Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 204/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 12.5.2022 e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fausto Corti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in L'Aquila,
Caserma Angelini 14, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
e
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Croce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capistrello, via Sant'Andrea n. 27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice, come da conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c.: “Tanto premesso l'esponente precisa le proprie conclusioni affinché l'On. Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta, voglia:
1
Determina del del 18 ottobre 2017 n. 142/2017; Controparte_1
2) per l'effetto condannare il al risarcimento patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1
arrecato all'esponente, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., la cui misura si quantifica a titolo meramente indicativo in euro 50.000,00 ovvero in quella, anche superiore, che verrà accertata nel corso del giudizio, salvo appello, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'illecito
(18.10.2017) fino al saldo effettivo;
3) ordinare, altresì, al di di rimuovere dall'Albo Pretorio la Determina n. 142/2017 CP_1 CP_1
e da ogni altro sito web;
4) rigettare la domanda riconvenzionale del . Controparte_1
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del procedimento e dell'azione proposta per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.
m. e i. e/o della negoziazione assistita obbligatoria ex decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e s. m. e i;
nel merito, per i motivi esposti e per ogni altro dedotto e deducibile, rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili ed improcedibili anche per intervenuta decadenza e prescrizione e comunque infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare la responsabilità professionale dell'ing. e, per Parte_1
l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento in favore del dei danni, patrimoniali e Controparte_1
non, subìti e subendi dal medesimo della somma complessiva di € 24.340,00 o della maggiore CP_1
somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, ha convenuto in giudizio il
[...]
dinanzi all'intestato tribunale, per ivi sentir accertare la correttezza del CP_1
2 proprio operato in ordine all'esecuzione dell'incarico affidatogli dal Controparte_1
per la realizzazione del complesso scolastico del paese e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti in seguito alla pubblicazione della determina n.142/2017 da lui quantificati, a titolo meramente indicativo, in euro 50.000,00. Con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto: di aver ottenuto il conferimento dell'incarico di curare la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e la contabilità dei lotti I-II, relativi a un complesso scolastico da realizzare nel Comune di CP_1
(consistente, nello specifico, nella redazione della relazione a strutture ultimate e del collaudo per il primo lotto e nella redazione della relazione a struttura ultimata per il secondo lotto); che in seguito all'esecuzione di tali lavori, il responsabile dell'ufficio tecnico presentava una serie di contestazioni formalizzate con determinazione n. 142/2017, comunicata alla Regione Abruzzo e all'Osservatorio per i contratti pubblici nonché pubblicata sull'albo pretorio dell'ente; che, tuttavia, non era ravvisabile alcuno degli errori professionali contestatigli;
che le accuse mosse dal convenuto avevano arrecato CP_1
consistenti danni alla sua immagine professionale.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità professionale dell'attore e condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'ente per complessivi euro
24.340,00.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.5.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte attrice invoca la responsabilità del convenuto per i danni subiti in CP_1
conseguenza della pubblicazione della determinazione n. 142/2017, a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dr. con il quale veniva determinato “1) di Per_1
3 addebitare all'Ing. il pagamento dei danni riconducibili agli addebiti rilevati nel Parte_1
presente atto, relativi alla mancanza di esecutività e cantierabilità dei progetti di cui all'oggetto riguardanti la realizzazione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO
SCOLASTICO DA ADIBIRE A MATERNA E MEDIA IN LOCALITA' CP_3
ABBATELLO DEL CAPOLUOGO - I e II LOTTO, e per le ragioni in premessa contenute o richiamate;
2) di dare atto che si provvederà, con successivo atto alla quantificazione dei danni arrecati;
3) di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento provvederà ad inviare la presente all'Osservatorio procedendo al recupero delle somme dall'assicurazione prodotta dal CN Ing. per il pagamento Parte_1
dei danni riconducibili al presente atto da quantificarsi a norma di legge” sulla base di una serie di contestazioni mosse all'operato del professionista incaricato dal ing. , CP_1 Parte_1
il quale, infatti, avrebbe reso un progetto ineseguibile, i cui vizi sarebbero consistiti, essenzialmente, nella mancata previsione degli scarichi fognari del II lotto, nell'incompletezza della rampa disabili, nel mancato rivestimento della scala su via Crispi, nell'incompletezza della zona di accesso al piano seminterrato e nella violazione di diversi parametri e valori di cui al D.M. 18.9.1975.
Orbene quella invocata dall'attore a carico del comune deve qualificarsi come responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c. lamentando, infatti, l'ing. , una Parte_1
consistente lesione della propria immagine professionale conseguente all'erroneità delle osservazioni mosse al proprio operato e, soprattutto, alla comunicazione della predetta determina, errata nei presupposti, alla Regione Abruzzo e all'Osservatorio per i lavori pubblici, ovvero alla platea dei potenziali clienti dell'attore.
Quanto al profilo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, è pacifico che anche nel caso di domanda proposta per ottenere il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale determinato da un provvedimento amministrativo illegittimo, incombe sul danneggiato l'onere della prova degli elementi costitutivi, ossia il danno ingiusto, il comportamento doloso o colposo dell'amministrazione e il nesso di causalità (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2024, n.7878); la parte danneggiata, tuttavia, precisa la giurisprudenza, può giovarsi di semplificazioni probatorie e di presunzioni semplici, senza necessità di dimostrare la sussistenza di specifiche condotte
4 od omissioni aggiuntive rispetto all'adozione del provvedimento illegittimo (cfr. Consiglio di Stato , sez. VII , 30/03/2023 , n. 3314).
Tanto premesso, dalla CTU espletata è emerso che, in effetti, sono ravvisabili talune censure nell'operato dell'attore, correttamente rilevate dal Responsabile dell'ufficio comunale con il provvedimento di contestazione prot. 5407 del 18.10.2017 tanto da aver accertato che “dall'esame della documentazione in atti e da quella fornita dall'Ufficio CN, si evince chiaramente che i progetti sia definitivi che esecutivi non sono completi e quindi non danno il giusto grado di funzionalità ai due lotti”.
In particolare, l'ing. ha ravvisato un primo vizio nella mancata previsione, nei Parte_2
due progetti esecutivi, delle opere per la realizzazione della rampa di accesso per disabili, non potendosi ritenere a riguardo sufficiente il segno grafico presente solo in alcuni prospetti.
Anche in sede di risposta alle osservazioni mosse dal ctp, il CTU ha rappresentato che la previsione di cui alla relazione del Progetto esecutivo I° lotto, alla relazione del Progetto esecutivo II° lotto variato, in forza del quale: “saranno adottati tutti gli accorgimenti per il rispetto delle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 09 gennaio
1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - secondo il progetto che sarà predisposto prima dell'inizio dei lavori”, non è stata, invero, ottemperata dall'attore, mettendo “in luce chiaramente che i lotti non erano funzionali e pertanto non rispettavano quanto riportato nelle normative citate in premessa e per ciò stesso non erano approvabili”, conclusione reiterata anche con i chiarimenti resi in seguito al termine richiesto dall'attore e concesso al CTU all'udienza del 2.3.2020.
Pertanto, l'ing. ha concluso osservando che “la mancanza di previsione della rampa Parte_2
per i disabili non permette la conformità del progetto alle normative vigenti” con conseguente impossibilità di darvi esecuzione secondo la normativa vigente in materia di rimozione delle barriere architettoniche, anche perché “non è possibile considerare l'ingresso secondario in
Via Vittorio Emanuele come accesso principale per i diversamente abili, ciò in quanto detto accesso comporterebbe una promiscuità tra le due scuole non possibile (un diversamente abile non può dover accedere presso la materna per potersi recare nella scuola media o viceversa)”.
5 Al pari, anche in ordine all'ulteriore contestazione relativa alla mancata previsione delle lavorazioni di rivestimento della scala su via Crispi, il CTU ha osservato che dall'esame degli elaborati grafici a disposizione, è assente una tavola relativa all'elenco prezzi e al computo metrico e che nell'elaborato riguardante il computo metrico, sia nell'esecutivo I lotto, che nella successiva variante suppletiva, non è stata fatta menzione alcuna delle lavorazioni riguardanti il rivestimento della scala su via Crispi.
Analoga valutazione è stata riportata anche per l'altro punto oggetto di osservazione, ovvero il mancato completamento della zona di accesso al piano seminterrato e lo smobilizzo del cantiere, avendo il CTU osservato come il detto piano seminterrato non fosse stato completato al momento dell'accertamento e al piano terra risultasse posizionata una recinzione volta ad impedire l'accesso alla zona di cantiere.
Anche in ordine all'ulteriore censura mossa all'operato dell'ing. con la Parte_1
determinazione n. 142/2017, ovvero la previsione di una somma irrisoria e insufficiente per la realizzazione del fotovoltaico, il CTU ha confermato che la previsione della somma di euro 1.000,00, indicata nel progetto, risulti meramente simbolica - alla luce di quanto disposto dal d.lgs 28/2001 e dal d.p.r. 380/2011, che impongono l'obbligo di installazione di impianti a fonti rinnovabili - pur non provvedendo, tuttavia, ad indicare né la somma che sarebbe stata congrua a tal fine né le conseguenze di tale lacuna progettuale.
Infine, l'ing. ha ravvisato ulteriori censure nell'operato dell'attore in ordine Parte_2
alla violazione delle disposizioni di cui alla tabella 5 del d.m. 18.12.1975, ravvisando nei progetti indici mq/alunno effettivi inferiori a quelli richiesti dalla normativa, rilevando, inoltre, anche in punto di indicazione dei vasi per le tipologie di scuola, “che i vasi previsti sono insufficienti”.
In sede di chiarimenti, peraltro, il CTU ha ulteriormente precisato che “rispetto alla Tab. 5
D.M. 18 dicembre 1975, negli elaborati progettuali mancano - gli spazi per attività speciali, per attività pratiche (spogliatoi, deposito) e per l'assistenza; - rispetto agli standard superfici destinate per locali “lavabi
e servizi”; - un locale “scodellamento” deve i pasti precotti vengono serviti ai piatti considerando il servizio mensa esterno” specificando, dunque, le carenze progettuali già oggetto di doglianza da parte del ed aggiungendo che “il I° lotto, Scuola Media non presenta tutti i requisiti che la CP_1
normativa prevede per la funzionalità dell'attività scolastica e precisamente: Nel primo lotto dove è stata
6 ubicata la stessa sono stati previsti i seguenti locali: • piano terra - n. 4 aule didattiche, un refettorio, una stanza per i bidelli, un gruppo servizi igienici con 3 wc più uno per diversamente abili;
• piano primo –
n. 4 aule didattiche, un laboratorio, una stanza per i bidelli, una sala professori, un gruppo servizi igienici con 3 wc più uno per diversamente abili. Non vi sono gli altri spazi previsti nella Tabella 7. - Spazi per attività speciali;
- Spazi per attività collettive (è presente solo la mensa e i relativi servizi)”.
In ordine, poi, alla validità dell'all. 48 di parte attrice, “Parere favorevole del , il CP_4
CTU ha chiarito come lo stesso appaia ininfluente in quanto documento privo di valutazioni tecniche ma relativo solo ad una graduatoria dei Comuni sugli interventi ammissibili e conseguente riparto dei fondi di cui alla determina Dirigenziale n. DC31/199 del 17/09/2014 – 2007/2013, così come appaiono ininfluenti ai Controparte_5
fini del decidere gli elaborati grafici riguardanti il Progetto definitivo e l'elaborato dall'Ufficio CN Comunale, firmato dall'Ing. P. ove viene individuata la sola Per_2
sagoma del fabbricato e si riportano la dicitura Scuola Media e Scuola Materna, senza nessuna distinzione.
Inoltre, ha specificato il CTU che “negli elaborati grafici relativi alle piante dell'intero edificio in scala 1:100 non viene indicata l'esatta ubicazione delle due tipologie di Scuola, ma sono presenti solo le destinazioni interne generiche come aula, laboratorio, wc, ecc.” e che, “per poter confermare una conformità si deve far riferimento agli atti deliberativi ufficiali presenti, pertanto il cambiamento della destinazione
d'uso dei progetti avrebbe dovuto essere supportata da precisi atti amministrativi di approvazione, cosa che non è avvenuta”.
Di contro, peraltro, l'ausiliario del giudice ha pure escluso la responsabilità dell'attore in ordine ad alcune contestazioni mosse dal , ritenendole infondate. Controparte_1
Anzitutto, ha rilevato la completezza degli scarichi fognari relativi al II lotto, contrariamente a quanto esplicato nelle osservazioni poste a corredo della determina
142/2017; inoltre, ha rilevato la correttezza dell'operato dell'ing. in ordine alla Parte_1
soluzione progettuale adottata per il superamento delle barriere architettoniche del piano superiore in quanto egli aveva correttamente previsto l'istallazione di un ascensore, poi sostituito col montaggio di un servo-scala.
7 Quanto alle ulteriori contestazioni, quali l'errata scelta delle porte di infanzia e le ulteriori osservazioni relative al punto 1.2. lettere i) e ii) del d.m. 18.12.1975, ha escluso che possa attribuirsi una responsabilità del in quanto scelte ascrivibili alla sola Parte_1
amministrazione comunale e non al professionista incaricato;
infine, con riferimento all'asserita violazione degli indici della Tabella 3B del d.m. 18.12.1975, il CTU ha rilevato la genericità della contestazione mossa dal RUP anche alla luce dell'impossibilità di poter correttamente individuare, al momento della redazione del progetto, la destinazione dei locali accessori alla scuola materna o alla scuola media.
Dunque, le conclusioni a cui è giunto il CTU, che appaiono immuni da vizi logici e pienamente condivisibili anche a fronte delle osservazioni di parte, evidenziano una serie di vizi progettuali imputabili all'attore che non consentono di ritenere sussistenti i profili di responsabilità extracontrattuale in capo all'ente convenuto e, conseguentemente, impediscono a questo giudice di pronunciare la sua condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore, dal medesimo, del resto, genericamente lamentati e neppure provati in punto di danno – conseguenza.
Da ultimo, si precisa che il documento n. 76 “determinazione n. 355 del 15.12.2020”, depositato nel fascicolo telematico da parte attrice in data 1.3.2021 e avente ad oggetto la liquidazione delle spese tecniche per il supporto al RUP e incentivo appare privo di valore confessorio, come al contrario sostenuto dall'attore: invero, dalla lettura del documento emerge esclusivamente che sono stati emessi dal Comune dei certificati di regolare esecuzione del I e del II lotto ma è fatto pacifico che, a seguito della rinuncia all'incarico da parte del , sono stati posti in essere da parte del ulteriori interventi Parte_1 CP_1
sul progetto già elaborato dall'attore; in altri termini, non è dato sapere se tali certificati si riferiscano al progetto finale, come realizzato con le modifiche o al progetto originariamente realizzato dall'attore.
3. Venendo, ora, ad esaminare la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta di accertamento della responsabilità professionale dell'ing. e, per Parte_1
l'effetto, di condanna dello stesso al risarcimento, in favore del dei Controparte_1
danni patrimoniali e non, subìti e subendi dal medesimo occorre CP_1
8 preliminarmente inquadrare la domanda attorea nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1218 c.c., che definisce la responsabilità c.d. contrattuale della parte del rapporto obbligatorio che si rende inadempiente non eseguendo esattamente la prestazione dovuta.
Come pacificamente si ritiene in giurisprudenza ed in dottrina, la norma in esame determina una presunzione di colpa in capo al debitore, salvo che quest'ultimo non provi che l'inadempimento sia dovuto per causa a lui non imputabile.
Rapportando, quindi, la norma generale in tema di responsabilità per inadempimento con la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., il creditore è tenuto a dimostrare il proprio credito (dunque il titolo), mentre il debitore è tenuto a provare l'avvenuto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale
o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Unite n. 13533/2001).
Parte convenuta – attrice in via riconvenzionale, contesta all'ing. la realizzazione Parte_1
di un progetto privo di esecutività e di cantierabilità che ha reso necessario il dispendio di ulteriori risorse, da parte del Comune, al fine di colmare le gravi lacune della prestazione professionale resa dall'attore ed ha prodotto significativi danni d'immagine all'ente convenuto.
Ebbene, dalla CTU espletata, come precedentemente esposto, è in effetti emerso un inadempimento da parte dell'ing. , sebbene non perfettamente coincidente con Parte_1
tutte le carenze lamentate dall'ente comunale, che ha, in ogni caso, reso di certo non funzionali e non approvabili i lotti realizzati, alla luce della normativa applicabile in materia.
Sebbene, dunque, in punto di an la domanda in esame sia astrattamente fondata, vi è tuttavia da rilevare che il convenuto non ha assolto all'onere probatorio quanto CP_1
al danno conseguenza, avendo formulato una richiesta generica di risarcimento del danno, senza fornire alcun riscontro documentale dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti;
infatti come da giurisprudenza consolidata, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore, per il solo fatto
9 dell'inadempimento, una presunzione di colpevolezza, ma non esonera la parte che abbia agito per l'accertamento dell'inadempimento dall'onere di provare l'esistenza del danno effettivamente lamentato.
Quanto alla voce di danno patrimoniale, consistente nell'impiego di circa venti giorni lavorativi impiegati dall'arch. responsabile dell'ufficio tecnico, per rimediare alle Per_1
omissioni e carenze progettuali dedotte, non vi è alcuna prova né della sottrazione dell'arch. alle proprie occupazioni ordinariamente svolte, né del quantum di ore Per_1
lavorative effettivamente necessarie per la rielaborazione del progetto atteso che, si legge nella delibera di giunta comunale n. 22 del 17.3.2022, l'attività è consistita essenzialmente nella sistemazione del pavimento in gomma (inadempimento non contestato all'attore ma, lamentato da quest'ultimo, come imputabile all'impresa esecutrice dei lavori), nella realizzazione dell'impianto antincendio (inadempimento non contestato all'attore che, anzi, condizionava il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori all'esecuzione delle opere mancanti tra cui, appunto, il gruppo di pompaggio), e infine nella sostituzione dell'ascensore con il servoscala, frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione comunale e non ascrivibile alla non eseguibilità dell'opera come progettata dall'ing.
. Parte_1
Anche in punto di danno non patrimoniale, non vi alcun elemento da cui desumere l'effettivo danno d'immagine subito dall'ente e gli eventuali ritardi nella consegna dell'opera, tanto è vero che l'attività didattica è stata avviata nonostante l'edificio fosse privo del certificato di agibilità (circostanza non contestata dal . CP_1
Né può, infine, la quantificazione dei danni, essere rimessa ad una valutazione equitativa del giudice ex art. 2056 c.c. in quanto come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua
10 esistenza.”(Cass. 17752/2015), e nel caso in esame, non vi era un'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà, per la parte, di provare il danno.
Conseguentemente, la domanda riconvenzionale di parte convenuta non può trovare accoglimento.
4. Attesa la soccombenza reciproca delle domande articolate dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate, ivi comprese quelle relative alla CTU espletata.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla CTU espletata.
Avezzano, 3/1/2024
Il giudice dott. Mario Cervellino
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