CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 78 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, largo Luigi Antonelli n. 14, presso lo Parte_1
FR PO che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, n.q. di titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2 lett.me dom.to in Roma, via Flavio
[...] lo studio dell'avv. Roberto Sarra che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 292/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 20.6.2024 e comunicata il 21.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_2 [...]
dal 2005 al 2015, in modo irregolare, con mansioni di carrozziere CP_2
e di essere stato formalmente assunto dal 21.5.2015, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato;
precisato, inoltre, di aver continuato a svolgere le mansioni di carrozziere sino al giorno 3.9.2018 e di essere stato licenziato, in data 15.10.2018, per giusta causa, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo che va dal 2005 al 2015; 2) accertare e dichiarare che dal 2015 al 2018 veniva regolarmente assunto con la qualifica di impiegato ma che in realtà il sig. ha sempre svolto la mansione di carrozziere;
3) Pt_1 condannare la al pagamento della somma complessiva Controparte_2 di Euro 66.154,62 di cui Euro 18.414,16 a titolo di 13/esima; Euro 20625,32 a titolo di ferie non godute;
Euro 6.676,21 a titolo di permessi non goduti, Euro 20.438,93 a titolo di trattamento di fine rapporto o la maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
4) condannare, altresì, la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5) condannare, infine, la resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”.
1.1. A seguito dell'ordinanza dell'8.10.2020 con la quale il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio, ha riassunto la Parte_1 causa innanzi al Tribunale di Civitavecchia rassegnando le medesime conclusioni.
1.2. Nella resistenza di che ha chiesto in via riconvenzionale la CP_1 condanna del ricorrente alla restituzione di tutti gli indebiti di cui agli estratti conti bancari per la somma complessiva di € 48.000,00, disposta la chiamata in causa dell'INPS, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il ricorso compensando, tra le parti, le spese di lite.
1.3. Il primo giudice, in sintesi: i) ha precisato che tutte le domande attoree presuppongono l'accertamento dell'esistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro avente natura subordinata per lo svolgimento delle mansioni di carrozziere, qualificazione contestata dalla parte resistente secondo la quale il ricorrente rivestiva la qualità di socio di fatto della ditta individuale a CP_2 decorrere proprio dall'anno 2005 [..] e non avrebbe mai svolto le mansioni di
“semplice” carrozziere>; ii) richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro subordinato, all'esito dell'istruttoria espletata, ha affermato che il ricorrente non ha provato di aver intrattenuto con il resistente un rapporto di lavoro dipendente per lo svolgimento delle mansioni di carrozziere nel periodo dedotto nel ricorso>. Al riguardo, ha precisato che l'elemento principale, costituito, come si è visto, dal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non è, infatti, emerso dalle deposizioni dei testi escussi, che non hanno assistito a rapporti di natura lavorativa tra le parti in causa, ma hanno potuto costatare, nei fatti, che il ricorrente rivestiva un ruolo di primo piano nella gestione dell'attività commerciale rapportandosi in modo che hanno definito “paritario” con il resistente> e che pure gli elementi (sussidiari), considerati quali indici della natura subordinata del rapporto, non sono stati dimostrati con la sufficienza richiesta ex art. 2697 c.c., non essendo emerso che la ricorrente percepisse una retribuzione prestabilita a cadenze fisse e, soprattutto, che fosse obbligato a seguire un orario di lavoro predeterminato da parte datoriale con continuità svolgendo le mansioni di carrozziere>; iii) ha affermato che quanto detto in ordine alla mancata prova della collaborazione impedisce, pure, di ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015>; iv) quanto alla domanda riconvenzionale, ha osservato che l'attore in riconvenzionale ha avanzato una pretesa del tutto generica e che in tal modo, la parte ha impedito al ricorrente di svolgere una puntuale difesa ed al giudice di verificare l'effettiva sussistenza di pagamenti indebiti suscettibili di ripetizione>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentando, con un Parte_1 unico motivo, l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto dal ricorrente l'onere della prova in merito alle mansioni svolte ed alla natura subordinata del rapporto di lavoro;
ha, quindi, lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e dei principi generali in materia di onere della prova.
2.1. Si è costituito in giudizio n.q. di titolare della ditta individuale CP_1 di , resistendo al gravame e chiedendone Controparte_2 CP_1 il rigetto.
2.2. Alla prima udienza è stata sollevata d'ufficio la questione della tardività del gravame e la Corte ha invitato le parti a dedurre sul punto, tenendo conto della data di comunicazione della sentenza e di quella del deposito del ricorso.
2.3. Sulle note autorizzate delle parti, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
3. L'appello è inammissibile perché tardivo, così come anche riconosciuto dall'appellante.
4. La gravata sentenza è stata pubblicata in data 20.6.2024, per come anche indicato nelle premesse dell'atto d'appello e per come emerge nella copia in atti, e comunicata dalla cancelleria alle parti in data 21.6.2024, mentre il gravame è stato depositato, altrettanto pacificamente e come risulta dagli atti, in data 13.1.2025, quando oramai era decorso il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., per come modificato dall'art. 46 legge n. 69/2009, modifica pacificamente applicabile ratione temporis (il giudizio in primo grado è stato instaurato in data 22.10.2020).
4.2. Vale osservare che alla presente controversia non si applica la sospensione feriale atteso che la norma dell'art. 1 legge n. 742/1969, che regola la sospensione dei termini processuali, non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c., ossia a quelle individuali di lavoro ed a quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (art. 3).
5. Per tutto quanto sopra esposto l'appello risulta tardivo e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 6. La natura della pronuncia, intervenuta su questione rilevata solo d'ufficio, in relazione all'esito complessivo della lite e la condotta processuale dell'appellante giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
6.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'appello inammissibile;
spese del grado compensate;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 6.11.2025
LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 78 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, largo Luigi Antonelli n. 14, presso lo Parte_1
FR PO che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
, n.q. di titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2 lett.me dom.to in Roma, via Flavio
[...] lo studio dell'avv. Roberto Sarra che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 292/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 20.6.2024 e comunicata il 21.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_2 [...]
dal 2005 al 2015, in modo irregolare, con mansioni di carrozziere CP_2
e di essere stato formalmente assunto dal 21.5.2015, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegato;
precisato, inoltre, di aver continuato a svolgere le mansioni di carrozziere sino al giorno 3.9.2018 e di essere stato licenziato, in data 15.10.2018, per giusta causa, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo che va dal 2005 al 2015; 2) accertare e dichiarare che dal 2015 al 2018 veniva regolarmente assunto con la qualifica di impiegato ma che in realtà il sig. ha sempre svolto la mansione di carrozziere;
3) Pt_1 condannare la al pagamento della somma complessiva Controparte_2 di Euro 66.154,62 di cui Euro 18.414,16 a titolo di 13/esima; Euro 20625,32 a titolo di ferie non godute;
Euro 6.676,21 a titolo di permessi non goduti, Euro 20.438,93 a titolo di trattamento di fine rapporto o la maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
4) condannare, altresì, la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5) condannare, infine, la resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”.
1.1. A seguito dell'ordinanza dell'8.10.2020 con la quale il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio, ha riassunto la Parte_1 causa innanzi al Tribunale di Civitavecchia rassegnando le medesime conclusioni.
1.2. Nella resistenza di che ha chiesto in via riconvenzionale la CP_1 condanna del ricorrente alla restituzione di tutti gli indebiti di cui agli estratti conti bancari per la somma complessiva di € 48.000,00, disposta la chiamata in causa dell'INPS, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il ricorso compensando, tra le parti, le spese di lite.
1.3. Il primo giudice, in sintesi: i) ha precisato che tutte le domande attoree presuppongono l'accertamento dell'esistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro avente natura subordinata per lo svolgimento delle mansioni di carrozziere, qualificazione contestata dalla parte resistente secondo la quale il ricorrente rivestiva la qualità di socio di fatto della ditta individuale a CP_2 decorrere proprio dall'anno 2005 [..] e non avrebbe mai svolto le mansioni di
“semplice” carrozziere>; ii) richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro subordinato, all'esito dell'istruttoria espletata, ha affermato che il ricorrente non ha provato di aver intrattenuto con il resistente un rapporto di lavoro dipendente per lo svolgimento delle mansioni di carrozziere nel periodo dedotto nel ricorso>. Al riguardo, ha precisato che l'elemento principale, costituito, come si è visto, dal potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non è, infatti, emerso dalle deposizioni dei testi escussi, che non hanno assistito a rapporti di natura lavorativa tra le parti in causa, ma hanno potuto costatare, nei fatti, che il ricorrente rivestiva un ruolo di primo piano nella gestione dell'attività commerciale rapportandosi in modo che hanno definito “paritario” con il resistente> e che pure gli elementi (sussidiari), considerati quali indici della natura subordinata del rapporto, non sono stati dimostrati con la sufficienza richiesta ex art. 2697 c.c., non essendo emerso che la ricorrente percepisse una retribuzione prestabilita a cadenze fisse e, soprattutto, che fosse obbligato a seguire un orario di lavoro predeterminato da parte datoriale con continuità svolgendo le mansioni di carrozziere>; iii) ha affermato che quanto detto in ordine alla mancata prova della collaborazione impedisce, pure, di ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015>; iv) quanto alla domanda riconvenzionale, ha osservato che l'attore in riconvenzionale ha avanzato una pretesa del tutto generica e che in tal modo, la parte ha impedito al ricorrente di svolgere una puntuale difesa ed al giudice di verificare l'effettiva sussistenza di pagamenti indebiti suscettibili di ripetizione>.
2. Contro detta decisione ha proposto appello lamentando, con un Parte_1 unico motivo, l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non assolto dal ricorrente l'onere della prova in merito alle mansioni svolte ed alla natura subordinata del rapporto di lavoro;
ha, quindi, lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e dei principi generali in materia di onere della prova.
2.1. Si è costituito in giudizio n.q. di titolare della ditta individuale CP_1 di , resistendo al gravame e chiedendone Controparte_2 CP_1 il rigetto.
2.2. Alla prima udienza è stata sollevata d'ufficio la questione della tardività del gravame e la Corte ha invitato le parti a dedurre sul punto, tenendo conto della data di comunicazione della sentenza e di quella del deposito del ricorso.
2.3. Sulle note autorizzate delle parti, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
3. L'appello è inammissibile perché tardivo, così come anche riconosciuto dall'appellante.
4. La gravata sentenza è stata pubblicata in data 20.6.2024, per come anche indicato nelle premesse dell'atto d'appello e per come emerge nella copia in atti, e comunicata dalla cancelleria alle parti in data 21.6.2024, mentre il gravame è stato depositato, altrettanto pacificamente e come risulta dagli atti, in data 13.1.2025, quando oramai era decorso il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., per come modificato dall'art. 46 legge n. 69/2009, modifica pacificamente applicabile ratione temporis (il giudizio in primo grado è stato instaurato in data 22.10.2020).
4.2. Vale osservare che alla presente controversia non si applica la sospensione feriale atteso che la norma dell'art. 1 legge n. 742/1969, che regola la sospensione dei termini processuali, non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c., ossia a quelle individuali di lavoro ed a quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (art. 3).
5. Per tutto quanto sopra esposto l'appello risulta tardivo e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 6. La natura della pronuncia, intervenuta su questione rilevata solo d'ufficio, in relazione all'esito complessivo della lite e la condotta processuale dell'appellante giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
6.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'appello inammissibile;
spese del grado compensate;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 6.11.2025
LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario