Sentenza 4 settembre 2018
Massime • 1
Il termine per la prescrizione del diritto all'indennità prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al proprio diritto dominicale conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nella data di redazione di un verbale attestante la realizzazione dell'opera pubblica nei suoi tratti essenziali, ritenendo che da quel momento gli aventi diritto fossero nella possibilità di percepire il pregiudizio indennizzabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2018, n. 21589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21589 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2018 |
Testo completo
R.G. 2 1589| 18 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIAZIONE GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - STEFANO SCHIRO' Presidente Sezione - Ud. 10/04/2018 - Rel. Presidente sez. MAGDA CRISTIANO PU - R.G.N. 9956/2016 · Consigliere -BIAGIO VIRGILIO Ca . 21589 Rep. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - C. I RAFFAELE FRASCA Consigliere - F.N. Consigliere - MARIA ACIERNO Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9956-2016 proposto da: NE TA, RM IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, rappresentati e difesi dagli avvocati ALFREDO SORGE ed AMEDEO SORGE;
- ricorrenti -
contro 169 178 2 R.G. LA MERIDIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
COMUNE DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4137/2015 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI presso la CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Presidente MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. TA RO e RI AN, comproprietari di un appartamento deprezzatosi a seguito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento Napoli Est- Tangenziale di Napoli, con citazione notificata nel settembre del 2014, convennero in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito GSE), istituita presso la Corte d'appello di Napoli, La NA s.r.l., concessionaria dei lavori, ed il Comune di Napoli, per sentirli condannare al pagamento delle indennità di cui all'art. 46 della I. n. 2359/1865. 2. Il giudice speciale, affermata la propria giurisdizione e ritenuta passivamente legittimata all'azione la sola società concessionaria, ha accolto l'eccezione di prescrizione da questa sollevata, ed ha pertanto rigettato la domanda, rilevando che l'asservimento di fatto dell'immobile all'opera pubblica non poteva farsi coincidere né con l'inizio né con l'ultimazione dei lavori, ma andava collocato in un momento intermedio, nella specie individuato alla data del 24.6.02, in cui era stato redatto il verbale di constatazione di avvenuta ultimazione del 1° e del 2° lotto, atteso che a tale data il tratto di strada 3 R.G. realizzato aveva ormai assunto i suoi connotati definitivi e poteva essere percorso, nonostante la mancanza delle opere accessorie necessarie a consentirne l'apertura al traffico.
3. La sentenza, pubblicata il 23.10.015, è stata impugnata da TA RO e RI AN con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La NA ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per due motivi. Il Comune di Napoli non ha svolto attività difensiva. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione degli artt. 1934, 1935 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. RO e AN contestano che il termine di decorrenza della prescrizione del loro diritto al pagamento dell'indennità potesse farsi risalire alla data di redazione del verbale di constatazione di avvenuta ultimazione dei lavori del 1° e del 2° lotto, che costituiva documento privo di rilevanza esterna, avente mero valore ricognitivo dell'esecuzione delle opere appaltate fra Ente pubblico e stazione appaltante. Sostengono, in contrario, che, in materia di indennità spettanti al terzo proprietario danneggiato dall'esecuzione di un'opera pubblica, questa Corte ha più volte affermato che l'inizio del termine prescrizionale va individuato nella data del collaudo, e quindi ben oltre il completamento e la messa in funzione dell'opera stessa. Rilevano inoltre che, nella specie, la diminuzione di valore dell'immobile di loro proprietà, in massima parte derivata dai rumori e dall'inquinamento prodotti dal transito dei veicoli, non poteva manifestarsi, né essere apprezzata nella sua interezza, prima dell'apertura al traffico dell'asse viario realizzato e lamentano che il giudice speciale non abbia compiuto alcun accertamento sul punto, omettendo di considerare che, secondo quanto affermato dalla stessa società convenuta nella propria comparsa di costituzione, i lavori erano ancora in corso nel 2011. 2. Il motivo non merita accoglimento.
2.1 La GSE ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data (24.6.02) di redazione del verbale di ultimazione dei lavori del 1° e 2° lotto non in R.G. * ragione della presunta conoscenza del documento da parte degli odierni ricorrenti, ma perché ha rilevato che, secondo quanto emergeva dall'esame del verbale, a tale data l'opera pubblica era già stata realizzata nei suoi tratti essenziali e definitivi, aveva manifestato la sua idoneità ad essere percorsa come strada (mancando al suo completamento solo l'installazione degli impianti segnaletici e di illuminazione e delle barriere laterali fonoassorbenti) e doveva pertanto ritenersi completata.
2.2 La statuizione si fonda dunque su una valutazione in fatto, circa la possibilità per gli aventi diritto all'indennizzo di constatare, a partire dalla data in questione, il carattere permanente del pregiudizio che la realizzazione del viadotto avrebbe cagionato all'immobile di loro proprietà e non contraddice i precedenti giurisprudenziali di questa Corte invocati a sostegno della censura, quali si limitano ad enunciare il principio secondo il quale la prescrizione in materia comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio indennizzabile.
2.3 Per il resto, laddove denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, il motivo si risolve invece nella inammissibile richiesta di un nuovo giudizio di fatto, difforme da quello cui è pervenuta la GSE, basata sull'errato presupposto che la Giunta non abbia tenuto conto che alla data del 24.6.02 la strada non era stata ancora aperta al traffico: al contrario, la circostanza è stata espressamente considerata dal giudice (la sentenza dà atto che il raccordo è stato aperto al traffico il 5.7.06) che, tuttavia, con valutazione non sindacabile in questa sede, non l'ha ritenuta rilevante ai fini della individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
3. Col secondo motivo i ricorrenti assumono che la GSE ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione, i cui fatti costitutivi non sono mai stati formalmente e compiutamente dedotti da La NA.
3.1 Il motivo, formulato in via del tutto generica, senza indicazione delle norme procedurali in tesi violate, e fondato su atti e verbali di causa non richiamati integralmente e neppure allegati specificamente al ricorso, secondo quanto richiesto dall'art. 366, 1° co., n. 6 c.p.c., va dichiarato inammissibile. 5 R.G. ' 4. Stante il rigetto del ricorso principale, resta assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale La NA ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione respinta dalla GSE.
4.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale è impugnata la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di merito, deve invece essere respinto, attesa la parziale, reciproca soccombenza delle parti in quel giudizio e tenuto conto che la GSE ha comunque individuato le ragioni della compensazione nella particolarità (e dunque nella novità) delle questioni trattate.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e ne rigetta il secondo motivo;
condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000 oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Roma, 10 aprile 2018 Il çons, est. Il Presidente W muommon IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.
0-4 SET 2018 IL CANCELLERE Paola Francesa CAMPOLI