TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4509/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025 da con il proc. e dom. avv. DE SIMON PAOLO Parte_1
e da TE LI con il proc. e dom. avv. LI CLAUDIA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10.7.2010 in Ragogna (UD), con atto trascritto presso il Comune di Ragogna al numero 6 parte 2 serie A anno 2010;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (21.10.2012) e (10.09.2018), Per_1 Per_2 entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1 in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e TE Parte_1
LI, il cui matrimonio è stato celebrato in data 10.7.2010, in Ragogna (UD), con atto trascritto presso il comune di Ragogna (UD) al n. 6 , Parte 2 , Serie A , alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che la casa familiare sita in San Daniele fraz. Cimano via dei Ponti n. 8, concessa in comodato d'uso al sig. resti a questo ultimo che continuerà ad Parte_1 abitare ivi, provvedendo in via esclusiva al pagamento delle utenze tutte;
3) dà atto che la sig.ra PA ST manterrà la propria residenza unitamente a quella dei figli minori e presso il proprio immobile sito in Ragogna via Ellero 1, Per_1 Per_2 ove vivrà con i due figli;
4) I genitori avranno l'affidamento condiviso dei figli e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, affidamento condiviso che si impegnano ad esercitare scambiandosi reciprocamente informazioni sulla quotidianità ed il vissuto dei figli, confrontandosi costantemente sulle scelte educative che li riguardano ed impegnandosi a prendere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla scuola;
5) I genitori, nell'ottica di questa genitorialità condivisa, stabiliranno tra loro le modalità di visita e di pernottamento dei figli e da parte del padre e presso di lui, Per_1 Per_2 stabilendo come minimo un sabato dalle ore 16 alle ore 21 una settimana e una domenica dalle ore 09 alle or 21 la settimana seguente e così a proseguire secondo il criterio dell'alternanza;
6) Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno ad anni alterni, con un genitore il periodo dalla fine della scuola sino alle ore 21.00 del 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 del 30 dicembre sino al rientro a scuola;
7) Durante le vacanze scolastiche pasquali e trascorreranno, ad anni alterni, Per_1 Per_2 con un genitore il periodo dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 21.00 di Pasqua e con l'altro genitore il periodo dalle ore 21.00 della giornata di Pasqua alla ripresa delle lezioni
2 8) Durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due con la madre, i periodi prescelti per le vacanze estive dovranno essere comunicati e, se necessario, programmati di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno
9) Il padre potrà poi tenere i figli quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici e didattici degli stessi, e comunque previo accordo con la madre e secondo i desideri dei minori stessi
10) Entrambi i genitori, nel tempo in cui i figli minori saranno rispettivamente presso l'uno o l'altro, assicureranno agli stessi un contatto telefonico con il genitore presso cui non si trovano o all'ora di pranzo o all'ora di cena oppure quando richiesto dai minori.
11) In ragione delle attuali entrate reddituali ed condizioni patrimoniali di entrambe le parti,
a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli e il sig. Per_1 Per_2 Pt_1 verserà alla sig.ra PA, in qualità di genitore collocatario, entro il giorno 20 di ogni mese, la complessiva somma di euro 450,00 (225,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale ISTAT, automatica dal mese di aprile 2026, oltre al
50% delle spesee straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo vigente presso il Tribunale di Udine
12) Assegno unico universale alla madre in via esclusiva;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo;
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragogna (UD) di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 6 , parte 2 , serie A , del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Spese compensate.
Udine, li 27/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
3