Sentenza breve 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 13/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2025, proposto da:
Afg Imbottiti S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in SA, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – dell’ordinanza n. 50 del 29.11.2024 (prot. n. 17178), con la quale il Comune di Montecorvino Pugliano ha disposto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, di un tunnel autoportante retraibile temporaneamente installato dalla ricorrente alla Via Bellini;
b – della nota prot. n. 15914 del 04.11.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
c – della relazione di sopralluogo dell’08.05.2024, prot. n. 6752, richiamata nel provvedimento sub a);
d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Pugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
la società ricorrente è impegnata nell’attività di produzione di materassi, esercitata nell’ambito di un complesso produttivo sito nel Comune di Montecorvino Pugliano, distinto in catasto al foglio n. 12 particella n. 584;
il 13.9.2022, la stessa acquistava il lotto confinante, distinto in catasto al foglio n. 12 particelle nn. 1349 e 1350;
con nota del 17.5.2023, n. 7577, depositava apposita s.ci.a., ai fini della realizzazione di un muro di cinta e della pavimentazione dell’area;
acquisita l’autorizzazione paesaggistica (n. 1/2024), eseguiti i lavori, comunicava la relativa ultimazione, con nota prot. n. 3860 del 14.03.2024;
la stessa installava un tunnel autoportante retraibile nell’ambito di detta area, ovvero di una struttura che poggia su ruote che scorrono su binari, tale da renderla retraibile in pochissimo minuti riducendo l’ingombro ad un semplice portale, anch’esso facilmente rimovibile; utilizzata per il tempo strettamente necessario ad allocare i materiali consegnati nelle more del passaggio al deposito interno;
con nota del 22.05.2024, notificata il 23.05.2024, l’Ente comunicava l’avvio del procedimento per l’adozione di un’ordinanza di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
con provvedimento, prot. n. 7979 del 29.05.2024, l’Ente intimava la rimozione di “una struttura permanente e non temporanea, avente funzione di spazio coperto ad uso magazzino, con dimensioni planimetriche di 20,00 m. x 50,00 m. per una superficie complessiva di 1000,00 mq con altezza alla gronda di 5,50 m. ed un’altezza al colmo di 6,90 m.”;
avverso l’ordine de quo insorge la società in epigrafe, mediante gravame di annullamento, R.G. n. 1249/2024, dichiarato improcedibile con sentenza di questo TAR, n. 2157 del 14.11.2024;
con successiva ordinanza, n. 50 del 29.11.2024, il Comune intima la rimozione dei medesimi abusi;
avverso l’atto de quo insorge la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria;
nell’udienza camerale del 12 marzo 2025, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
agli atti è versata la nota del 10 marzo 2025, nella quale la parte ricorrente chiede l’improcedibilità del gravame, avendo la parte ricorrente depositato, per detta struttura, istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 11 del D.P.R. n. 31/2017 (punti B.25 e B.26 dell’Allegato B);
com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, SA, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49);
d’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, SA, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, SA, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
E tanto basta al Collegio;
il gravame è improcedibile;
La natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO