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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2244 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2244/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] in [...], con l'Avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
FERAZZOLI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Andrea DURANTI, CP_1 C.F._2 come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio celebrato con rito concordatario il 27.05.1916, in Albania e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nepi, al n. 14 parte 2 serie C, dell'anno 2022, come si evinceva dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti. A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa avanzata dal Giudice in udienza:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. affida i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso il padre, con facoltà per la madre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli un giorno la settimana per intero corrispondente al suo giorno di riposo settimanale (comunicato al marito in precedenza), il sabato dalle ore 9,00 fino alle ore 17,00, nei periodi festivi e durante le vacanze estive;
3. Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli durante i periodi di sua spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo.
L'assegno unico sarà assegnato per intero al padre”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito, con compensazione delle spese processuali in ragione dell'intervenuto accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il [...] in Parte_1
Albani e nato in Albania il [...] in [...] al matrimonio celebrato il CP_1
27.05.1916, in Albania e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nepi, al n. 14 parte 2 serie C, dell'anno 2022, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2244/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] in [...], con l'Avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
FERAZZOLI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. Andrea DURANTI, CP_1 C.F._2 come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio celebrato con rito concordatario il 27.05.1916, in Albania e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nepi, al n. 14 parte 2 serie C, dell'anno 2022, come si evinceva dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti. A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa avanzata dal Giudice in udienza:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. affida i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso il padre, con facoltà per la madre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli un giorno la settimana per intero corrispondente al suo giorno di riposo settimanale (comunicato al marito in precedenza), il sabato dalle ore 9,00 fino alle ore 17,00, nei periodi festivi e durante le vacanze estive;
3. Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli durante i periodi di sua spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo.
L'assegno unico sarà assegnato per intero al padre”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito, con compensazione delle spese processuali in ragione dell'intervenuto accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il [...] in Parte_1
Albani e nato in Albania il [...] in [...] al matrimonio celebrato il CP_1
27.05.1916, in Albania e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nepi, al n. 14 parte 2 serie C, dell'anno 2022, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco