Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1797 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto ricostituzione pensione, promossa da
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, difesa dell'avv. Antonio Gullì; C.F._1
ricorrente contro
– in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , premettendo: CP_1 che, in data 15.05.1992, l' , a seguito di accertamento ispettivo, la CP_1 iscriveva d'ufficio alla gestione commercianti a decorrere dall'anno 1986; che, a seguito del predetto accertamento, provvedeva a regolarizzare la sua posizione contributiva versando all' i contributi dovuti per gli anni dal CP_1
1986 al 1992; che, tuttavia, l'Ente non aveva riconosciuto i contributi versati per gli anni 1986, 1987 e 1988, nonostante i pagamenti effettuati;
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06.02.2017, comunicava la reiezione della domanda in ragione della già avvenuta valorizzazione alla gestione lavoratori autonomi dell' di tutti CP_1
i contributi versati da essa ricorrente;
che anche il successivo ricorso amministrativo, presentato in data 22.11.2023, non sortiva alcun effetto;
tanto premesso, chiede l'accertamento del suo diritto alla ricostituzione della pensione cat. VOCOM n. 36020883, tenendo conto anche dei contributi versati negli anni 1986, 1987 e 1988, con condanna dell' CP_1 all'adeguamento della pensione ed al pagamento dei ratei arretrati.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità della CP_1
domanda per avvenuta decadenza, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come succ. mod. e integrato dall'art. 38, lett. d), n. 1 D.L. n. 98/11, e sostenendo, nel merito, la sua infondatezza.
Va accolta l'eccezione di inammissibilità che l' ha sollevato in forza CP_1
della decadenza sostanziale dal diritto alla ricostituzione pensionistica rivendicato da parte attrice.
Quest'ultima ha dedotto di avere presentato, in data 19.01.2017, domanda amministrativa diretta a ottenere la ricostituzione contributiva della pensione di sua titolarità e che tale istanza veniva respinta dall' con CP_1
provvedimento del 06.02.2017. Il ricorso introduttivo del presente giudizio
è stato depositato il 04.07.2024, sicché, al momento di proposizione della domanda giudiziale, il termine di decadenza previsto dall'art. 47 D.P.R. n.
639 del 1970, per come modificato dall'art. 4 d. l. n. 384 del 1992 conv. in
L. n. 438/92, era già da gran tempo spirato.
L'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 dispone che, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta
2 decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
La natura decadenziale del termine comporta per l'interessato l'onere di proporre l'azione giudiziale nel termine perentorio prescritto dalla legge, trascorso il quale l'impugnazione diventa inammissibile.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre alternativamente: dal giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto; dal giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, cioè dal novantunesimo giorno successivo alla data di presentazione del ricorso (articolo 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88); dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cioè dal trecentunesimo giorno successivo alla data della richiesta medesima. Il predetto termine è determinato sommando al termine di 120 giorni previsto dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per la formazione del silenzio rifiuto, il termine di 90 giorni per il ricorso al comitato provinciale e il termine di 90 giorni per la decisione del ricorso, previsti dall'articolo 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Relativamente a tale ultima fattispecie va considerato che l'articolo 7 L. n.
533/1973, il quale dispone che, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l' si sia pronunciato, è norma dettata a tutela CP_1 del lavoratore, nell'intendimento di accelerare la prima fase del procedimento amministrativo mediante la qualificazione del silenzio come reiezione della richiesta. L'inutile decorso del termine segna solo il momento a partire dal quale l'interessato può proporre ricorso, senza
3 peraltro che l'Amministrazione perda la potestà di pronunciarsi con decisione tardiva.
Pertanto, fermo restando che la decisione sulla richiesta di prestazione qualora intervenga prima del 120° giorno, preclude la formazione del silenzio-rifiuto, la decisione sulla richiesta di prestazione, intervenuta successivamente al 120° giorno fa venir meno il presupposto del silenzio- rifiuto. Di conseguenza, in tale ipotesi, assume rilievo, ai fini del decorso del termine di decadenza, la data di comunicazione del provvedimento adottato sulla richiesta di prestazione.
Qualora, pertanto, il provvedimento in ordine alla richiesta di prestazione venga adottato in data anteriore o successiva rispettivamente alla scadenza del termine di 120 giorni o di 300 giorni, il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento.
In caso di presentazione del ricorso avverso la decisione sulla richiesta di prestazione, il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dal giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso ovvero dal 91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso, semprechè tali date si collochino entro il 180° giorno dalla data di comunicazione della decisione sulla richiesta medesima.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria non può comunque decorrere da data successiva al 180° giorno dalla data di comunicazione della decisione sulla richiesta di prestazione.
In tale contesto il termine di 300 giorni dalla presentazione della domanda deve ritenersi operante esclusivamente negli sporadici casi in cui non venga adottato il provvedimento in ordine alla richiesta di prestazione. Tale situazione, peraltro, non può che rivestire nell'ambito della normativa vigente carattere di eccezionalità.
4 Nel caso concreto, è incontestato che parte ricorrente ha presentato all' , in data 19.01.2017, la domanda amministrativa diretta alla CP_1
ricostituzione contributiva e che l'ente, nei termini normativamente previsti
(120 giorni dalla domanda) ha comunicato all'istante il rigetto della domanda, con provvedimento del 06.02.2017, in ragione della già avvenuta valorizzazione alla gestione lavoratori.
E' parimenti incontestato che il suddetto provvedimento di rigetto non è stato impugnato dall'attore nel termine di 90 giorni, sicché, decorsi gli ulteriori giorni 90, il procedimento amministrativo è diventato definitivo.
Poiché da quest'ultimo termine (definitività del procedimento) sono decorsi ben oltre tre anni prima che il ricorrente depositasse l'odierno ricorso giudiziale, in data 04.07.2024, si è verificata la decorrenza del termine triennale di decadenza di cui al citato art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
E' solo il caso di segnalare – come l'ente ha condivisibilmente eccepito - che non ha rilievo, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, il ricorso amministrativo che l'attore ha proposto il 22.11.2023, atteso che, a tale data, il procedimento amministrativo era oramai divenuto definitivo, con conseguente integrazione della decadenza sostanziale dal vantato diritto alla ricostituzione reddituale.
La definizione in rito della controversia esime il giudicante dal pronunciarsi sul merito dell'azione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
5 - compensa le spese di lite.
Catanzaro, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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