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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. con cui precisano le rispettive conclusioni, si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO DE SANCTIS, presso il cui P.IVA_1
studio in Milano (MI), via Vitruvio n. 47 è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata al ricorso parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PAMELA NTroparte_1 P.IVA_2
PAGANI dell'Avvocatura civica, presso il cui indirizzo pec
è elettivamente domiciliato, giusta procura Email_1
telematicamente allegata alla comparsa di c costituzione parte resistente
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte ricorrente
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, in accoglimento degli argomenti in rassegna et omnibus ex adverso reiectis: I. Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento, per tutti i motivi enunciati nel presente atto, in capo al Comune di della retta giornaliera dovuta per l'ospitalità presso CP_1 la Comunità “Centro Insieme” della diade, madre/minore, Sig.ra e Parte_2
, per il periodo 25.10.2021-18.01.2023 e per l'importo di #€156,00# Parte_3 al giorno più iva al 5%, e per lo effetto, condannare detto Comune al pagamento in favore della dell'importo Parte_4 complessivo di #€73.710,00# ovvero le diverse, maggiori o minori, somme che risulteranno di giustizia, oltre interessi dalla scadenza mensile delle singole rette giornaliere (pari ad €163,80 iva compresa) al saldo. II. IL TUTTO, COMUNQUE, CON VITTORIA INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE, OLTRE ONERI ED ACCESSORI COME PER LEGGE.
conclusioni di parte resistente
Il in persona del Sindaco ut supra rappresentato e difeso, contestata NTroparte_1 qualsivoglia avversaria deduzione in fatto ed in diritto CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito i. in rito, dichiari il difetto di legittimazione passiva del ai sensi del NTroparte_1 combinato disposto dell'art. 6, comma 4, L. n.328/2000 e artt. 8 L.R. n.3/2008 e 4, comma 3, della L. R. n.34/2004, in quanto e poi il figlio , non hanno mai Pt_2 Pt_3 dimorato nel Comune di , come reso evidente dalla documentazione prodotta CP_1 dall'Ente resistente;
ii. in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva del , la prosecuzione del processo secondo le forme del rito ordinario NTroparte_1 ai sensi dell'art. 281 duodieces c.p.c., in quanto la pretesa avversaria risulta contestata e contraddetta da adeguata prova documentale e, di conseguenza, fissare udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. con ammissione della prova documentale e testimoniale nonché con l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi;
iii. comunque il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto;
iv. con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura civica del . NTroparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c., Parte_4 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, il
[...]
per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € NTroparte_1
73.710,00, relativa alle spese di vitto e alloggio presso la Comunità “Centro Insieme” della pagina 3 di 10 sig.ra e del figlio , per il periodo dal 25.10.2021 al Parte_2 Parte_3
18.1.2023.
Esponeva, infatti, la ricorrente di avere accolto presso la predetta comunità, da lei gestita, la sig.ra ed il figlio, in esecuzione del provvedimento emesso il 23.9.2021, dal Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Milano, nel giudizio n. 83/21/ADS R.G., con il quale il minore veniva affidato “all'Ente territorialmente competente Parte_3 individuandolo nel Comune di ” (cfr. pag. 2, ricorso), all'uopo incaricato, tra le altre CP_1 cose, di effettuare il suo collocamento in idoneo contesto comunitario, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di RG, che già avevano in carico la madre. Collocamento che faceva seguito a colloqui con i Servizi Sociali di RG e di , CP_1 previa accettazione del preventivo proposto.
La ricorrente precisava che il provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile era stato comunicato al , il quale era stato pertanto messo al corrente, non solo NTroparte_1 dell'affido, ma anche dell'onere economico sullo stesso gravante e che, ogni eventuale accordo tra il e il Comune di RG, in ordine al pagamento degli NTroparte_1 oneri assistenziali di madre e figlio, non potrebbe comunque portare ad una deroga dei generali principi di diritto evidenziati.
In punto di diritto, la società cooperativa sosteneva che l'ente tenuto a farsi carico degli oneri relativi agli interventi e ai servizi sociali a favore della persona sia, nel caso di specie (nel quale le parti interessate non avevano una propria residenza), quello presso cui la madre del minore collocato in comunità aveva dimora al momento dell'inizio della prestazione, così come previsto e disciplinato dall'art. 8, co. 7 e 7 bis, della L.R. Lombardia 3/2008; ente, dunque, da individuarsi nel Comune di , come già accertato dal CP_1
Tribunale per i Minorenni di Milano, nel decreto provvisorio del 22.9.2021, il quale aveva deciso “di nominare allo stato, Ente affidatario il comune di in quanto il nucleo CP_1 attualmente non ha residenza e occorre valutare il luogo dove la madre e il minore risultano dimorare (la madre almeno dal dicembre 2020); la madre, peraltro, è già seguita dal CPS di ” (cfr. pag. 9, ricorso). CP_1
La ricorrente aderiva, pertanto, alla valutazione già espressa dal Tribunale minorile e alle ragioni poste a fondamento della decisione di individuare nel , in NTroparte_1 collaborazione con i Servizi sociali del Comune di RG, l'ente territorialmente competente. La società cooperativa riteneva, infatti, di non poter considerare quale
“dimora” della sig.ra , al momento dell'inizio della prestazione assistenziale, il Parte_2
Comune (San Fermo della Battaglia) ove si trovava l'ospedale presso cui la stessa aveva partorito il minore, prima dell'inizio del ricovero nella Comunità “Centro insieme”.
Parimenti la stessa escludeva che si potesse considerare “dimora” la Comunità in cui la madre era collocata prima del parto (i.e. Comune di OG), in ragione di quanto previsto dall'art. 8, co. 9, L.R. Lombardia, secondo cui “in caso di ricovero in unità di offerta residenziale, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di
pagina 4 di 10 dimora dovuto al ricovero stesso”; norma che, a dire della ricorrente, “mira proprio ad evitare che il comune in cui si trova la struttura ospitante, in forza di collocamento in struttura assistenziale, sia costretto poi a sostenere gli oneri relativi alla retta di degenza, in conseguenza del cambiamento di residenza e/o della dimora dell'assistito determinato dal ricovero” (cfr. pag. 10, ricorso).
- Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il NTroparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la conversione del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto della domanda avversaria, poiché in fondata in fatto e in diritto.
L'Ente convenuto rilevava che la sig.ra , madre del minore affidatogli, non Parte_3 aveva mai dimorato nel proprio territorio, né aveva mai prestato prestazioni di supporto assistenziale e sociale nei loro confronti;
ragione per cui, già nelle immediatezze del provvedimento, aveva richiesto all'Autorità meneghina la modifica del decreto di affido.
Evidenziava, infatti, che la prima segnalazione circa la presenza della sig.ra sul Parte_2 territorio italiano, era stata fatta dalla Questura di RG, tant'è che erano stati i Servizi sociali del di RG a farsi carico della stessa, in quanto all'epoca ancora CP_1 minorenne ed in stato di abbandono, premurandosi di collocarla in diverse comunità di accoglienza, tra cui “Villa Aurora” di OG, “per il periodo frapposto, seppure non in modo continuativo, dal 22.12.2020 fino al 12.9.2020, quando è stata ricoverata per il parto” (cfr. pag. 6, comparsa di costituzione), e di indirizzarla, “nell'ambito del progetto NT FAMI”, al di , quale centro territorialmente di riferimento per la Provincia di CP_1
. CP_1
Il riteneva, pertanto, che il Tribunale per i Minorenni lo avesse NTroparte_1 erroneamente individuato quale ente territorialmente competente, dato che l'unico collegamento con la sig.ra nasceva dalla sua presa in carico da parte del Parte_2 [...]
e non dall'asserita dimora nel proprio territorio. Rilevava, inoltre, che la scelta del CP_3 collocamento presso la comunità gestita dall'odierna ricorrente era stata adottata dal di RG – con il quale aveva collaborato solo formalmente - unico ente ad CP_1 avere effettivamente svolto, nei confronti della diade madre-figlio, compiti assistenziali, tanto da essersi assunto, sino al decreto TM del 22.9.2021, ogni onere per il collocamento della sig.ra , nelle more divenuta maggiorenne. Parte_2
L'ente convenuto sosteneva che, proprio in ragione della situazione di fatto venutasi a creare, del permanere della responsabilità per la cura e il progetto educativo della madre,
in capo al Comune di RG, e della manifestata disponibilità di quest'ultimo di Pt_2 farsi carico dell'onere economico del nuovo collocamento, il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto individuare in tale ente, quello competente territorialmente, non solo in ordine all'affido del bambino, ma anche in ordine all'assunzione del relativi oneri assistenziali.
In punto di diritto, pur richiamata la medesima normativa citata dalla ricorrente, il riteneva che la dimora della sig.ra avrebbe NTroparte_1 Parte_2
pagina 5 di 10 dovuto essere individuata nel Comune di RG, quale luogo in cui la stessa si trovava all'inizio della sua presa in carico da parte di detto ente (ritenendo, a tal fine irrilevanti, i successivi trasferimenti da una comunità all'altra), e, in ogni caso, essendo il “luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza” (cfr. pag. 20, comparsa di costituzione).
- Celebrata l'udienza di comparizione del 1.10.2025, nel quale le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, questo Giudice, ritenuto di non dare corso ad alcuna attività istruttoria, rinviava la causa all'udienza ex ar.t 281 sexies c.p.c celebrata in forma cartolare.
1. Preliminarmente, occorrere ripercorrere brevemente la normativa di riferimento per determinare la residenza o la dimora di un soggetto minorenne ai fini dell'attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali.
Innanzitutto, l'art. 4, della L.R. Lombardia n. 34/2004, recante la Politiche regionali per i minori, prevede, al terzo comma, che: “Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. […] Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento”.
La L.R. Lombardia n. 3/2008, relativa al Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, prevede, inoltre, all'art. 8 (intitolato “Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali - Criteri per l'imputazione degli oneri”), comma 7, che “Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica” e comma 7 bis che “Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori,
pagina 6 di 10 titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali”. Il comma 9 prevede, inoltre che “In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”.
L'art. 6, richiamato, individua, inoltre, tra coloro che posso accedere alle rete delle unità d'offerta sociali “a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in [...], i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore”.
La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328/2000, all'art. 6 (“Funzioni dei Comuni”), co. 4, dispone, infine, che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Gli oneri economici derivanti dall'ospitalità in strutture residenziali-assistenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria devono pertanto essere sostenuti dal Comune in cui i genitori – o gli esercenti la responsabilità genitoriale – avevano la loro residenza, o la dimora (laddove privi di residenza) alla data di adozione del provvedimento o al momento di inizio della relativa prestazione.
2. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
È pur vero che, con decreto n. 7392 cron. del 22.9.2021, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano nel procedimento n. 83/2021 ADS, il minore è stato Parte_3 affidato al Comune di , incaricato, “in collaborazione con i Servizi Sociali di CP_1
RG […] di effettuare il collocamento del minore in idoneo contesto comunitario con la madre” (cfr. doc. 1, ricorso).
Tuttavia, per quanto il comune di sia stato individuato sulla scorta della dimora della CP_1 sig.ra (priva di residenza anagrafica all'epoca dell'adozione del Parte_2
pagina 7 di 10 provvedimento), questo Giudice è chiamato a verificare se, facendo applicazione della normativa sopra richiamata, gli oneri assistenziali relativi al minore erano imputabili Pt_3
a tale ente.
