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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2024, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1611/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1611/2024 vertente tra: TRA
- CURATORE AVV. BEDOGNI ELENA, Parte_1
, con l'avv. BEDOGNI ELENA;
C.F._1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
con l'avv. SABINA FORNACIARI;
Controparte_2
- RESISTENTE
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La prova della non veridicità del riconoscimento si ricava: 1) dal certificato di detenzione (doc. 4) in atti, in cui si legge che
è stato detenuto in carcere a Bari dal 19/9/2006 al Controparte_1 re per un periodo non compatibile con il concepimento della piccola;
Pt_1
2) dalle dichiarazioni rese dallo ai Servizi Sociali nel corso del Parte_1
2021 (vd. relazione del 31/12/2021) nte risulta infatti aver riferito ai Servizi di non essere il vero padre di;
Pt_1
3) dalle dichiarazioni rese liberamente da all'udienza Controparte_2 del 22/10/2024: la resistente ha infatti ricostr o, specifico e coerente le circostanze relative al concepimento di , fornendo una Pt_1 ricostruzione che è apparsa genuina, oltre che comp con le vicende che hanno interessato il suo rapporto con lo . Parte_1 Ad avviso del Collegio, questi elementi bastano a ritenere provata la non veridicità del riconoscimento, senza che occorrano approfondimenti di tipo genetico, che sarebbero superflui e inutilmente defatiganti per le parti. La domanda può, dunque, essere accolta. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili visti il contegno non oppositivo del resistente, i rapporti tra le parti e l'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta che la minore nata a [...] il [...] Parte_1 non è figlia di nato a [...] il [...]; Controparte_1
-dispone che la minore perda il cognome paterno e acquisisca Parte_1 quello materno;
CP_2
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Bari per eseguire le prescritte annotazioni nell'atto di nascita;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, 31/10/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1611/2024 vertente tra: TRA
- CURATORE AVV. BEDOGNI ELENA, Parte_1
, con l'avv. BEDOGNI ELENA;
C.F._1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
con l'avv. SABINA FORNACIARI;
Controparte_2
- RESISTENTE
E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. La prova della non veridicità del riconoscimento si ricava: 1) dal certificato di detenzione (doc. 4) in atti, in cui si legge che
è stato detenuto in carcere a Bari dal 19/9/2006 al Controparte_1 re per un periodo non compatibile con il concepimento della piccola;
Pt_1
2) dalle dichiarazioni rese dallo ai Servizi Sociali nel corso del Parte_1
2021 (vd. relazione del 31/12/2021) nte risulta infatti aver riferito ai Servizi di non essere il vero padre di;
Pt_1
3) dalle dichiarazioni rese liberamente da all'udienza Controparte_2 del 22/10/2024: la resistente ha infatti ricostr o, specifico e coerente le circostanze relative al concepimento di , fornendo una Pt_1 ricostruzione che è apparsa genuina, oltre che comp con le vicende che hanno interessato il suo rapporto con lo . Parte_1 Ad avviso del Collegio, questi elementi bastano a ritenere provata la non veridicità del riconoscimento, senza che occorrano approfondimenti di tipo genetico, che sarebbero superflui e inutilmente defatiganti per le parti. La domanda può, dunque, essere accolta. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili visti il contegno non oppositivo del resistente, i rapporti tra le parti e l'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta che la minore nata a [...] il [...] Parte_1 non è figlia di nato a [...] il [...]; Controparte_1
-dispone che la minore perda il cognome paterno e acquisisca Parte_1 quello materno;
CP_2
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Bari per eseguire le prescritte annotazioni nell'atto di nascita;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, 31/10/2024
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli