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Rigetto
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/05/2025, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04174/2025REG.PROV.COLL.
N. 06309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6309 del 2024, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Provincia di Campobasso e della signora -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e della società -OMISSIS- S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo e Francesco Fidanza su delega dell’avvocato Oronzo Caputo, nonché in sede di chiamata preliminare l'avvocato dello Stato Bruno Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. Molise per il cui tramite è stato accolto il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l. per l’annullamento della nota del 22 maggio 2023 con la quale il responsabile SUAP del Comune di -OMISSIS- ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l. n. 241 del 1990, della S.C.I.A prot. REP_PROV_CB/CB-SUPRO/00113343 del 21 novembre 2020, presentata dalla stessa -OMISSIS- S.r.l. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di biometano da digestione anaerobica di biomasse agricole zootecniche, da realizzare nel territorio dell’anzidetto Comune, nei terreni catastalmente identificati al foglio 60, particelle 19-20-209, nella Strada Provinciale n. 36 s.n.c..
2. In punto di fatto occorre premettere, in sintesi, che, con la nota del 22 ottobre 2021, il SUAP del Comune di -OMISSIS- aveva comunicato alla società -OMISSIS- S.r.l. – ricorrente in primo grado e odierna appellata – l’esito positivo dell’istruttoria con riferimento all’istanza sopra menzionata e, quindi, l’avvenuto rilascio da parte delle amministrazioni interessate degli atti di assenso indicati nella Relazione di asseverazione quali atti prodromici rispetto all’efficacia della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
Successivamente, tuttavia, il Comune di -OMISSIS- con atto prot. REP_PROV_CB/CB-SUPRO 0003752 del 16 marzo 2022 e con il successivo atto prot. REP_PROV_CB/CB-SUPRO/0009392 dell’8 luglio 2022 ha comunicato l’avvio del procedimento di autotutela volto a dichiarare l’inefficacia della citata SCIA/PAS, inibendo contestualmente la prosecuzione dell’attività di costruzione ed esercizio dell’impianto, in considerazione della mancanza di taluni atti di assenso.
Di seguito, dopo la concessione di alcune proroghe, è intervenuto il provvedimento del 22 maggio 2023, con cui il SUAP ha dichiarato in via di autotutela l’inefficacia ab initio della PAS della quale il Comune aveva erroneamente preso atto con la nota del 22 ottobre 2021, fondando tale provvedimento sulle ragioni che seguono.
Da un lato, l’anzidetto provvedimento ha dato atto che l’impianto proposto non rispettava i parametri previsti dall’art. 8- bis del d.lgs. n. 28 del 2011 e dalla Tabella A del d.lgs. n. 387 del 2003 per il ricorso alla procedura semplificata, con la conseguenza che la PAS prot. REP_PROV_CB/CB-SUPRO/00113343 del 21 novembre 2020 avrebbe dovuto essere considerata “ come mai perfezionata ” e, dunque, inefficace ab initio per mancanza dei presupposti di legge, rientrando l’intervento in questione nell’ambito degli impianti soggetti ad autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2023.
Dall’altro lato, l’anzidetta dichiarazione sarebbe stata viziata dalla produzione di attestazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, asseritamente rese dal progettista incaricato nella propria “Relazione Tecnica” ai fini della non assoggettabilità dell’impianto alla Valutazione di Incidenza Ambientale con riferimento alla zona di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000”, posto che, invece, l’anzidetta valutazione era da reputarsi necessaria in considerazione della circostanza che l’area si trova nell’immediata adiacenza del sito compreso nella Rete Natura 2000SIC ZPS IT80200014 “-OMISSIS- e -OMISSIS-”.
3. A fronte dell’adozione di tale provvedimento, la società -OMISSIS- S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio e il T.a.r. Molise, con la sentenza n. -OMISSIS-, lo ha accolto, rilevando l’illegittimità del provvedimento sia per l’assenza dell’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, sia per il mancato rispetto delle garanzie procedimentali nonché per vizio di motivazione.
Sotto il primo profilo, secondo il T.a.r., sarebbe del tutto evidente come il sopravvenuto innalzamento in via legislativa, intervenuto nel 2021, del limite massimo di produzione dell’impianto energetico da 250 kW a 300 kW ai fini del ricorso alla PAS abbia comportato il venire meno del carattere attuale dell’interesse pubblico a un intervento in autotutela teso a sanzionare la violazione di una soglia ormai non più prevista dalla legge.
Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha osservato che erano state violate le garanzie procedimentali in ordine al contraddittorio poiché nella comunicazione di avvio del procedimento dell’8 luglio 2022 non era stato contestato alla ricorrente il preteso superamento di alcuna soglia tecnica prescritta dalla legge ma esclusivamente la mancanza delle Valutazioni di Incidenza Ambientale relative ai siti Natura 2000, vicini a quello di progetto, e dell’autorizzazione della Soprintendenza relativa ad un vincolo di legge discendente dall’invaso artificiale (di 230 metri di perimetro) distante circa 300 metri dall’area interessata dall’intervento in questione.
Ad avviso del giudice di primo grado, poi, l’amministrazione avrebbe potuto adottare il provvedimento di autotutela a condizione che le pretese falsità fossero state “ accertate con sentenza passata in giudicato ”, mentre, nel caso di specie, tanto il P.M. quanto il G.I.P. avevano escluso la responsabilità penale del progettista per carenza del requisito soggettivo in relazione alla dichiarazione concernente l’assenza dei vincoli derivanti dalle zone Z.I.C. e Z.P.S. e della conseguente necessità di ottenere le V.Inc.A. e, per tale ragione, era intervenuta l’archiviazione del procedimento penale n. 1927/2022 con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Campobasso del 22 dicembre 2023.
Infine, il T.a.r. ha escluso la sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento dell’atto perché la società -OMISSIS- S.r.l. aveva nel frattempo ottenuto anche il rilascio delle V.Inc.A., dell’autorizzazione paesaggistica e di tutti gli ulteriori atti di screening ritenuti necessari dall’amministrazione per la regolarità del progetto.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di -OMISSIS-, formulando due motivi di gravame, fondati su argomentazioni parzialmente coincidenti.
4.1. Con il primo motivo di gravame, il Comune appellante ha sostenuto che il provvedimento gravato con il ricorso di primo grado e annullato dal T.a.r. Molise non sia propriamente un provvedimento di annullamento in via di autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, né che sia il “ frutto di un procedimento amministrativo di secondo grado ”, poiché si tratterebbe di un provvedimento con cui l’amministrazione ha preso atto dell’insussistenza dei presupposti per la PAS e ne ha dichiarato l’inefficacia. Contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., l’amministrazione, infatti, non avrebbe adottato un provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, ma avrebbe esercitato i poteri di vigilanza e repressione di cui all’art. 21 della stessa l. n. 241 del 1990.
Sotto un diverso profilo, il Comune, a pagina 27 dell’atto di appello, pur riconoscendo che erano state medio tempore conseguite tanto la V.Inc.A. quanto l’autorizzazione paesaggistica, ha sostenuto che ciononostante la PAS non avrebbe potuto perfezionarsi “ in quanto, come documentato agli atti del giudizio, la PAS non poteva comunque perfezionarsi senza l’acquisizione preventiva della VinCa e dell’autorizzazione paesaggistica. Entrambi detti atti sono stati conseguiti solo il 20.2.2023 e dunque appena 2 mesi prima della dichiarazione di inefficacia operata dalla P.A. ”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, il Comune ha insistito nel sostenere che siano state presentate dichiarazioni false, osservando in particolare che, nel caso di specie, le attestazioni del tecnico e, tra queste, quella relativa alla mancanza del vincolo paesaggistico ex art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, non costituiscono una mera carenza progettuale bensì una “ dichiarazione/attestazione falsa e/o mendace ” ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 445 del 2000 e dell’art. 483 c.p. nonché una violazione della procedura della PAS, sicché la sentenza appellata sarebbe fondata sull’erroneo presupposto dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, con conseguente violazione e falsa applicazione di tale norma.
In ogni caso, secondo il Comune, anche ritenendo che l’amministrazione abbia agito ai sensi dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, la sentenza appellata sarebbe comunque errata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 21- nonies della l. n. 241 del 1990, poiché sussisterebbero tutti gli elementi per l’annullamento d’ufficio: da un lato, infatti, non potrebbe sostenersi che fosse decorso il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21- nonies , comma 1, della l. n. 241 del 1990 per l’adozione del provvedimento di autotutela, poiché la PAS non poteva comunque ritenersi perfezionata prima dell’acquisizione della V.Inc.A. e dell’autorizzazione paesaggistica e, dall’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., sussisteva anche l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione della PAS, posto che secondo l’appellante si tratterebbe di un interesse “ in re ipsa ”.
5. Si è costituita in giudizio la società -OMISSIS- S.r.l., replicando alle censure proposte ed eccependo l’infondatezza dell’appello, osservando, in particolare, come il provvedimento impugnato sia stato espressamente adottato non già ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, bensì in espressa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 4, e dell’art. 21- nonies , commi 1 e 2, della l. n. 241 del 1990.
6. Si è costituita in giudizio anche la Regione Molise depositando un atto di costituzione formale senza svolgere poi ulteriori difese.
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza del 15 aprile 2025 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito si espongono, con la precisazione che i due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente poiché recano argomentazioni in parte coincidenti.
Sul punto, il Collegio osserva, anzitutto, che il provvedimento impugnato è stato adottato non già ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, bensì in applicazione dell’art. 19, comma 4, della l. n. 241 del 1990, come chiaramente si desume dall’oggetto ove si legge “ Definizione del procedimento di autotutela ai sensi e pe gli effetti dell’art. 19, comma 4, della L. n. 241/1990 ”. Ne consegue che, ai fini della legittimità del provvedimento medesimo, devono ricorrere le condizioni di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, in quanto richiamate dallo stesso art. 19, ivi inclusa la sussistenza di un interesse concreto e attuale diverso da quello afferente al mero ripristino della legalità violata. Ciò posto, il Collegio evidenzia come non siano state censurate tutte le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza appellata, con particolare riferimento alla parte in cui il T.a.r. ha affermato che l’amministrazione non aveva indicato la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico attuale all’annullamento del provvedimento medesimo, in considerazione dell’aumento delle soglie di produzione dell’impianto energetico e del successivo conseguimento di tutte le autorizzazioni richieste.
A tale riguardo, infatti, l’appellante si è limitata a rilevare che l’interesse sarebbe in re ipsa , senza prospettare alcuna argomentazione con riferimento ai sopra menzionati profili.
Inoltre – e in ogni caso – come eccepito dalla società appellata, non è stata in alcun modo censurata neppure la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha rilevato la violazione delle garanzie partecipative, che risulta dunque passata in giudicato.
L’infondatezza del gravame con riferimento ai profili che precedono è già di per sé sufficiente ai fini del rigetto dell’appello, trattandosi di autonome ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato. In ogni caso, anche a prescindere dal rilievo che precede, occorre sottolineare che – ferma restando l’applicabilità non già dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, bensì degli artt. 19 e 21- nonies della l. n. 241 del 1990 – anche a proposito del diverso profilo relativo alla falsità dichiarativa, l’appellante non ha adeguatamente contestato la rilevanza dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale della quale aveva, invece, ampiamente dato atto il T.a.r..
8. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello.
9. In considerazione della peculiarità del caso di specie sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO