Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 333/2022 R.G.A., al quale è riunito il procedimento n. 352/2022
R.G.A., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nella qualità di procuratore speciale di , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia,
Appellante principale- appellato
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , e CP CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f. in CP_2 CodiceFiscale_4
proprio e n.q. di eredi , nata a [...] il Parte_3
29.11.1933 (C.F. ) e deceduta il 2.11.2021, rappresentati e difesi C.F._5
dall'avv. Alessandro Palmigiano,
1
E
in persona dell'Amministratore pro tempore, c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Pizzino P.IVA_1
Appellato
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4
, nata a [...], il C.F._6 Controparte_5
18.09.1962, c.f. , nato a C.F._7 Parte_4
T'AG TE (Messina), il 18.11.1965, c.f. C.F._8 Pt_5
, nato a [...], il [...], c.f.
[...]
, in proprio e n.q. di eredi di , nato a [...] C.F._9 Persona_1
(Messina), il 09.04.1930, c.f. C.F._10
Appellati contumaci
Svolgimento del processo
, e proprietari di due CP CP_2 Parte_3
appartamenti ubicati al piano terra di uno stabile sito in CA D'RL (
[...]
), via Terrazza Marina 354, chiedevano in via cautelare ed urgente ex CP_3
artt. 1172 e 700 c.p.c. al Tribunale di Patti di ordinare a , proprietaria Parte_2
di altra unità immobiliare sita nel predetto stabile, e al Condominio citato l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della situazione di pericolo derivante dal degrado dell'edificio sia nelle parti comuni che in quelle di proprietà esclusiva della
. Pt_1
Il Tribunale di Patti accoglieva il ricorso ed ordinava alla e al Pt_1 CP_3
l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione relativi al fabbricato in questione.
Con citazione dell'1.7.2006 i instauravano il giudizio di merito, Parte_6
chiedendo, oltre alla conferma dell'ordinanza cautelare, la condanna della e del Pt_1
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza per il ripristino della CP_3
sicurezza, stabilità e decoro architettonico dell'immobile, nonché al risarcimento dei
2 danni subiti da essi attori per il mancato uso dell'immobile di loro proprietà, per il deprezzamento del valore dello stesso e per la lesione subita da Parte_3
colpita alla mano destra da crolli provenienti dall'edificio.
[...]
Con separato atto di citazione notificato in data 16.02.2007, , nella Parte_1
qualità di procuratore generale della sig.ra , proprietaria di alcune unità Parte_2
immobiliari poste nel di via Trazzera Marina n. 354 di Controparte_3
CA d'RL, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il predetto in persona dell'amministratore pro tempore. Esponeva che Controparte_3
l'edificio condominiale versava in situazione di degrado, a causa della mancata approvazione da parte dell'assemblea condominiale delle spese necessarie alla manutenzione dell'edificio. Aggiungeva che le unità immobiliare della propria rappresentata erano quelle che maggiormente avevano risentito di questo stato di abbandono e di avere chiesto al Presidente del Tribunale un accertamento tecnico preventivo che aveva confermato lo stato di degrado dell'edificio.
Tanto esposto, chiedeva la condanna del all'esecuzione dei lavori CP_3
necessari per il consolidamento dell'edificio e al risarcimento dei danni, subiti dalla
, per il mancato uso dei suoi immobili e per le spese necessarie al ripristino Pt_1
dell'agibilità dei medesimi. Intervenivano in giudizio , Controparte_4 [...]
, e (quali eredi del sig. CP_5 Parte_4 Parte_5 Per_1
, nella qualità di proprietari di alcune unità immobiliari lato ovest del medesimo
[...]
edificio oggetto di causa.
Riuniti i procedimenti e svolta l'istruzione probatoria, il Tribunale adito con sentenza n. 769/2021, pubblicata il 03.11.2021, rigettava le domande avanzate dalla nei Pt_1
confronti del , al quale non poteva essere imputata alcuna responsabilità CP_3
per la mancata manutenzione dell'edificio, in quanto “nel corso degli anni e nelle varie assemblee condominiali succedutesi, come risulta dai verbali assembleari prodotti in giudizio, nei vari O.D.G. è stato sempre inserito come oggetto la manutenzione dello stabile e i relativi lavori di ripristino, senza però che sia intervenuta alcuna
3 deliberazione;
ciò a causa di tal stregua a causa del comportamento ostruzionistico di alcuni condomini e segnatamente proprio da parte della sig.ra ”. Parte_2
Ai fini che rilevano in questa sede, il primo giudice attribuiva valore indiziario, sfavorevole all'assunto della in ordine alla responsabilità condominiale per Pt_1
l'omessa manutenzione dell'edificio, alle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione della stessa RÈ (“detto palazzo versa in uno stato di assoluto degrado, dovuto al fatto che alcuni condomini, con vari e dilatori pretesti, hanno sempre impedito l'approvazione delle spese necessarie a quella manutenzione straordinaria che una costruzione in riva al mare periodicamente comporta”) e al fatto (ammesso dalla parte attrice) che nel 2009 il aveva deliberato di dare incarico ad un tecnico per CP_3
l'individuazione dei lavori da eseguire per la ristrutturazione del fabbricato.
Il Tribunale, richiamando le risultanze delle diverse ctu espletate nella fase di atp, in quella cautelare e in quella di merito, evidenziava che le parti ammalorate riguardano in massima parte la proprietà esclusiva della e in quantità minima le parti Pt_1
condominiali e che in stato di degrado assoluto versava la terrazza di proprietà esclusiva dell'attrice, dalla quale provenivano le infiltrazioni lamentate dalla stessa.
Quanto alle domande avanzate dai il Tribunale, accertava la Parte_6
responsabilità esclusiva di con riferimento ai danni subiti da Parte_2 CP
e conseguenti al mancato utilizzo di una
[...] CP_2 Parte_3
corte di loro esclusiva appartenenza a causa della situazione di pericolo di crollo di alcune parti dell'edificio, e condannava la stessa al pagamento di Euro 10.500,00.
Escludeva che fosse ravvisabile una responsabilità del con riferimento a CP_3
detti danni, giacché la mancata adozione di delibere assembleari di approvazione dei lavori di manutenzione era ascrivibile al comportamento ostruzionistico della . Pt_1
Rigettava le ulteriori pretese risarcitorie dei (per il deprezzamento Parte_6
dell'immobile di loro esclusiva proprietà e per le lesioni riportate da Parte_3
).
[...]
Avverso tale sentenza proponeva appello , nella qualità di procuratore Parte_1
di (proc. n. 333/2022). Parte_2
4 La medesima sentenza era oggetto di autonoma impugnazione (proc. n. 352/2022) proposta da e , in proprio e nella qualità di eredi di CP CP_2 [...]
. Parte_3
Si costituiva il vicina”, chiedendo il rigetto dei gravami e la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15.09.2022, veniva disposta la riunione del procedimento R.G.
352/2022 al procedimento R.G. 333/2022,
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.03.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo di appello principale, lamenta l'erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che i danni derivanti dall'omessa manutenzione sarebbero imputabili a , la quale, con il suo Parte_2
atteggiamento ostruzionistico, avrebbe impedito all'assemblea condominiale di deliberare in ordine ai lavori di manutenzione e ripristino.
Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere quali elementi indiziari di un'assenza di responsabilità del e, viceversa, della sussistenza della CP_3
responsabilità della stessa , le dichiarazioni rese dal procuratore nell'atto di Pt_1
citazione, ove si denunciava lo stato di assoluto degrado dell'edificio, dovuto al comportamento dei condomini, i quali avevano impedito l'approvazione delle spese necessarie per la manutenzione straordinaria.
L'appellante lamenta l'illogicità del percorso motivazionale della decisione di primo grado, alla stregua del quale il procuratore della avrebbe ammesso che l'omessa Pt_1
manutenzione fosse ascrivibile alla propria assistita. Evidenzia al riguardo che la
RÈ aveva introitato il presente giudizio proprio perché aveva interesse all'esecuzione dei lavori.
L'appellante chiede che venga accertata la responsabilità del appellato e CP_3
che lo stesso venga condannato “ad eseguire i lavori di consolidamento delle strutture
5 portanti e parti comuni dell'edificio oggetto di causa o meglio rimborsare la sig.ra del costo sostenuto nelle more, essendo stati, nel frattempo, eseguiti i Parte_2
detti lavori a spese della ”. Pt_1
3.1 Il motivo di impugnazione, pur evidenziando alcuni profili di criticità condivisibili in merito alla motivazione adottata dal Tribunale e alla valorizzazione di alcuni elementi indiziari al fine di escludere qualsiasi responsabilità del per la CP_3
situazione di degrado in cui versava l'edificio, nondimeno non può condurre alla riforma della sentenza per la sua genericità.
Ed invero, il motivo tende ad ottenere la condanna del all'esecuzione di CP_3
lavori di consolidamento delle strutture portanti e parti comuni dell'edificio oggetto di causa, senza alcuna specificazione delle parti comuni che dovrebbero formare oggetto di consolidamento.
La puntualizzazione era, infatti, assolutamente necessaria, posto che è pacifica l'intervenuta esecuzione dei lavori da parte del sulle parti comuni, CP_3
risultando l'avvenuta ultimazione di lavori manutentivi nel 2011 (non è contestata l'avvenuta redazione del verbale di collaudo in data 6.08.2011), sicchè il motivo avrebbe dovuto indicare le parti di proprietà bisognevoli di un intervento CP_6
ulteriore.
Anche la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla RÈ avanzata con l'atto d'appello è estremante generica, non essendo state specificate le parti comuni sulle quale l'appellante sarebbe intervenuta e non essendo stati specificati gli esborsi sostenuti “nelle more” dalla RÈ.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'erronea interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica da parte del primo giudice. In particolare, la consulenza rilevava che la causa principale del pessimo stato di manutenzione dell'immobile nella parte Est era individuabile CP_6
nell'omesso rifacimento della terrazza di copertura.
Il giudice, considerato che la terrazza era di proprietà della , accertava Parte_2
la responsabilità esclusiva della stessa. Secondo l'appellante, tale accertamento risulta
6 essere errato in ragione del fatto che il lastrico solare o terrazza a livello, è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., parte condominiale e, pertanto, in assenza di una specifica delibera condominiale, non era possibile per la proprietaria intervenire, avviando autonomamente i lavori necessari.
Il suddetto motivo di gravame è infondato. Il fatto che il fosse coobbligato CP_3
in solido al pagamento delle spese inerenti alla manutenzione del terrazzo, quale copertura dell'edificio, non escludeva la possibilità per il proprietario, custode del bene, di eseguire i lavori di manutenzione necessari per ripristinarne la messa in sicurezza, considerata, altresì, la pericolosità derivante dal cattivo stato della terrazza a livello.
Il Tribunale ha ravvisato la responsabilità della RÈ ai sensi dell'art. 2053 c.c., quale ipotesi particolare di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., implicitamente riconducendo alla particolare relazione con la res la responsabilità per i danni arrecati a terzi. Ora, può essere qualificato “custode” della cosa colui che ha la disponibilità di fatto di una res, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa, sulla quale può intervenire con i suoi poteri di controllo e di prevenzione delle situazioni di pericolo per i terzi che possano entrare in relazione con la cosa stessa.
Va, poi, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall'omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il
, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla CP_3
conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4,
c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno” (Cassazione 3239/2017).
Ora, il ctu ing. ha accertato lo stato di degrado dello stabile nel lato est (diffusi Per_2
segni di incuria, di abbandono e di trascuratezza visibili nelle diffuse screpolature, nei rigonfiamenti e nei distacchi di ampi strati di intonaco nei prospetti, nel distacco di
7 parti di conglomerato cementizio del copriferro in corrispondenza dei pilastri, travi e pensiline in c.a., nella ossidazione delle armature degli elementi in c.a…. nella rottura dei laterizi di alleggerimento all'intradosso dei balconi, nel distacco dei fasci in marmo e dei pavimenti degli stessi balconi…. rotture e distacchi di interi pannelli in ferro…rotture di pluviali e grondaie in più parti”).
Il ctu ha poi evidenziato che “si può paventare un pericolo di crollo parziale di parti strutturali della copertura e/o dei balconi dei vari piani che possono cadere ed interessare la sottostante area cortilizia annessa agli appartamenti del piano terra di proprietà degli attori….Quindi vi è il concreto pericolo e serio rischio di danni alle persone ed alle cose sia nelle aree cortilizie che nelle zone circostanti pubbliche”.
Il ctu ha, quindi, distinto le parti degradate che contribuiscono alla creazione della fonte di pericolo di distacchi e crolli che possono interessare la sottostante proprietà del cortile annesso agli appartamenti dei e che sono riconducibili alle unità Parte_6
immobiliari di proprietà esclusiva della (balconi nei piani intermedi, ringhiere Pt_1
di attico e balconi, terrazza del piano attico) da quelle (altrettanto degradate) oggetto di proprietà condominiale (facciata e prospetti, elementi in c,.a., pluviali e grondaie, estradosso) che costituiscono anch'esse fonte di pericolo.
Quindi, gli accertamenti del ctu hanno messo in evidenza che il terrazzo di proprietà della ha contribuito (unitamente ad altre parti di proprietà esclusiva) a creare Pt_1
la situazione di danno e di pericolo di danno con conseguente incidenza sulla fruibilità del cortile di pertinenza della proprietà (si veda l'ultima pagina della Parte_7
relazione del settembre 2009 a firma dell'ing. . Per_2
Alla luce dei superiori principi e tenuto conto delle risultanze della ctu, il motivo va, quindi, respinto, dovendosi imputare anche alla RÈ la responsabilità per l'omessa manutenzione della terrazza.
5. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata condannata al risarcimento del danno per Parte_2
mancato utilizzo della corte nel periodo dal 2001 al 2011, in favore dei Parte_8
quantificato in Euro 10.500,00.
8 L'appellante evidenzia che il mancato utilizzo della corte da parte dei – CP Parte_3
è ascrivibile unicamente all'omessa manutenzione da parte del di parti CP_3
comuni. Di fatti, alla stregua della consulenza, la corte non era fruibile a causa dello stato di degrado di balconi e del prospetto. Avendo il prospetto natura condominiale, secondo l'appellante, l'unico responsabile del mancato godimento della corte da parte dei è il , che ha omesso di provvedere ai necessari Parte_8 CP_3
interventi manutentivi.
In subordine, l'appellante principale chiede che venga ridotto il risarcimento del danno, commisurando l'inutilizzabilità della corte al periodo dal 2001 al 2010, considerato che nel 2011 il mancato utilizzo della corte era limitato ad una piccola porzione di essa, ove insisteva il ponteggio per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, ordinati dal giudice.
Il motivo di impugnazione è infondato alla luce delle risultanze della ctu dell'ing.
come sopra evidenziate. Il ctu ha messo in evidenzia che “si può supporre, Per_2
con ragionevole certezza, l'uso della corte per motivi di insicurezza legati ai crolli ed ai distacchi di intonaci provocati dalle parti di balcone e parti di prospetto soprastanti, sia stato parzialmente precluso e, comunque, parzialmente interdetto, soprattutto nella parte a ridosso del fabbricato e nel periodo che va dal primo crollo dell'estate del 2001
e fino al 2010, epoca di inizio dei lavori di ristrutturazione. Successivamente, durante l'esecuzione dei predetti lavori, per effetto dell'ingombro rappresentato dai ponteggi, tale spazio cortilizio è rimasto parzialmente precluso e gli affacci sulla stessa corte parzialmente ostruiti, fino al 2011”. Il ctu ha quindi stimato il danno subito dai
[...]
in un arco temporale stimato in 10 anni sulla base di quanto sopra esposto. Parte_3
Alla luce dei rilievi del ctu ora esposti non vi è dubbio che parti di unità immobiliari di proprietà individuale della hanno contribuito a causare la limitazione nell'uso Pt_1
del cortile dei Parte_6
Anche nel caso di una concorrente responsabilità del , la sarebbe CP_3 Pt_1
responsabile del danno ai sensi dell'art. 2055 c.c..
9 Gli elementi fattuali evidenziati dal ctu e anche dalla sentenza impugnata, elementi dai quali può ricavarsi la sussistenza di crolli e pericoli di crollo a far data dal 2001 (v. nota del 30.6.2001 indirizzata al Sindaco del Comune di CA d'RL, verbale di denuncia querela del 30.6.2001, rapporto informativo dei Vigili del Fuoco del
17.6.2005), non hanno formato oggetto di specifica censura, fatta eccezione per la contestazione dell'appellante in ordine alla mancata fruibilità del cortile nell'anno 2011 da parte dei proprietari.
