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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2024, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7124/2023 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.12.23, l'istante in epigrafe deduceva di aver stipulato nell'anno scolastico
2018/2019 con il convenuto diversi contratti a tempo determinato per i periodi CP_1
specificamente indicati in ricorso;
che non aveva percepito per i giorni di servizio la retribuzione professionale docenti di cui all'art 7 Ccnl del 15/3/2001 prevista solo per i docenti di ruolo e quelli con incarico fino al 31 agosto o al 30 giugno;
che tale disparità era illegittima dovendo essere erogata tale indennità anche a favore dei docenti titolari di supplenze brevi. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art 7 Ccni in relazione al servizio prestato, condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù CP_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti pari ad € 645,72 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva nel presente CP_1
giudizio, dovendosene dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia il riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 anche ai docenti a tempo determinato con incarichi di durata inferiore a quelli annuali con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto trova, invero, la propria soluzione nel consolidato orientamento espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione, richiamato pure dalla parte ricorrente, secondo cui “L'art. 7, comma 1, del Email_ per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass. civ., Sez. Lav., 27/07/2018, n. 20015, richiamata da ultimo Cass. civ., Sez. Lav., 05/03/2020, n. 6293; ma anche Cass. civ., Sez. Lav., n.
196/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 10145/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 27950/2017; Cass. civ., Sez.
Lav., n. 7440/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 22558/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 3871/2011).
Segnatamente, si è affermato che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (…)” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 20015/2018 cit.).
Ciò posto, nella fattispecie, non è stata dedotta (attesa la contumacia del ) alcuna CP_1 significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto agli assunti a tempo interminato o determinato con incarico annuale, sicchè il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il giudicante, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della ricorrente al conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL cit.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, questo giudicante condivide, facendoli propri,
i conteggi elaborati in ricorso formulati conformemente ai parametri contrattualcollettivi applicabili al caso di specie. Competerà, pertanto, la somma complessiva di €. 645,72 per l'anno 2018/2019.
In conclusione ed in accoglimento del ricorso, il va condannato al pagamento in favore della CP_2 ricorrente della complessiva somma di € 645,72, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto nel periodo dedotto in ricorso. CP_1
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e della definizione in prima udienza.
Va esclusa, infine, la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta da parte istante, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato.
La Suprema Corte ha affermato che «L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022 e 37692/2022).
Orbene, il collegamento agli atti non è stato di particolare utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo. Per completezza, si osserva che il collegamento non è risultato nemmeno concretamente fruibile (in quanto non “apribile” sulla consolle del magistrato).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, in persona del p.t., CP_1 CP_3 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 645,72, per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
• Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 258,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Si comunichi.
Nola, 21.11.24
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabrizia Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Fabrizia Di Palma, ha emesso, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7124/2023 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 12.12.23, l'istante in epigrafe deduceva di aver stipulato nell'anno scolastico
2018/2019 con il convenuto diversi contratti a tempo determinato per i periodi CP_1
specificamente indicati in ricorso;
che non aveva percepito per i giorni di servizio la retribuzione professionale docenti di cui all'art 7 Ccnl del 15/3/2001 prevista solo per i docenti di ruolo e quelli con incarico fino al 31 agosto o al 30 giugno;
che tale disparità era illegittima dovendo essere erogata tale indennità anche a favore dei docenti titolari di supplenze brevi. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art 7 Ccni in relazione al servizio prestato, condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù CP_1 dei giorni di lavoro effettivamente svolti pari ad € 645,72 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva nel presente CP_1
giudizio, dovendosene dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia il riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 anche ai docenti a tempo determinato con incarichi di durata inferiore a quelli annuali con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto trova, invero, la propria soluzione nel consolidato orientamento espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione, richiamato pure dalla parte ricorrente, secondo cui “L'art. 7, comma 1, del Email_ per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così Cass. civ., Sez. Lav., 27/07/2018, n. 20015, richiamata da ultimo Cass. civ., Sez. Lav., 05/03/2020, n. 6293; ma anche Cass. civ., Sez. Lav., n.
196/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 10145/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 27950/2017; Cass. civ., Sez.
Lav., n. 7440/2018; Cass. civ., Sez. Lav., n. 22558/2016; Cass. civ., Sez. Lav., n. 3871/2011).
Segnatamente, si è affermato che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (…)” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 20015/2018 cit.).
Ciò posto, nella fattispecie, non è stata dedotta (attesa la contumacia del ) alcuna CP_1 significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto agli assunti a tempo interminato o determinato con incarico annuale, sicchè il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il giudicante, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della ricorrente al conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL cit.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, questo giudicante condivide, facendoli propri,
i conteggi elaborati in ricorso formulati conformemente ai parametri contrattualcollettivi applicabili al caso di specie. Competerà, pertanto, la somma complessiva di €. 645,72 per l'anno 2018/2019.
In conclusione ed in accoglimento del ricorso, il va condannato al pagamento in favore della CP_2 ricorrente della complessiva somma di € 645,72, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto nel periodo dedotto in ricorso. CP_1
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e della definizione in prima udienza.
Va esclusa, infine, la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta da parte istante, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato.
La Suprema Corte ha affermato che «L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022 e 37692/2022).
Orbene, il collegamento agli atti non è stato di particolare utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo. Per completezza, si osserva che il collegamento non è risultato nemmeno concretamente fruibile (in quanto non “apribile” sulla consolle del magistrato).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, in persona del p.t., CP_1 CP_3 al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 645,72, per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
• Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 258,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Si comunichi.
Nola, 21.11.24
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabrizia Di Palma