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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Sulmona
In persona del Giudice On. Giudice Unico Dott.ssa Daniela D'Ambrosio, nella causa civile iscritta al n.514/2023 R.G., avente ad oggetto accertamento per usucapione e vertente tra:
(Cod. Fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Sangro (AQ) il 19/02/1947 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Monica Oddis del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel di Sangro (AQ) alla Via della Stazione n. 30/b;
-RICORRENTE
E
- ed altri - Controparte_1
-CONVENUTI CONTUMACI-
- Esaurita la discussione, effettuata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc e lette le conclusioni, il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Daniela D'Ambrosio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO
1. Con ricorso ex art.281 decies cpc ritualmente notificato Pt_1
ha chiesto accertarsi l'acquisto per usucapione
[...] ultraventennale di immobile e, nella specie, di terreno sito in Castel di Sangro (AQ), oggi distinto in C.T. al fg. 57 particella 504 (Cfr. all. n. 1 – Estratto di mappa).
2. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:-di aver avuto il possesso uti dominus da oltre venti anni del descritto terreno sito in Castel di Sangro, deducendo;
- di avere posseduto in modo esclusivo da ben oltre venti anni, continuativamente, pubblicamente e pacificamente detto immobile, utilizzandolo e tenendolo pulito, coltivandolo, seminandolo e provvedendo alla raccolta dei frutti, nonché depositandovi la legna da ardere;
-di essersi sempre comportato come se ne fosse il solo ed unico proprietario;
-di essersi occupato nel corso degli anni, alla cura, sistemazione e manutenzione del terreno provvedendo, nello specifico, a recintarlo parzialmente.
3. L'immobile oggetto di esame, originariamente parte di un'unica particella, la n. 16 del Fg. 57, intestata catastalmente a Controparte_2 fu , nato a [...] il [...] (Cfr. all. n. 2 in atti – Per_1 visura catastale), è stata oggetto di frazionamento in data 10/12/2015 dando origine a n. 3 porzioni di terreno di uguale superficie, oggi distinte con i nn. 503, 504 e 505 (Cfr. All. n. 4 – Visura catastale Fg. 57 p.lla 503; n.
5 - Visura catastale Fg. 57 p.lla 504; n. 6 – Visura catastale Fg. 57 p.lla 505) così identificandosi meglio la porzione di terreno posseduta dal ricorrente che è la p.lla 504 del fg.57 la quale è intestata catastalmente nel modo seguente: 1) Intestazione Parziale- Sede in CASTEL DI SANGRO (AQ) Oneri da verificare (già fu Controparte_2
nato a [...] il [...] Proprietà Per_1
1000/1000); 2) nata a [...] Controparte_1
16/10/1972 Proprietà 1/6; 3) nato a [...] CP_3
(AQ) il 31/05/1964 Proprietà 1/6. Il ricorrente dava atto che
“INTESTAZIONE PARZIALE Sede in CASTEL DI SANGRO (AQ)” era in luogo di fu il quale non è risultato esistente Controparte_2 Per_1 da ricerche anagrafiche effettuate. Per le altre diverse particelle, quella di cui al Fg. 57 p.lla 503 ha anch'essa catastalmente i suddetti stessi intestatari della p.lla 504, mentre la porzione di terreno identificata al Fg. 57 p.lla 505 è intestata a e . Controparte_1 CP_3
4. Dopo aver dato atto di avere esperito la mediazione con esito negativo, e verificata la regolarità delle notifiche per il presente giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, è stata espletata l'istruttoria mediante l'audizione di testi;
infine la causa è stata trattata all'udienza del 09.09.2024, con il deposito di note scritte conclusive;
trattenuta in decisione con ordinanza del 13.11.2024 senza assegnazione di termini. IN DIRITTO
5. Venendo al merito, la domanda del ricorrente è Parte_1 fondata e va accolta.
6. E' stata data prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
7. I due testi escussi, le cui dichiarazioni rese in modo specifico e circostanziato, sono da ritenersi rilevanti, univoche e pertinenti per il presente giudizio, hanno confermato, ciascuno per averne avuto conoscenza diretta, di aver visto da oltre venti anni il ricorrente Pt_1
fare uso esclusivo del terreno in esame, coltivandolo con
[...] ortaggi vari per uso familiare;
ovvero utilizzandolo per depositarvi legna da ardere nonchè ponendo in essere attività di cura e di manutenzione come lo sfalcio e l'aratura, nonché apponendo recinzione parziale con paletti in legno e filo metallico per separare detta porzione di terreno da terreni ubicati lateralmente (teste , Testimone_1 cfr.verbale 01/07/2024; teste , cfr.verbale udienza del Tes_2
09/09/2024).
8. L'esercizio del possesso del terreno de quo da parte del ricorrente è sempre stato pubblico e pacifico, né risulta interrotto o sospeso nel corso dell'ultimo ventennio.
9. Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso, utile ad usucapire gli immobili ai sensi dell'art.1158 c.c., occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dei convenuti, in presenza del corpus possessionis (Cass. 1716/1966); tale prova peraltro incombeva proprio sugli stessi convenuti.
10. Quanto al decorso del tempo, va evidenziato che il termine previsto per l'usucapione di terreno come noto è ventennale. Il termine a quo in cui il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi escussi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
11. Né vi è prova che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
12. Deve, pertanto, dichiararsi che il ricorrente è Parte_1 proprietario esclusivo del bene immobile nella specie porzione di terreno, così come indicato nel ricorso ex art.281 decies c.p.c.per averlo usucapito. 13. Considerata la mancata costituzione dei convenuti, i quali sono rimasti contumaci nel presente giudizio, nonché la mancata contestazione dei fatti esposti nella domanda, appare equo disporre che le spese di lite vadano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.On.dott.ssa Daniela D'Ambrosio definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_3 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di cui al ricorso ex art.281 decies cpc;
-Accerta e dichiara che (Cod. Fisc. Parte_1
, ha acquistato a titolo di usucapione ai sensi per gli effetti C.F._1 dell'art. 1158 c.c., la piena proprietà del terreno sito in Castel di Sangro e distinto in Catasto Terreni del detto Comune al fg. 57 p.lla n. 504;
-per l'effetto ordina, con esonero da ogni responsabilità, al competente Conservatore dei registri Immobiliari di L' Aquila di trascrivere la sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sulmona in data 01.01.2025
Il Giudice On.
F.to digit. Daniela D'Ambrosio
Tribunale di Sulmona
In persona del Giudice On. Giudice Unico Dott.ssa Daniela D'Ambrosio, nella causa civile iscritta al n.514/2023 R.G., avente ad oggetto accertamento per usucapione e vertente tra:
(Cod. Fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Sangro (AQ) il 19/02/1947 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Monica Oddis del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel di Sangro (AQ) alla Via della Stazione n. 30/b;
-RICORRENTE
E
- ed altri - Controparte_1
-CONVENUTI CONTUMACI-
- Esaurita la discussione, effettuata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc e lette le conclusioni, il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Daniela D'Ambrosio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO
1. Con ricorso ex art.281 decies cpc ritualmente notificato Pt_1
ha chiesto accertarsi l'acquisto per usucapione
[...] ultraventennale di immobile e, nella specie, di terreno sito in Castel di Sangro (AQ), oggi distinto in C.T. al fg. 57 particella 504 (Cfr. all. n. 1 – Estratto di mappa).
2. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:-di aver avuto il possesso uti dominus da oltre venti anni del descritto terreno sito in Castel di Sangro, deducendo;
- di avere posseduto in modo esclusivo da ben oltre venti anni, continuativamente, pubblicamente e pacificamente detto immobile, utilizzandolo e tenendolo pulito, coltivandolo, seminandolo e provvedendo alla raccolta dei frutti, nonché depositandovi la legna da ardere;
-di essersi sempre comportato come se ne fosse il solo ed unico proprietario;
-di essersi occupato nel corso degli anni, alla cura, sistemazione e manutenzione del terreno provvedendo, nello specifico, a recintarlo parzialmente.
3. L'immobile oggetto di esame, originariamente parte di un'unica particella, la n. 16 del Fg. 57, intestata catastalmente a Controparte_2 fu , nato a [...] il [...] (Cfr. all. n. 2 in atti – Per_1 visura catastale), è stata oggetto di frazionamento in data 10/12/2015 dando origine a n. 3 porzioni di terreno di uguale superficie, oggi distinte con i nn. 503, 504 e 505 (Cfr. All. n. 4 – Visura catastale Fg. 57 p.lla 503; n.
5 - Visura catastale Fg. 57 p.lla 504; n. 6 – Visura catastale Fg. 57 p.lla 505) così identificandosi meglio la porzione di terreno posseduta dal ricorrente che è la p.lla 504 del fg.57 la quale è intestata catastalmente nel modo seguente: 1) Intestazione Parziale- Sede in CASTEL DI SANGRO (AQ) Oneri da verificare (già fu Controparte_2
nato a [...] il [...] Proprietà Per_1
1000/1000); 2) nata a [...] Controparte_1
16/10/1972 Proprietà 1/6; 3) nato a [...] CP_3
(AQ) il 31/05/1964 Proprietà 1/6. Il ricorrente dava atto che
“INTESTAZIONE PARZIALE Sede in CASTEL DI SANGRO (AQ)” era in luogo di fu il quale non è risultato esistente Controparte_2 Per_1 da ricerche anagrafiche effettuate. Per le altre diverse particelle, quella di cui al Fg. 57 p.lla 503 ha anch'essa catastalmente i suddetti stessi intestatari della p.lla 504, mentre la porzione di terreno identificata al Fg. 57 p.lla 505 è intestata a e . Controparte_1 CP_3
4. Dopo aver dato atto di avere esperito la mediazione con esito negativo, e verificata la regolarità delle notifiche per il presente giudizio, con conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, è stata espletata l'istruttoria mediante l'audizione di testi;
infine la causa è stata trattata all'udienza del 09.09.2024, con il deposito di note scritte conclusive;
trattenuta in decisione con ordinanza del 13.11.2024 senza assegnazione di termini. IN DIRITTO
5. Venendo al merito, la domanda del ricorrente è Parte_1 fondata e va accolta.
6. E' stata data prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
7. I due testi escussi, le cui dichiarazioni rese in modo specifico e circostanziato, sono da ritenersi rilevanti, univoche e pertinenti per il presente giudizio, hanno confermato, ciascuno per averne avuto conoscenza diretta, di aver visto da oltre venti anni il ricorrente Pt_1
fare uso esclusivo del terreno in esame, coltivandolo con
[...] ortaggi vari per uso familiare;
ovvero utilizzandolo per depositarvi legna da ardere nonchè ponendo in essere attività di cura e di manutenzione come lo sfalcio e l'aratura, nonché apponendo recinzione parziale con paletti in legno e filo metallico per separare detta porzione di terreno da terreni ubicati lateralmente (teste , Testimone_1 cfr.verbale 01/07/2024; teste , cfr.verbale udienza del Tes_2
09/09/2024).
8. L'esercizio del possesso del terreno de quo da parte del ricorrente è sempre stato pubblico e pacifico, né risulta interrotto o sospeso nel corso dell'ultimo ventennio.
9. Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso, utile ad usucapire gli immobili ai sensi dell'art.1158 c.c., occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dei convenuti, in presenza del corpus possessionis (Cass. 1716/1966); tale prova peraltro incombeva proprio sugli stessi convenuti.
10. Quanto al decorso del tempo, va evidenziato che il termine previsto per l'usucapione di terreno come noto è ventennale. Il termine a quo in cui il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi escussi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
11. Né vi è prova che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
12. Deve, pertanto, dichiararsi che il ricorrente è Parte_1 proprietario esclusivo del bene immobile nella specie porzione di terreno, così come indicato nel ricorso ex art.281 decies c.p.c.per averlo usucapito. 13. Considerata la mancata costituzione dei convenuti, i quali sono rimasti contumaci nel presente giudizio, nonché la mancata contestazione dei fatti esposti nella domanda, appare equo disporre che le spese di lite vadano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.On.dott.ssa Daniela D'Ambrosio definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_3 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di cui al ricorso ex art.281 decies cpc;
-Accerta e dichiara che (Cod. Fisc. Parte_1
, ha acquistato a titolo di usucapione ai sensi per gli effetti C.F._1 dell'art. 1158 c.c., la piena proprietà del terreno sito in Castel di Sangro e distinto in Catasto Terreni del detto Comune al fg. 57 p.lla n. 504;
-per l'effetto ordina, con esonero da ogni responsabilità, al competente Conservatore dei registri Immobiliari di L' Aquila di trascrivere la sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Sulmona in data 01.01.2025
Il Giudice On.
F.to digit. Daniela D'Ambrosio