Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1720
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella per carenza di legittimazione passiva

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse socio accomandante e che, pertanto, non avesse la legittimazione passiva diretta per i debiti della società.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 2313 c.c.

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse socio accomandante e che, pertanto, non avesse la legittimazione passiva diretta per i debiti della società.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 2304 c.c.

    La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse socio accomandante e che, pertanto, non avesse la legittimazione passiva diretta per i debiti della società.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello, affermando che il vizio di motivazione non sussiste e che la motivazione del primo giudice è congrua. Ha inoltre chiarito che l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del socio accomandante non comporta l'assunzione della qualità di accomandatario, ma rende il ricorso inammissibile se non vi è responsabilità diretta e personale del socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1720
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1720
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo