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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2024, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3593/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3593/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] in data [...], entrambi elettivamente domiciliati in Pompei (NA) alla
Via Lepanto n. 126, presso lo studio dell'avvocato Daniela Coviello, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
PM: Il P.M. in data 17.10.2024 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 21.07.2023, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Belgrado (Serbia) il 10/11/2012.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 10.11.2012 in Belgrado (Serbia) i due avevano contratto matrimonio civile iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Pompei, anno 2015, parte II, serie C, n.33;
2. che dalla loro unione era nato il figlio in data 14.10.2014, allo stato Persona_1
minorenne;
3. che erano separati sin dal 10/01/2023, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 130/2023 del
10/01/2023 (di cui al verbale di comparizione del 22/12/2022) e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
All'udienza cartolare del 6.12.2023, rilevato che vi erano dubbi in ordine alla somma da versare a titolo di mantenimento per il figlio minore da parte del genitore non collocatario, il G.I. rinviava all'udienza del 3.4.2024.
A tale udienza, considerato che non era stato depositato il verbale di separazione ma solo il decreto di omologa e che sussistevano ancora dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso, il
G.I. rinviava all'udienza del 23.10.2024, anticipata a seguito di istanza di parte al 18.09.2024.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti ribadivano la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note depositate in data 13.09.2024.
All'udienza cartolare del 18.09.2024 il Collegio riservava la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/10/2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione
(22/12/2022) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
2.1. Vi è da osservare che deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili di esso, come domandato dai ricorrenti, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte seconda lettera C relativa ai matrimoni celebrati all'estero.
3. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, nonché con gli interessi del figlio minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Si dà atto che entrambi i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, pertanto, di comune accordo, hanno espresso la loro volontà di non prevedere alcuna forma di contributo economico a titolo di assegno divorzile
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
4. In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 10/11/2012 in Belgrado (Serbia) da
, nato a [...] in data [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata a [...] in data [...] (atto n. 33, Parte II, Serie C - registri atti matrimonio anno
2015), ai seguenti patti e condizioni:
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido Persona_1
congiunto, nel rispetto del principio di bigenitorialità, a garanzia del figlio perché il loro rapporto con ciascun genitore sia equilibrato e continuativo;
- senza alcuna modifica dell'attuale collocamento, avrà residenza prevalente con il Persona_1
padre presso l'abitazione anagrafica in Pompei (NA) al Viale Giuseppe Mazzini n. 108.
- la casa coniugale, sita in Pompei (NA), alla Via Giuseppe Mazzini n. 108, resta affidata al SI.
Pt_1
- resta inteso tra le parti che ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere concordato dai genitori i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio;
- l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sul minore comporta che i genitori condividano, in un rapporto di reciproca stima e fiducia, tutte le decisioni più importanti nell'interesse del piccolo.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative a istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo da entrambi genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
- l'affido congiunto consentirà al figlio minore di vivere un rapporto personale con entrambe le figure genitoriali garantendo la continuità dei rapporti tanto con l'uno quanto con l'atro genitore ed avverrà, come già detto, senza modificazione alcuna dell'attuale collocazione stabile del figlio presso il padre.
La madre potrà vedere e tenere con sé il minore quando desidera, previo accordo con l'altro genitore ed in tendenziale pari misura con questo, nel rispetto primario del benessere del bambino e compatibilmente con gli impegni quotidiani dello stesso quali quelli scolastici, extra-scolastici, ludici, sportivi, ricreativi ecc.;
- i genitori concordano affinché abbia una libera frequentazione con entrambe le Persona_1
famiglie di origine, (nonni, zii, cugini, ecc);
- in caso di eventuale disaccordo tra i genitori, le parti stabiliscono, sin d'ora, le seguenti condizioni alle quali ci si atterrà, corrispondenti al diritto - dovere di frequentazione di entrambi con il bambino.
La madre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì alle 17:00 e sino alle 21:00 della domenica, concordemente le parti stabiliscono che per due giorni a settimana, orientativamente individuati nel martedì e nel giovedì, la madre terrà con sé il figlio dall'uscita da scuola fino a dopo cena, comunque, non oltre le 21 nel periodo invernale le 22 in quello estivo. I giorni festivi verranno concordati, tra i genitori, di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di trascorrere pari tempo con il figlio. I genitori trascorreranno con il minore, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno così anche per le altre festività. Per quanto concerne le vacanze estive e quelle invernali i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo prolungato di almeno due settimane. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza con un preavviso di almeno tre settimane dall'inizio del viaggio. soprattutto se con meta all'estero.
Dovrà sempre essere fornita comunicazione reciproca nonché i recapiti del luogo in cui si trovano in villeggiatura. L'espatrio del minore con uno dei genitori, per periodi di vacanza o altre esigenze, dovrà sempre essere previamente ed espressamente autorizzato dall'altro genitore, anche tramite sms o e- mail;
-concordemente le parti stabiliscono che la SI.ra verserà, a titolo di Parte_2 mantenimento, per il figlio al SI. (genitore collocatario) la somma di € Persona_1 Pt_1
400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori, invece, concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il minore previamente concordate ed opportunamente documentate;
- nessuna previsione di assegno divorzile o una tantum essendo le parti economicamente indipendenti ed autosufficienti.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. Compensa le spese tra le parti.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 5/11/2024
il giudice estensore il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Maria Rosaria Barbato