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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4923/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.2.2025, promossa da
, con l'avv. Filomena D'Addario; Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Schiavone;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: cassa integrazione guadagni straordinaria.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'1.6.2023, , premesso di lavorare Parte_1
alle dipendenze della nella unità produttiva sita in Taranto CP_1
presso lo stabilimento siderurgico e di essere stato collocato illegittimamente in cassa integrazione guadagni straordinaria negli anni dal 2017 al 2022, chiedeva condannarsi la al risarcimento del CP_1
conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda e in subordine ridursi il risarcimento al dovuto.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di inammissibilità della domanda per intervenuta acquiescenza, avendo l'istante notificato il ricorso il 22.6.2023 e quindi a distanza di sei anni dall'inizio della cassa integrazione.
L'eccezione è infondata, in quanto nessuna acquiescenza è ipotizzabile nel caso in esame, non potendo attribuirsi significato univoco di abdicazione dal diritto alla mera inerzia, e dovendosi considerare comunque che le sospensioni dal lavoro si sono poi succedute sino a pochi mesi prima della data della domanda.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “in materia di
cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del
lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non
preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria
del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non
riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera
inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà
abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte
univoche”: cfr. Cass. 28.10.2022 n. 31922.
2 Nel merito, la domanda è infondata.
L'art. 24 co. 3 d.l.vo 14.9.2015 n. 148 dispone per quanto qui interessa che, nella procedura finalizzata alla concessione della cigs, “costituiscono
oggetto dell'esame congiunto” della situazione aziendale tra impresa e sindacati “i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere
coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità
della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della
mancata adozione di meccanismi di rotazione”.
Ebbene, negli accordi sindacali stipulati dalla convenuta sono indicati i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione, come si evince, in particolare, ove se ne esamini il contenuto in modo integrato con quello delle previe comunicazioni datoriali di avvio della procedura, che a loro volta hanno costituito oggetto dell'esame congiunto in sede sindacale.
In particolare, sia i criteri di scelta dei lavoratori interessati sia le modalità
della rotazione vengono correlati da un lato alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive aziendali, dall'altro alle competenze e mansioni specifiche dei lavoratori, nel senso che si prevede l'utilizzo del personale la cui professionalità è richiesta di volta in volta dalla tipologia delle singole lavorazioni affidate dalla Acciaierie d'Italia spa quale unico committente, e non prevedibili ex ante, con la rotazione tra il personale fungibile per qualifica e livello, da effettuarsi secondo cadenze temporali compatibili con le necessità organizzative e di sicurezza, e da monitorarsi nella sua concreta attuazione in successivi incontri periodici di verifica, nei quali si
3 concordano anche le liste del personale rientrante e del personale sospeso.
Deve a questo punto rilevarsi che nessuna contestazione risulta sollevata,
da parte delle organizzazioni sindacali, in ordine alla coerenza dei criteri di scelta adottati rispetto alle ragioni per cui è stato chiesto l'intervento della cigs, o in ordine alle modalità della rotazione.
Inoltre, l'istante deduce di essere stato sospeso dal lavoro per un numero di ore superiore rispetto ai colleghi con mansioni e profili professionali simili, ma indica solo alcuni e non tutti i nominativi di tali colleghi,
restando pertanto preclusa, in questa sede, una comparazione complessiva tra tutte le diverse posizioni da raffrontare, così come resta precluso pure il calcolo della media delle ore di sospensione dal lavoro per ciascun singolo periodo di cassa integrazione, che avrebbe costituito il necessario parametro di riferimento ai fini della determinazione del danno, il quale invece non può individuarsi sic et simpliciter nella differenza tra le retribuzioni perdute e le indennità salariali percepite, ove si consideri che l'istante avrebbe comunque dovuto partecipare alla rotazione.
Dalla documentazione in atti è poi emersa la non fungibilità tra l'istante e i colleghi indicati in ricorso, poiché questi ultimi erano inquadrati in un diverso e superiore livello, ovvero il quarto, laddove l'istante era inquadrato nel terzo, e inoltre rivestivano mansioni di caposquadra, che l'istante non rivestiva, sicché non può pervenirsi a un giudizio di violazione, da parte aziendale, delle modalità della rotazione come in
4 concreto concordate in sede sindacale: tanto è vero che i testi addotti da parte ricorrente hanno indicato, quali colleghi di lavoro “preferiti”
all'istante a parità di livello e mansioni, lavoratori diversi da quelli indicati in ricorso.
A sua volta, peraltro, la convenuta ha indicato altri lavoratori che, essendo inquadrati nello stesso livello dell'istante e svolgendo le sue stesse mansioni, sono stati collocati in cassa integrazione per un numero di ore superiore.
Si ritiene opportuno, da ultimo, richiamare quale precedente conforme, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 12.6.2020
n. 11302, Cass.
6.9.2016 n. 17640 e Cass. 22.5.2012 n. 8053), la sentenza di questo tribunale n. 2161/2023 (giudice estensore il dott. Magazzino),
emessa in analoga controversia e versata in atti, ove si opina “in definitiva,
che nel caso di specie i criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da
sospendere, sì come indicati negli accordi sindacali stipulati all'esito di
esame congiunto, siano coerenti con le ragioni per le quali erano stati
richiesti gli ammortizzatori sociali, nonché sufficientemente specifici,
dovendosi avere riguardo al concreto contesto produttivo nel quale si
erano manifestate le condizioni di crisi ed alla necessità di utilizzare le
figure professionali effettivamente funzionali alle future (ma, al tempo,
imprevedibili) attività da eseguire”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
La novità della questione trattata costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
5
P.q.m.
rigetta la domanda;
spese compensate.
Taranto, 4.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4923/2023 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.2.2025, promossa da
, con l'avv. Filomena D'Addario; Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Schiavone;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: cassa integrazione guadagni straordinaria.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'1.6.2023, , premesso di lavorare Parte_1
alle dipendenze della nella unità produttiva sita in Taranto CP_1
presso lo stabilimento siderurgico e di essere stato collocato illegittimamente in cassa integrazione guadagni straordinaria negli anni dal 2017 al 2022, chiedeva condannarsi la al risarcimento del CP_1
conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda e in subordine ridursi il risarcimento al dovuto.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di inammissibilità della domanda per intervenuta acquiescenza, avendo l'istante notificato il ricorso il 22.6.2023 e quindi a distanza di sei anni dall'inizio della cassa integrazione.
L'eccezione è infondata, in quanto nessuna acquiescenza è ipotizzabile nel caso in esame, non potendo attribuirsi significato univoco di abdicazione dal diritto alla mera inerzia, e dovendosi considerare comunque che le sospensioni dal lavoro si sono poi succedute sino a pochi mesi prima della data della domanda.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “in materia di
cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del
lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non
preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria
del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non
riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera
inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà
abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte
univoche”: cfr. Cass. 28.10.2022 n. 31922.
2 Nel merito, la domanda è infondata.
L'art. 24 co. 3 d.l.vo 14.9.2015 n. 148 dispone per quanto qui interessa che, nella procedura finalizzata alla concessione della cigs, “costituiscono
oggetto dell'esame congiunto” della situazione aziendale tra impresa e sindacati “i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere
coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità
della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della
mancata adozione di meccanismi di rotazione”.
Ebbene, negli accordi sindacali stipulati dalla convenuta sono indicati i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione, come si evince, in particolare, ove se ne esamini il contenuto in modo integrato con quello delle previe comunicazioni datoriali di avvio della procedura, che a loro volta hanno costituito oggetto dell'esame congiunto in sede sindacale.
In particolare, sia i criteri di scelta dei lavoratori interessati sia le modalità
della rotazione vengono correlati da un lato alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive aziendali, dall'altro alle competenze e mansioni specifiche dei lavoratori, nel senso che si prevede l'utilizzo del personale la cui professionalità è richiesta di volta in volta dalla tipologia delle singole lavorazioni affidate dalla Acciaierie d'Italia spa quale unico committente, e non prevedibili ex ante, con la rotazione tra il personale fungibile per qualifica e livello, da effettuarsi secondo cadenze temporali compatibili con le necessità organizzative e di sicurezza, e da monitorarsi nella sua concreta attuazione in successivi incontri periodici di verifica, nei quali si
3 concordano anche le liste del personale rientrante e del personale sospeso.
Deve a questo punto rilevarsi che nessuna contestazione risulta sollevata,
da parte delle organizzazioni sindacali, in ordine alla coerenza dei criteri di scelta adottati rispetto alle ragioni per cui è stato chiesto l'intervento della cigs, o in ordine alle modalità della rotazione.
Inoltre, l'istante deduce di essere stato sospeso dal lavoro per un numero di ore superiore rispetto ai colleghi con mansioni e profili professionali simili, ma indica solo alcuni e non tutti i nominativi di tali colleghi,
restando pertanto preclusa, in questa sede, una comparazione complessiva tra tutte le diverse posizioni da raffrontare, così come resta precluso pure il calcolo della media delle ore di sospensione dal lavoro per ciascun singolo periodo di cassa integrazione, che avrebbe costituito il necessario parametro di riferimento ai fini della determinazione del danno, il quale invece non può individuarsi sic et simpliciter nella differenza tra le retribuzioni perdute e le indennità salariali percepite, ove si consideri che l'istante avrebbe comunque dovuto partecipare alla rotazione.
Dalla documentazione in atti è poi emersa la non fungibilità tra l'istante e i colleghi indicati in ricorso, poiché questi ultimi erano inquadrati in un diverso e superiore livello, ovvero il quarto, laddove l'istante era inquadrato nel terzo, e inoltre rivestivano mansioni di caposquadra, che l'istante non rivestiva, sicché non può pervenirsi a un giudizio di violazione, da parte aziendale, delle modalità della rotazione come in
4 concreto concordate in sede sindacale: tanto è vero che i testi addotti da parte ricorrente hanno indicato, quali colleghi di lavoro “preferiti”
all'istante a parità di livello e mansioni, lavoratori diversi da quelli indicati in ricorso.
A sua volta, peraltro, la convenuta ha indicato altri lavoratori che, essendo inquadrati nello stesso livello dell'istante e svolgendo le sue stesse mansioni, sono stati collocati in cassa integrazione per un numero di ore superiore.
Si ritiene opportuno, da ultimo, richiamare quale precedente conforme, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 12.6.2020
n. 11302, Cass.
6.9.2016 n. 17640 e Cass. 22.5.2012 n. 8053), la sentenza di questo tribunale n. 2161/2023 (giudice estensore il dott. Magazzino),
emessa in analoga controversia e versata in atti, ove si opina “in definitiva,
che nel caso di specie i criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da
sospendere, sì come indicati negli accordi sindacali stipulati all'esito di
esame congiunto, siano coerenti con le ragioni per le quali erano stati
richiesti gli ammortizzatori sociali, nonché sufficientemente specifici,
dovendosi avere riguardo al concreto contesto produttivo nel quale si
erano manifestate le condizioni di crisi ed alla necessità di utilizzare le
figure professionali effettivamente funzionali alle future (ma, al tempo,
imprevedibili) attività da eseguire”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
La novità della questione trattata costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
5
P.q.m.
rigetta la domanda;
spese compensate.
Taranto, 4.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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