CA
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente delegato dr Massimo Escher
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1713/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
c.f. nato a [...] il [...] , del Parte_1 C.F._1
foro di Palermo, residente in [...] con studio in Palermo via Principe di Paternò 192 ove è elett.te domiciliato per il procedimento, iscritto all'Albo degli Avvocati di Palermo dall'11.07.1996, pec: Tel/Fax Email_1
091204346, titolare ex art.86 c.p.c., delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore con procura nell'interesse proprio
Ricorrente;
CONTRO
( c.f. : Via Arenula 70 -00186 ROMA Controparte_1 P.IVA_1
nella persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato sita via Vecchia Ognina n. 149 Catania
Resistente
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione
1 all'esito dell'udienza cartolare del 3/04/2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/12/2024 l'avv. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di esso difensore emesso il 06/12/2024, dalla Corte di Appello di Catania, Sez. 1^Penale depositato il
07/12/2024 notificato il 07/12/2024 nel procedimento iscritto n. 09/2019 R.G. ERR.
GIUD. per l'attività espletata per la fase di Cassazione iscritta al n.25700/2022 R.G.
CASS. quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato Controparte_2
con decreto n.26/2019 R.G. GRAT. PATR. della Corte di Appello di Catania Sezione
Prima Penale del 16.06.2020, in relazione all'istanza di ammissione presentata il
25.11.2019.
A fondamento dell'opposizione l'avv. riferiva che quale difensore di Parte_1
fiducia di aveva proposto RICORSO PER CASSAZIONE avverso Controparte_2
l'ordinanza n. 36/2022 R.G. Ord. emessa dalla Corte di Appello di Catania in data
18/05/2022 depositata il 19/05/2022 e notificata in data 19/05/2022 con la quale era stata rigettata, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, l'istanza di riparazione per errore giudiziario ed ingiusta detenzione depositata il 25.11.2019. Riferiva altresì che con la detta istanza la difesa aveva chiesto, che a favore di
[...]
venisse riconosciuto e disposto l'indennizzo per la riparazione dell'errore CP_2
giudiziario riguardante la sentenza di applicazione della pena per il reato di furto dell'autovettura FIAT 126 utilizzata quale autobomba nella strage di via D'Amelio, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 09.03.1994, oggetto di annullamento con sentenza di revisione n.2342/2017 R.G.SENT. pronunciata dalla Corte di appello di Catania sezione terza penale il 13.07.2017, irrevocabile il 27.11.2017, che ha assolto il “per non aver commesso il fatto”. CP_2
Allegava, ancora, che la trattazione del ricorso per cassazione iscritto al numero
25700/2022 R.G.Cass. si era svolta in camera di consiglio non partecipata il 26/01/2023 innanzi al Collegio I della Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione concluso con sentenza del 21.01.2023 depositata il 06.02.2023.
Ciò posto assumeva che la liquidazione operata dalla Corte d'appello Sez. 1^Penale
2 era errata per i seguenti motivi:
I Motivo
Inosservanza della norma sostanziale dell art. 4 comma 1 del D.M. n.55/2014 come modificato da D.M. n.147/2022 nella parte in cui omette di pronunciarsi sulle ragioni per le quali non ha accolto la richiesta di liquidazione dei valori medi.
II Motivo
Omessa motivazione sul punto della scelta dei parametri minimi violazione art.125 comma 3 c.p.p., art. 111 co.6 e art.3 Cost. (omessa motivazione il decreto di liquidazione sul punto relativo alla scelta dei valori minimi piuttosto che sui valori medi richiesti dal difensore).
III Motivo
Vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento di liquidazione: si impugna per illogicità motivazionale il punto del decreto di liquidazione che, nella scelta dei valori dei parametri di liquidazione, non spiega le ragioni per le quali disattende la richiesta dei valori medi e sceglie i valori minimi (il decreto di liquidazione incorre in una illogicità motivazionale conseguente all'inosservanza delle norme sostanziali citate al motivo I di opposizione (art.4 co.1 del
D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.147 del 13.08.2022) perché, omettendo di valutare le ragioni della scelta dei minimi piuttosto che quella richiesta dei valori medi, non tiene conto della complessità della redazione dell'atto redatto dal difensore
“Redazione atto introduttivo” e della “Fase di studio” comprensiva della voce “Ricerca
e Produzione di documenti”, la quale imponeva la scelta dei valori medi) .
-------
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente posto che sotto diversi profili l'avv. contesta essenzialmente la mancanza di un'adeguata motivazione da parte Parte_1
del giudice del provvedimento opposto quanto alla scelta dei valori minimi anziché di quelli medi.
Ebbene, il motivo è infondato alla luce del costante orientamento della suprema corte secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto
3 ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione", per cui "l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (così
Cassazione civile sez. III - 07/01/2021, n. 89 che a sua volta richiama Cass., Sez. L,
Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017; conf.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del
02/10/2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 – 01.
Peraltro, anche a volere ritenere che fosse necessaria una motivazione ulteriore rispetto a quella adottata (nel decreto si legge “per la liquidazione delle prestazioni svolte
a favore delle persone ammesse al beneficio e per quelle ad esse equiparate dal D.PR. cit. si tiene specifico conto, tra l'altro, della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, nonché dell'importanza dell'opera, del pregio dell'attività prestata, della natura, importanza e complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate (art.82 D.P.R.
1982 n.115, art. 2 e 12 D.P.R. 2002 N.115; ( …) Avuto riguardo nel caso concreto ai parametri sopra indicati, con particolare riferimento alla complessità e gravità del processo al numero degli atti e documenti da esaminare, ai motivi di impugnazione redatti, alla difesa svolta nel corso della fase decisoria del giudizio ed ai risultati del giudizio medesimo in relazione alla posizione processuale della persona assistita...”), nel caso di specie la liquidazione in base ai parametri minimi si deve ritenere corretta tenuto conto dell'esito negativo del ricorso per cassazione, nonché della non complessità della questione trattata, relativa essenzialmente alla sussistenza o meno del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione nell'ambito del procedimento per riparazione dell'errore giudiziario laddove le condotte del condannato diano causa all'errore stesso (o
4 non vi diano causa, secondo la tesi della difesa).
Tanto premesso l'opposizione va rigettata.
In base alla soccombenza le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Presidente delegato della Corte di Appello, definitivamente decidendo rigetta l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore emesso il 06/12/2024, dalla Corte di Appello di Catania, Sez. 1^Penale depositato il
07/12/2024 nel procedimento iscritto n. 09/2019 R.G. ERR. GIUD. per l'attività espletata per la fase di Cassazione iscritta al n.25700/2022 R.G.CASS.
Così deciso in Catania, il 12/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
5