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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 6231/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6231/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._1
Michele Angelo Lupoi (C.F.: ; pec: fax: 051- C.F._2 Email_1
585199) e Tiziana Falvo (C.F.: ; pec: entrambi C.F._3 Email_2
del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, via Altabella n. 15
e
(c.f. , nato a [...], (LE) il 10.07.1980 e Controparte_1 C.F._4
residente a [...], C.F. rappresentato e difeso C.F._4 dall'Avv. Barbara Di Tommaso, C.F. , et elettivamente domiciliato presso il di C.F._5
lei studio legale in Bologna, in via Galliera n. 70 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/05/2025; il P.M è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
pagina 1 di 3 SENTENZA
Con ricorso depositato il 30/04/2024 adiva il Tribunale dando atto di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con il Sig. dalla quale in data 17/10/2017 nasceva la Controparte_1 Per_1
ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale tra i genitori del minore si era progressivamente deteriorata.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Il 15/09/2024 si costituiva in giudizio il Sig. il quale chiedeva una diversa Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto a quanto proposto dal ricorrente, oltre a domandare venissero rigettate alcune delle richieste avanzate dalla ricorrente, tra cui quella relativa all'assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 06/05/2025, il Giudice prendeva atto che le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per concludere in via transattiva la controversia. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte rappresenti l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate e, per l'effetto:
1) Affida n via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2) Colloca il minore presso la madre, che si impegna a lasciare la casa familiare entro settembre
2025;
3) Dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, le visite paterne avverranno secondo il seguente schema:
- a settimane alternate dal venerdì all'uscita da scuola al mercoledì mattina, e un pomeriggio infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, dall'uscita di scuola con riaccompagnamento del minore prima di cena;
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 marzo 2025;
pagina 2 di 3 - vacanze pasquali: i genitori passeranno la settimana di Pasqua con d anni alternati;
Per_1
- natale e Capodanno: i genitori si alterneranno per passare con tali giorni di festività Per_1
ricomprendendo le rispettive settimane;
4) Obbliga il Sg. a versare mensilmente, a titolo di contributo paterno al mantenimento di CP_1
a decorrere dal mese successivo a quello in cui la sig.ra lascerà la casa, Per_1 Pt_1
l'importo di euro 250,00 mensili;
5) Dispone che il Sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie sosteute nell'interesse di CP_1 comprensivi dei costi per la mensa e le scarpe, oltre all'acquisto di una giacca Per_1
invernale da concordarsi preventivamente;
6) Dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
7) Prende atto che il sig. rinuncia, sin dall'emissione dell'Ordinanza che li ha CP_1
riconosciuti, al contributo di 200,00 euro mensili;
8) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .28.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 6231/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6231/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._1
Michele Angelo Lupoi (C.F.: ; pec: fax: 051- C.F._2 Email_1
585199) e Tiziana Falvo (C.F.: ; pec: entrambi C.F._3 Email_2
del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, via Altabella n. 15
e
(c.f. , nato a [...], (LE) il 10.07.1980 e Controparte_1 C.F._4
residente a [...], C.F. rappresentato e difeso C.F._4 dall'Avv. Barbara Di Tommaso, C.F. , et elettivamente domiciliato presso il di C.F._5
lei studio legale in Bologna, in via Galliera n. 70 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/05/2025; il P.M è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
pagina 1 di 3 SENTENZA
Con ricorso depositato il 30/04/2024 adiva il Tribunale dando atto di aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con il Sig. dalla quale in data 17/10/2017 nasceva la Controparte_1 Per_1
ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale tra i genitori del minore si era progressivamente deteriorata.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Il 15/09/2024 si costituiva in giudizio il Sig. il quale chiedeva una diversa Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto a quanto proposto dal ricorrente, oltre a domandare venissero rigettate alcune delle richieste avanzate dalla ricorrente, tra cui quella relativa all'assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 06/05/2025, il Giudice prendeva atto che le parti dichiaravano di aver trovato un accordo per concludere in via transattiva la controversia. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte rappresenti l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate e, per l'effetto:
1) Affida n via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2) Colloca il minore presso la madre, che si impegna a lasciare la casa familiare entro settembre
2025;
3) Dispone che, salvo diversi accordi tra le parti, le visite paterne avverranno secondo il seguente schema:
- a settimane alternate dal venerdì all'uscita da scuola al mercoledì mattina, e un pomeriggio infrasettimanale, di preferenza il mercoledì, dall'uscita di scuola con riaccompagnamento del minore prima di cena;
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 marzo 2025;
pagina 2 di 3 - vacanze pasquali: i genitori passeranno la settimana di Pasqua con d anni alternati;
Per_1
- natale e Capodanno: i genitori si alterneranno per passare con tali giorni di festività Per_1
ricomprendendo le rispettive settimane;
4) Obbliga il Sg. a versare mensilmente, a titolo di contributo paterno al mantenimento di CP_1
a decorrere dal mese successivo a quello in cui la sig.ra lascerà la casa, Per_1 Pt_1
l'importo di euro 250,00 mensili;
5) Dispone che il Sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie sosteute nell'interesse di CP_1 comprensivi dei costi per la mensa e le scarpe, oltre all'acquisto di una giacca Per_1
invernale da concordarsi preventivamente;
6) Dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
7) Prende atto che il sig. rinuncia, sin dall'emissione dell'Ordinanza che li ha CP_1
riconosciuti, al contributo di 200,00 euro mensili;
8) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
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Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .28.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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