TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/07/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1037/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1037/2025 promossa con ricorso depositato in data 22/05/2025
da
(C.F. Parte_1 [...]
) C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CADORE LIVIA elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CADORE LIVIA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e delle figlie nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
2.6.2008;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e ed autorizza i coniugi a vivere
[...] Parte_2
2 separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. La casa coniugale, sita in Auronzo di Cadore e detenuta in locazione dalla IG.ra , rimarrà nella sua Parte_1
esclusiva disponibilità, avendo il IG. già provveduto al Parte_2
cambio di residenza e ad asportare i propri effetti personali, già
congiuntamente e concordemente identificati dai coniugi, presso la nuova abitazione.
2. A valersi anche quale piano genitoriale, la figlia minore Per_2
che manterrà la residenza presso la madre, rimarrà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte dai genitori sempre di comune accordo, vigendo per gli stessi l'obbligo di previa concertazione ed informazione,
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità, ciascuno nel periodo in cui avrà con sé la minore.
3. In considerazione del reciproco riconoscimento del rispettivo ruolo genitoriale, le parti, anche sulla scorta del comune obiettivo di mantenere, per la figlia, le abitudini di vita già consolidate nonché sulla scorta delle necessità lavorative e personali, ed anche in considerazione dell'età della minore, stabiliscono che il padre concorderà direttamente con la stessa i tempi da trascorrere insieme, nel corso della settimana, facendo, comunque, in modo
3 che stia con il padre almeno due/tre sere durante la Per_2
settimana, con pernottamento, prevedendo la permanenza con lui anche a fine settimana alternati;
a) lo stesso regime, sarà vigente anche nel corso della vacanze natalizie e pasquali, avendo cura i genitori di alternare fra loro di anno in anno il giorno di Natale, il primo dell'anno e quello dell'Epifania, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; b) trascorrerà con il padre due settimane Per_2
di ferie anche non consecutive, nel corso del-le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordarsi, entro il 30 aprile di ogni anno, sulla scorta degli impegni lavorativi dei genitori;
c) il tutto, salvo diversi accordi che dovessero, di volta in volta,
intervenire tra i genitori e tra il padre e la figlia.
4. a) In considerazione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, nonché delle condizioni economiche delle parti, il
IG. verserà alla IG.ra , a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
300,00 mensili, rivalutabili, entro il giorno dieci del mese di riferimento e ciò sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
b) I genitori, valutato concordemente il fatto che la figlia maggiore svolge lavoro stagionale precario, che non Per_1
le garantisce piena autonomia economica e che convive ancora con la madre, in un'ottica di collaborazione e sostegno reciproca,
convengono che il IG. versi alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, quale contributo ordinario per la figlia, la somma di €
[...]
200,00 mensili qualora (o eventualmente, nei periodi) in cui
4 dimorerà, comunque, stabilmente, dalla madre. Nel caso Per_1
in cui la stessa reperisse lavoro stagionale presso un datore di lavoro che fornirà vitto e alloggio, la dazione della somma cesserà,
ovvero verrà proporzionalmente ridotta dalle parti nel caso in cui alternasse, nel corso della settimana, giornate fuori casa Per_1
ad altre presso l'alloggio materno.
5. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra
, dando sin d'ora il IG. la Parte_1 Parte_2
disponibilità a sottoscrivere eventuali moduli autorizzativi.
6. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di Belluno, noto alle parti. Gli stessi si impegnano,
altresì, a provvedere al pagamento di eventuali spese straordinarie, nella medesima percentuale, anche in favore della figlia maggiorenne, nel caso in cui la stessa decidesse di intraprendere un percorso di studi universitario, pur continuando a prestare attività lavorativa stagionale.
7. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento,
essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
8. Le parti prestano assenso reciproco per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, valido per l'espatrio oltre all'autorizzazione alla sottoscrizione dei moduli necessari per l'attribuzione della carta d'identità e/o del passaporto intestate alla figlia minore.
5 Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 05/06/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1037/2025 promossa con ricorso depositato in data 22/05/2025
da
(C.F. Parte_1 [...]
) C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CADORE LIVIA elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CADORE LIVIA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e delle figlie nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
2.6.2008;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e ed autorizza i coniugi a vivere
[...] Parte_2
2 separati con obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. La casa coniugale, sita in Auronzo di Cadore e detenuta in locazione dalla IG.ra , rimarrà nella sua Parte_1
esclusiva disponibilità, avendo il IG. già provveduto al Parte_2
cambio di residenza e ad asportare i propri effetti personali, già
congiuntamente e concordemente identificati dai coniugi, presso la nuova abitazione.
2. A valersi anche quale piano genitoriale, la figlia minore Per_2
che manterrà la residenza presso la madre, rimarrà affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte dai genitori sempre di comune accordo, vigendo per gli stessi l'obbligo di previa concertazione ed informazione,
mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità, ciascuno nel periodo in cui avrà con sé la minore.
3. In considerazione del reciproco riconoscimento del rispettivo ruolo genitoriale, le parti, anche sulla scorta del comune obiettivo di mantenere, per la figlia, le abitudini di vita già consolidate nonché sulla scorta delle necessità lavorative e personali, ed anche in considerazione dell'età della minore, stabiliscono che il padre concorderà direttamente con la stessa i tempi da trascorrere insieme, nel corso della settimana, facendo, comunque, in modo
3 che stia con il padre almeno due/tre sere durante la Per_2
settimana, con pernottamento, prevedendo la permanenza con lui anche a fine settimana alternati;
a) lo stesso regime, sarà vigente anche nel corso della vacanze natalizie e pasquali, avendo cura i genitori di alternare fra loro di anno in anno il giorno di Natale, il primo dell'anno e quello dell'Epifania, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; b) trascorrerà con il padre due settimane Per_2
di ferie anche non consecutive, nel corso del-le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordarsi, entro il 30 aprile di ogni anno, sulla scorta degli impegni lavorativi dei genitori;
c) il tutto, salvo diversi accordi che dovessero, di volta in volta,
intervenire tra i genitori e tra il padre e la figlia.
4. a) In considerazione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, nonché delle condizioni economiche delle parti, il
IG. verserà alla IG.ra , a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di €
300,00 mensili, rivalutabili, entro il giorno dieci del mese di riferimento e ciò sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
b) I genitori, valutato concordemente il fatto che la figlia maggiore svolge lavoro stagionale precario, che non Per_1
le garantisce piena autonomia economica e che convive ancora con la madre, in un'ottica di collaborazione e sostegno reciproca,
convengono che il IG. versi alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, quale contributo ordinario per la figlia, la somma di €
[...]
200,00 mensili qualora (o eventualmente, nei periodi) in cui
4 dimorerà, comunque, stabilmente, dalla madre. Nel caso Per_1
in cui la stessa reperisse lavoro stagionale presso un datore di lavoro che fornirà vitto e alloggio, la dazione della somma cesserà,
ovvero verrà proporzionalmente ridotta dalle parti nel caso in cui alternasse, nel corso della settimana, giornate fuori casa Per_1
ad altre presso l'alloggio materno.
5. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra
, dando sin d'ora il IG. la Parte_1 Parte_2
disponibilità a sottoscrivere eventuali moduli autorizzativi.
6. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di Belluno, noto alle parti. Gli stessi si impegnano,
altresì, a provvedere al pagamento di eventuali spese straordinarie, nella medesima percentuale, anche in favore della figlia maggiorenne, nel caso in cui la stessa decidesse di intraprendere un percorso di studi universitario, pur continuando a prestare attività lavorativa stagionale.
7. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento,
essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
8. Le parti prestano assenso reciproco per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, valido per l'espatrio oltre all'autorizzazione alla sottoscrizione dei moduli necessari per l'attribuzione della carta d'identità e/o del passaporto intestate alla figlia minore.
5 Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 05/06/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6