Ora, poiché i lavori manutentivi eseguiti in corso di causa risultano ultimati nell'agosto
(non è contestata la redazione del verbale di collaudo a firma dell'Ing. in data CP_7
06.08.2011) e posto che la parziale indisponibilità del cortile risale al giugno del 2001, correttamente il giudice di prime cure ha commisurato il risarcimento del danno da mancato utilizzo della corte, considerando il periodo fino al 2011: la presenza del ponteggio per la realizzazione dei lavori di manutenzione impediva il pieno godimento della corte e di ciò ha tenuto conto il ctu, prima, e il primo giudice poi, nella determinazione del risarcimento del danno.
4. Con il quarto motivo di gravame principale, l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di giudizio nella prospettiva dell'accoglimento dei motivi di merito di impugnazione.
Il motivo è infondato stante il rigetto dei superiori motivi di gravame.
5. Avverso la medesima sentenza propongono appello e , CP CP_2
chiedendone la riforma, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità del e la conseguente condanna del medesimo in solido con la Controparte_3
al risarcimento dei danni per il mancato uso dell'immobile. Pt_1
6. Con il primo motivo di appello incidentale, e CP CP_2
denunciano l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'escludere la responsabilità del nella causazione dei danni dagli stessi subiti. Secondo Controparte_3
gli appellanti incidentali, il è responsabile per non essere intervenuto sulle CP_3
parti condominiali ammalorate, né tramite la convocazione dell'assemblea per
10 l'approvazione dei lavori (convocazione avvenuta solo nel 2009) né attraverso un intervento diretto dell'amministratore per le opere necessarie ed urgenti.
Gli appellanti incidentali evidenziano che già dal 1993 avevano inviato all'amministratore lettere di diffida, per sollecitarne l'esecuzione degli interventi urgenti sulle parti comuni;
che nel 2001 si erano verificati crolli di parte di muratura, che avevano cagionato lesioni alla mano destra della signora dante causa Parte_3
degli odierni appellanti incidentali;
che nel 2005 vi erano stati ulteriori crolli, a seguito dei quali erano intervenuti i Vigili del Fuoco, transennando l'edificio.
La situazione di inerzia del – proseguono gli appellanti - si era protratta CP_3
sino al 2011, anno in cui erano stati ultimati i lavori di manutenzione necessari. Anche la condotta inerte del ha cagionato i danni lamentati dagli appellanti CP_3
incidentali. Ai sensi dell'art. 1135 c.c., l'amministratore ha, infatti, l'obbligo di attivarsi a tutela delle parti comuni dell'edificio. Tenuto conto, inoltre, della manifesta situazione d'urgenza, il , per il tramite del suo amministratore, avrebbe CP_3
potuto agire, a prescindere da una specifica autorizzazione da parte dell'assemblea dei condomini.
7. Con il secondo motivo di appello incidentale, e CP CP_2
censurano l'operato del giudice, il quale si sarebbe discostato dalle risultanze delle consulenze tecniche espletate, sia in fase cautelare sia nel giudizio di merito, senza, tuttavia, motivare adeguatamente siffatto discostamento. Evidenziano, infatti, che la responsabilità solidale del nella causazione dei danni da essi subito si CP_3
evince sia dalla relazione dell'Ing. sia dalla relazione dell'Ing. nonché Per_2 Per_3
dalla lettura della consulenza dell'Ing. in tutte le relazioni tecniche è stato Per_4
accertato che vi erano parti di edificio di proprietà per le quali era CP_6
necessario un intervento di manutenzione urgente.
Richiedono, pertanto, che il venga condannato in solido al Controparte_3
risarcimento dei danni per il mancato uso dell'immobile quantificato dal ctu in €
10.5000, oltre rivalutazioni ed interessi.
11 8. Con il terzo motivo di appello incidentale, impugnano il capo della sentenza di primo grado contenente la statuizione sulle spese, nella prospettiva dell'accoglimento dell'appello incidentale.
9. I motivi di appello illustrati ai superiori punti 6. e 7. sono fondati.
Prima di esaminare i motivi in questione, è opportuno puntualizzare, però, che, contrariamente a quanto ritenuto dal , la materia del contendere non è CP_3
cessata per effetto dell'esecuzione delle opere di manutenzione, dal momento che l'intervento manutentivo non ha determinato il venir meno di una situazione di contrasto fra le parti in merito alla pretesa risarcitoria dei nei confronti Parte_6
del per il mancato utilizzo della corte di loro proprietà esclusiva CP_3
Fatta tale premessa, si osserva che è incontestato che i non abbiano Parte_6
potuto fruire appieno del cortile di loro proprietà a causa di una situazione di pericolo di crolli di parti dell'edificio, pericolo concretizzatosi anche in episodi di distacco di pezzi di intonaco e di calcinacci. Come già sopra riportato, il ctu, ing. nella Per_2
sua relazione, ha evidenziato quanto segue: “si può supporre, con ragionevole certezza,
l'uso della corte per motivi di insicurezza legati ai crolli ed ai distacchi di intonaci provocati dalle parti di balcone e parti di prospetto soprastanti, sia stato parzialmente precluso e, comunque, parzialmente interdetto, soprattutto nella parte a ridosso del fabbricato e nel periodo che va dal primo crollo dell'estate del 2001 e fino al 2010, epoca di inizio dei lavori di ristrutturazione”.
La consulenza tecnica dell'Ing. ed il successivo supplemento evidenziano che Per_2
le cause del danno patito dai per il parziale mancato uso della corte sono CP
determinate sia dal degrado dei balconi, ascrivibile ai proprietari delle abitazioni, sia alle parti di prospetto soprastanti, ascrivibili al . Si legge ancora nella CP_3
consulenza “la parte lato Est è vistosamente degradata in quanto sono diffusi i segni di incuria, abbandono e di trascuratezza visibili nelle diffuse screpolature, nei rigonfiamenti e distacchi di ampi strati di intonaco dei prospetti, nel distacco di parti conglomerato cementizio del copriferro in corrispondenza di pilastri, travi e pensiline in c.a.”.
12 Di fatto, il cattivo stato di manutenzione di parti oggetto di proprietà esclusiva e del prospetto condominiale ha avuto efficienza causale nella limitazione dell'utilizzo della corte da parte degli odierni appellanti incidentali.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c. “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”, sicchè il deve essere CP_3
ritenuto responsabile, in solido con la , dei danni arrecati agi Cera. Pt_1
Il deduce di non essere responsabile della situazione sopra descritta a causa CP_3
del fatto che, nonostante le convocazioni dell'assemblea per le determinazioni da adottare in ordine agli interventi manutentivi straordinari delle parti comuni dell'edificio, l'assemblea non aveva adottato alcuna determinazione per il comportamento ostruzionistico di alcuni condomini fino al 2009, anno in cui il deliberò di dare incarico ad un tecnico per l'individuazione dei lavori da CP_3
eseguire per la ristrutturazione del fabbricato.
Aggiunge il condominio che le condizioni dell'immobile non erano tali da richiedere un intervento necessario ed urgente.
Gli argomenti non persuadono.
La situazione di pericolo di danni a persone e cose costituisce fonte di responsabilità per chi ha in custodia il bene. Il motivo per cui il non è intervenuto per CP_3
rimuovere la detta situazione non può rilevare nei rapporti con il danneggiato, salvo che si provi che un tale intervento sia stato impedito dal danneggiato stesso.
Tale motivo può rilevare nei rapporti interni fra i condomini ai fini, caso mai, di una domanda di manleva o di rivalsa.
A ciò va aggiunto che l'amministratore può sempre autorizzare i lavori straordinari urgenti anche in assenza di una previa delibera assembleare, qualora detti lavori rivestano carattere d'urgenza. Ciò in forza dell'art. 1135 c.c. che conferisce all'amministratore il potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria qualora rivestano carattere urgente, salvo l'obbligo di riferire nella prima assemblea.
13 Nella specie, sussisteva la situazione d'urgenza, poichè è pacifico che nel 2001 e nel
2005 si erano verificati distacchi di parti comuni che, in un caso (nel 2005), avevano richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. A ciò va aggiunto che la situazione di distacco di parti di edificio e la situazione di pericolo di ulteriori crolli hanno dato luogo alla mancata fruizione parziale del cortile, come evidenziato dal ctu.
In accoglimento del gravame dei la sentenza va riformata con condanna del CP
in solido con n.q. di procuratore speciale Controparte_3 Parte_1
di , al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo della corte, Parte_2
quantificati in € 10.500,00, oltre interessi e rivalutazione, come statuito con la impugnata decisione.
11. Le spese.
Il rigetto dell'appello della RÈ nei confronti del delinea la CP_3
soccombenza della prima nei confronti del secondo, con conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali in favore dei stesso, CP_3
che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi professionali, di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dai nei confronti del CP
, quest'ultimo va condannato al rimborso delle spese della fase cautelare e CP_3
del giudizio di merito di primo grado, in solido con la , come già liquidate dal Pt_1
Tribunale. Le spese di ctu vanno poste a carico della e del in Pt_1 CP_3
solido.
Per il presente giudizio, per effetto della soccombenza, la e il Pt_1 CP_3
vanno condannati al rimborso delle spese, in favore dei che si liquidano in € CP
382,50 per le spese vive (da porre a carico del solo ) ed in € 6.240,00 per CP_3
compensi professionali (da porre a carico della e del , in solido) di Pt_1 CP_3
cui € 1.430,00 per la fase di studio, € 1.170,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per
14 la fase di trattazione ed € 2.340,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si puntualizza che la liquidazione è avvenuta tenendo conto del disposto di cui all'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014 e quindi della maggiorazione del 30%, avendo il difensore dei assistito e difeso i propri rappresentati contro più soggetti. CP
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 333/2022 R.G., sull'appello proposto da , nella qualità di Parte_1
procuratore speciale di , e sull'appello proposto da e Parte_2 CP [...]
in proprio e nella qualità di eredi di , avverso la sentenza CP_2 Parte_3
n. 796/2021 del Tribunale di Patti (pubblicata in data 03.11.2021) emessa anche nei confronti del così decide: Controparte_3
- rigetta l'appello proposto da , nella qualità di procuratore Parte_1
speciale di;
Parte_2
- accoglie l'appello incidentale proposto da e e, in CP CP_2
riforma della impugnata sentenza, a) accerta la responsabilità del
[...]
in solido con , per la causazione dei danni subiti CP_3 Parte_2
dai per il mancato utilizzo della corte meglio descritta in parte motiva;
b) CP
condanna il in persona del suo amministratore pro- Controparte_3
tempore, al pagamento, in favore di , in proprio e Parte_9
nella qualità di eredi di , della somma di Euro 10.500,00, Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione;
c) dispone che la condanna di cui alla lettera b) del presente dispositivo si intenda in via solidale con la condanna al pagamento della somma predetta di € 10.500,00, oltre accessori, già statuita nei confronti di con la impugnata sentenza;
c) condanna il Parte_2
al rimborso delle spese della fase cautelare e del Controparte_3
primo grado di giudizio in favore di e , in proprio e CP CP_2
nella qualità suddetta, come già liquidate dalla sentenza di primo grado a carico della RÈ, con la precisazione che la condanna di cui al presente capo deve
15 intendersi in via solidale con quanto già statuito con la impugnata sentenza di primo grado a titolo di spese della fase cautelare e del giudizio di primo grado a carico di;
d) pone le spese di ctu in solido a carico della Parte_2 Pt_1
e del;
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
CP_3
- condanna il in persona dell'amministratore pro- Controparte_3
tempore, al rimborso delle spese vive del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 382,50, in favore di e di , in proprio e nella qualità CP CP_2
suddetta, e, in via solidale, il Condominio stesso e , nella Controparte_8
qualità di procuratore di , al rimborso dei compensi professionali Parte_2
del presente grado di giudizio, in favore dei in proprio e nella qualità CP
suddetta, che liquida in € 6.240,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- condanna , nella qualità di procuratore speciale di Controparte_8 Pt_2
, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in
[...]
favore del in persona dell'amministratore pro- Controparte_3
tempore, che liquida in € 4.800,00 per compensi professionali, oltre via cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di , nella qualità di Parte_1
procuratore speciale di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_2
versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
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