Versione
11 gennaio 1958
11 gennaio 1958
Art. 1. Articolo unico.
Il termine stabilito dall' art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707 , entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima viene prorogato di due anni.
Il termine stabilito dall' art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707 , entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima viene prorogato di due anni.