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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8381/2023 R.G. TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Izzo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio legale sito in Cancello Scalo, Via Napoli, 720 in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avvocati CP_1
Margherita Dell'Anno e Marco Alois ed elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'ente in via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, l'epigrafata parte ricorrente - premesso di essere dipendente della in qualità di collaboratore sanitario professionale infermiere in CP_1 servizio presso il DSM l'Unità Operativa Servizio Salute Mentale e di aver prestato la sua attività lavorativa dal 17 marzo al 30 aprile 2020 - adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di condannare l' alla restituzione CP_1 di quanto già corrisposto a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera della Regione Campania n. 427 del 03/08/2020, in favore dell'istante totale complessivo pari ad € 600,00 maggiorati di interessi e rivalutazioni come per legge. Vinte le spese di lite con distrazione. (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Instauratosi il contraddittorio si costituiva l che chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere in quanto, con Determinazione n. 2788 del 07/03/2024, l'azienda aveva manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto richiesto con l'emissione del relativo cedolino effettuata mediante accredito della somma richiesta nella busta paga di marzo 2024. La causa veniva fissata all'odierna udienza in cui le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. verbale del 16.1.2025).
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo Cont l' provveduto alla restituzione dell'emolumento preteso come documentato mediante deposito della determina e del cedolino paga (cfr. fasc. . CP_1
All'istanza di cessata materia del contendere si è associata la parte ricorrente insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite atteso che il pagamento è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso effettuata il 20.2.2024 (cfr. notif. telem. in fasc. inform.). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provata in atti l'integrale restituzione. Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che nulla ha dedotto in memoria a supporto del proprio CP_1 comportamento anche attesa la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'emolumento richiesto e la circostanza che il pagamento è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esiguità del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 16/1/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Izzo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio legale sito in Cancello Scalo, Via Napoli, 720 in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avvocati CP_1
Margherita Dell'Anno e Marco Alois ed elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'ente in via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, l'epigrafata parte ricorrente - premesso di essere dipendente della in qualità di collaboratore sanitario professionale infermiere in CP_1 servizio presso il DSM l'Unità Operativa Servizio Salute Mentale e di aver prestato la sua attività lavorativa dal 17 marzo al 30 aprile 2020 - adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di condannare l' alla restituzione CP_1 di quanto già corrisposto a titolo di maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi della Delibera della Regione Campania n. 427 del 03/08/2020, in favore dell'istante totale complessivo pari ad € 600,00 maggiorati di interessi e rivalutazioni come per legge. Vinte le spese di lite con distrazione. (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Instauratosi il contraddittorio si costituiva l che chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere in quanto, con Determinazione n. 2788 del 07/03/2024, l'azienda aveva manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto richiesto con l'emissione del relativo cedolino effettuata mediante accredito della somma richiesta nella busta paga di marzo 2024. La causa veniva fissata all'odierna udienza in cui le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. verbale del 16.1.2025).
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo Cont l' provveduto alla restituzione dell'emolumento preteso come documentato mediante deposito della determina e del cedolino paga (cfr. fasc. . CP_1
All'istanza di cessata materia del contendere si è associata la parte ricorrente insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite atteso che il pagamento è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso effettuata il 20.2.2024 (cfr. notif. telem. in fasc. inform.). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provata in atti l'integrale restituzione. Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' che nulla ha dedotto in memoria a supporto del proprio CP_1 comportamento anche attesa la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'emolumento richiesto e la circostanza che il pagamento è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esiguità del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2 2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 16/1/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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