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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1720/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
TO NC, RE
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5465/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3210/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240012297449000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240012297449000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò la cartella di pagamento nr. 02820240012297449001, notificatagli in data 17.10.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli intimava il pagamento della somma di
€ 96.666,51, sulla base di un precedente avviso di accertamento notificato alla Società_1 S.A.S. di Nominativo_1, di cui il ricorrente è socio accomandante.
A sostegno del ricorso, il contribuente eccepì:
I) la nullità della cartella di pagamento per carenza di legittimazione passiva, essendo il ricorrente socio accomandante di una società in accomandita semplice;
II) la violazione dell'art. 2313 c.c., in quanto l'accertamento si riferisce a pretese creditorie afferenti parte di imposte (IVA) e sanzioni non ascrivibili al ricorrente nella qualità di socio accomandante;
III) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2304 c.c., per non avere l'Ufficio escusso preventivamente il patrimonio sociale.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate di Caserta che dedusse che il De NO, senza averne la titolarità, aveva autonomamente impugnato, contestandolo anche nel merito, l'avviso di accertamento n.
TF7020301054/2020, anno di imposta 2016, intestato e indirizzato alla soc. Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, di cui era socio accomandante. Per tale motivo, aveva violato il divieto di immistione sancito dall'art. 2320 del codice civile, assumendo la responsabilità illimitata tipica del socio accomandatario. Di conseguenza, la cartella opposta era stata emessa legittimamente nei suoi confronti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 3210/2025, accoglieva il ricorso. Per quel che rileva, il primo giudice osservava che, in base alle norme che regolano la responsabilità delle s.
a.s., per i debiti di essa società, a risponderne è la società con il suo patrimonio e il socio accomandatario, non anche i soci accomandanti che rispondono in via del tutto sussidiaria e residuale nei limiti della quota conferita, ex artt. 2313 e 2324 c.c..
Avverso tale sentenza, l'Ufficio ha proposto appello.
Il contribuente ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'appellante denuncia un vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta avrebbe totalmente pretermesso l'esame della circostanza che il ricorrente, avendo proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.A.S. di Nominativo_1, si è ingerito nella gestione della sas, assumendo in tal modo la veste di socio accomandatario, e la conseguenziale responsabilità illimitata verso i terzi, ai sensi dell'art. 2320 c.c.
Peraltro, il De NO non ha contestato la circostanza di avere autonomamente impugnato, contestandolo anche nel merito, l'avviso di accertamento n. TF7020301054/2020, anno di imposta 2016, intestato e indirizzato alla soc. Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, senza averne la titolarità.
Il motivo è infondato.
Il dedotto vizio di motivazione non sussiste, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020).
Nella fattispecie, il primo giudice ha accolto il ricorso perché ha considerato che il De NO sia socio accomandante, e non accomandatario, come invece sostiene l'Ufficio.
Sicchè, la motivazione è congrua, salvo verificarne la correttezza.
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di società in accomandita, < legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale>> (Sez. 5, Ordinanza n. 21554 del 27/07/2025).
Per effetto del difetto di legittimazione attiva e passiva, il socio accomandante non può promuovere azioni con riguardo alle pretese debitorie avanzate nei confronti della società che non involgano anche una sua responsabilità diretta e personale.
E tuttavia, se il socio accomandante, privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, fra le quali rientra quella concernente l'IVA, l'IRAP
e le relative sanzioni, impugna l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, la conseguenza è la inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1671 del 2013, in motivazione), non l'assunzione della qualità di accomandatario.
Per questo motivo, poiché la cartella impugnata ha ad oggetto IVA, IRAP e sanzioni, deve ritenersi che anche l'avviso di accertamento impugnato dal Resistente_1 avesse lo stesso oggetto. Sicchè, deve escludersi che, con la impugnazione dell'avviso, il Resistente_1 sia diventato socio accomandatario, non rientrando tale atto tra quelli indicati dall'art. 2320 c.c.
Alla stessa conclusione si arriverebbe qualora l'avviso fiscale emesso a carico della società avesse accertato anche redditi (poi) imputabili ai soci.
In tal caso, il socio accomandante può impugnare l'avviso, senza assumere la qualità di accomandatario, per la decisiva ragione che gli effetti dell'accertamento fiscale si imputano direttamente anche a lui, incidendo sul suo patrimonio. Per tale motivo ha sia la legittimazione che l'interesse ad agire.
E tale conclusione è confortata dalla pacifica giurisprudenza che, in tal caso, ritiene sussistere un litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra società di persone e soci, compresi gli accomandanti, stante l'unitarietà dell'accertamento dei relativi redditi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33260 del 18/12/2024).
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA Sezione 22 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida, in
€ 3.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_2 dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
TO NC, RE
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5465/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3210/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 08/07/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240012297449000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240012297449000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò la cartella di pagamento nr. 02820240012297449001, notificatagli in data 17.10.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli intimava il pagamento della somma di
€ 96.666,51, sulla base di un precedente avviso di accertamento notificato alla Società_1 S.A.S. di Nominativo_1, di cui il ricorrente è socio accomandante.
A sostegno del ricorso, il contribuente eccepì:
I) la nullità della cartella di pagamento per carenza di legittimazione passiva, essendo il ricorrente socio accomandante di una società in accomandita semplice;
II) la violazione dell'art. 2313 c.c., in quanto l'accertamento si riferisce a pretese creditorie afferenti parte di imposte (IVA) e sanzioni non ascrivibili al ricorrente nella qualità di socio accomandante;
III) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2304 c.c., per non avere l'Ufficio escusso preventivamente il patrimonio sociale.
Si costituì l'Agenzia delle Entrate di Caserta che dedusse che il De NO, senza averne la titolarità, aveva autonomamente impugnato, contestandolo anche nel merito, l'avviso di accertamento n.
TF7020301054/2020, anno di imposta 2016, intestato e indirizzato alla soc. Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, di cui era socio accomandante. Per tale motivo, aveva violato il divieto di immistione sancito dall'art. 2320 del codice civile, assumendo la responsabilità illimitata tipica del socio accomandatario. Di conseguenza, la cartella opposta era stata emessa legittimamente nei suoi confronti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza n. 3210/2025, accoglieva il ricorso. Per quel che rileva, il primo giudice osservava che, in base alle norme che regolano la responsabilità delle s.
a.s., per i debiti di essa società, a risponderne è la società con il suo patrimonio e il socio accomandatario, non anche i soci accomandanti che rispondono in via del tutto sussidiaria e residuale nei limiti della quota conferita, ex artt. 2313 e 2324 c.c..
Avverso tale sentenza, l'Ufficio ha proposto appello.
Il contribuente ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'appellante denuncia un vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta avrebbe totalmente pretermesso l'esame della circostanza che il ricorrente, avendo proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.A.S. di Nominativo_1, si è ingerito nella gestione della sas, assumendo in tal modo la veste di socio accomandatario, e la conseguenziale responsabilità illimitata verso i terzi, ai sensi dell'art. 2320 c.c.
Peraltro, il De NO non ha contestato la circostanza di avere autonomamente impugnato, contestandolo anche nel merito, l'avviso di accertamento n. TF7020301054/2020, anno di imposta 2016, intestato e indirizzato alla soc. Società_1 s.a.s. di Nominativo_1, senza averne la titolarità.
Il motivo è infondato.
Il dedotto vizio di motivazione non sussiste, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Sez. 5 - , Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020).
Nella fattispecie, il primo giudice ha accolto il ricorso perché ha considerato che il De NO sia socio accomandante, e non accomandatario, come invece sostiene l'Ufficio.
Sicchè, la motivazione è congrua, salvo verificarne la correttezza.
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di società in accomandita, < legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale>> (Sez. 5, Ordinanza n. 21554 del 27/07/2025).
Per effetto del difetto di legittimazione attiva e passiva, il socio accomandante non può promuovere azioni con riguardo alle pretese debitorie avanzate nei confronti della società che non involgano anche una sua responsabilità diretta e personale.
E tuttavia, se il socio accomandante, privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, fra le quali rientra quella concernente l'IVA, l'IRAP
e le relative sanzioni, impugna l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, la conseguenza è la inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1671 del 2013, in motivazione), non l'assunzione della qualità di accomandatario.
Per questo motivo, poiché la cartella impugnata ha ad oggetto IVA, IRAP e sanzioni, deve ritenersi che anche l'avviso di accertamento impugnato dal Resistente_1 avesse lo stesso oggetto. Sicchè, deve escludersi che, con la impugnazione dell'avviso, il Resistente_1 sia diventato socio accomandatario, non rientrando tale atto tra quelli indicati dall'art. 2320 c.c.
Alla stessa conclusione si arriverebbe qualora l'avviso fiscale emesso a carico della società avesse accertato anche redditi (poi) imputabili ai soci.
In tal caso, il socio accomandante può impugnare l'avviso, senza assumere la qualità di accomandatario, per la decisiva ragione che gli effetti dell'accertamento fiscale si imputano direttamente anche a lui, incidendo sul suo patrimonio. Per tale motivo ha sia la legittimazione che l'interesse ad agire.
E tale conclusione è confortata dalla pacifica giurisprudenza che, in tal caso, ritiene sussistere un litisconsorzio necessario, nel processo tributario, tra società di persone e soci, compresi gli accomandanti, stante l'unitarietà dell'accertamento dei relativi redditi ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33260 del 18/12/2024).
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIA Sezione 22 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida, in
€ 3.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_2 dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio