Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2618/24, est. Dott. Antonio Lombardi, posta in decisione all'udienza collegiale del 30/1/25 e promossa
DA
(c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Adriana Sara Pozzi e Giuseppe Cavagna del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via L. Comerio, 1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f/P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Controparte_2
Alessandro Torlonia, n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marasco ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Amos Zanibelli n. 15, 00155, giusta procura unita alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale del precedente grado di giudizio
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in parziale riforma della sentenza impugnata
accertare e dichiarare che la lavoratrice ha svolto il lavoro straordinario specificato nel corpo del ricorso maturando così compensi complessivi pari ad € 6224,89, ovvero quella diversa somma che emergerà nel corso del giudizio, previa escussione dei testi sui capitoli di prova già ammessi dal Tribunale;
per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento di complessivi € 8733,06 in favore della lavoratrice, ovvero della diversa somma dovesse emergere all'esito del giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio;
in via istruttoria chiede l'escussione dei testi sui capitoli n. 1, 3 e da 5 a 85 e Testimone_1 [...]
sui capitoli di prova da 2, 4 e da 31 a 85 già ammessi dal Tribunale che si ritrascrivono Tes_2 integralmente: - omissis - “
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“A) in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avversario ricorso in appello, e ciò per tutte le ragioni dianzi esposte e per ogni altra ritenuta di giustizia;
B) anche per effetto dell'accoglimento della domanda sub lett. A), confermare la sentenza n. 2618/2024, resa dall‟Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro (Dr. Lombardi), come meglio individuata in epigrafe, e ciò per tutti i motivi di cui al presente ricorso e per ogni altro sussistente, adottando ogni conseguente provvedimento e ogni altro ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre CPA e spese generali computate al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Marasco. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie e, solo in estremo subordine, si chiede di essere ammessi alla prova diretta su tutti i capitoli di prova sub §. II.C, nn. 14-27 e sub II.D, nn. 28-33.2. della memoria di costituzione della in primo grado, e relative sottonumerazioni, da intendersi qui integralmente Controparte_1 ritrascritti e depurati da ogni giudizio e/o valutazione personale e precedute dalla formula “Vero è che”, nonché su ogni altra circostanza di fatto di cui alla presente memoria. Si indicano, a tal fine, i seguenti testimoni da escutere a prova diretta, ferma restando ogni riserva di ampliare ulteriormente la lista:
1.SI. ;
2. Dr. Controparte_3 Controparte_4
I predetti testi sono, altresì, indicati a prova contraria e/o controprova sui capitoli per cui la ricorrente dovesse eventualmente chiedere di essere ammessa, ferma restando ogni riserva di ampliare/specificare ulteriormente la lista. Si contestano, in ogni caso, i capitoli di prova avversari, chiedendo di volersene dichiarare l'inammissibilità rispetto alla richiesta prova testimoniale.
Si contesta, del pari, l'attendibilità dei testi GG.ri (per avere posizione del tutto Testimone_2 analoga a quella della SI.ra , giusta la relativa e identica lettera di dimissioni) e Pt_1 S_ (perché trattasi del compagno della SI.ra e non di un dipendente, dunque inidoneo a
[...] Pt_1 riferire su fatti avvenuti al posto di lavoro).
In particolare, ci si oppone all'avversaria prova per testi, in quanto i capitoli di prova avversari sono inammissibili ex art. 244 Cod. Proc. Civ. per non concernere fatti specificamente e separatamente individuati, oltreché per il fatto di essere formulati in modo generico, giacché privi di riferimenti topici, contenutistici e temporali (cfr. capp. 1-2, 82 e 84) e in modo irrilevante ai fini di causa (cfr. cap. 85 di pagg. 16-17, nonché capp. nn. 21, 67 e 81).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da - in forza a Parte_1 [...] dal 25/2/22 in virtù di un contratto di apprendistato Controparte_1 professionalizzante di 36 mesi ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/15 in applicazione del CCNL Pubblici Servizi per la qualifica di operaio aiuto cuoco (V livello di inquadramento), di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni lavorativi, da martedì alla domenica compresi, che si era dimessa per asserita giusta causa il 23/7/22 - dopo aver escusso alcuni testi, con la sentenza non definitiva n. 1698/24: 1) dichiarava la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante, concluso tra le parti il 24/02/22 e la sua conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL Pubblici Esercizi;
2) dichiarava il diritto della ricorrente alle differenze retributive ed alle competenze di fine rapporto, da determinarsi sulla base dei conteggi che avrebbero elaborato le parti;
3) rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa indennità sostituiva del preavviso, disponendo la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum debeatur e per la liquidazione delle spese di lite.
Per quanto concerne la “Decorrenza del rapporto”, osservava che il ricorso era, sotto il profilo assertivo, del tutto carente di allegazioni con riferimento agli indici sintomatici della subordinazione, alle mansioni eseguite ed alla collocazione temporale della prestazione, al punto da rendere inaccoglibile la domanda;
e che comunque quanto emerso dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla deposizione di (“La proprietaria aveva preso un laboratorio e stavamo CP_3 iniziando a vedere la fattibilità e le cose che potessero servire per l'inizio di questa startup per cui a gennaio si è iniziati a controllare tutte le cose e per fare questa tipologia di lavoro c'è bisogno di una certificazione che era in fase di predisposizione ma non era ancora stata completata, l'impegno di gennaio non era proprio quotidiano, si andava lì per vedere le cose, io faccio questo lavoro da 30 anni e so i clienti che cosa vogliono per cui dovevo iniziare ad attivare determinate situazioni, anche la ricorrente veniva perché giustamente bisogna bisognava iniziare a vedere che tipo di lavoro dovesse essere svolto e il team doveva esserci tutto, poi non so quelli che erano gli accordi presi dalla proprietà, bisognava fare determinate cose che sarebbero servite subito per lo startup di febbraio. Non ricordo quanti giorni si andava in una settimana”), non era sufficiente per l'accoglimento della domanda.
Per quanto concerne la “Nullità dell'apprendistato professionalizzante”, rammentato che la finalità formativa che contraddistingue l'apprendistato professionalizzante è la necessaria presenza nel contratto di un piano formativo individuale, che costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile di tale contratto, con conseguente nullità del contratto che non contiene un piano formativo o che fa un mero rinvio ad atti esterni non specifici (cfr. Tribunale Milano del 28/2/24, est. , affermava che nel caso concreto difettava Per_1 detto essenziale requisito: “È, difatti, ben vero che il piano formativo risulta menzionato tra gli allegati del contratto di apprendistato concluso dalle parti, ma è altrettanto vero che, a fronte dell'allegazione dell'assenza del piano, ad opera della ricorrente, parte resistente ha prodotto un documento (doc. 12 fascicolo parte resistente) privo di data certa e di sottoscrizione delle parti che, pertanto, non può, sotto il profilo dell'evidenza processuale, ritenersi allegato al contratto stipulato dalle parti in data 24/02/2022 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Né, sotto il profilo sostanziale, il rapporto sembra essersi svolto con le modalità tipiche dell'apprendistato, essendo emersa evidenza dell'assenza di genuina attività di formazione, di natura teorica e pratica, in favore della che, sin dall' inizio del rapporto, è stata chiamata allo Pt_1 svolgimento di mansioni lavorative ordinariamente riconducibili all'oggetto sociale, sintomatiche della necessità, in capo alla società resistente, di sopperire al fabbisogno di manodopera ordinaria.
Emerge, innanzitutto, la totale assenza della figura della sig.a individuata in seno al CP_2 contratto quale tutor, nell'attività di formazione della Rota. Né, del resto, un autentica attività di formazione di natura teorico-pratica, sembra potersi ascrivere allo , che appare una CP_3 figura connotata da maggiore esperienza il quale, lungi da svolgere un affiancamento formativo della , impartiva specifiche istruzioni sulle modalità operative, non solo alla ricorrente, ma a Pt_1 tutti gli altri dipendenti…..”
Alla luce delle richiamate deposizioni ( , e ), CP_3 S_ Tes_2 accertava l'esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 24/02/22 ed inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi, richiesto in via subordinata dalla ricorrente, non condividendo la tesi di questa ultima secondo cui “una volta dichiarata la nullità dell'apprendistato professionalizzante, il rapporto risulterebbe regolabile da un CCNL non applicato in azienda (Trasporto Aereo Sezione IN)”.
Per quanto concerne “Gli orari e le differenze retributive”, sulla base delle deposizioni di , e riteneva non dimostrato l'orario CP_3 S_ Tes_2 ulteriore rispetto alle 40 ore, asseritamente prestato dalla ricorrente: “Emerge, dunque, con assoluta evidenza, l'assenza di orari di lavoro fissi o ciclici ed un assoluta parcellizzazione degli stessi, in funzione delle commesse assegnate, delle preparazioni da fare, e degli orari di consegna. Tale situazione rende impossibile ricostruire, con sufficiente grado di certezza processuale, gli orari osservati dalla ricorrente e, conseguentemente, addivenire al riconoscimento dei crediti per lavoro straordinario, nonché delle maggiorazioni per lavoro notturno, che in evidenza presuppongono la conferma esatta degli orari per ciascun periodo o giorno indicato in ricorso. Quanto alle eventuali maggiorazioni per lavoro festivo, le stesse andranno riconosciute sulla base dell'orario indicato in contratto, che contempla lo svolgimento della prestazione su 5 giorni, per 8 ore, dal martedì alla domenica.”
Infine, per quanto concerne “La domanda riconvenzionale”, osservava che appariva difficile mettere in dubbio la sussistenza di giusta causa alla base del recesso unilaterale operato dalla lavoratrice: “E' sufficiente, in proposito, richiamare l'accertata deviazione funzionale dalla causa dell'apprendistato professionalizzante, strumentalmente utilizzato dalla società per sopperire ad esigenze ordinarie di manodopera, conseguendo benefici contributivi e fiscali.
L'assenza di prova certa in ordine allo svolgimento di orario straordinario non impedisce, per altro, di ritenere, ai fini del rilievo della giusta causa di dimissioni, che verosimilmente lo stesso sia stato prestato ma non remunerato, così come palmare appare l'assenza di collocazione oraria della prestazione lavorativa, con intuibile stress psicofisico a carico della e difficoltà di Pt_1 organizzazione della propria vita familiare.”
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza definitiva n. 2618/24, condannava la residente al pagamento della somma di € 2.952,01 lordi, di cui € 203,58 per incidenza sul t.f.r., oltre alle spese di lite liquidate in € 2.600,00, oltre accessori di legge.
Il giudice a quo riconosceva le differenze retributive per la voce paga 13^ e 14^, per le ferie anche non godute e per la aspettativa non retribuita per gli importi rispettivamente indicati, mentre non riconosceva la voce «Rimborso detrazione a seguito dimissioni - busta paga luglio», presente nei conteggi di parte ricorrente per l'importo di € 272,07, poiché tale credito non era mai stato formalmente avanzato dalla ricorrente, con conseguente inammissibilità della istanza sotto il duplice profilo della tardività e del difetto di adeguata formulazione e prospettazione. ha proposto appello, affidandosi a due Parte_1 ordini di censure.
Con il primo motivo (pag. 4 e seg.) impugna la sentenza del Tribunale di Milano in punto decorrenza - essendo il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time stato accertato dal 24/2/22 (data della stipulazione del contratto) e non dal 18/1/22, data di asserito inizio di fatto della prestazione lavorativa - per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che il giudice a quo “inspiegabilmente e senza alcuna motivazione ha ritenuto di fondare il proprio convincimento unicamente sulle dichiarazioni del teste , sebbene CP_3 egli avesse un rapporto di lavoro subordinato in corso con , dunque avrebbe potuto CP_1 avere interesse a non rilasciare dichiarazioni sfavorevoli per la propria datrice di lavoro. Circostanza evidente se si confrontano le dichiarazioni del medesimo con i documenti depositati da entrambe le parti, ed in particolare la sentenza n. 2210/2023 emessa dal Tribunale di Milano Sezione lavoro a definizione della causa RG n. 10565/2022 fra Sky IN srl e il sig.
[...]
il quale aveva prestato la propria attività lavorativa dal dicembre 2021 al febbraio 2022, Parte_2 depositata da parte ricorrente sub doc. 18…..
E' è di palmare evidenza che il Giudice di prime cure abbia errato nel fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste in chiaro contrasto sia con le CP_3 dichiarazioni scritte del medesimo teste nella chat whatsapp risalenti ai mesi di gennaio e febbraio 2022, sia con le dichiarazioni di valore confessorio riportate nella stessa chat, provenienti dalla datrice di lavoro, che si scusava per il ritardo e prometteva di inviare i contratti di lavoro ed i pagamenti il prima possibile (doc. 16 fascicolo parte resistente), sia con quanto preventivamente accertato dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro nella citata sentenza n. 2210/2023 (doc. 18), e ancora con le dichiarazioni del teste . S_
Con il secondo motivo (pag. 8 e seg.) impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che “la conferma dello straordinario non può certamente derivare dalle deposizioni dei testi e i quali, S_ Tes_2 presa visione della dettagliata articolazione oraria contenuta nella capitolazione istruttoria in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ne valutavano la possibile o verosimile corrispondenza alla realtà, come è ragionevole attendersi, in considerazione dei limiti dell' umana memoria, atteso anche il tempo trascorso tra il periodo di lavoro e la data di esperimento dell'istruttoria testimoniale.”
Sostiene che, pur avendo articolato 85 capitoli di prova volti a dimostrare con estrema precisione le ore di lavoro straordinarie espletato, “il Giudice di prime cure ha ritenuto di non interrogare il teste sui capitoli di prova indicati: non leggeva al teste i singoli capitoli né chiedeva al medesimo di rispondere sulle singole ore di straordinario ivi elencate, limitandosi a mostrare al teste i capitoli con richiesta di prenderne visione e di riferire se sembrassero o meno verosimili….
Allo stesso modo, il teste dichiarava di aver lavorato con la lavoratrice nei medesimi giorni Tes_2 ed orari, dunque sarebbe stato in grado di ricordare con precisione. Eppure il Giudice di prime cure, nuovamente, ometteva di leggere al teste i capitoli di prova e di chiedere al medesimo di rispondere sulle singole ore di straordinario, limitandosi a mostrare al medesimo i capitoli, chiedendo se fossero verosimili, senza lasciare modo al teste di leggerli nella loro interezza..”
Impugna inoltre la decisione di primo grado anche in punto quantum debeatur ed insiste per la condanna di controparte alla maggior somma come calcolata nel ricorso appello in applicazione del CCNL pubblici esercizi V livello. resiste in giudizio per la conferma della sentenza. Controparte_1
Eccepisce la inammissibilità dei motivi di gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c. ed pure dell'art. 437 c.p.c., essendo state introdotte nuove eccezioni e deduzioni (cfr. pag.
7-8 e pag. 10) in relazione alle quali dichiara di non accettare il contraddittorio;
e comunque ne contesta la fondatezza, replicando puntualmente alle argomentazioni avversarie.
Si oppone alle istanze istruttorie di controparte.
Reitera ex art. 346 c.p.c. le istanze, eccezioni e deduzioni rimaste assorbite.
All'udienza del 30/1/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In difetto di appello incidentale si è formato giudicato sull'accertata nullità del contratto di apprendistato professionale e sul rigetto della domanda riconvenzionale.
*Sulla decorrenza del rapporto di lavoro (I motivo)
La censura è priva di pregio.
Il Tribunale di Milano ha sottolineato come l'atto introduttivo del giudizio fosse deficitario in ordine alla descrizione delle modalità esecutive della prestazione (subordinazione), alla tipologia di mansioni svolte ed alla collocazione oraria dell'attività eseguita, allegazioni necessarie ai fini della qualificazione del rapporto, dell'inquadramento contrattuale e della determinazione del compenso spettante;
ed ha evidenziato come le risultanze processuali (e in particolare la deposizione di ) non fossero sufficienti per ricondurre la pretesa CP_3 attività espletata nel lasso temporale precedente alla formalizzazione del rapporto alla fattispecie dell'art. 2094 c.c. e per riconoscere di conseguenza alla lavoratrice le differenze rivendicate per detto periodo.
Il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure non è inficiato dai rilievi dell'attuale appellante.
Premessa la irrilevanza in questa sede dell'esito del giudizio che ha coinvolto un altro lavoratore, appare evidente che, a fronte di inesistenti e/o generiche deduzioni su circostanze fattuali essenziali (assoggettamento al potere direttivo- gerarchico-disciplinare del datore di lavoro, compiti espletati ed entità dell'apporto fornito), la prova testimoniale non poteva sopperire a tale carenze, poiché i soggetti citati dalla lavoratrice venivano interrogati sui fatti esposti nel ricorso ex art. 414 c.p.c.; né può supportare l'assunto attoreo la chat, che avrebbe valore confessorio, invocata dall'attuale appellante.
In una con il giudice a quo, deve dunque concludersi che, “Posta l'assorbente carenza di allegazioni circa indici della subordinazione, mansioni disbrigate e collocazione temporale della prestazione, quanto emerso in istruttoria appare compatibile con lo svolgimento di una mera attività esplorativa volta all'acquisizione di reciproche informazioni concernenti l'ambiente di lavoro (Cass., sez. lav., 4 aprile 2007, n. 8643).”
*Sull'orario straordinario (II motivo)
Anche questa doglianza non è fondata. In primo luogo non colgono nel segno le censure sulle modalità - asseritamente omissive - con cui il giudice di prime cure avrebbe condotto la istruttoria e perciò cui non vi sono ragioni per riaprirla in questo grado del giudizio.
Risulta infatti dal verbale di udienza del 13/12/23 – che, essendo un atto pubblico, fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma, quale pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle persone che risultano intervenute (cfr. Cass. n. 12828/03) – che i testi e S_ Tes_2 hanno “preso visione” dei capitoli articolati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. relativi alla indicazione dei giorni ed degli orari diretti a provare il preteso apporto straordinario, rispondendo su dette circostanze per quanto a loro conoscenza. Va al riguardo rammentato che “nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà.”(così Cass. n. 18481/15).
Inoltre il Tribunale di Milano ha esaminato (e pertanto basato il proprio convincimento su) tutte le deposizioni raccolte, che sono state testualmente trascritte in sentenza, come si ricava chiaramente dal passaggio motivazionale successivo: “Emerge, dunque, con assoluta evidenza, l'assenza di orari di lavoro fissi o ciclici ed un assoluta parcellizzazione degli stessi, in funzione delle commesse assegnate, delle preparazioni da fare, e degli orari di consegna. Tale situazione rende impossibile ricostruire, con sufficiente grado di certezza processuale, gli orari osservati dalla ricorrente e, conseguentemente, addivenire al riconoscimento dei crediti per lavoro straordinario, nonché delle maggiorazioni per lavoro notturno, che in evidenza presuppongono la conferma esatta degli orari per ciascun periodo o giorno indicato in ricorso”.
Considerata la prova “piena e rigorosa“ richiesta dalla giurisprudenza di legittimità - nel senso che il lavoratore deve dimostrare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Cass. n. 16150/18, conf. Cass. n. 4408/21) - la decisione sul punto merita conferma, non avendo
[...]
assolto all'onere probatorio a suo carico. Pt_1
Infine, questa ultima contesta la correttezza dell'importo riconosciuto a suo favore dal giudice a quo [€ 1.842,44 a titolo di differenze retributive, € 243,70 a titolo di differenze su 13^ e 14^ mensilità, € 172,57 per ferie e ferie non godute, 489,72 relativa alla voce “aspettativa non retribuita indebitamente decurtata dalla busta paga del mese di marzo 2022, oltre ad € 203 a titolo di incidenza di tali voci sul calcolo del t.f.r. e così complessivamente € 2.952,01] .
Sostiene che il conteggio è errato “dal momento che la busta paga di marzo 2022 era pari ad € 649,00 mentre in conseguenza dell'applicazione della pronuncia parziale del Giudice la lavoratrice avrebbe dovuto percepire l'importo lordo di € 1458,96, con una differenza pari ad € 809,96.”
Il Collegio ritiene la censura - peraltro scarsamente comprensibile nella sua sinteticità - priva di pregio.
Il Tribunale di Milano ha preso a riferimento - con le precisazioni di cui in motivazione - il conteggio elaborato, al lordo delle ritenute, da parte appellata (depositato il 22/4/24), che, per quanto concerne il mese di marzo 2022, inserisce giustamente la paga lorda da apprendista di € 1.169,88 riportata in busta paga (e non la somma netta percepita di 649,00, come invece risulta dal prospetto della attuale appellante depositato il 17/5/24); ed a fianco indica la paga lorda spettante alla lavoratrice in virtù della pronuncia non definitiva (€ 1.462,33).
Il giudice di prime cure ha poi aggiunto l'ulteriore importo di € 489,72, che era stato indebitamente trattenuto nel cedolino di quel mese a titolo di aspettativa non retribuita.
La differenza rivendicata in questa sede - a prescindere dalla considerazione che la attuale appellante detrae il netto percepito di € 649,00 dal preteso lordo di
€ 1.458,96 - non risulta perciò dovuta.
Il gravame va per queste ragioni rigettato, ogni altra questione assorbita.
Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22 in base al valore della controversia (€ 5.201-26.000) ed in assenza della fase di istruttoria/trattazione - seguono la soccombenza.
L'attuale appellante non è tenuta a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12, attese le dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2618/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna l'odierna appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 2.200,00 oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della insussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 30/1/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau