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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 03/07/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 517/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel.
sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 517/2021 tra
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24.12.1975
Rappresentata e difesa dall'avv. Mariani Lucia Teresa del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sulmona, Via
Circonvallazione Occidentale n. 2 n. 50 (PEC ), come Email_1 da procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore;
Attrice
CONTRO
(C.F. ), nato a [...]il CP_1 C.F._2
07/08/1974,
Rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Giannantonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sulmona (AQ), alla Via Ciofano, 13, (PEC
come da procura in atti;
Email_2
Convenuto
E (P.I. - C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 suo procuratore speciale,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, alla Via Monsignor Bologna
n. 18 come da procura allegata all'atto di costituzione;
Convenuto
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione, dagli avv.ti OL MA (PEC Email_3
e Alessandro Margiotta (PEC ed elettivamente Email_4 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Margiotta in Sulmona alla Via
Lamaccio snc;
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Querela di falso
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 18.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Ferri, ha citato in giudizio i convenuti sopra generalizzati per sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 9.1.2008 – Contratto di Mutuo a Tasso Misto Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.111 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato dal nel giudizio incardinato dinanzi al CP_1
Tribunale di Sulmona al n. R.G. 721/2019, ordinando la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escludendo il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal convenuto nel richiamato giudizio.
pag. 2/13 A sostegno delle conclusioni appena richiamate, l'attore ha dedotto che l'atto in discorso “a seguito di analisi e comparazione della scrittura a firma del Dott. presenta una disomogeneità rispetto alle manoscritture Persona_1 contrassegnate nella presente relazione con le sigle V1 e V2, apposte su “Contratto di mutuo a tasso misto”- rep. N. 40.777, Racc. n. 23.111 a firma Notaio Dott. CP_3
, del 09.01.2008, poiché non è stato rinvenuto quel movimento grafico
[...] personale appartenente alla sig.ra , come sopra argomentato. Parte_1
Pertanto si ritiene che le predette firme non sono riconducibili all'ordine grafico di
”. Parte_1
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.2. Si è tempestivamente costituito in giudizio il quale ha concluso per il CP_1 rigetto della domanda, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia.
A fondamento ha rilevato:
- la maturazione dei termini prescrizionali e/o decadenziale dell'azione di parte attrice con riguardo ad un atto di mutuo sottoscritto il 9.1.2008 la cui sottoscrizione non è mai stata prima contestata dall'attrice;
- che l'attrice ha partecipato personalmente alla stipula dell'atto di mutuo dinanzi al Notaio dott. nel 2008 così come ha partecipato, nel 2017, alla Controparte_3 rinegoziazione del mutuo;
- nel 2008 la ha sottoscritto il contratto dinanzi al Notaio nonché dinanzi a Pt_1 funzionari della;
CP_2
- che la relazione di parte depositata in atti ha ad oggetto di compravendita rep. n.
40.776 e non già il contratto di mutuo rep. n. 40.777, concludendo che “in termini di probabilità” le firme appartengono ad un ordine grafico differente rispetto a quello dell'attrice sicché il perito di parte attrice non accerta che le firme sono contraffatte;
- che controparte ha depositato anche un semplice foglio intitolato “conclusioni”
a firma dello stesso dott. in cui quest'ultimo compie affermazioni Per_1 completamente diverse;
- che l'attrice chiede dichiararsi la falsità di una firma dalla stessa apposta in occasione della stipula del contratto di mutuo del 2008, quando la stessa, nel
2017, ha partecipato alla rinegoziazione di tale mutuo, circostanza questa mai disconosciuta dalla Pt_1
pag. 3/13 - che tale contrasto determina che alcun valore probatorio può essere riconosciuto al parere;
- che con ordinanza di archiviazione il GIP di Sulmona ha affermato che “in ogni caso, non sono emersi elementi tali da far presumere che la po non fosse effettivamente presente alla stipula dell'atto pubblico”;
- che l'azione intrapresa dall'attrice è temeraria dovendo la stessa essere condannata al risarcimento del danno nei confronti del convenuto con revoca del patrocinio a spese dello Stato.
1.3. Con comparsa del si è costituito il giudizio il convenuto chiedendo Controparte_3 il rigetto, per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, della domanda spiegata dall'attrice anche nei suoi confronti deducendo:
- di aver ricevuto incarico, nel gennaio del 2008, di redigere l'atto di compravendita di un immobile sito nel Comune di Campo di Giove, alla Via San
Matteo n. 56 con contestuale mutuo di Euro 110.000,00, concesso dalla “ CP_2
, oggi “ ” di cui al contestuale Parte_2 CP_2 contratto in pari data rep. 40.777;
- che alla stipula, negli uffici della banca di Sulmona, era intervenuta anche la IG , la quale partecipava alla vendita, al fine di Parte_1 rendere la dichiarazione di parte sul diritto di famiglia, ed al mutuo, in qualità di garante (fideiussore);
- che, dopo la lettura degli atti, gli intervenuti avevano proceduto alla formale sottoscrizione della compravendita alle ore 10.10 e del contratto di mutuo alle
10.40;
- che, in data 9/06/2017 la IG.ra aveva sottoscritto Parte_1 presso il detto Istituto di Credito, unitamente al coniuge , una CP_1 rinegoziazione del citato mutuo;
- la nullità della procura rilasciata a favore dell'Avv. Katia Ferri, non avendo i requisiti di cui all'art. 221, 2 comma, cpc difettando pure la indicazione specifica degli elementi che distinguono l'atto avverso il quale si propone la querela di falso;
- che l'iniziativa è impedita dal decorso del termine di prescrizione decennale;
- che la querela di falso è inammissibile per quanto generica e comunque priva dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità richiesti a pena di nullità dagli artt. 221 e ss cpc;
pag. 4/13 - che per superare la presunzione di veridicità dell'atto pubblico è necessario che venga offerta una prova che sia incontrovertibilmente munita della stessa efficacia tale da prevalere sul carattere di prova legale dell'atto pubblico;
che, nel caso di specie;
tale prova non è stata fornita dalla querelante;
- che la domanda di falsità per cui è causa riguarda il contratto di mutuo e non la compravendita, mentre la consulenza di parte è stata svolta su quest'ultimo atto;
- che le “conclusioni corrette” che recano la stessa data 19.08.2020 sono totalmente differenti e contraddittorie rispetto a quelle dell'elaborato indicato come “Parere ; Pt_1
- che sono inesistenti gli elementi probatori di natura presuntiva richiamati nell'atto di citazione ma non indicati;
- la totale infondatezza e mancanza di prova circa la affermazione che il contratto sia stato da altri compilato in assenza di autorizzazione dell'interessato in quanto: i) nel richiamato verbale della Sezione di P.G. del 15.12.2020) la IG. non afferma di non aver apposto la firma al “Contratto di Mutuo, ma di Pt_1 non aver apposto la firma agli allegati;
ii) nelle comunicazioni inviate al notaio in data 17.09.2019 è il procuratore della querelante ad affermare Controparte_3 che in data 09.01.2008 il notaio ha stipulato la compravendita tra i sigg.ri
, , e Persona_2 Parte_3 CP_1 Parte_1 come documentato dal rep 450776 e contestualmente un contratto di Mutuo a tasso Misto fra le medesime Parti;
iii) le contestazioni in quella sede riguardavano esclusivamente l'incongruenza di alcune dichiarazioni rese dalle parti ed il risarcimento dei danni;
iv) la stessa IG Parte_1 ha rinegoziato il mutuo in questione in data 9.06.2017, sottoscrivendo lo stesso a conferma della propria qualifica di fideiussore e confermando evidentemente di essere a conoscenza del mutuo in corso, così come evidenziato anche nel provvedimento del GIP del 12.6.2021;
- che l'azione è temeraria e, per tale motivo, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La parte costituita ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare la inesistenza e/o nullità della procura rilasciata in favore del difensore Avv. Katia Ferri;
2) sempre in via preliminare dichiarare prescritta l'azione svolta poiché decorso il termine decennale previsto dalla
pag. 5/13 legge e/o in ogni caso l'attrice decaduta ex lege;
3) ancora in via preliminare dichiarare inammissibile la querela di falso così come proposta per i motivi di cui in narrativa;
4) nel merito rigettare la domande spiegata perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
5) condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la attrice attuale al danno per lite temeraria che vorrà la S.V. Ill.ma determinare in via equitativa;
6) disporre per la revoca della sig.ra al beneficio Pt_1 Parte_1 del Patrocinio a spese dello Stato ex art.136/2 L. n.115/2002. 7) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
1.4. Si è costituita in giudizio, con tempestiva comparsa, la la Controparte_2 quale ha chiesto che “accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla IGnora
in calce al contratto di mutuo a tasso misto Rep. n. 40.777 Parte_1
Raccolta n. 23.111 del 09.01.2008, rigettare integralmente la domanda attorea in tutte le conclusioni di cui all'atto di citazione, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno delle conclusioni appena richiamate ha dedotto che:
- la firma dell'attrice apposta al contratto di mutuo a Tasso fisso Rep. n. 40.777 –
Raccolta n. 23.111, registrato a Castel di Sangro (AQ) il 10.01.2008 n. 67 Serie 1
– T, è autentica e dalla stessa apposta in calce al detto contratto alla presenza del Notaio, quale Pubblico Ufficiale, che ha attestato ed autenticato nell'atto pubblico l'identità della IG , del IGnor Parte_1 CP_1
e del funzionario della
[...] CP_2
- che la perizia grafologica (anche se eseguita da un CTU nominato dal Tribunale) non costituisce piena prova, ma solo un mero indizio, che dunque deve essere valutato alla luce dei criteri stabiliti dalla legge, secondo cui l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi solo se questi sono gravi, precisi e concordanti.
1.5. In data 21.1.2022 l'attrice si è costituita, con il patrocinio di altro difensore, rilevando che:
- l'atto di citazione con il quale sia proposta in via principale la querela di falso relativa ad un documento, può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura speciale "ad litem";
- per valutare il termine di prescrizione deve considerarsi che il diritto del creditore (Banca) nei confronti del fideiussore (parte attrice) sorge non per pag. 6/13 effetto della stipulazione del contratto di garanzia bensì alla scadenza dell'obbligazione garantita;
- l'art. 221 c.p.c., inoltre, espressamente prevede che “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”,
- alcun rilievo assume la rinegoziazione del mutuo in data 9.6.2017 disconoscendosi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e seguenti del c.p.c. in toto la scrittura su cui la sottoscrizione predetta è stata apposta;
- l'ordinanza di archiviazione non ha valore di sentenza definitiva.
L'attrice ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni come integrate:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevata l'inefficacia probatoria e dirimente della copia fotostatica della scrittura privata del 09.06.2017 ad apparente firma di , (invero illeggibile) del Parte_1 CP_1
Funzionario di (invero illeggibile), avente ad oggetto CP_2
“rinegoziazione mutuo n. 71130125067”, ora oggetto di disconoscimento ex art. 214
c.p.c.: a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato09.01.2008 Contratto di Mutuo a Taso Misto rep. N. 40 777-Racc. n. 23.111 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato dal sig. CP_1
il giorno 10/10/2019 nel giudizio incardinato dinanzi al tribunale di Sulmona e
[...] recante n. 721/2019; b) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal sig. nel giudizio n. 721/2019. D) Il tutto con CP_1 vittoria di spese, compensi ed onorari”.
1.6. Nelle note d'udienza del 21.1.2022 parte attrice ha confermato la querela di falso per la declaratoria della falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 09.01.2008, denominato contratto di mutuo a tasso misto, rep. n. 40777 racc. n.
23.111 a ministero del Notaio , e disconosciuto di nuovo, ex art. 214 Controparte_3
c.p.c., la scrittura privata del 09.06.2017, ad apparente firma di Parte_1
, (invero illeggibile) del Funzionario di
[...] CP_1 CP_2
(invero illeggibile), documento avente ad oggetto “rinegoziazione mutuo n.
71130125067”.
È seguita quindi l'istanza di verificazione della firma apposta sul contratto disconosciuto da parte di e il convenuto CP_2 CP_1
pag. 7/13 1.7 La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e successivamente istruita mediante accertamento tecnico e prova testimoniale al fine di verificare la riconducibilità alla mano dell'attrice della firma apposta sul contratto di mutuo.
1.8. All'esito il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e, espletato tale incombente, è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 10.5.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire l'intervento del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.6.2025 ove le parti hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
2. In relazione agli esiti dell'istruttoria deve evidenziarsi che la C.T.U. grafologica ha attestato la riconducibilità alla mano dell'attrice delle sottoscrizioni apposte al contratto di mutuo Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.
La consulente ha dedotto che “i confronti delle sottoscrizioni in verifica con le scritture di comparazione di hanno evidenziato sostanziali Parte_1 convergenze nelle caratteristiche sia generali che particolari evidenziate nel paragrafo precedente, quali la conduzione del gesto grafico, spaziatura orizzontale, rapporti propo-dimensionali, disomogeneità nell'allineamento e nell'inclinazione, costrutti grafici, peculiarità espressive e gesti fuggitivi spontanei, ecc., ovvero corrispondenze negli elementi ideativi, grafodinamici e strutturali, che hanno radici nella natura biotipologica del soggetto scrivente, nascono dalle modulazioni soggettive del movimento scrittorio e danno concretezza alla conformazione delle lettere e dei rapporti tra lettere. Inoltre si riscontrano medesimi idiotismi grafici, rappresentati da “gesti fuggitivi” spontanei (ganci iniziali e finali, tratti finali estesi orizzontalmente a destra con gancio diretto verso il basso) e particolarità grafiche specifiche di costrutti letterali (dinamica esecutiva delle maiuscole, punti di avvio delle lettere ovali, lettere addossate con annullamento della larghezza interletterale, modalità di collegamento a convolvoli, angoli con il vertice in alto, e con punta rivolta verso destra, formazione delle lettere ad occhiello, come una “e”, nello specifico lettera
“a” tracciata come una “e” e come una “o”, estensione verticale delle aste, prolungate in zona inferiore, dinamica esecutiva antimodello della lettera “z”, dinamica esecutiva della lettera “g”). La grafia di ciascun individuo è infatti fortemente individuale,
pag. 8/13 distinguendosi per la sua obliquità, la sua curvatura, gli ornamenti, i rapporti dimensionali, oltre che per la presenza ed il dettaglio di posizione e di forme dei piccoli tratti (iniziali, finali, di collegamento), per la torsione delle aste e dei tratti discendenti in genere, elementi che costituiscono dei preziosi idiotismi, cioè particolarità del tutto personali e connaturali della scrittura.”
In conclusioni il CTU ha affermato che la manoscrittura in accertamento, “è riconducibile alla mano scrivente della stessa”.
In particolare, anche a seguito delle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte attrice, il
C.T.U. ha ribadito che “le congruenti modalità espressive individualizzanti emerse tra firme in verifica e le autografe di comparazione non possono essere giustificate né con la casualità né con la diversità di mano, in quanto si ripetono nel tempo, per effetto dell'abitualità e della ripetitività dei gesti resi automatizzati e personali, perché appartenenti alla medesima natura grafomotoria, che pertanto, conducono con certezza ad un giudizio di autografia.”
I testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, hanno confermato la presenza dell'attrice all'atto della firma del contratto di mutuo a Tasso Misto Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.111.
Tali persone, non avendo un loro interesse personale concreto ed attuale alla partecipazione al giudizio, non devono ritenersi incompatibili con l'ufficio di testimone come invece eccepito da parte attrice.
3. Al di là delle prove acquisite nel corso del giudizio, che porterebbero ad un rigetto della domanda, deve, in ogni caso rilevarsi che la querela di falso è inammissibile per difetto di procura speciale.
3.1. L'istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c. consente alla parte che se ne avvale di contestare la genuinità di un documento, facendone venire meno ogni valore, con effetti erga omnes.
Come si evince dall'art. 221 c.p.c., la querela di falso deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità nonché essere proposta personalmente dalla parte o da un difensore munito di procura speciale alle liti, che costituisce, dunque, presupposto indispensabile ai fini dell'esperimento dell'azione.
La procura speciale alle liti conferita ex art. 83, comma 3, c.p.c., con cui di regola si attribuisce al difensore il potere di compiere ogni atto del processo, non consente, tuttavia, allo stesso la proposizione della querela di falso, salvo che questo potere non sia stato espressamente conferito ed esplicitato nella medesima procura. La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è, dunque, idonea ad pag. 9/13 attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere (Cass. civ., sez. VI, 21/01/2021, n. 1058).
Sul punto, deve rilevarsi che la procura speciale soddisfa, peraltro, i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che l'individuazione dei documenti occorra allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa (Cass. civ., sez. II, 19/08/2015, n.
16919).
Nel caso di specie la procura alle liti è stata rilasciata dall'attrice su foglio separato rispetto all'atto di citazione e nella stessa manca di ogni riferimento agli atti che si intende querelare e, dall'altro, non contiene alcun collegamento con l'atto introduttivo del giudizio (non sono specificati i convenuti, il Tribunale dinanzi al quale l'azione è stata proposta). La procura, pertanto, non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma.
3.2. Né il difetto di procura speciale alle liti può ritenersi sanato con la successiva produzione in giudizio della stessa, come avvenuto nel caso in esame.
La possibilità di sanare retroattivamente il difetto di procura è regolata dall'art. 125, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale: “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”. Il difetto di rappresentanza, come si evince altresì dall'art. 182 c.p.c., può essere sanato, atteso che, laddove il giudice rilevi la mancanza della procura al difensore, un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio,
l'osservanza del quale sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (cfr. art. 182, secondo comma,
c.p.c.).
Tuttavia, tale principio generale è derogato nell'ipotesi in cui la legge richieda la sottoscrizione della citazione di difensore munito di mandato speciale (art. 125, terzo comma, c.p.c.), come espressamente previsto per la proposizione della querela di falso
(art. 221 c.p.c.).
pag. 10/13 Va, sul punto, richiamato il principio di diritto per cui: “Il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica” (Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n.8933;
Cass. civ., Sez. un.,13/06/2014, n.13431).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile in assenza di procura speciale della parte ai sensi dell'art. 221
c.p.c..
All'inammissibilità della querela di falso consegue la condanna alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 226 c.p.c
4. L'inammissibilità della domanda e le risultanze dell'istruttoria svolta, conducono questo Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti per la condanna dell'attrice alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. essendo la condotta processuale dell'attrice connotata almeno da colpa grave.
La condanna non può essere emessa ai sensi del comma 1 della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del comma 3 della stessa disposizione.
4.1 La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad una somma pari al 5% spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III,
04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
5. Ciò impone anche la revoca, con efficacia retroattiva, del gratuito patrocinio a cui era stata ammessa la resistente ai sensi dell'art. 136 DPR n. 115 del 2002., rilevandosi che nell'ambito del presente giudizio era stato liquidato al C.T.P. di parte attrice, con decreto del 23.7.2024, il compenso per l'attività prestata che dovrà, dunque, essere recuperato dallo Stato.
pag. 11/13 6. In ragione del criterio della soccombenza, pone definitivamente a carico dell'attrice il pagamento delle spese di CTU per come liquidate con decreto del 6.5.2024.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile della controversia applicandosi i valori medi dello scaglione da 26.001,00 fino a 52.000,00, sottolineandosi che per la fase di studio ed introduttiva sono applicati i valori in vigori in precedenza essendo le relative attività poste in essere prima del 22 ottobre 2022.
L'importo dovuto per la fase decisionale è ridotto del 30% tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni essendosi le parti riportate semplicemente agli atti.
8. Le risultanze dell'istruttoria svolta impongono la trasmissione degli atti al P.M. in sede al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un reato di calunnia commesso dall'attrice a danno del convenuto . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
➢ Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attrice Parte_1
;
[...]
➢ Condanna l'attrice , ai sensi dell'art. 226 c.p.c, alla pena Parte_1 pecuniaria di € 20,00;
➢ Condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio Parte_1 in favore dei convenuti e , che si CP_1 CP_2 Controparte_3 liquidano, per ciascuno, in €. 6.606,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
➢ Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti di ulteriori € 330,32, per ciascuno, per responsabilità processuale aggravata.
➢ Revoca, con effetto retroattivo, l'ammissione dell'attrice al Patrocinio a spese dello stato deliberato dal COA di Sulmona il 26.5.2021 per responsabilità aggravata ex art. 136 DPR 115/2002;
➢ Pone definitivamente a carico dell'attrice il pagamento delle spese di CTU per come liquidate con decreto del 6.5.2024;
pag. 12/13 ➢ Ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale dell'atto “Contratto di Mutuo a Tasso Misto
Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.111” o sulla copia che ne tiene luogo;
➢ Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto in motivazione.
Così deciso il 2.7.2025
Il Giudice Il Presidente
Irene Giamminonni Pierfilippo Mazzagreco
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel.
sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 517/2021 tra
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24.12.1975
Rappresentata e difesa dall'avv. Mariani Lucia Teresa del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sulmona, Via
Circonvallazione Occidentale n. 2 n. 50 (PEC ), come Email_1 da procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore;
Attrice
CONTRO
(C.F. ), nato a [...]il CP_1 C.F._2
07/08/1974,
Rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Giannantonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sulmona (AQ), alla Via Ciofano, 13, (PEC
come da procura in atti;
Email_2
Convenuto
E (P.I. - C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 suo procuratore speciale,
Rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, alla Via Monsignor Bologna
n. 18 come da procura allegata all'atto di costituzione;
Convenuto
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione, dagli avv.ti OL MA (PEC Email_3
e Alessandro Margiotta (PEC ed elettivamente Email_4 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Margiotta in Sulmona alla Via
Lamaccio snc;
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: Querela di falso
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 18.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Ferri, ha citato in giudizio i convenuti sopra generalizzati per sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 9.1.2008 – Contratto di Mutuo a Tasso Misto Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.111 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato dal nel giudizio incardinato dinanzi al CP_1
Tribunale di Sulmona al n. R.G. 721/2019, ordinando la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato ed escludendo il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal convenuto nel richiamato giudizio.
pag. 2/13 A sostegno delle conclusioni appena richiamate, l'attore ha dedotto che l'atto in discorso “a seguito di analisi e comparazione della scrittura a firma del Dott. presenta una disomogeneità rispetto alle manoscritture Persona_1 contrassegnate nella presente relazione con le sigle V1 e V2, apposte su “Contratto di mutuo a tasso misto”- rep. N. 40.777, Racc. n. 23.111 a firma Notaio Dott. CP_3
, del 09.01.2008, poiché non è stato rinvenuto quel movimento grafico
[...] personale appartenente alla sig.ra , come sopra argomentato. Parte_1
Pertanto si ritiene che le predette firme non sono riconducibili all'ordine grafico di
”. Parte_1
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.2. Si è tempestivamente costituito in giudizio il quale ha concluso per il CP_1 rigetto della domanda, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia.
A fondamento ha rilevato:
- la maturazione dei termini prescrizionali e/o decadenziale dell'azione di parte attrice con riguardo ad un atto di mutuo sottoscritto il 9.1.2008 la cui sottoscrizione non è mai stata prima contestata dall'attrice;
- che l'attrice ha partecipato personalmente alla stipula dell'atto di mutuo dinanzi al Notaio dott. nel 2008 così come ha partecipato, nel 2017, alla Controparte_3 rinegoziazione del mutuo;
- nel 2008 la ha sottoscritto il contratto dinanzi al Notaio nonché dinanzi a Pt_1 funzionari della;
CP_2
- che la relazione di parte depositata in atti ha ad oggetto di compravendita rep. n.
40.776 e non già il contratto di mutuo rep. n. 40.777, concludendo che “in termini di probabilità” le firme appartengono ad un ordine grafico differente rispetto a quello dell'attrice sicché il perito di parte attrice non accerta che le firme sono contraffatte;
- che controparte ha depositato anche un semplice foglio intitolato “conclusioni”
a firma dello stesso dott. in cui quest'ultimo compie affermazioni Per_1 completamente diverse;
- che l'attrice chiede dichiararsi la falsità di una firma dalla stessa apposta in occasione della stipula del contratto di mutuo del 2008, quando la stessa, nel
2017, ha partecipato alla rinegoziazione di tale mutuo, circostanza questa mai disconosciuta dalla Pt_1
pag. 3/13 - che tale contrasto determina che alcun valore probatorio può essere riconosciuto al parere;
- che con ordinanza di archiviazione il GIP di Sulmona ha affermato che “in ogni caso, non sono emersi elementi tali da far presumere che la po non fosse effettivamente presente alla stipula dell'atto pubblico”;
- che l'azione intrapresa dall'attrice è temeraria dovendo la stessa essere condannata al risarcimento del danno nei confronti del convenuto con revoca del patrocinio a spese dello Stato.
1.3. Con comparsa del si è costituito il giudizio il convenuto chiedendo Controparte_3 il rigetto, per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza, della domanda spiegata dall'attrice anche nei suoi confronti deducendo:
- di aver ricevuto incarico, nel gennaio del 2008, di redigere l'atto di compravendita di un immobile sito nel Comune di Campo di Giove, alla Via San
Matteo n. 56 con contestuale mutuo di Euro 110.000,00, concesso dalla “ CP_2
, oggi “ ” di cui al contestuale Parte_2 CP_2 contratto in pari data rep. 40.777;
- che alla stipula, negli uffici della banca di Sulmona, era intervenuta anche la IG , la quale partecipava alla vendita, al fine di Parte_1 rendere la dichiarazione di parte sul diritto di famiglia, ed al mutuo, in qualità di garante (fideiussore);
- che, dopo la lettura degli atti, gli intervenuti avevano proceduto alla formale sottoscrizione della compravendita alle ore 10.10 e del contratto di mutuo alle
10.40;
- che, in data 9/06/2017 la IG.ra aveva sottoscritto Parte_1 presso il detto Istituto di Credito, unitamente al coniuge , una CP_1 rinegoziazione del citato mutuo;
- la nullità della procura rilasciata a favore dell'Avv. Katia Ferri, non avendo i requisiti di cui all'art. 221, 2 comma, cpc difettando pure la indicazione specifica degli elementi che distinguono l'atto avverso il quale si propone la querela di falso;
- che l'iniziativa è impedita dal decorso del termine di prescrizione decennale;
- che la querela di falso è inammissibile per quanto generica e comunque priva dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità richiesti a pena di nullità dagli artt. 221 e ss cpc;
pag. 4/13 - che per superare la presunzione di veridicità dell'atto pubblico è necessario che venga offerta una prova che sia incontrovertibilmente munita della stessa efficacia tale da prevalere sul carattere di prova legale dell'atto pubblico;
che, nel caso di specie;
tale prova non è stata fornita dalla querelante;
- che la domanda di falsità per cui è causa riguarda il contratto di mutuo e non la compravendita, mentre la consulenza di parte è stata svolta su quest'ultimo atto;
- che le “conclusioni corrette” che recano la stessa data 19.08.2020 sono totalmente differenti e contraddittorie rispetto a quelle dell'elaborato indicato come “Parere ; Pt_1
- che sono inesistenti gli elementi probatori di natura presuntiva richiamati nell'atto di citazione ma non indicati;
- la totale infondatezza e mancanza di prova circa la affermazione che il contratto sia stato da altri compilato in assenza di autorizzazione dell'interessato in quanto: i) nel richiamato verbale della Sezione di P.G. del 15.12.2020) la IG. non afferma di non aver apposto la firma al “Contratto di Mutuo, ma di Pt_1 non aver apposto la firma agli allegati;
ii) nelle comunicazioni inviate al notaio in data 17.09.2019 è il procuratore della querelante ad affermare Controparte_3 che in data 09.01.2008 il notaio ha stipulato la compravendita tra i sigg.ri
, , e Persona_2 Parte_3 CP_1 Parte_1 come documentato dal rep 450776 e contestualmente un contratto di Mutuo a tasso Misto fra le medesime Parti;
iii) le contestazioni in quella sede riguardavano esclusivamente l'incongruenza di alcune dichiarazioni rese dalle parti ed il risarcimento dei danni;
iv) la stessa IG Parte_1 ha rinegoziato il mutuo in questione in data 9.06.2017, sottoscrivendo lo stesso a conferma della propria qualifica di fideiussore e confermando evidentemente di essere a conoscenza del mutuo in corso, così come evidenziato anche nel provvedimento del GIP del 12.6.2021;
- che l'azione è temeraria e, per tale motivo, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La parte costituita ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare la inesistenza e/o nullità della procura rilasciata in favore del difensore Avv. Katia Ferri;
2) sempre in via preliminare dichiarare prescritta l'azione svolta poiché decorso il termine decennale previsto dalla
pag. 5/13 legge e/o in ogni caso l'attrice decaduta ex lege;
3) ancora in via preliminare dichiarare inammissibile la querela di falso così come proposta per i motivi di cui in narrativa;
4) nel merito rigettare la domande spiegata perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
5) condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la attrice attuale al danno per lite temeraria che vorrà la S.V. Ill.ma determinare in via equitativa;
6) disporre per la revoca della sig.ra al beneficio Pt_1 Parte_1 del Patrocinio a spese dello Stato ex art.136/2 L. n.115/2002. 7) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
1.4. Si è costituita in giudizio, con tempestiva comparsa, la la Controparte_2 quale ha chiesto che “accertata l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla IGnora
in calce al contratto di mutuo a tasso misto Rep. n. 40.777 Parte_1
Raccolta n. 23.111 del 09.01.2008, rigettare integralmente la domanda attorea in tutte le conclusioni di cui all'atto di citazione, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno delle conclusioni appena richiamate ha dedotto che:
- la firma dell'attrice apposta al contratto di mutuo a Tasso fisso Rep. n. 40.777 –
Raccolta n. 23.111, registrato a Castel di Sangro (AQ) il 10.01.2008 n. 67 Serie 1
– T, è autentica e dalla stessa apposta in calce al detto contratto alla presenza del Notaio, quale Pubblico Ufficiale, che ha attestato ed autenticato nell'atto pubblico l'identità della IG , del IGnor Parte_1 CP_1
e del funzionario della
[...] CP_2
- che la perizia grafologica (anche se eseguita da un CTU nominato dal Tribunale) non costituisce piena prova, ma solo un mero indizio, che dunque deve essere valutato alla luce dei criteri stabiliti dalla legge, secondo cui l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi solo se questi sono gravi, precisi e concordanti.
1.5. In data 21.1.2022 l'attrice si è costituita, con il patrocinio di altro difensore, rilevando che:
- l'atto di citazione con il quale sia proposta in via principale la querela di falso relativa ad un documento, può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura speciale "ad litem";
- per valutare il termine di prescrizione deve considerarsi che il diritto del creditore (Banca) nei confronti del fideiussore (parte attrice) sorge non per pag. 6/13 effetto della stipulazione del contratto di garanzia bensì alla scadenza dell'obbligazione garantita;
- l'art. 221 c.p.c., inoltre, espressamente prevede che “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”,
- alcun rilievo assume la rinegoziazione del mutuo in data 9.6.2017 disconoscendosi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 214 e seguenti del c.p.c. in toto la scrittura su cui la sottoscrizione predetta è stata apposta;
- l'ordinanza di archiviazione non ha valore di sentenza definitiva.
L'attrice ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni come integrate:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevata l'inefficacia probatoria e dirimente della copia fotostatica della scrittura privata del 09.06.2017 ad apparente firma di , (invero illeggibile) del Parte_1 CP_1
Funzionario di (invero illeggibile), avente ad oggetto CP_2
“rinegoziazione mutuo n. 71130125067”, ora oggetto di disconoscimento ex art. 214
c.p.c.: a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato09.01.2008 Contratto di Mutuo a Taso Misto rep. N. 40 777-Racc. n. 23.111 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato dal sig. CP_1
il giorno 10/10/2019 nel giudizio incardinato dinanzi al tribunale di Sulmona e
[...] recante n. 721/2019; b) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal sig. nel giudizio n. 721/2019. D) Il tutto con CP_1 vittoria di spese, compensi ed onorari”.
1.6. Nelle note d'udienza del 21.1.2022 parte attrice ha confermato la querela di falso per la declaratoria della falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 09.01.2008, denominato contratto di mutuo a tasso misto, rep. n. 40777 racc. n.
23.111 a ministero del Notaio , e disconosciuto di nuovo, ex art. 214 Controparte_3
c.p.c., la scrittura privata del 09.06.2017, ad apparente firma di Parte_1
, (invero illeggibile) del Funzionario di
[...] CP_1 CP_2
(invero illeggibile), documento avente ad oggetto “rinegoziazione mutuo n.
71130125067”.
È seguita quindi l'istanza di verificazione della firma apposta sul contratto disconosciuto da parte di e il convenuto CP_2 CP_1
pag. 7/13 1.7 La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e successivamente istruita mediante accertamento tecnico e prova testimoniale al fine di verificare la riconducibilità alla mano dell'attrice della firma apposta sul contratto di mutuo.
1.8. All'esito il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e, espletato tale incombente, è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 10.5.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di consentire l'intervento del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.6.2025 ove le parti hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
2. In relazione agli esiti dell'istruttoria deve evidenziarsi che la C.T.U. grafologica ha attestato la riconducibilità alla mano dell'attrice delle sottoscrizioni apposte al contratto di mutuo Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.
La consulente ha dedotto che “i confronti delle sottoscrizioni in verifica con le scritture di comparazione di hanno evidenziato sostanziali Parte_1 convergenze nelle caratteristiche sia generali che particolari evidenziate nel paragrafo precedente, quali la conduzione del gesto grafico, spaziatura orizzontale, rapporti propo-dimensionali, disomogeneità nell'allineamento e nell'inclinazione, costrutti grafici, peculiarità espressive e gesti fuggitivi spontanei, ecc., ovvero corrispondenze negli elementi ideativi, grafodinamici e strutturali, che hanno radici nella natura biotipologica del soggetto scrivente, nascono dalle modulazioni soggettive del movimento scrittorio e danno concretezza alla conformazione delle lettere e dei rapporti tra lettere. Inoltre si riscontrano medesimi idiotismi grafici, rappresentati da “gesti fuggitivi” spontanei (ganci iniziali e finali, tratti finali estesi orizzontalmente a destra con gancio diretto verso il basso) e particolarità grafiche specifiche di costrutti letterali (dinamica esecutiva delle maiuscole, punti di avvio delle lettere ovali, lettere addossate con annullamento della larghezza interletterale, modalità di collegamento a convolvoli, angoli con il vertice in alto, e con punta rivolta verso destra, formazione delle lettere ad occhiello, come una “e”, nello specifico lettera
“a” tracciata come una “e” e come una “o”, estensione verticale delle aste, prolungate in zona inferiore, dinamica esecutiva antimodello della lettera “z”, dinamica esecutiva della lettera “g”). La grafia di ciascun individuo è infatti fortemente individuale,
pag. 8/13 distinguendosi per la sua obliquità, la sua curvatura, gli ornamenti, i rapporti dimensionali, oltre che per la presenza ed il dettaglio di posizione e di forme dei piccoli tratti (iniziali, finali, di collegamento), per la torsione delle aste e dei tratti discendenti in genere, elementi che costituiscono dei preziosi idiotismi, cioè particolarità del tutto personali e connaturali della scrittura.”
In conclusioni il CTU ha affermato che la manoscrittura in accertamento, “è riconducibile alla mano scrivente della stessa”.
In particolare, anche a seguito delle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte attrice, il
C.T.U. ha ribadito che “le congruenti modalità espressive individualizzanti emerse tra firme in verifica e le autografe di comparazione non possono essere giustificate né con la casualità né con la diversità di mano, in quanto si ripetono nel tempo, per effetto dell'abitualità e della ripetitività dei gesti resi automatizzati e personali, perché appartenenti alla medesima natura grafomotoria, che pertanto, conducono con certezza ad un giudizio di autografia.”
I testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, hanno confermato la presenza dell'attrice all'atto della firma del contratto di mutuo a Tasso Misto Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.111.
Tali persone, non avendo un loro interesse personale concreto ed attuale alla partecipazione al giudizio, non devono ritenersi incompatibili con l'ufficio di testimone come invece eccepito da parte attrice.
3. Al di là delle prove acquisite nel corso del giudizio, che porterebbero ad un rigetto della domanda, deve, in ogni caso rilevarsi che la querela di falso è inammissibile per difetto di procura speciale.
3.1. L'istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c. consente alla parte che se ne avvale di contestare la genuinità di un documento, facendone venire meno ogni valore, con effetti erga omnes.
Come si evince dall'art. 221 c.p.c., la querela di falso deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità nonché essere proposta personalmente dalla parte o da un difensore munito di procura speciale alle liti, che costituisce, dunque, presupposto indispensabile ai fini dell'esperimento dell'azione.
La procura speciale alle liti conferita ex art. 83, comma 3, c.p.c., con cui di regola si attribuisce al difensore il potere di compiere ogni atto del processo, non consente, tuttavia, allo stesso la proposizione della querela di falso, salvo che questo potere non sia stato espressamente conferito ed esplicitato nella medesima procura. La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è, dunque, idonea ad pag. 9/13 attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere (Cass. civ., sez. VI, 21/01/2021, n. 1058).
Sul punto, deve rilevarsi che la procura speciale soddisfa, peraltro, i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che l'individuazione dei documenti occorra allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa (Cass. civ., sez. II, 19/08/2015, n.
16919).
Nel caso di specie la procura alle liti è stata rilasciata dall'attrice su foglio separato rispetto all'atto di citazione e nella stessa manca di ogni riferimento agli atti che si intende querelare e, dall'altro, non contiene alcun collegamento con l'atto introduttivo del giudizio (non sono specificati i convenuti, il Tribunale dinanzi al quale l'azione è stata proposta). La procura, pertanto, non soddisfa i requisiti richiesti dalla norma.
3.2. Né il difetto di procura speciale alle liti può ritenersi sanato con la successiva produzione in giudizio della stessa, come avvenuto nel caso in esame.
La possibilità di sanare retroattivamente il difetto di procura è regolata dall'art. 125, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale: “la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”. Il difetto di rappresentanza, come si evince altresì dall'art. 182 c.p.c., può essere sanato, atteso che, laddove il giudice rilevi la mancanza della procura al difensore, un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio,
l'osservanza del quale sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (cfr. art. 182, secondo comma,
c.p.c.).
Tuttavia, tale principio generale è derogato nell'ipotesi in cui la legge richieda la sottoscrizione della citazione di difensore munito di mandato speciale (art. 125, terzo comma, c.p.c.), come espressamente previsto per la proposizione della querela di falso
(art. 221 c.p.c.).
pag. 10/13 Va, sul punto, richiamato il principio di diritto per cui: “Il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica” (Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n.8933;
Cass. civ., Sez. un.,13/06/2014, n.13431).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da parte attrice va dichiarata inammissibile in assenza di procura speciale della parte ai sensi dell'art. 221
c.p.c..
All'inammissibilità della querela di falso consegue la condanna alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 226 c.p.c
4. L'inammissibilità della domanda e le risultanze dell'istruttoria svolta, conducono questo Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti per la condanna dell'attrice alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. essendo la condotta processuale dell'attrice connotata almeno da colpa grave.
La condanna non può essere emessa ai sensi del comma 1 della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del comma 3 della stessa disposizione.
4.1 La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad una somma pari al 5% spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III,
04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
5. Ciò impone anche la revoca, con efficacia retroattiva, del gratuito patrocinio a cui era stata ammessa la resistente ai sensi dell'art. 136 DPR n. 115 del 2002., rilevandosi che nell'ambito del presente giudizio era stato liquidato al C.T.P. di parte attrice, con decreto del 23.7.2024, il compenso per l'attività prestata che dovrà, dunque, essere recuperato dallo Stato.
pag. 11/13 6. In ragione del criterio della soccombenza, pone definitivamente a carico dell'attrice il pagamento delle spese di CTU per come liquidate con decreto del 6.5.2024.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore indeterminabile della controversia applicandosi i valori medi dello scaglione da 26.001,00 fino a 52.000,00, sottolineandosi che per la fase di studio ed introduttiva sono applicati i valori in vigori in precedenza essendo le relative attività poste in essere prima del 22 ottobre 2022.
L'importo dovuto per la fase decisionale è ridotto del 30% tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni essendosi le parti riportate semplicemente agli atti.
8. Le risultanze dell'istruttoria svolta impongono la trasmissione degli atti al P.M. in sede al fine di verificare l'eventuale sussistenza di un reato di calunnia commesso dall'attrice a danno del convenuto . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
➢ Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attrice Parte_1
;
[...]
➢ Condanna l'attrice , ai sensi dell'art. 226 c.p.c, alla pena Parte_1 pecuniaria di € 20,00;
➢ Condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio Parte_1 in favore dei convenuti e , che si CP_1 CP_2 Controparte_3 liquidano, per ciascuno, in €. 6.606,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
➢ Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti di ulteriori € 330,32, per ciascuno, per responsabilità processuale aggravata.
➢ Revoca, con effetto retroattivo, l'ammissione dell'attrice al Patrocinio a spese dello stato deliberato dal COA di Sulmona il 26.5.2021 per responsabilità aggravata ex art. 136 DPR 115/2002;
➢ Pone definitivamente a carico dell'attrice il pagamento delle spese di CTU per come liquidate con decreto del 6.5.2024;
pag. 12/13 ➢ Ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale dell'atto “Contratto di Mutuo a Tasso Misto
Rep. n. 40.777- Racc. n. 23.111” o sulla copia che ne tiene luogo;
➢ Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto in motivazione.
Così deciso il 2.7.2025
Il Giudice Il Presidente
Irene Giamminonni Pierfilippo Mazzagreco
pag. 13/13