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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 6823/2025, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 nato/a a EL IB (Repubblica Dominicana), il 7/09/1985,
e
(c.f. ), nato/a a ON (TV), l' Parte_2 C.F._2 8/12/1970,
entrambi con l'avv. SONIA CASAGRANDE,
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 18/11/2025, i coniugi Parte_1 ed , hanno chiesto congiuntamente lo
[...] Parte_2 scioglimento del loro matrimonio – contratto il 28/12/2011 nel Comune di Santa Cruz de El Seibo in Repubblica Dominicana e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ORSAGO (TV) dell'anno 2012 al n. 1, Parte II, Serie C.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione consensuale tra i coniugi;
sent. n. 159/2025 pubbl. il 05/02/2025; RG. 151/2025);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/12/2011 tra Parte_1 e nel Comune di Santa Cruz de El Seibo in
[...] Parte_2 Repubblica Dominicana e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ORSAGO (TV) dell'anno 2012 al n. 1, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento del figlio minorenne appaiono rispondenti all'interesse dello stesso e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/12/2011 nel Comune di SANTA CRUZ DE EL IB in Repubblica Dominicana da nato/a a EL IB Parte_1
(Repubblica Dominicana), il 7/09/1985 e
, nato/a a ON (TV), l'8/12/1970, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ORSAGO (TV) dell'anno 2012 al n. 1, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni: Per_
“1. affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza stabile dello stesso presso la madre nell'immobile sito in Via Cesare Battisti n. 41/A Orsago (TV);
2. PIANO GENITORIALE il signor potrà vedere e stare con il figlio ogniqualvolta lo desideri, Pt_2 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di costui;
in ogni Per_ caso, il padre potrà tenere con sé :
- nella giornata di mercoledì, o altro giorno infrasettimanale che verrà deciso dai genitori di comune accordo, dalle ore 19.00 sino al mattino seguente
(quindi con pernottamento) allorquando lo accompagnerà a scuola o presso la madre nei periodi in cui non c'è scuola;
potrà, poi, stare con il figlio a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
- 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da comunicare reciprocamente entro il 30 giugno di ciascun anno;
i genitori concordano sin d'ora che il figlio possa compiere viaggi all'estero con l'altro genitore quando a quest'ultimo vengano comunque fornite tutte le informazioni al riguardo (itinerario destinazione, ecc.); Per_
- nei periodi di vacanze natalizie e pasquali potrà trascorrere con ciascun genitore 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (in modo che, ad anni alterni, trascorra il Natale con l'uno e il Capodanno con l'altro) e 3 giorni durante le vacanze pasquali (in modo che, ad anni alterni, trascorra la Pasqua con il genitore con il quale ha trascorso il capodanno e la Pasquetta con quello con il quale ha trascorso l'ultimo Natale);
- il padre si occuperà personalmente sia di prendere che di accompagnare il figlio nei giorni di sua competenza;
- il figlio trascorrerà le ulteriori festività del primo novembre, dell'otto dicembre, del 25 aprile, del primo maggio e del 2 giugno (e le altre eventuali
3 festività nazionali e/o locali anche se non citate) ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorrerà il giorno del compleanno della madre con costei e il giorno del compleanno del padre con costui;
trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_
- svolge attività sportiva di Hockey sul ghiaccio presso il
Palaghiaccio di San Vendemiano (TV) con allenamento tre volte settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (accompagnato dalla madre e recuperato dal padre); il sabato pomeriggio va a nuoto accompagnato dal padre;
- i genitori sono d'accordo che il figlio segua la religione cattolica;
- i contatti telefonici tra genitore e figlio potranno essere liberamente tenuti sia via telefono che internet, in qualsiasi momento;
parimenti le comunicazioni tra genitori potranno avvenire sia tramite telefono che e-mail che di persona;
- il padre contribuirà, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, al mantenimento dello stesso nella misura di complessivi €
400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi, per il tramite di bonifico bancario sul conto corrente che verrà separatamente indicato, nel termine del giorno 15 di ogni mese;
- spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di
Treviso ripartite al 50% tra i genitori;
- assegno unico universale ammontante ad euro 235,00 verrà percepito al
100% dalla signora e, tal fine, il signor si obbliga a Parte_1 Pt_2 sottoscrivere ogni documento che all'uopo dovesse essere necessario;
3. le Parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento per l'espatrio con facoltà per entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento;
4. le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento;
5. spese di lite compensate;
6. ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Le Parti, sin d'ora, si danno reciprocamente atto di non aver alcun interesse all'impugnazione e perciò presteranno espressa acquiescenza all'emananda sentenza”;
4 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 6823/2025, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 nato/a a EL IB (Repubblica Dominicana), il 7/09/1985,
e
(c.f. ), nato/a a ON (TV), l' Parte_2 C.F._2 8/12/1970,
entrambi con l'avv. SONIA CASAGRANDE,
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 18/11/2025, i coniugi Parte_1 ed , hanno chiesto congiuntamente lo
[...] Parte_2 scioglimento del loro matrimonio – contratto il 28/12/2011 nel Comune di Santa Cruz de El Seibo in Repubblica Dominicana e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ORSAGO (TV) dell'anno 2012 al n. 1, Parte II, Serie C.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione consensuale tra i coniugi;
sent. n. 159/2025 pubbl. il 05/02/2025; RG. 151/2025);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/12/2011 tra Parte_1 e nel Comune di Santa Cruz de El Seibo in
[...] Parte_2 Repubblica Dominicana e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ORSAGO (TV) dell'anno 2012 al n. 1, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento del figlio minorenne appaiono rispondenti all'interesse dello stesso e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/12/2011 nel Comune di SANTA CRUZ DE EL IB in Repubblica Dominicana da nato/a a EL IB Parte_1
(Repubblica Dominicana), il 7/09/1985 e
, nato/a a ON (TV), l'8/12/1970, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ORSAGO (TV) dell'anno 2012 al n. 1, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni: Per_
“1. affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza stabile dello stesso presso la madre nell'immobile sito in Via Cesare Battisti n. 41/A Orsago (TV);
2. PIANO GENITORIALE il signor potrà vedere e stare con il figlio ogniqualvolta lo desideri, Pt_2 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di costui;
in ogni Per_ caso, il padre potrà tenere con sé :
- nella giornata di mercoledì, o altro giorno infrasettimanale che verrà deciso dai genitori di comune accordo, dalle ore 19.00 sino al mattino seguente
(quindi con pernottamento) allorquando lo accompagnerà a scuola o presso la madre nei periodi in cui non c'è scuola;
potrà, poi, stare con il figlio a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
- 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da comunicare reciprocamente entro il 30 giugno di ciascun anno;
i genitori concordano sin d'ora che il figlio possa compiere viaggi all'estero con l'altro genitore quando a quest'ultimo vengano comunque fornite tutte le informazioni al riguardo (itinerario destinazione, ecc.); Per_
- nei periodi di vacanze natalizie e pasquali potrà trascorrere con ciascun genitore 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (in modo che, ad anni alterni, trascorra il Natale con l'uno e il Capodanno con l'altro) e 3 giorni durante le vacanze pasquali (in modo che, ad anni alterni, trascorra la Pasqua con il genitore con il quale ha trascorso il capodanno e la Pasquetta con quello con il quale ha trascorso l'ultimo Natale);
- il padre si occuperà personalmente sia di prendere che di accompagnare il figlio nei giorni di sua competenza;
- il figlio trascorrerà le ulteriori festività del primo novembre, dell'otto dicembre, del 25 aprile, del primo maggio e del 2 giugno (e le altre eventuali
3 festività nazionali e/o locali anche se non citate) ad anni alterni con ciascun genitore;
trascorrerà il giorno del compleanno della madre con costei e il giorno del compleanno del padre con costui;
trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_
- svolge attività sportiva di Hockey sul ghiaccio presso il
Palaghiaccio di San Vendemiano (TV) con allenamento tre volte settimana dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (accompagnato dalla madre e recuperato dal padre); il sabato pomeriggio va a nuoto accompagnato dal padre;
- i genitori sono d'accordo che il figlio segua la religione cattolica;
- i contatti telefonici tra genitore e figlio potranno essere liberamente tenuti sia via telefono che internet, in qualsiasi momento;
parimenti le comunicazioni tra genitori potranno avvenire sia tramite telefono che e-mail che di persona;
- il padre contribuirà, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, al mantenimento dello stesso nella misura di complessivi €
400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi, per il tramite di bonifico bancario sul conto corrente che verrà separatamente indicato, nel termine del giorno 15 di ogni mese;
- spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di
Treviso ripartite al 50% tra i genitori;
- assegno unico universale ammontante ad euro 235,00 verrà percepito al
100% dalla signora e, tal fine, il signor si obbliga a Parte_1 Pt_2 sottoscrivere ogni documento che all'uopo dovesse essere necessario;
3. le Parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento per l'espatrio con facoltà per entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento;
4. le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e continueranno a provvedere ciascuno per sé al proprio mantenimento;
5. spese di lite compensate;
6. ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Le Parti, sin d'ora, si danno reciprocamente atto di non aver alcun interesse all'impugnazione e perciò presteranno espressa acquiescenza all'emananda sentenza”;
4 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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