Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9027/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. BENIGNO MARIA LAVINIA); Parte_1
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. SCIORTINO Controparte_1
ANTONINO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, all'udienza del 06/02/2025 svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 30/03/2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 01-08/04/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza,
Essi, pertanto, potranno liberamente fissare la loro residenza, ovunque voranno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico. La IG.ra manterrà la propria residenza sita in Villabate(PA) nel Cortile Carini n.
9. Il IG. Parte_1 manterrà la propria residenza in Palermo nella via Sicilia n.
7-cittadino Controparte_1 italiano
2) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore;
3) Gli oggetti personali rimarranno nel possesso di ciascun coniuge, mentre per gli altri rapporti patrimoniali e per quanto non previsto nel presente ricorso si conformeranno alle norme vigenti;
4) Nulla tra le parti per ciò che concerne il regime delle spese processuali, dovendosi ritenere queste ultime poste a carico dello Stato per ciò che concerne la posizione della IG.r , la quale è stata ammessa al beneficio del patrimonio dello Stato;
” Parte_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 22/06/1988, da , nata a Parte_1
PALERMO in data 03/03/1966 e da , nato a PALERMO in [...] Controparte_1
19/02/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 51, parte II, serie
A, dell'anno 1988, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del Tribunale, il
13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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