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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RGL 1539/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 13.05.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
12.05.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
12.05.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1539/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. L. Beneventi -
contro
sede Controparte_1
di Modena
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
Controparte_2
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00006258 38 000 formato presso la sede di Modena in data CP_1
09.10.2023, notificato a mezzo PEC in data 24.10.2023 e contenente intimazione di pagamento per complessivi € 40.653,26 a titolo di contributi
IVS dovuti al FLPD e somme aggiuntive per il periodo settembre 2016 –
agosto 2019.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 30.11.2023, la ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale AB di TA TA, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00006258 38 000
formato presso la sede di Modena in data 09.10.2023, notificato a CP_1
mezzo PEC in data 24.10.2023 e contenente intimazione di pagamento per complessivi € 40.653,26 a titolo di contributi IVS dovuti al e somme CP_3
aggiuntive per il periodo settembre 2016 – agosto 2019. Detto avviso scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente,
Funzionari in servizio presso l' di Modena, Controparte_4
presso la sede e presso la sede concludendo gli CP_1 CP_5
accertamenti ispettivi iniziati nei confronti della ditta AB di , Parte_1
contestavano, a fa tempo dal settembre 2016 fino all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore SI.
da tempo parziale a tempo pieno. _1
La ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato perché
fondato su una erronea considerazione della realtà, oltre che su verbale illegittimo e/o irregolare e/o annullabile per carenza motivazionale e probatoria e la violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), D. Lgs. n.
124/2004; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso de
quo.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 1539/2023 R.G.L., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.07.2024, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
3 In data 28.06.2024 si costituiva parte resistente eccependo il CP_1
difetto di legittimazione passiva di ed insistendo per il rigetto Controparte_2
del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva assegnata al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi degli anni 2016 – 2017 - 2018 e 2019, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_2
2. Sempre preliminarmente, poi, deve pure essere rilevato che, per principio consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base del CP_1
verbale ispettivo in contestazione, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis,
Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
4 previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
3. Per quanto attiene, inoltre, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema
Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro che statuisce che “I verbali
ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in
relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non
possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le
5 risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con
quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex plurimis, Cassazione Civile -
Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì
efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal
Pubblico Funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare,
alla prima categoria di elementi di valutazione, appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con riguardo agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché “i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno
un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria”
6 (vedasi Cassazione – Sezioni Unite, 03.02.1996, n. 916), sicché la relazione ispettiva può risultare “prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico
ufficiale”, in tal caso divenendo “superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi
istruttori” (in merito, Cassazione, 06.06.2008, n. 15073). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così,
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
4. Passando ora al merito della vertenza, deve essere rilevato che l'impugnato avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente, Funzionari in servizio presso l
[...]
di Modena, presso la sede e presso la sede Controparte_4 CP_1
concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati in data 05.08.2025 CP_5
nei confronti della ditta AB di TA TA, contestavano, a far tempo dal settembre 2016 fino all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore SI. da tempo _1
7 parziale a tempo pieno. Detto verbale, a sua volta, scaturisce da una richiesta di intervento del lavoratore SI. . _1
Ebbene, quanto ivi riportato non ha trovato né conferme, né riprove univoche nel presente giudizio dove l'istruttoria compiuta in corso di causa,
indiscutibilmente ed in maniera dirimente ha avvalorato la tesi propugnata da parte ricorrente, non potendosi certamente il supporto probatorio essere costituito solamente ed esclusivamente dalla richiesta di intervento del lavoratore che non è stata comprovata nè da documentazione, né da testimonianze in atti.
Orbene, per quanto detto sopra, anche le risultanze del verbale di accertamento ispettivo non possono ritenersi incontestabili proprio perché
non attinenti a circostanze direttamente accertate dagli Ispettori ed avvenute in loro presenza.
Per quanto attiene, inoltre, all'istruttoria compiuta, si consideri che i testi hanno confermato pienamente quanto propugnato da parte ricorrente.
La teste SI.ra , amica di famiglia della ricorrente, Testimone_1
escussa nel procedimento n. 1461/2023 R.G.L., la cui testimonianza è stata acquisita nel presente fascicolo in quanto giudizio sempre fondato sul medesimo verbale unico di accertamento e notificazione che vede come controparte con indicati i medesimi capitoli ed i medesimi CP_5
testimoni, oltre a confermare che il SI. anche nel periodo in _1
esame, usava i mezzi della ricorrente per suoi fini personali andando a pescare, oppure utilizzandoli per montare cucine, per effettuare traslochi e per compiere trasporti vari per conto di un amico che aveva una ditta,
puntualizza anche “ faceva i trasporti in generale e la TA _1
aveva una ditta di pulizie. utilizzava il furgone nero grande, non _1
so se fosse il Volkswagen o il Jumpy. Sono a conoscenza di quanto sopra
8 perché alle grigliate, raccontava tutto quanto detto e se ne _1
vantava, esempio diceva che se vendeva delle cucine, che poi andava a
montare, aveva una percentuale sulle vendite”. Non solo, la stessa aggiunge pure “…la TA, già dal 2016, si lamentava con me che
era sempre fuori con i mezzi ma che alla fine, non portava _1
denaro a casa e che era sempre lei che doveva pagare il telepass e le carte
di credito ed il benzinaio perché usava la carta di credito _1
dell'azienda...Io ho sempre visto utilizzare i furgoni della _1
TA, nessun altro mezzo”.
Anche la testimonianza del SI. , Consulente del Testimone_2
Lavoro della ditta della TA fino al 2019 circa, ossia fino al momento in cui si è risolto il rapporto di lavoro con il SI. acquisita come la _1
precedente e per le medesime motivazioni, precisa di essere a conoscenza che quest'ultimo utilizzasse dei veicoli di proprietà della TA e che,
occupandosi lui di redigere le buste paga, era il SI. che andava _1
a portare le presenze in ufficio ed a ritirare la sua busta paga di competenza e, quando ciò accadeva, mai aveva riferito di suoi orari né diversi, né
maggiori.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal SI. _1
, poi, sentito liberamente all'udienza del giorno 03.12.2024, se è
[...]
vero che lo stesso ha confermato la richiesta di intervento e le dichiarazioni successivamente rilasciate, è anche vero che ha pure dichiarato di aver utilizzato i mezzi della ricorrente anche per fini personali, visto il pacifico ed indiscusso rapporto sentimentale che lo legava alla titolare (“Io non avevo
miei mezzi personali ma usavo solo quelli della TA che mi aveva dato un
foglio con scritto che potevo fare quello che mi pareva con i suoi mezzi,
ossia utilizzarli anche per miei scopi personali e non solo per scopi di
9 lavoro…”), circostanza, come detto sopra, confermata anche dalla SI.ra
(“Io ho sempre visto utilizzare i furgoni Testimone_1 _1
della TA, nessun altro mezzo”).
Il teste SI. dipendente della società VECA e che si Testimone_3
occupa di accettazione e logistica, escusso all'udienza del giorno
03.12.2024, ha inoltre confermato la circostanza che la ditta della ricorrente avesse collaboratori esterni che si occupavano dei trasporti conto terzi
(“Ogni tanto, quando non poteva venire, mi mandava _1
un tale;
preciso che io non ho mai avuto contatti con , Per_2 Parte_1
io ho sempre e solo chiamato e, come detto, se lui non poteva _1
venire, mi diceva che mi avrebbe mandato . Da quello che so, Per_2
anche faceva i viaggi e lo so perché ogni tanto era lui a portarmi Per_2
alla sera in VECA i pacchi”).
Il teste SI. dipendente della società VECA che si Testimone_4
occupa di accettazione, magazzino e logistica, escusso sempre all'udienza del giorno 03.12.2024, infine, semplicemente conferma che il SI.
[...]
effettuava, per conto della VECA, dei trasporti anche al di fuori _1
dell'Emilia-Romagna ma senza indicare nè frequenza, nè numero di detti viaggi, né altri elementi utili per poter procedere ad una loro quantificazione. Ciò non rende possibile attestare se dette circostanze avvenissero con regolarità o sporadicamente e, pertanto, unicamente su tale supporto probatorio, certamente non può fondarsi quanto prospettato da parte resistente dovendo, come sopra già argomentato, l'Istituto fornire al Giudice rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
10 Ebbene, da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato non può che inevitabilmente discendere che quanto affermato dal SI. _1
non abbia trovato conferme né riprove univoche nel corso
[...]
dell'istruttoria e neppure negli atti depositati ed essendo unicamente emerso quanto prospettato solo dalla sua dichiarazione, peraltro di dubbia e problematica attendibilità, non può certamente il supporto probatorio essere costituito solamente da tali affermazioni.
I testi escussi, infatti, senza che siano emersi elementi interni o esterni alle relative deposizioni idonee ad infirmarne l'attendibilità, hanno avvalorato le prospettazioni della ricorrente, a fronte della sola dichiarazione del lavoratore, nella irrilevanza di praticamente un'unica altra vaga e non circostanziata dichiarazione (SI. . Pertanto, non può che Testimone_4
concludersi che tali ultime dichiarazioni non siano di per sé sufficienti a corroborare la pretesa contributiva dell' . CP_1
Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, ritiene codesto Giudicante
che la difesa della ricorrente abbia fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare la documentazione acquisita dagli agenti verbalizzanti e versata in atti, essendo state in tal senso pure dirimenti le testimonianze rese in corso di causa e, pertanto, non può che ritenersi che gli elementi asseritamente addotti dall' , sulla base delle dichiarazioni CP_1
acquisite in sede ispettiva e della documentazione raccolta, certamente non abbiano trovato pieno e compiuto riscontro nell'istruttoria espletata nel giudizio e sopra riportata.
5. Un cenno merita, infine, la circostanza che analoga conclusione è
stata altresì ribadita da altra sentenza resa in diverso procedimento pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale – Sezione Lavoro, sentenza
11 n. 481/2025, che vede come parte resistente l' che, ex art. 118 CP_5
disp. att. c.p.c., si richiama. Ebbene, sul punto si rileva come se è vero che tali giudizi, tutti comunque scaturenti dal medesimo verbale unico di accertamento e notificazione n. MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022,
debbano considerarsi autonomi non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità, è altrettanto vero che la sentenza resa in altro procedimento
“può avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa
efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia
formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di
prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se
non vincolante per il Giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse,
spettando al Giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo
e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi
di giudizio presenti negli atti di causa” (ex plurimis, Cassazione, n.
840/2015; Cassazione, n. 4241/2013; Cassazione, n. 23446/2009;
Cassazione, n. 11682/2003).
Sicché, gli atti istruttori raccolti negli altri giudizi e la stessa sentenza colà
formata, una volta ritualmente riversati in atti, come è stato, valgono come documenti che concorrono, con le restanti produzioni di causa a formare il materiale istruttorio che il Giudice può (o meno) ritenere sufficiente per il suo convincimento e possono certamente essere valutate da questo
Giudicante per formare il suo libero convincimento (vedasi, Cassazione, 4
giugno 2001, n. 7518; Cassazione – Sezione Lavoro, 11 febbraio 2011, n.
3377; Cassazione, 20 gennaio 2015, n. 840).
Concludendo, quindi, sulla scorta dei principi enucleati dalla pacifica
Giurisprudenza sopra richiamata, ritiene codesto Giudicante che in relazione al lavoratore de quo, non possa assolutamente ed incontrovertibilmente
12 ritenersi provato l'asserito svolgimento da parte dello stesso di un orario di lavoro superiore rispetto a quello denunciato dalla ricorrente e, quindi, la controversia deve essere decisa come in calce.
6. L'accoglimento nel merito del ricorso, infine, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate (carenza motivazionale e probatoria e violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 124 del 2004) in applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”. Infatti la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -,
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis,
Cassazione-Sezioni Unite, n. 29523/2008; Cassazione-Sezioni Unite, n.
24882/2008; Cassazione, n. 21266/2007; Cassazione, n. 11356/2006;
Tribunale di Belluno, 30.12.2013; Tribunale di Reggio Emilia, 29.11.2012;
Tribunale di Piacenza, 22.11.2011, n. 885; Tribunale di Torino, 21.11.2010
n. 6709). Principio ribadito recentemente dalle Sezioni Unite allorquando statuiscono che “In applicazione del principio processuale della ragione più
liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al
Giudice esaminare un motivo, suscettibile di assicurare la definizione del
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione-
Sezioni Unite, sentenza n. 9936 del giorno 08.05.2014; Cassazione, Sezione
6 - L, sentenza n. 12002 del 28.05.2014).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti e 5) del numero
13 e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022.
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), e si determina in € 3.710,40 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 20% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● DISPONE l'estromissione di Controparte_2
● ACCOGLIE il ricorso proposto dalla ricorrente SI.ra , Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale AB di TA TA, avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00006258 38 000 formato presso la sede di Modena in data 09.10.2023, notificato a mezzo PEC in data CP_1
14 24.10.2023 e contenente intimazione di pagamento a titolo di contributi IVS
dovuti al FLPD e somme aggiuntive per il periodo settembre 2016 – agosto
2019, che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara non dovuti dalla ricorrente all' i contributi. CP_1
• CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 3.710,40 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Modena il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
15
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 13.05.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data
12.05.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data
12.05.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1539/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. L. Beneventi -
contro
sede Controparte_1
di Modena
- resistente, con l'Avv. I. P. Basile, l'Avv. G. Basile e l'Avv. E. Cascio -
Controparte_2
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023
00006258 38 000 formato presso la sede di Modena in data CP_1
09.10.2023, notificato a mezzo PEC in data 24.10.2023 e contenente intimazione di pagamento per complessivi € 40.653,26 a titolo di contributi
IVS dovuti al FLPD e somme aggiuntive per il periodo settembre 2016 –
agosto 2019.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 30.11.2023, la ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale AB di TA TA, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00006258 38 000
formato presso la sede di Modena in data 09.10.2023, notificato a CP_1
mezzo PEC in data 24.10.2023 e contenente intimazione di pagamento per complessivi € 40.653,26 a titolo di contributi IVS dovuti al e somme CP_3
aggiuntive per il periodo settembre 2016 – agosto 2019. Detto avviso scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente,
Funzionari in servizio presso l' di Modena, Controparte_4
presso la sede e presso la sede concludendo gli CP_1 CP_5
accertamenti ispettivi iniziati nei confronti della ditta AB di , Parte_1
contestavano, a fa tempo dal settembre 2016 fino all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore SI.
da tempo parziale a tempo pieno. _1
La ricorrente contestava l'avviso di addebito impugnato perché
fondato su una erronea considerazione della realtà, oltre che su verbale illegittimo e/o irregolare e/o annullabile per carenza motivazionale e probatoria e la violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), D. Lgs. n.
124/2004; chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'avviso de
quo.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 1539/2023 R.G.L., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Vincenzo Conte fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.07.2024, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato.
3 In data 28.06.2024 si costituiva parte resistente eccependo il CP_1
difetto di legittimazione passiva di ed insistendo per il rigetto Controparte_2
del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di prove testimoniali, veniva assegnata al Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo e, poi, dalla stessa trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve disporsi la carenza di legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Controparte_2
(art. 13 della Legge 448/1998 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 CP_1
settembre 1999, n.308, convertito dalla Legge 5 novembre, n. 402)
riguarda solo i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 dicembre
2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi degli anni 2016 – 2017 - 2018 e 2019, per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_2
2. Sempre preliminarmente, poi, deve pure essere rilevato che, per principio consolidato, il presente giudizio, promosso per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base del CP_1
verbale ispettivo in contestazione, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova. Ex art. 2697 c.c., quindi, grava sull'Ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex plurimis,
Cassazione, n. 5763/2002 e Cassazione, n. 23600/2009).
Secondo, infatti, il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità, “Nel
giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito
4 previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1
pretesa contributiva” (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n.
22862 del 10.11.2010).
Quanto sopra esposto viene, appunto, anche rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità allorquando afferma che “In tema di riparto dell'onere della
prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del
diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo
dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_1
verbale non riveste efficacia probatoria” (ex plurimis, Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 12108/2010).
A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche altro consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che la prova della fondatezza delle richieste contributive avanzate dagli Istituti
previdenziali incombe sugli Istituti medesimi i quali, in caso di impugnazione, devono fornire al Giudice la rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
3. Per quanto attiene, inoltre, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema
Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro che statuisce che “I verbali
ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in
relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non
possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le
5 risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con
quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex plurimis, Cassazione Civile -
Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì
efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal
Pubblico Funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).
Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare,
alla prima categoria di elementi di valutazione, appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con riguardo agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché “i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno
un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria”
6 (vedasi Cassazione – Sezioni Unite, 03.02.1996, n. 916), sicché la relazione ispettiva può risultare “prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico
ufficiale”, in tal caso divenendo “superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi
istruttori” (in merito, Cassazione, 06.06.2008, n. 15073). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così,
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
4. Passando ora al merito della vertenza, deve essere rilevato che l'impugnato avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022 con il quale, congiuntamente, Funzionari in servizio presso l
[...]
di Modena, presso la sede e presso la sede Controparte_4 CP_1
concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati in data 05.08.2025 CP_5
nei confronti della ditta AB di TA TA, contestavano, a far tempo dal settembre 2016 fino all'agosto 2019, la trasformazione del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore SI. da tempo _1
7 parziale a tempo pieno. Detto verbale, a sua volta, scaturisce da una richiesta di intervento del lavoratore SI. . _1
Ebbene, quanto ivi riportato non ha trovato né conferme, né riprove univoche nel presente giudizio dove l'istruttoria compiuta in corso di causa,
indiscutibilmente ed in maniera dirimente ha avvalorato la tesi propugnata da parte ricorrente, non potendosi certamente il supporto probatorio essere costituito solamente ed esclusivamente dalla richiesta di intervento del lavoratore che non è stata comprovata nè da documentazione, né da testimonianze in atti.
Orbene, per quanto detto sopra, anche le risultanze del verbale di accertamento ispettivo non possono ritenersi incontestabili proprio perché
non attinenti a circostanze direttamente accertate dagli Ispettori ed avvenute in loro presenza.
Per quanto attiene, inoltre, all'istruttoria compiuta, si consideri che i testi hanno confermato pienamente quanto propugnato da parte ricorrente.
La teste SI.ra , amica di famiglia della ricorrente, Testimone_1
escussa nel procedimento n. 1461/2023 R.G.L., la cui testimonianza è stata acquisita nel presente fascicolo in quanto giudizio sempre fondato sul medesimo verbale unico di accertamento e notificazione che vede come controparte con indicati i medesimi capitoli ed i medesimi CP_5
testimoni, oltre a confermare che il SI. anche nel periodo in _1
esame, usava i mezzi della ricorrente per suoi fini personali andando a pescare, oppure utilizzandoli per montare cucine, per effettuare traslochi e per compiere trasporti vari per conto di un amico che aveva una ditta,
puntualizza anche “ faceva i trasporti in generale e la TA _1
aveva una ditta di pulizie. utilizzava il furgone nero grande, non _1
so se fosse il Volkswagen o il Jumpy. Sono a conoscenza di quanto sopra
8 perché alle grigliate, raccontava tutto quanto detto e se ne _1
vantava, esempio diceva che se vendeva delle cucine, che poi andava a
montare, aveva una percentuale sulle vendite”. Non solo, la stessa aggiunge pure “…la TA, già dal 2016, si lamentava con me che
era sempre fuori con i mezzi ma che alla fine, non portava _1
denaro a casa e che era sempre lei che doveva pagare il telepass e le carte
di credito ed il benzinaio perché usava la carta di credito _1
dell'azienda...Io ho sempre visto utilizzare i furgoni della _1
TA, nessun altro mezzo”.
Anche la testimonianza del SI. , Consulente del Testimone_2
Lavoro della ditta della TA fino al 2019 circa, ossia fino al momento in cui si è risolto il rapporto di lavoro con il SI. acquisita come la _1
precedente e per le medesime motivazioni, precisa di essere a conoscenza che quest'ultimo utilizzasse dei veicoli di proprietà della TA e che,
occupandosi lui di redigere le buste paga, era il SI. che andava _1
a portare le presenze in ufficio ed a ritirare la sua busta paga di competenza e, quando ciò accadeva, mai aveva riferito di suoi orari né diversi, né
maggiori.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal SI. _1
, poi, sentito liberamente all'udienza del giorno 03.12.2024, se è
[...]
vero che lo stesso ha confermato la richiesta di intervento e le dichiarazioni successivamente rilasciate, è anche vero che ha pure dichiarato di aver utilizzato i mezzi della ricorrente anche per fini personali, visto il pacifico ed indiscusso rapporto sentimentale che lo legava alla titolare (“Io non avevo
miei mezzi personali ma usavo solo quelli della TA che mi aveva dato un
foglio con scritto che potevo fare quello che mi pareva con i suoi mezzi,
ossia utilizzarli anche per miei scopi personali e non solo per scopi di
9 lavoro…”), circostanza, come detto sopra, confermata anche dalla SI.ra
(“Io ho sempre visto utilizzare i furgoni Testimone_1 _1
della TA, nessun altro mezzo”).
Il teste SI. dipendente della società VECA e che si Testimone_3
occupa di accettazione e logistica, escusso all'udienza del giorno
03.12.2024, ha inoltre confermato la circostanza che la ditta della ricorrente avesse collaboratori esterni che si occupavano dei trasporti conto terzi
(“Ogni tanto, quando non poteva venire, mi mandava _1
un tale;
preciso che io non ho mai avuto contatti con , Per_2 Parte_1
io ho sempre e solo chiamato e, come detto, se lui non poteva _1
venire, mi diceva che mi avrebbe mandato . Da quello che so, Per_2
anche faceva i viaggi e lo so perché ogni tanto era lui a portarmi Per_2
alla sera in VECA i pacchi”).
Il teste SI. dipendente della società VECA che si Testimone_4
occupa di accettazione, magazzino e logistica, escusso sempre all'udienza del giorno 03.12.2024, infine, semplicemente conferma che il SI.
[...]
effettuava, per conto della VECA, dei trasporti anche al di fuori _1
dell'Emilia-Romagna ma senza indicare nè frequenza, nè numero di detti viaggi, né altri elementi utili per poter procedere ad una loro quantificazione. Ciò non rende possibile attestare se dette circostanze avvenissero con regolarità o sporadicamente e, pertanto, unicamente su tale supporto probatorio, certamente non può fondarsi quanto prospettato da parte resistente dovendo, come sopra già argomentato, l'Istituto fornire al Giudice rigorosa prova della sussistenza del credito che affermano di vantare nei confronti dell'opponente.
10 Ebbene, da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato non può che inevitabilmente discendere che quanto affermato dal SI. _1
non abbia trovato conferme né riprove univoche nel corso
[...]
dell'istruttoria e neppure negli atti depositati ed essendo unicamente emerso quanto prospettato solo dalla sua dichiarazione, peraltro di dubbia e problematica attendibilità, non può certamente il supporto probatorio essere costituito solamente da tali affermazioni.
I testi escussi, infatti, senza che siano emersi elementi interni o esterni alle relative deposizioni idonee ad infirmarne l'attendibilità, hanno avvalorato le prospettazioni della ricorrente, a fronte della sola dichiarazione del lavoratore, nella irrilevanza di praticamente un'unica altra vaga e non circostanziata dichiarazione (SI. . Pertanto, non può che Testimone_4
concludersi che tali ultime dichiarazioni non siano di per sé sufficienti a corroborare la pretesa contributiva dell' . CP_1
Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, ritiene codesto Giudicante
che la difesa della ricorrente abbia fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare la documentazione acquisita dagli agenti verbalizzanti e versata in atti, essendo state in tal senso pure dirimenti le testimonianze rese in corso di causa e, pertanto, non può che ritenersi che gli elementi asseritamente addotti dall' , sulla base delle dichiarazioni CP_1
acquisite in sede ispettiva e della documentazione raccolta, certamente non abbiano trovato pieno e compiuto riscontro nell'istruttoria espletata nel giudizio e sopra riportata.
5. Un cenno merita, infine, la circostanza che analoga conclusione è
stata altresì ribadita da altra sentenza resa in diverso procedimento pendente sempre innanzi all'intestato Tribunale – Sezione Lavoro, sentenza
11 n. 481/2025, che vede come parte resistente l' che, ex art. 118 CP_5
disp. att. c.p.c., si richiama. Ebbene, sul punto si rileva come se è vero che tali giudizi, tutti comunque scaturenti dal medesimo verbale unico di accertamento e notificazione n. MO0000/2022-531-01 del 24.10.2022,
debbano considerarsi autonomi non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità, è altrettanto vero che la sentenza resa in altro procedimento
“può avere, anche rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la diversa
efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia
formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di
prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se
non vincolante per il Giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse,
spettando al Giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo
e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi
di giudizio presenti negli atti di causa” (ex plurimis, Cassazione, n.
840/2015; Cassazione, n. 4241/2013; Cassazione, n. 23446/2009;
Cassazione, n. 11682/2003).
Sicché, gli atti istruttori raccolti negli altri giudizi e la stessa sentenza colà
formata, una volta ritualmente riversati in atti, come è stato, valgono come documenti che concorrono, con le restanti produzioni di causa a formare il materiale istruttorio che il Giudice può (o meno) ritenere sufficiente per il suo convincimento e possono certamente essere valutate da questo
Giudicante per formare il suo libero convincimento (vedasi, Cassazione, 4
giugno 2001, n. 7518; Cassazione – Sezione Lavoro, 11 febbraio 2011, n.
3377; Cassazione, 20 gennaio 2015, n. 840).
Concludendo, quindi, sulla scorta dei principi enucleati dalla pacifica
Giurisprudenza sopra richiamata, ritiene codesto Giudicante che in relazione al lavoratore de quo, non possa assolutamente ed incontrovertibilmente
12 ritenersi provato l'asserito svolgimento da parte dello stesso di un orario di lavoro superiore rispetto a quello denunciato dalla ricorrente e, quindi, la controversia deve essere decisa come in calce.
6. L'accoglimento nel merito del ricorso, infine, rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate (carenza motivazionale e probatoria e violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 124 del 2004) in applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”. Infatti la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio - pur se logicamente subordinata -,
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis,
Cassazione-Sezioni Unite, n. 29523/2008; Cassazione-Sezioni Unite, n.
24882/2008; Cassazione, n. 21266/2007; Cassazione, n. 11356/2006;
Tribunale di Belluno, 30.12.2013; Tribunale di Reggio Emilia, 29.11.2012;
Tribunale di Piacenza, 22.11.2011, n. 885; Tribunale di Torino, 21.11.2010
n. 6709). Principio ribadito recentemente dalle Sezioni Unite allorquando statuiscono che “In applicazione del principio processuale della ragione più
liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al
Giudice esaminare un motivo, suscettibile di assicurare la definizione del
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione-
Sezioni Unite, sentenza n. 9936 del giorno 08.05.2014; Cassazione, Sezione
6 - L, sentenza n. 12002 del 28.05.2014).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente;
4) dei risultati conseguiti e 5) del numero
13 e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del giorno 08.10.2022, in vigore dal 23.10.2022.
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), e si determina in € 3.710,40 il compenso complessivo, a fronte della riduzione del 20% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, non modificato in parte qua). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, se dovuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● DISPONE l'estromissione di Controparte_2
● ACCOGLIE il ricorso proposto dalla ricorrente SI.ra , Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale AB di TA TA, avverso l'avviso di addebito n. 370 2023 00006258 38 000 formato presso la sede di Modena in data 09.10.2023, notificato a mezzo PEC in data CP_1
14 24.10.2023 e contenente intimazione di pagamento a titolo di contributi IVS
dovuti al FLPD e somme aggiuntive per il periodo settembre 2016 – agosto
2019, che, per l'effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara non dovuti dalla ricorrente all' i contributi. CP_1
• CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite CP_1
liquidate in € 3.710,40 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Modena il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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