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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/07/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2473 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione al precetto, decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di termine per note ex art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
MOSCA MARCO, giusta investitura in atti.
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, nella qualità Controparte_1 di mandataria, rapp.ta e difesa Parte_3 dall'avv.to MANDRELLI BRUNO, giusta incarico in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
L'opposizione deve essere accolta.
Gli opponenti hanno fondato l'opposizione al precetto sui seguenti rilievi: che il mutuo, fonte del credito restitutorio oggetto di precetto, era stato sottoscritto con Banca delle
Marche e che Nuova Banca delle Marche non ha acquistato tutte le “posizioni” facenti capo alla Banca Marche e che la cessione pro soluto di cui al precetto in favore di
RI come pubblicata in G.U. assume a parte cessionaria la Nuova Banca Marche, non l'originaria parte mutuante Banca Marche;
che non ha dimostrato la CP_1 cessione in blocco e l'avvenuto passaggio del presunto credito da Banca delle Marche a
Nuova Banca delle Marche;
inoltre, la comunicazione del 21 marzo 2018 proveniente da UBI Banca conferma l'avvenuta estinzione del mutuo e quindi l'inesistenza del credito precettato.
Dal canto suo, la parte opposta sostiene di aver provato la propria legittimazione ad agire e la titolare del credito in quanto scorrendo la liste dei crediti ceduti in blocco da
Nuova Banca delle Marche il 27.4.2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta il numero 73238239 “che corrisponde al numero del mutuo in questione”; che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito;
1 che nell'avviso di cessione pubblicato il 25.7.2017 si dà atto dell'acquisto dei crediti di
Nuova Banca Marche succeduta a Banca Marche;
che la cedente Intesa San Paola
S.p.A. ha dichiarato che il rapporto facente capo ai reclamati è stato ceduto al CP_1 indicando detto rapporto con il nr. 73238239; che le ragioni di credito sono
[...] comprovate dal titolo contrattuale epositato con allegato piano di ammortamento alla francese e che non vi è alcuna capitalizzazione di interessi composti;
che il numero riportato nella missiva di UBI banca del 21.3.2018 non corrisponde al “numero riportato nel documento di sintesi del mutuo erogato in favore di e . Parte_1 Parte_2
L'accoglimento della opposizione si basa sul rinvio per relationem all'ordinanza del 3 giugno 2024, sì come trovante piena conferma in sede di reclamo dal Tribunale con ordinanza del 27 settembre 2024.
Come noto, infatti, il rinvio può essere operato innanzitutto a provvedimenti pronunciati nel corso del processo (ad esempio provvedimenti cautelari, provvedimenti anticipatori, provvedimenti istruttori). Ed infatti, è consentita la motivazione della sentenza che si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (Cass. n. 18754/16).
Di vero, a fronte dei rilievi compiuti dal giudice, anche e tra l'altro, in punto di deficitaria documentazione in grado di dar conto della rispondenza tra il rapporto n.
499173000 (cui allude la postulata cessione) e quello inserito nel precetto, la opposta non ha addotto elementi tali da ricondurre la spettanza del credito al relativo patrimonio.
Quanto precede assume valenza dirimente, rispetto al secondo motivo di opposizione, imperniato sulla “carenza di legittimazione attiva per difetto di prova del mandato tra
e ”. Simile motivo di opposizione, Controparte_1 Parte_3 peraltro, è stato implicitamente quanto inequivocamente disatteso dai giudici che si sono avvicendati nella trattazione della controversia.
Del resto, basandosi l'accoglimento della opposizione sul difetto di titolarità della prova in capo alla cessionaria, la opposizione è accolta non sulla scorta della avvenuta dimostrazione della estinzione del debito restitutorio quale contratto dagli opponenti. In assenza della causa di estinzione del debito restitutorio da mutuo, va rigettata la istanza di cancellazione della ipoteca.
In definitiva, la opposizione deve trovare accoglimento sul motivo portante che la opposta, pur essendovi onerata, non ha offerto la prova né della cessione in blocco da
Banca delle Marche a Nuova Banca delle Marche, né dell'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nella predetta operazione di cessione ed in quelle successive sino all'ultima in favore di RI.
2 Le spese, anche quelle inerenti alla espletata fase cautelare (che devono essere liquidate non autonomamente, sibbene ex art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2473 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- in accoglimento - per le ragioni di cui in parte motiva - della opposizione, dichiara che la è priva della legittimazione ad agire in via esecutiva nei Controparte_1 confronti degli opponenti;
- condanna la opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 1.241,00 per spese, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Macerata, 14 luglio 2025.
Il Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2473 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione al precetto, decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di termine per note ex art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
e rapp.ti e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
MOSCA MARCO, giusta investitura in atti.
OPPONENTI
E in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, nella qualità Controparte_1 di mandataria, rapp.ta e difesa Parte_3 dall'avv.to MANDRELLI BRUNO, giusta incarico in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
L'opposizione deve essere accolta.
Gli opponenti hanno fondato l'opposizione al precetto sui seguenti rilievi: che il mutuo, fonte del credito restitutorio oggetto di precetto, era stato sottoscritto con Banca delle
Marche e che Nuova Banca delle Marche non ha acquistato tutte le “posizioni” facenti capo alla Banca Marche e che la cessione pro soluto di cui al precetto in favore di
RI come pubblicata in G.U. assume a parte cessionaria la Nuova Banca Marche, non l'originaria parte mutuante Banca Marche;
che non ha dimostrato la CP_1 cessione in blocco e l'avvenuto passaggio del presunto credito da Banca delle Marche a
Nuova Banca delle Marche;
inoltre, la comunicazione del 21 marzo 2018 proveniente da UBI Banca conferma l'avvenuta estinzione del mutuo e quindi l'inesistenza del credito precettato.
Dal canto suo, la parte opposta sostiene di aver provato la propria legittimazione ad agire e la titolare del credito in quanto scorrendo la liste dei crediti ceduti in blocco da
Nuova Banca delle Marche il 27.4.2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta il numero 73238239 “che corrisponde al numero del mutuo in questione”; che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito;
1 che nell'avviso di cessione pubblicato il 25.7.2017 si dà atto dell'acquisto dei crediti di
Nuova Banca Marche succeduta a Banca Marche;
che la cedente Intesa San Paola
S.p.A. ha dichiarato che il rapporto facente capo ai reclamati è stato ceduto al CP_1 indicando detto rapporto con il nr. 73238239; che le ragioni di credito sono
[...] comprovate dal titolo contrattuale epositato con allegato piano di ammortamento alla francese e che non vi è alcuna capitalizzazione di interessi composti;
che il numero riportato nella missiva di UBI banca del 21.3.2018 non corrisponde al “numero riportato nel documento di sintesi del mutuo erogato in favore di e . Parte_1 Parte_2
L'accoglimento della opposizione si basa sul rinvio per relationem all'ordinanza del 3 giugno 2024, sì come trovante piena conferma in sede di reclamo dal Tribunale con ordinanza del 27 settembre 2024.
Come noto, infatti, il rinvio può essere operato innanzitutto a provvedimenti pronunciati nel corso del processo (ad esempio provvedimenti cautelari, provvedimenti anticipatori, provvedimenti istruttori). Ed infatti, è consentita la motivazione della sentenza che si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (Cass. n. 18754/16).
Di vero, a fronte dei rilievi compiuti dal giudice, anche e tra l'altro, in punto di deficitaria documentazione in grado di dar conto della rispondenza tra il rapporto n.
499173000 (cui allude la postulata cessione) e quello inserito nel precetto, la opposta non ha addotto elementi tali da ricondurre la spettanza del credito al relativo patrimonio.
Quanto precede assume valenza dirimente, rispetto al secondo motivo di opposizione, imperniato sulla “carenza di legittimazione attiva per difetto di prova del mandato tra
e ”. Simile motivo di opposizione, Controparte_1 Parte_3 peraltro, è stato implicitamente quanto inequivocamente disatteso dai giudici che si sono avvicendati nella trattazione della controversia.
Del resto, basandosi l'accoglimento della opposizione sul difetto di titolarità della prova in capo alla cessionaria, la opposizione è accolta non sulla scorta della avvenuta dimostrazione della estinzione del debito restitutorio quale contratto dagli opponenti. In assenza della causa di estinzione del debito restitutorio da mutuo, va rigettata la istanza di cancellazione della ipoteca.
In definitiva, la opposizione deve trovare accoglimento sul motivo portante che la opposta, pur essendovi onerata, non ha offerto la prova né della cessione in blocco da
Banca delle Marche a Nuova Banca delle Marche, né dell'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nella predetta operazione di cessione ed in quelle successive sino all'ultima in favore di RI.
2 Le spese, anche quelle inerenti alla espletata fase cautelare (che devono essere liquidate non autonomamente, sibbene ex art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2473 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- in accoglimento - per le ragioni di cui in parte motiva - della opposizione, dichiara che la è priva della legittimazione ad agire in via esecutiva nei Controparte_1 confronti degli opponenti;
- condanna la opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 1.241,00 per spese, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Macerata, 14 luglio 2025.
Il Giudice
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