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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 299/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, in via Dante Alighieri (Pal. Parte_1
Master – Int. 2) presso lo studio dell'avv. Roberto Lascala (PEC: che, Email_1 congiuntamente all'avv. Rosalba Polistena (PEC: che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti, ricevuti il 16.06.2020, con cui l'Ente
1 previdenziale comunicava di aver respinto le domande di disoccupazione agricole n.
1993000349909 e 1994001810483, relative agli anni 1993 e 1994, con la motivazione “non rimangono giornate da indennizzare”. Il ricorrente deduceva la prescrizione del credito vantato dall'Ente previdenziale.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle comunicazioni impugnate identificate con racc. n. 68958758733-9 e racc.n.
68958758734-1 e conseguentemente procedere all'annullamento delle stesse atteso che l'Istituto risulta ampiamente decaduto dal diritto ad agire per il recupero dei presunti indebiti in esse richiamate;
- Accertare e dichiarare non ripetibile l'importo di € 1.431,20 relativo all'indennità di disoccupazione n. 1993000349909 (anno 1993) e l'importo di € 2.908,88 relativo all'indennità di disoccupazione n. 1994001810483 (anno 1994) attesa la palese prescrizione del presunto indebito vantato dall'Istituto in virtù del decorso del termine ordinario decennale ai fini della riscossione e, portato a conoscenza del ricorrente con le comunicazioni suindicate e conseguentemente procedere all'annullamento delle stesse;
- Voglia altresì accogliere il presente ricorso e conseguentemente condannare l alla refusione delle spese e degli onorari del presente giudizio da Controparte_2 distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale dichiarava di CP_1 aver annullato.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver annullato gli indebiti, riconoscendo la prescrizione dei crediti ivi riportati.
3. Stante il venir meno dell'affare contenzioso, se ne dichiara la cessazione.
4. In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell'
[...]
. La condotta processuale delle parti, stante l'immediato annullamento delle pretese CP_3 creditorie, da parte di permette di compensare per metà le spese di lite, liquidando la CP_1 residua parte come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
2 - dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa nella misura del 50%, le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna al pagamento della residua parte delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi 700,00€, oltre spese generali, Iva e CPA da corrispondere in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 22/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, in via Dante Alighieri (Pal. Parte_1
Master – Int. 2) presso lo studio dell'avv. Roberto Lascala (PEC: che, Email_1 congiuntamente all'avv. Rosalba Polistena (PEC: che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti, ricevuti il 16.06.2020, con cui l'Ente
1 previdenziale comunicava di aver respinto le domande di disoccupazione agricole n.
1993000349909 e 1994001810483, relative agli anni 1993 e 1994, con la motivazione “non rimangono giornate da indennizzare”. Il ricorrente deduceva la prescrizione del credito vantato dall'Ente previdenziale.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle comunicazioni impugnate identificate con racc. n. 68958758733-9 e racc.n.
68958758734-1 e conseguentemente procedere all'annullamento delle stesse atteso che l'Istituto risulta ampiamente decaduto dal diritto ad agire per il recupero dei presunti indebiti in esse richiamate;
- Accertare e dichiarare non ripetibile l'importo di € 1.431,20 relativo all'indennità di disoccupazione n. 1993000349909 (anno 1993) e l'importo di € 2.908,88 relativo all'indennità di disoccupazione n. 1994001810483 (anno 1994) attesa la palese prescrizione del presunto indebito vantato dall'Istituto in virtù del decorso del termine ordinario decennale ai fini della riscossione e, portato a conoscenza del ricorrente con le comunicazioni suindicate e conseguentemente procedere all'annullamento delle stesse;
- Voglia altresì accogliere il presente ricorso e conseguentemente condannare l alla refusione delle spese e degli onorari del presente giudizio da Controparte_2 distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale dichiarava di CP_1 aver annullato.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver annullato gli indebiti, riconoscendo la prescrizione dei crediti ivi riportati.
3. Stante il venir meno dell'affare contenzioso, se ne dichiara la cessazione.
4. In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell'
[...]
. La condotta processuale delle parti, stante l'immediato annullamento delle pretese CP_3 creditorie, da parte di permette di compensare per metà le spese di lite, liquidando la CP_1 residua parte come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
2 - dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa nella misura del 50%, le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna al pagamento della residua parte delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi 700,00€, oltre spese generali, Iva e CPA da corrispondere in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 22/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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