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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 26 febbraio
2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4324/2022 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Salerno alla Parte_1
via Michele Conforti n.3 presso lo studio dell'avv.to Barbara Spadafora, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
con sede in Amalfi alla P.zza dei Dogi (P.I. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente del CdA, legale rappresentate p.t. Sig. , rappresentato e Controparte_2
difeso, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Vincenzo Rescigno
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24 giugno 2022, la ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della con sede in Amalfi alla Piazza dei Dogi 29, come CP_1
operaia VI livello del C.C.N.L. Commercio, dal 09/11/2011 al 19/04/2022, data in cui la stessa, a mezzo racc.a.r. rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa per mancata percezione della retribuzione. In particolare, la lamentava di non aver ricevuto Parte_1
la retribuzione relativa ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo ed aprile
2022; quanto alle concrete caratteristiche della prestazione lavorativa svolta,la ricorrente dichiarava di essersi occupata della vendita al dettaglio, delle operazioni di incasso e relativa registrazione delle singole vendite, della prezzatura della merce, della segnalazione dello scoperto dei banchi, del rifornimento degli stessi, della movimentazione fisica delle merci che venivano consegnate giornalmente, lavorando nel periodo invernale dal lunedì al sabato, (godendo del giorno di riposo il giovedì ed osservando come orario di lavoro 07.00-13.30 e 16.30-20.00) mentre nei mesi di luglio, agosto e settembre la stessa avrebbe lavorato anche per due domeniche al mese (dalle
08.00 alle 13.00 e nello stesso orario nei giorni del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 27 giugno - giorno della festa patronale - del 15 agosto, del 1° novembre, dell'8 dicembre e nel giorno di pasquetta, di ogni anno). La precisava infine Parte_1
che per il lavoro svolto aveva percepito, ad eccezione dei mesi sopra elencati, una paga mensile di €1.500,00, ma che non aveva ricevuto le busta paga relative agli ultimi anni;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito che “previa comparizione delle parti, accerti che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 09/11/2011 CP_1
al 19/04/2022, dal lunedì al sabato, godendo del giorno di riposo il giovedì ed osservando il seguente orario di lavoro 07.00-13.30 e 16.30-20.00; accerti che nei mesi di luglio, agosto e settembre ha lavorato anche due domeniche al mese e nei giorni del 6 gennaio, il giorno di pasquetta, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 27 giugno (giorno della festa patronale) il 15 agosto, il 1 novembre, l'8 dicembre, degli anni 2019, 2020 e 2021, ha lavorato dalle 08.00 alle 13.00; accerti che già dal mese di settembre 2019 la ricorrente ha svolto mansioni corrispondenti al IV livello del C.C.N.L.; che la ricorrente ha diritto al pagamento degli stipendi relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre
2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022, dei ratei di tredicesima e quattordicesima per il periodo settembre 2019-aprile 2022, dell'indennità per le ferie non godute, dello straordinario prestato, del TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso poiché il rapporto di lavoro si
è risolto a seguito delle dimissioni rassegnate dalla sig.ra per giusta causa ex Parte_1
art.2119 c.c., delle maggiorazione per il lavoro domenicale, delle festività, dei permessi non goduti e per l'effetto condanni la in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento dell'importo €111.481,58 oltre rivalutazione ed interessi o di quella che risulterà congrua, anche a mezzo CTU, che sin da ora si chiede, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore della e l'ammissione della prova testimoniale” CP_1
Il giudice all'udienza del 2 febbraio 2023, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento ai difensori delle parti costituite, e viste le note di trattazione scritta depositate in atti, dichiarava la contumacia della resistente ammettendo al CP_1
contempo la prova testimoniale articolata nel ricorso, prova testimoniale che veniva espletata alle udienze del 27.9.2023 e 28.2.2023.
All'udienza del 14.3.2024 il giudice ordinava in via provvisoria alla società CP_1 di pagare in favore della ricorrente la somma di € 13.236,00, rinviando per la discussione all' 11 dicembre 2024.
Il 14.10.2024 si costituiva in giudizio la società resistente adducendo l'insussistenza del vincolo di subordinazione atteso che la signora , in qualità di socia , Parte_1
avrebbe gestito in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione la propria attività all'interno dell'azienda .; chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di causa con attribuzione.
Il giudice all'odierna udienza ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
**************
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e, pertanto , merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Detta pronuncia , come appare evidente , supera l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla insussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso ,anche se perviene comunque ad escludere la fondatezza di talune delle domande proposte .
Ed invero , sebbene nel ricorso non se ne facesse menzione , è la stessa ricorrente a riconoscere in sede di libero interrogatorio che , a decorrere dall'anno 2019 , sarebbe subentrata al padre , nel frattempo deceduto , nella qualità di socia della società resistente.
Tale circostanza , tuttavia , non appare sufficiente ad escludere il rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso .
La Suprema Corte , infatti , dopo iniziali oscillazioni , ha addirittura affermato che la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass., sez. L,
21 maggio 2002, n. 7465; Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio
1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre 1989, n. 4781). La qualità di amministratore di una società di capitali è, dunque, compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della stessa, ove sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare (Cass., sez.L, 26 ottobre 1996, n. 9368; Cass., 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 11 novembre 1993, n. 11119; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Pertanto, potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio di una società
e quella di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene;
mentre, in mancanza di siffatto assoggettamento, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
(Cass., sez.L, 15 febbraio 1985, n. 1316).
Il rapporto organico che lega il socio ad una società di capitali non esclude dunque la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra il primo e la seconda
(Cass., sez L., 3 dicembre 1998, n. 12283). Solo, quindi, nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla(Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n. 5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161).
Nella specie , dunque , la circostanza che la ricorrente sia divenuta socia della società non implica necessariamente il venir meno del rapporto di lavoro dipendente da lei già instaurato con la società . Ed anzi , la documentazione prodotta attesta che la società ha continuato a considerare la ricorrente come un lavoratore dipendente .
Sebbene , infatti , nel ricorso si affermi che a partire dall'anno 2019 non le sarebbero state più consegnate buste paga , è la tessa ricorrente a produrre , nel corso del giudizio i prospetti paga di gennaio , febbraio , marzo e novembre 2021 , prospetti che attestano la persistente posizione di lavoratrice dipendente rivestita dalla ricorrente .
E' stato inoltre prodotto nel fascicolo attoreo l'estratto contributivo dal quale emerge che la società convenuta ha continuato a denunciare all' la ricorrente come CP_3
lavoratrice subordinata , nonché gli estratti conto recanti gli importi accreditati in suo favore dalla a titolo di retribuzioni . CP_1
E tanto , a parere del giudicante è sufficiente a confermare il rapporto lavorativo intercorso tra la signora e la Parte_1 CP_1
Ma , come abbiamo sopra anticipato , la premessa che precede non implica che le domande formulate dalla ricorrente siano tutte fondate .
Infondata , innanzitutto , è la domanda di superiore inquadramento avanzata dalla ricorrente .
La ricorrente , infatti , reclama il pagamento delle retribuzioni omesse che ella rapporta ad un inquadramento nel IV livello del CNLL terziario e ciò nonostante il rapporto di lavoro formalizzato tra le parti prevedesse un inquadramento nel VI livello .
Si deve evidenziare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, integralmente condivisa dal giudicante e richiamata nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., "nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. n. 8589/2015; Cass. n. 20272 del 27.9.2010; Cass. n. 28284 del
31.12.2009; Cass. n. 26234 del 30.10.2008; Cass. n. 3446 del 20.2.2004; Cass. n.
4508 del 26.3.2003; Cass. n. 11856 del 21.10.1999; Cass. n. 14973 dei 20.11.2000;
Cass. n. 9614 del 21.7.2000; Cass. n. 6446 dell'1.7.1998).
In sede di legittimità si è inteso così proporre un percorso logico - giuridico che, sviluppandosi attraverso l'accertamento dell'effettiva attività svolta dal lavoratore e il raffronto di essa, e delle sue modalità esecutive in termini di autonomia e responsabilità, con i connotati previsti dalla declaratoria contrattuale, riconnetta l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato alla logica conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente e non alternativa, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.
Il giudicante ,quindi , è chiamato a valutare , non solo la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta dalla risorsa ad un superiore livello di contrattazione collettiva , ma anche ad escludere che quell'attività fosse comunque inquadrabile nel livello di appartenenza .
Ma tale operazione , nel caso di specie , è impedita dalla formulazione del ricorso introduttivo . La ricorrente , infatti , ha omesso di riportare nel corpo del ricorso le declaratorie professionali e , questo , sia per quanto riguarda il livello riconosciuto dal datore di lavoro , che per quanto riguarda quello rivendicato, impedendo in tal modo al giudice di operare il raffronto tra le mansioni di fatto espletate e le diverse declaratorie professionali .
Ed invero , il denunciato "difetto di allegazione" non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati, quanto, come già anticipato, nell'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Si legge, infatti, nel ricorso.” La signora nel Parte_1
corso del rapporto di lavoro e quindi sicuramente da prima del mese di settembre
2019 ha acquisito una comprovata professionalità derivante dall'esperienza svolta in azienda che le ha permesso di svolgere le mansioni di addetta alla vendita al pubblico ,corrispondente al IV livello del CCNL commercio … la ricorrente con autonomia e iniziativa si occupava della vendita al dettaglio , delle operazioni di incasso e relativa registrazione delle singole vendite , della prezzatura della merce
, della segnalazione dello scoperto dei banchi , del rifornimento degli stessi , della movimentazione fisica delle merci che venivano consegnate giornalmente”, senza tuttavia che venga riportata la declaratoria contrattuale del VI livello , vale a dire quello riconosciuto dalla datrice di lavoro , e quella del IV livello , rivendicato in ricorso .
In pratica la ricorrente ha rivendicato il IV livello senza richiamare le declaratorie professionali e senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta sarebbe stata da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative al predetto livello .
L'anello mancante non consiste, dunque, a ben vedere, in un asserito difetto d'allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali. In tal modo , tuttavia , è impedita al giudice l' attività di analisi e valutazione delle varie declaratorie contrattuali in ipotesi violate , con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per la lavoratrice , sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, che concorrono a configurare, unitariamente considerate, l'ossatura della domanda e giustificano (o non) la pretesa giudiziaria.
Si ribadisce , infatti , che, ai fini dell'inquadramento del personale alla qualifica superiore, occorre procedere all'analisi delle mansioni rivendicate in relazione a quelle previste dalla contrattazione collettiva, la quale, nella specie, non è stata affatto richiamata .
La conclusione di quanto siamo venuti dicendo non è pertanto la nullità del ricorso , ma il rigetto nel merito della domanda .
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione (art.163, nn. 1,2,3
c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del 15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa
(tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018;
Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619; Cass.
5.6.86 n. 3777).
Come la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall' impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; è necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonchè le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza
è apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
In applicazione di tali principi può affermarsi che nel caso di specie la ricorrente ha espresso in maniera chiaramente intellegibile il bene della vita richiesto e le ragioni della domanda. Ella infatti rivendica il pagamento di spettanze retributive e ciò sul presupposto dell'avvenuto inquadramento in un livello contrattuale inferiore a quello spettante . Non risulta del tutto omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. sicchè deve concludersi che sono presenti i requisiti contenutistici minimi prescritti dalla legge e che la nullità non può essere dichiarata attesa la indicazione tanto del petitum quanto della causa petendi. Non è dunque a parlarsi di nullità del ricorso , ma piuttosto di infondatezza dello stesso per il mancato assolvimento da parte ricorrente dell'onere di specifica allegazione (prima ancora che di prova) dei fatti costitutivi dei diritti azionati .
Si è visto che l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva,
“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. Mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.I e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito. Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e 112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione). Infatti, l'art. 2907 c.c. pone una norma ispirata al fondamentale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale (salve le ipotesi eccezionali di cui si è detto), a sua volta corollario processuale della disponibilità del diritto sostanziale (ciò trova conferma nel rilievo secondo cui i casi in cui la tutela può essere chiesta dal p.m. riguardano diritti sostanziali indisponibili); tale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, in ambito processuale, trova espressione nel principio della domanda ex art. 99 c.p.c., secondo cui l'esercizio del diritto di azione è rimesso all'iniziativa del titolare del diritto sostanziale e, pertanto, il dovere decisorio del giudice sorge in dipendenza dell'iniziativa di chi propone la domanda. In stretta correlazione con il principio della domanda, l'art. 112 c.p.c. delimita l'ambito di estensione del dovere decisorio del giudice, facendolo coincidere con l'ambito della domanda;
ciò comporta la disponibilità dell'oggetto del processo in capo a chi propone la domanda, in quanto è l'attore con la sua domanda a vincolare e limitare il giudice nell'oggetto del suo giudizio (salve, ovviamente, le domande proposte dalle altre parti, idonee ad ampliare l'oggetto del processo). Ma tale “esclusiva” dell'attore nel determinare l'oggetto del processo riguarda soltanto i fatti allegati, atteso che il giudice non è tenuto ad applicare le regole di diritto richiamate dall'attore (iura novit curia cfr. ex art. 113 c.p.c.), essendo libero di scegliere la norma giuridica entro cui sussumere la fattispecie concreta. Mentre quindi nel giudizio di diritto il giudice non incontra alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti, nel giudizio di fatto è invece vincolato alle allegazioni dei fatti contenute nella domanda, in base al noto brocardo iudex secundum alligata iudicare debet;
pertanto, il potere di determinare l'oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda con la quale afferma o allega i fatti costitutivi e lesivi, restando poi libero il giudice di applicare a quei fatti le norme di diritto che ritiene disciplinanti la fattispecie concreta. Sul piano probatorio, fermo il principio cardine della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., tra i caratteri specializzanti del rito del lavoro vi è quello per cui il giudice può esercitare i poteri officiosi attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.; tali poteri rispondono concettualmente al principio della ricerca della verità materiale che ispira le controversie lavoristiche e consente un parziale superamento della rigida applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova;
ma tale potere officioso riguarda soltanto i fatti allegati tempestivamente dalle parti. Detto altrimenti, tale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto al loro onere di allegazione o deduzione in fatto, non potendo né il giudice né le parti supplire in via istruttoria a carenti allegazioni fattuali. Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dal requisito della disponibilità in capo al titolare, il processo è sorretto dal principio dispositivo che affida esclusivamente alla parte il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima. Tale potere di allegazione è il corollario sul piano processuale dell'autonomia sostanziale delle parti;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede processuale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (cfr. Cass., S.U., n. 761/2002).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame si osserva che la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del superiore inquadramento limitandosi a dedurre in maniera assolutamente generica l'errato inquadramento contrattuale da parte della datrice di lavoro senza alcuno specifico riferimento alle declaratorie contrattuali , sia quella rivendicata , che quella già attribuita e , pertanto , la detta domanda non può trovare accoglimento.
Merita invece accoglimento la domanda di pagamento di spettanze retributive, rapportate al VI livello di inquadramento , per le mensilità indicate nel ricorso introduttivo .
Dalla prova testimoniale , infatti , è rimasto confermato che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per l'intero periodo dedotto in ricorso , periodo che , come abbiamo sopra anticipato , trova conferma anche nelle denunce effettuate all' da parte della datrice di lavoro . CP_3
La questione sottoposta all'attenzione del giudice , a questo punto , va risolta alla luce dei principi che governano la distribuzione dell'onere della prova nell'ambito delle obbligazioni nascenti da contratto. A tal proposito la Cassazione ha costantemente affermato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (cfr. ex plurimis Cass. Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Nella più specifica ipotesi in cui si tratti di lavoratore che agisca per ottenere la retribuzione contrattuale, il Supremo Collegio ha altresì chiarito che il fatto costitutivo di tale pretesa è l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (cfr. ex plurimis Cass.
Sez. lav. N. 6332 del 5/5/2001).
Proiettando tali principi nella fattispecie concreta si osserva che, avendo la lavoratrice provato di aver prestato la propria attività lavorativa , gravava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver correttamente remunerato il lavoratore e tale prova non è stata fornita .
A questo punto , posto che la datrice di lavoro non ha provato di aver remunerato le mensilità rivendicate in ricorso , la domanda in tal senso avanzata dalla lavoratrice va accolta ance se nei soli limiti che si diranno .
Vale la pena evidenziare che l'importo di € 1.500,00 mensili , che la ricorrente riconosce di aver percepito nei periodi in cui la società non si rendeva inadempiente ,
è comprensiva , non solo della normale retribuzione , ma anche degli importi spettanti alla lavoratrice a titolo di tredicesima , quattordicesima mensilità e permessi .
La stessa ricorrente , peraltro , dichiara nel libero interrogatorio : “ non percepivo un compenso aggiuntivo a titolo di tredicesima perché mi veniva detto che era compreso nella retribuzione mensile “ .
I pochi prospetti paga prodotti in atti , infatti , attestano che le mensilità aggiuntive venivano liquidate in favore della lavoratrice in maniera mensilizzata e questo spiega perché l'importo netto mensilmente percepito dalla ricorrente , e pari ad € 1.500,00 , risulta superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva di settore con riferimento ad un operaio di sesto livello .
E dunque, liquidando in favore della ricorrente l'importo mensile di € 1.500,00 , possiamo senz'altro concludere che tale importo è comprensivo , oltre che della normale retribuzione , anche delle mensilità aggiuntive , dei permessi e delle ferie non godute .
Pertanto , tenendo conto di quanto dichiarato dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta riguardo alle somme annualmente percepite , possiamo quantificare il credito della lavoratrice nella misura netta di € 3.000,00 per l'anno 2019 , € 9.832,00 per l'anno 2020 , € 7.000,00 per l'anno 2021 ed € 5.450,00 per l'anno 2022 .
La ricorrente, inoltre , avrà diritto a percepire la indennità sostitutiva del preavviso , atteso che la mancata percezione di tutte le retribuzioni sopra indicate configura senz'altro una giusta causa di dimissioni . Per quanto riguarda la quantificazione della predetta indennità , si ritiene di poter accogliere la domanda per come formulata , atteso che l'importo richiesto risulta addirittura inferiore a quello che spetterebbe alla lavoratrice tenendo conto della sua anzianità di servizio .
Infine , la va condannata al pagamento in favore della ricorrente del CP_1
trattamento di fine rapporto che, sulla base delle retribuzioni che il datore di lavoro ha denunciato all' , è possibile quantificare in € 13.236,07. CP_3 Pertanto la società resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo netto di € 25.282,00 per le mensilità non corrisposte , importo comprensivo anche delle mensilità aggiuntive , delle festività , dei permessi e ferie non godute , nonché al pagamento dell'importo lordo di € 2.080,73 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 13.236,07 a titolo di trattamento di fine rapporto , cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione come per legge .
Nulla , invece , questo giudice ritiene di poter liquidare in favore della ricorrente aa titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo .
Se è vero , infatti , che i testi escussi hanno riferito della presenza della ricorrente nell'esercizio commerciale per gli orari indicati in ricorso , esorbitanti rispetto ad un normale orario lavorativo e comprensivi anche di lavoro festivo , nessuno dei testi , tuttavia , riferisce della imposizione alla ricorrente dei predetti orari da parte degli organi rappresentativi della società .
Tutti i testi , infatti , sono concordi nel dichiarare che i componenti del consiglio di amministrazione erano assenti dai luoghi di lavoro e la stessa ricorrente , del resto , riconosce in sede di libero interrogatorio ,: “ I titolari dell'azienda non si trattenevano nel punto vendita anche perché sapevano che c'ero io ad occuparmene “ .
Va rilevato , tra l'altro , che dalla prova testimoniale è emerso pacificamente che l'azienda si avvaleva di altro personale dipendente per il banco salumi , per la cassa e per la sistemazione della merce negli scaffali , sicchè non è possibile neppure affermare che la ricorrente avesse necessità di assicurare la propria presenza in servizio e per un determinato turno di lavoro .
Come esplicitato nella lettera di assunzione , la ricorrente era un “ tutto fare “ , ma è stato appuarato anche che la stessa aveva ampi poteri di autogestione , sicchè , anche laddove la stessa abbia esorbitato dal normale orario lavorativo , si può ritenere che la sua presenza in azienda oltre l'orario normale , in assenza di specifici ordini in tal senso
, rispondeva ad uno specifico interesse della socia a garantire l'efficiente servizio del punto vendita .
Proprio la qualità di socia rivestita dalla ricorrente può infatti giustificare la sua permanenza presso l'esercizio commerciale oltre il normale orario di lavoro , sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo
. Il credito complessivo maturato dalla ricorrente ammonta , dunque , ad € 40,598,80
, come sopra determinato , cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società
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CP_
in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore della ricorrente della somma netta di € 25.282,00 per mensilità non corrisposte , nonché della somma di €
2.080,73 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 13.236,07 , a titolo di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2.condanna inoltre la società resistente , come rappresentata , al rimborso in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge .
Salerno 26 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio