio Nero,
in 92100 Agrigento, Via Cicerone n. 1 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
l' , in persona del Dirigente Scolastico pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.
), nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliato P.IVA_3
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la conveniva Parte_2
in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via principale e nel merito:-
accertare la condotta illegittima dell' , che ha aggiudicato Controparte_2
illegittimamente la gara alla controinteressata - condannare l' di Controparte_3 Controparte_1
Caltanissetta, al risarcimento del danno per equivalente monetario, in favore della
[...]
relativo alla fase in cui la Twister S.r.l. ha svolto illegittimamente il Parte_2
servizio, determinabile nella somma di € 25.000,00 a titolo di lucro cessante – o nel diverso
ammontare, inferiore o superiore, che sarà ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio -, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla data della illegittima aggiudicazione, fino alla data di
deposito della sentenza;
- condannare l' di Caltanissetta, a risarcire alla Controparte_1 [...]
il danno all'immagine dalla stessa patito in conseguenza Parte_2
dell'illecita condotta dell'istituto scolastico convenuto per una somma complessiva non inferiore ad
€ 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della illegittima aggiudicazione, fino
alla data di deposito della sentenza, ovvero al diverso importo che sarà ritenuto, anche in via
equitativa, di giustizia.” A tal fine, esponeva che, con Bando di gara prot. 885 del 14/02/2018,
l' di Caltanissetta istaurava una Procedura Aperta per l'istallazione e la gestione Controparte_1
di distributori automatici per l'erogazione di bevande calde e fredde e snack, relativamente al periodo
01/04/2018 – 31/12/2020, da aggiudicarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con la successiva nota prot. n. 2939/2018 del 23 aprile 2018, l' convenuto determinava di CP_1
approvare la graduatoria definitiva e aggiudicare la gara alla ditta Controparte_3
Avverso tale approvazione, l'attrice proponeva ricorso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo, che con sentenza n. 1182/2019 del 30.04.20190 accoglieva il ricorso disponendo l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione nonché il subentro della ricorrente Pt_2 Controparte_4
La società attrice, ritenendosi danneggiata, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura di €. 50.000,00, per la fase in cui la prima aggiudicataria,
aveva svolto il servizio di distribuzione automatica oggetto del Bando di gara. Controparte_3 Radicatosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di Controparte_5
giurisdizione del Giudice adito e l'infondatezza della azione spiegata dalla società attrice. Formulava
quindi le seguenti domande: “Piaccia all'adito Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione, - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario adito a favore del giudice amministrativo per le ragioni esposte al punto 1); - in
via preliminare ma subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato
esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. 132/2014 per quanto esposto
nel punto 2); - in via meramente subordinata, nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
comunque l'infondatezza della pretesa avversaria per i motivi esposti al punto 3);- con vittoria di
spese e compensi.”
Con ordinanza del 21.07.23, al presente procedimento veniva riunito quello recante il n. R.G.
1320/2021, stante la sussistenza dei presupposti di connessione soggettiva ed oggettiva, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a mezzo del quale l' chiedeva l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare la responsabilità della ditta Intorre Parte_2
Cooperativa in ordine ai danni subiti dal ricorrente a causa dell'inadempimento del contratto Pt_2
di fornitura indicato in premessa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno determinato
in complessivi euro 50.176,87 ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese e compensi.”
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
In ordine all'eccepito difetto di giurisdizione sollevato dall' convenuto, innanzitutto, si CP_5
osserva come l'art.133 comma 1 lettera e) cpa devolva al G.A. in sede esclusiva le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, ivi incluse quelle risarcitorie.
Ciò posto, la Suprema Corte ha di recente chiarito che: “Ai fini del riparto della giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la
giurisdizione in particolari materie ― nella specie che qui interessa: l'art. 133, lett. e1), c.p.a.,
in tema di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ― si devono interpretare
nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi una materia devoluta
alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia
con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di
legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri.” (Cass. SS.UU.
n.5441/24).
Orbene, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (Cass. SS.UU. n. 25456/17; Cass. SS.UU. n. 20350/18; Cass. SS.UU. n.
30009/19).
Dovrà, pertanto, analizzarsi l'oggetto della domanda proposta e, dunque, la causa petendi.
Dalle deduzioni contenute negli atti di parte, si evince che l'odierna parte attrice si duole dell'illegittimità della aggiudicazione in capo alla ditta Twister s.r.l., aggiudicazione poi annullata con la sentenza del TAR e dalla quale sarebbe conseguito il danno patrimoniale evocato nel presente giudizio Appare evidente che nel caso in esame la connessione del pregiudizio alla illegittimità dell'atto vale a qualificare la causa petendi della domanda risarcitoria spiegata dall'attore siccome riferita alla supposta inosservanza delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo e la scaturigine del danno dal presunto illegittimo esercizio dell'indicato potere attrae la controversia nell'alveo della giurisdizione del Giudice amministrativo (Trib. Marsala sez. I,
n.345/20).
Sempre in tema di riparto della giurisdizione tra giudici amministrativi e giudici ordinari, la S.C., ha evidenziato che: “spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tutte le controversie in cui si denunci
un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi
reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o
il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del
giudizio, facendosi vere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043
c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato” (v. Cass. SS.UU. n. 27455
del 29/12/2016).
La causa petendi dell'azione di danno resta, infatti, l'illegittimità dell'agere publicum, con la conseguenza che è sufficiente a radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, la circostanza che il “danno di cui si chieda il risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione sia
comunque causalmente collegato alla illegittimità del provvedimento amministrativo” ( Cass. SS.
UU. n. 8236/2020).
Ne consegue che anche in ambito di appalti restano riservate alla cognizione del Giudice
Amministrativo “…(..)..le domande di risarcimento (per equivalente o in forma specifica) del danno
che si pongano in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre
resta riservato alla cognizione del giudice ordinario il risarcimento del danno provocato da della
p.a. che non trovino rispondenza nel precedente esercizio di quel potere (Cass. n. 15205/16; Cass.).
La giurisdizione del giudice ordinario presuppone che sia rimproverata alla P.A. non una illegittimità provvedimentale riconducibile all'esercizio di un potere discrezionale, una condotta illecita che
prescinde dall'illegittimo esercizio di quel potere..(..)…”(Cass., SS.UU. n. 16960/2018).
Nella fattispecie, non vi è alcun dubbio che a fondamento della domanda attrice vi sia la asserita illegittimità di un provvedimento amministrativo, espressione di pubblici poteri.
Pertanto, la fattispecie in esame, deve ascriversi all'alveo della giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
Con ricorso ex art. 702 bis, iscritto al n. R.G. 1320/21 l' chiedeva accertarsi la Controparte_1
responsabilità della in ordine ai danni subiti a causa Parte_2
dell'inadempimento del contratto di fornitura, prodotto agli atti e, conseguentemente, la condanna al risarcimento del danno determinato in complessivi euro 50.176,87 ovvero nella diversa somma,
minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale,
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, l' Convenuto ha dato prova dell'esistenza della fonte negoziale costituita dal contratto CP_5
per la fornitura del servizio di n.7 di distributori automatici, agli atti, a mente del quale il fornitore si obbligava al pagamento di un contributo mensile pari ad € 1.250,42, tuttavia non ha dimostrato l'esatta entità del pregiudizio subito. La documentazione depositata a supporto della domanda di risarcimento del danno non consente di quantificare con assoluta certezza l'esatto ammontare del danno richiesto.
Altresì, il chiesto danno all'immagine è rimasto sfornito di prova si in ordine all'an che al quantum. Deve in ogni caso rilevarsi come in sede di comparsa conclusionale la Parte_2
abbia riconosciuto fondata la domanda di pagamento dei canoni relativi al periodo
[...]
10.06.2019 - 16.12.2019, data di risoluzione del contratto.
Pertanto, la domanda della può essere accolta per le causali non contestate e quindi Controparte_1
limitatamente alla somma di € 7.504,52 (€1.250,42 x 6 mensilità), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
La particolarità delle questioni trattate nonché l'esito del giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così
provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice amministrativo;
- assegna il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice Amministrativo;
- condanna la per le causali di cui in narrativa, al pagamento Parte_2
in favore dell' della somma di € 7.502,52, oltre interessi come in parte motiva. CP_1 CP_1
- spese integralmente compensate;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della
[...]
Parte_2
Così deciso in Caltanissetta, il 30 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA DA
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa RA DA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 338 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(P.IVA e C.F. ) nella Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. Marzio Nero,
in 92100 Agrigento, Via Cicerone n. 1 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
l' , in persona del Dirigente Scolastico pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F.
), nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174 è domiciliato P.IVA_3
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la conveniva Parte_2
in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via principale e nel merito:-
accertare la condotta illegittima dell' , che ha aggiudicato Controparte_2
illegittimamente la gara alla controinteressata - condannare l' di Controparte_3 Controparte_1
Caltanissetta, al risarcimento del danno per equivalente monetario, in favore della
[...]
relativo alla fase in cui la Twister S.r.l. ha svolto illegittimamente il Parte_2
servizio, determinabile nella somma di € 25.000,00 a titolo di lucro cessante – o nel diverso
ammontare, inferiore o superiore, che sarà ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio -, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla data della illegittima aggiudicazione, fino alla data di
deposito della sentenza;
- condannare l' di Caltanissetta, a risarcire alla Controparte_1 [...]
il danno all'immagine dalla stessa patito in conseguenza Parte_2
dell'illecita condotta dell'istituto scolastico convenuto per una somma complessiva non inferiore ad
€ 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della illegittima aggiudicazione, fino
alla data di deposito della sentenza, ovvero al diverso importo che sarà ritenuto, anche in via
equitativa, di giustizia.” A tal fine, esponeva che, con Bando di gara prot. 885 del 14/02/2018,
l' di Caltanissetta istaurava una Procedura Aperta per l'istallazione e la gestione Controparte_1
di distributori automatici per l'erogazione di bevande calde e fredde e snack, relativamente al periodo
01/04/2018 – 31/12/2020, da aggiudicarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con la successiva nota prot. n. 2939/2018 del 23 aprile 2018, l' convenuto determinava di CP_1
approvare la graduatoria definitiva e aggiudicare la gara alla ditta Controparte_3
Avverso tale approvazione, l'attrice proponeva ricorso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo, che con sentenza n. 1182/2019 del 30.04.20190 accoglieva il ricorso disponendo l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione nonché il subentro della ricorrente Pt_2 Controparte_4
La società attrice, ritenendosi danneggiata, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura di €. 50.000,00, per la fase in cui la prima aggiudicataria,
aveva svolto il servizio di distribuzione automatica oggetto del Bando di gara. Controparte_3 Radicatosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di Controparte_5
giurisdizione del Giudice adito e l'infondatezza della azione spiegata dalla società attrice. Formulava
quindi le seguenti domande: “Piaccia all'adito Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed
eccezione, - in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario adito a favore del giudice amministrativo per le ragioni esposte al punto 1); - in
via preliminare ma subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato
esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. 132/2014 per quanto esposto
nel punto 2); - in via meramente subordinata, nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
comunque l'infondatezza della pretesa avversaria per i motivi esposti al punto 3);- con vittoria di
spese e compensi.”
Con ordinanza del 21.07.23, al presente procedimento veniva riunito quello recante il n. R.G.
1320/2021, stante la sussistenza dei presupposti di connessione soggettiva ed oggettiva, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a mezzo del quale l' chiedeva l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti: “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, - accertare e dichiarare la responsabilità della ditta Intorre Parte_2
Cooperativa in ordine ai danni subiti dal ricorrente a causa dell'inadempimento del contratto Pt_2
di fornitura indicato in premessa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno determinato
in complessivi euro 50.176,87 ovvero nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese e compensi.”
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
In ordine all'eccepito difetto di giurisdizione sollevato dall' convenuto, innanzitutto, si CP_5
osserva come l'art.133 comma 1 lettera e) cpa devolva al G.A. in sede esclusiva le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, ivi incluse quelle risarcitorie.
Ciò posto, la Suprema Corte ha di recente chiarito che: “Ai fini del riparto della giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la
giurisdizione in particolari materie ― nella specie che qui interessa: l'art. 133, lett. e1), c.p.a.,
in tema di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ― si devono interpretare
nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi una materia devoluta
alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia
con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di
legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri.” (Cass. SS.UU.
n.5441/24).
Orbene, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (Cass. SS.UU. n. 25456/17; Cass. SS.UU. n. 20350/18; Cass. SS.UU. n.
30009/19).
Dovrà, pertanto, analizzarsi l'oggetto della domanda proposta e, dunque, la causa petendi.
Dalle deduzioni contenute negli atti di parte, si evince che l'odierna parte attrice si duole dell'illegittimità della aggiudicazione in capo alla ditta Twister s.r.l., aggiudicazione poi annullata con la sentenza del TAR e dalla quale sarebbe conseguito il danno patrimoniale evocato nel presente giudizio Appare evidente che nel caso in esame la connessione del pregiudizio alla illegittimità dell'atto vale a qualificare la causa petendi della domanda risarcitoria spiegata dall'attore siccome riferita alla supposta inosservanza delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo e la scaturigine del danno dal presunto illegittimo esercizio dell'indicato potere attrae la controversia nell'alveo della giurisdizione del Giudice amministrativo (Trib. Marsala sez. I,
n.345/20).
Sempre in tema di riparto della giurisdizione tra giudici amministrativi e giudici ordinari, la S.C., ha evidenziato che: “spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tutte le controversie in cui si denunci
un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi
reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o
il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del
giudizio, facendosi vere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043
c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato” (v. Cass. SS.UU. n. 27455
del 29/12/2016).
La causa petendi dell'azione di danno resta, infatti, l'illegittimità dell'agere publicum, con la conseguenza che è sufficiente a radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, la circostanza che il “danno di cui si chieda il risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione sia
comunque causalmente collegato alla illegittimità del provvedimento amministrativo” ( Cass. SS.
UU. n. 8236/2020).
Ne consegue che anche in ambito di appalti restano riservate alla cognizione del Giudice
Amministrativo “…(..)..le domande di risarcimento (per equivalente o in forma specifica) del danno
che si pongano in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre
resta riservato alla cognizione del giudice ordinario il risarcimento del danno provocato da della
p.a. che non trovino rispondenza nel precedente esercizio di quel potere (Cass. n. 15205/16; Cass.).
La giurisdizione del giudice ordinario presuppone che sia rimproverata alla P.A. non una illegittimità provvedimentale riconducibile all'esercizio di un potere discrezionale, una condotta illecita che
prescinde dall'illegittimo esercizio di quel potere..(..)…”(Cass., SS.UU. n. 16960/2018).
Nella fattispecie, non vi è alcun dubbio che a fondamento della domanda attrice vi sia la asserita illegittimità di un provvedimento amministrativo, espressione di pubblici poteri.
Pertanto, la fattispecie in esame, deve ascriversi all'alveo della giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
Con ricorso ex art. 702 bis, iscritto al n. R.G. 1320/21 l' chiedeva accertarsi la Controparte_1
responsabilità della in ordine ai danni subiti a causa Parte_2
dell'inadempimento del contratto di fornitura, prodotto agli atti e, conseguentemente, la condanna al risarcimento del danno determinato in complessivi euro 50.176,87 ovvero nella diversa somma,
minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale,
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Orbene, l' Convenuto ha dato prova dell'esistenza della fonte negoziale costituita dal contratto CP_5
per la fornitura del servizio di n.7 di distributori automatici, agli atti, a mente del quale il fornitore si obbligava al pagamento di un contributo mensile pari ad € 1.250,42, tuttavia non ha dimostrato l'esatta entità del pregiudizio subito. La documentazione depositata a supporto della domanda di risarcimento del danno non consente di quantificare con assoluta certezza l'esatto ammontare del danno richiesto.
Altresì, il chiesto danno all'immagine è rimasto sfornito di prova si in ordine all'an che al quantum. Deve in ogni caso rilevarsi come in sede di comparsa conclusionale la Parte_2
abbia riconosciuto fondata la domanda di pagamento dei canoni relativi al periodo
[...]
10.06.2019 - 16.12.2019, data di risoluzione del contratto.
Pertanto, la domanda della può essere accolta per le causali non contestate e quindi Controparte_1
limitatamente alla somma di € 7.504,52 (€1.250,42 x 6 mensilità), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
La particolarità delle questioni trattate nonché l'esito del giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così
provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice amministrativo;
- assegna il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice Amministrativo;
- condanna la per le causali di cui in narrativa, al pagamento Parte_2
in favore dell' della somma di € 7.502,52, oltre interessi come in parte motiva. CP_1 CP_1
- spese integralmente compensate;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della
[...]
Parte_2
Così deciso in Caltanissetta, il 30 Ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA DA