Il Tribunale meneghino, nel decreto di affido all'ente, ha dato atto di avere in precedenza seguito anche la madre del minore, sig.ra (in epoca in cui la stessa era Parte_2 ancora minorenne) precisando che, nell'ambito di tale procedimento, era stato dato incarico ai Servizi sociali di RG di occuparsi del suo collocamento in idonea struttura di accoglienza. Si legge infatti che la sig.ra , dopo una segnalazione da parte della Parte_2
Questura di RG, presso la quale si era presentata quando ancora era minorenne e in stato di abbandono, era stata ospitata “in quattro diverse comunità educative e da ultimo in data 22.12.2020 presso la Comunità Villa Aurora di OG”; struttura ove la sig.ra
[...]
si trovava prima di dare alla luce il figlio . Pt_2 Pt_3
Dalla documentazione in atti (cfr. docc. 5 e 6, comparsa di costituzione) emerge, in modo inequivocabile – e non vi è contestazione da parte del convenuto – che l'ultimo luogo in cui la sig.ra era stata ospitata, prima di dare alla luce il piccolo , era la Parte_2 Pt_3
Comunità “Villa Aurora” di OG;
luogo che, dunque, deve individuarsi quale ultima dimora, prima dell'adozione del provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni, di collocamento in comunità della diade madre-figlio.
NTrariamente a quanto sostenuto dal , infatti, non può invocarsi la NTroparte_1 legge regionale 3/2008, laddove, all'art. 8, co. 9, sancisce che “in caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico de comune in cui la persona assistita risiede
o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”. Tale norma, infatti, è finalizzata ad individuare l'ente territorialmente competente ad assumersi gli oneri assistenziali, ma non pone alcuna deroga alle norme che determinano la residenza o la dimora della persona, che dovranno pertanto essere accertati facendo applicazione dei criteri sanciti dal codice civile.
Occorre, infatti, tenere in considerazione che il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano era stato adottato nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il piccolo e che l'inserimento della madre nel medesimo contesto comunitario trovava Pt_3 giustificazione nel complesso degli strumenti da adottare nell'interesse del minore;
non si può scordare, infatti, che la sig.ra , all'epoca della nascita del figlio era già Parte_2 divenuta maggiorenne, con la conseguenza che ogni provvedimento in precedenza adottato dall'Autorità minorile nei suoi confronti doveva ritenersi ormai decaduto.
Pertanto, correttamente il Tribunale meneghino aveva individuato nel CP_1
, l'ente territorialmente competente ai fini dell'affidamento del minore: per quanto
[...] la madre di fosse ospitata, prima del parto, presso una comunità sita nel comune di Pt_3
OG (ente che, in ogni caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6, co. 4, della L. 328/2000, non è mai stato “previamente” informato del ricovero in Comunità), non può non NT considerarsi che la sig.ra era stata presa in carico dal di e che, per Parte_2 CP_1 tale ragione, tale ente doveva considerarsi quello “più vicino alle sue esigenze”, considerato che la normativa in materia “non ha lo scopo di tutelare una pretesa esigenza di certezza in
pagina 8 di 10 capo alla struttura residenziale, che deve poter fare affidamento sul dato formale della certificazione anagrafica, ma persegue la tutela della persona fragile, che ha diritto alla presa in carico da parte del comune più vicino alle sue esigenze” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 24631/2022). Ogni provvedimento assistenziale e di supporto nell'interesse della sig.ra NT era stato preso, non dal Comune di OG, ma da parte del di Parte_2
che l'aveva in cura dal suo inserimento in comunità. Appare pertanto corretta la CP_1 valutazione già operata dal TM di Milano, laddove ha ritenuto, nel precipuo interesse del minore, essere affidato al . NTroparte_1
Va in punto richiamata un recente pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale “ai fini dell'individuazione del Comune obbligato al pagamento delle prestazioni assistenziali derivanti dalla stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte di strutture residenziali, in difetto di altre fonti di regolamentazione primaria, trova applicazione il criterio della residenza effettiva, e quindi della dimora e del domicilio ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. 328 del 2000, identificandosi in essa il luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 35000 del 30.12.2024).
A fronte dei rilievi di parte convenuta, deve invece escludersi che la dimora della sig.ra
[...]
potesse essere individuata nel comune di San Fermo della Battaglia, dove essa Pt_2 aveva partorito, non rientrando tale luogo nel concetto di dimora, stante il breve lasso di tempo ivi trascorso, comunque strettamente correlato alle esigenze sanitarie di madre e figlio;
e neppure nel comune di Rho, comune ove era situata la Comunità gestita dall'odierna ricorrente, dovendo fare applicazione del sopra citato art. 8, co. 9, della L.R. Lombardia 3/2008 e, dunque, non rilevando il cambio di residenza o di dimora conseguente all'inizio della prestazione residenziale.
Manca, inoltre, la prova di quanto asserito dal convenuto, secondo cui i Servizi CP_1
Sociali di RG si sarebbero dichiarati disponibili a farsi carico di ogni spesa relativa al collocamento della sig.ra ed del figlio nella Comunità di Rho: le comunicazioni Parte_2
e-mail prodotte sub doc. 7, infatti, contengono unicamente una richiesta di informazioni da parte del Servizio Tutela Minori di Lecco, in ordine ai pagamenti della retta e alla verifica circa “l'assunzione dell'impegno di spesa del comune di RG nei confronti della comunità”; affermazione che, più che provare tale impegno, dimostrerebbe, al più, che neppure l'ente convenuto aveva reale contezza di tale impegno da parte dell'altro ente.
In assenza di contestazioni sul quantum richiesto da Parte_1 comunque in linea con il preventivo comunicato all'Ente – come da documentazione in atti, cfr. doc. 4, ricorso – la domanda deve essere accolta per l'importo richiesto e quindi il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di € 73.710,00, oltre CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto parte resistente viene condannata a rifondere la ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.808,00 a titolo di pagina 9 di 10 compensi ex D.M. 55/2014 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da € 26.000,01 ad € 52.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori minimi di tutte le fasi, considerata l'esigua attività svolta, esauritasi in due udienze, senza attività istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. condanna il a pagare a NTroparte_1 Parte_1
la somma di € 73.710,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
[...]
2. condanna il al pagamento in favore di NTroparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € Parte_4
3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecco, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Sara Cargasacchi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. con cui precisano le rispettive conclusioni, si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO DE SANCTIS, presso il cui P.IVA_1
studio in Milano (MI), via Vitruvio n. 47 è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata al ricorso parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PAMELA NTroparte_1 P.IVA_2
PAGANI dell'Avvocatura civica, presso il cui indirizzo pec
è elettivamente domiciliato, giusta procura Email_1
telematicamente allegata alla comparsa di c costituzione parte resistente
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte ricorrente
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, in accoglimento degli argomenti in rassegna et omnibus ex adverso reiectis: I. Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento, per tutti i motivi enunciati nel presente atto, in capo al Comune di della retta giornaliera dovuta per l'ospitalità presso CP_1 la Comunità “Centro Insieme” della diade, madre/minore, Sig.ra e Parte_2
, per il periodo 25.10.2021-18.01.2023 e per l'importo di #€156,00# Parte_3 al giorno più iva al 5%, e per lo effetto, condannare detto Comune al pagamento in favore della dell'importo Parte_4 complessivo di #€73.710,00# ovvero le diverse, maggiori o minori, somme che risulteranno di giustizia, oltre interessi dalla scadenza mensile delle singole rette giornaliere (pari ad €163,80 iva compresa) al saldo. II. IL TUTTO, COMUNQUE, CON VITTORIA INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE, OLTRE ONERI ED ACCESSORI COME PER LEGGE.
conclusioni di parte resistente
Il in persona del Sindaco ut supra rappresentato e difeso, contestata NTroparte_1 qualsivoglia avversaria deduzione in fatto ed in diritto CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito i. in rito, dichiari il difetto di legittimazione passiva del ai sensi del NTroparte_1 combinato disposto dell'art. 6, comma 4, L. n.328/2000 e artt. 8 L.R. n.3/2008 e 4, comma 3, della L. R. n.34/2004, in quanto e poi il figlio , non hanno mai Pt_2 Pt_3 dimorato nel Comune di , come reso evidente dalla documentazione prodotta CP_1 dall'Ente resistente;
ii. in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva del , la prosecuzione del processo secondo le forme del rito ordinario NTroparte_1 ai sensi dell'art. 281 duodieces c.p.c., in quanto la pretesa avversaria risulta contestata e contraddetta da adeguata prova documentale e, di conseguenza, fissare udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. con ammissione della prova documentale e testimoniale nonché con l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi;
iii. comunque il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto;
iv. con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura civica del . NTroparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c., Parte_4 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, il
[...]
per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € NTroparte_1
73.710,00, relativa alle spese di vitto e alloggio presso la Comunità “Centro Insieme” della pagina 3 di 10 sig.ra e del figlio , per il periodo dal 25.10.2021 al Parte_2 Parte_3
18.1.2023.
Esponeva, infatti, la ricorrente di avere accolto presso la predetta comunità, da lei gestita, la sig.ra ed il figlio, in esecuzione del provvedimento emesso il 23.9.2021, dal Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Milano, nel giudizio n. 83/21/ADS R.G., con il quale il minore veniva affidato “all'Ente territorialmente competente Parte_3 individuandolo nel Comune di ” (cfr. pag. 2, ricorso), all'uopo incaricato, tra le altre CP_1 cose, di effettuare il suo collocamento in idoneo contesto comunitario, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di RG, che già avevano in carico la madre. Collocamento che faceva seguito a colloqui con i Servizi Sociali di RG e di , CP_1 previa accettazione del preventivo proposto.
La ricorrente precisava che il provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile era stato comunicato al , il quale era stato pertanto messo al corrente, non solo NTroparte_1 dell'affido, ma anche dell'onere economico sullo stesso gravante e che, ogni eventuale accordo tra il e il Comune di RG, in ordine al pagamento degli NTroparte_1 oneri assistenziali di madre e figlio, non potrebbe comunque portare ad una deroga dei generali principi di diritto evidenziati.
In punto di diritto, la società cooperativa sosteneva che l'ente tenuto a farsi carico degli oneri relativi agli interventi e ai servizi sociali a favore della persona sia, nel caso di specie (nel quale le parti interessate non avevano una propria residenza), quello presso cui la madre del minore collocato in comunità aveva dimora al momento dell'inizio della prestazione, così come previsto e disciplinato dall'art. 8, co. 7 e 7 bis, della L.R. Lombardia 3/2008; ente, dunque, da individuarsi nel Comune di , come già accertato dal CP_1
Tribunale per i Minorenni di Milano, nel decreto provvisorio del 22.9.2021, il quale aveva deciso “di nominare allo stato, Ente affidatario il comune di in quanto il nucleo CP_1 attualmente non ha residenza e occorre valutare il luogo dove la madre e il minore risultano dimorare (la madre almeno dal dicembre 2020); la madre, peraltro, è già seguita dal CPS di ” (cfr. pag. 9, ricorso). CP_1
La ricorrente aderiva, pertanto, alla valutazione già espressa dal Tribunale minorile e alle ragioni poste a fondamento della decisione di individuare nel , in NTroparte_1 collaborazione con i Servizi sociali del Comune di RG, l'ente territorialmente competente. La società cooperativa riteneva, infatti, di non poter considerare quale
“dimora” della sig.ra , al momento dell'inizio della prestazione assistenziale, il Parte_2
Comune (San Fermo della Battaglia) ove si trovava l'ospedale presso cui la stessa aveva partorito il minore, prima dell'inizio del ricovero nella Comunità “Centro insieme”.
Parimenti la stessa escludeva che si potesse considerare “dimora” la Comunità in cui la madre era collocata prima del parto (i.e. Comune di OG), in ragione di quanto previsto dall'art. 8, co. 9, L.R. Lombardia, secondo cui “in caso di ricovero in unità di offerta residenziale, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di
pagina 4 di 10 dimora dovuto al ricovero stesso”; norma che, a dire della ricorrente, “mira proprio ad evitare che il comune in cui si trova la struttura ospitante, in forza di collocamento in struttura assistenziale, sia costretto poi a sostenere gli oneri relativi alla retta di degenza, in conseguenza del cambiamento di residenza e/o della dimora dell'assistito determinato dal ricovero” (cfr. pag. 10, ricorso).
- Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il NTroparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la conversione del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., e chiedendo, nel merito, l'integrale rigetto della domanda avversaria, poiché in fondata in fatto e in diritto.
L'Ente convenuto rilevava che la sig.ra , madre del minore affidatogli, non Parte_3 aveva mai dimorato nel proprio territorio, né aveva mai prestato prestazioni di supporto assistenziale e sociale nei loro confronti;
ragione per cui, già nelle immediatezze del provvedimento, aveva richiesto all'Autorità meneghina la modifica del decreto di affido.
Evidenziava, infatti, che la prima segnalazione circa la presenza della sig.ra sul Parte_2 territorio italiano, era stata fatta dalla Questura di RG, tant'è che erano stati i Servizi sociali del di RG a farsi carico della stessa, in quanto all'epoca ancora CP_1 minorenne ed in stato di abbandono, premurandosi di collocarla in diverse comunità di accoglienza, tra cui “Villa Aurora” di OG, “per il periodo frapposto, seppure non in modo continuativo, dal 22.12.2020 fino al 12.9.2020, quando è stata ricoverata per il parto” (cfr. pag. 6, comparsa di costituzione), e di indirizzarla, “nell'ambito del progetto NT FAMI”, al di , quale centro territorialmente di riferimento per la Provincia di CP_1
. CP_1
Il riteneva, pertanto, che il Tribunale per i Minorenni lo avesse NTroparte_1 erroneamente individuato quale ente territorialmente competente, dato che l'unico collegamento con la sig.ra nasceva dalla sua presa in carico da parte del Parte_2 [...]
e non dall'asserita dimora nel proprio territorio. Rilevava, inoltre, che la scelta del CP_3 collocamento presso la comunità gestita dall'odierna ricorrente era stata adottata dal di RG – con il quale aveva collaborato solo formalmente - unico ente ad CP_1 avere effettivamente svolto, nei confronti della diade madre-figlio, compiti assistenziali, tanto da essersi assunto, sino al decreto TM del 22.9.2021, ogni onere per il collocamento della sig.ra , nelle more divenuta maggiorenne. Parte_2
L'ente convenuto sosteneva che, proprio in ragione della situazione di fatto venutasi a creare, del permanere della responsabilità per la cura e il progetto educativo della madre,
in capo al Comune di RG, e della manifestata disponibilità di quest'ultimo di Pt_2 farsi carico dell'onere economico del nuovo collocamento, il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto individuare in tale ente, quello competente territorialmente, non solo in ordine all'affido del bambino, ma anche in ordine all'assunzione del relativi oneri assistenziali.
In punto di diritto, pur richiamata la medesima normativa citata dalla ricorrente, il riteneva che la dimora della sig.ra avrebbe NTroparte_1 Parte_2
pagina 5 di 10 dovuto essere individuata nel Comune di RG, quale luogo in cui la stessa si trovava all'inizio della sua presa in carico da parte di detto ente (ritenendo, a tal fine irrilevanti, i successivi trasferimenti da una comunità all'altra), e, in ogni caso, essendo il “luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza” (cfr. pag. 20, comparsa di costituzione).
- Celebrata l'udienza di comparizione del 1.10.2025, nel quale le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, questo Giudice, ritenuto di non dare corso ad alcuna attività istruttoria, rinviava la causa all'udienza ex ar.t 281 sexies c.p.c celebrata in forma cartolare.
1. Preliminarmente, occorrere ripercorrere brevemente la normativa di riferimento per determinare la residenza o la dimora di un soggetto minorenne ai fini dell'attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali.
Innanzitutto, l'art. 4, della L.R. Lombardia n. 34/2004, recante la Politiche regionali per i minori, prevede, al terzo comma, che: “Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. […] Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento”.
La L.R. Lombardia n. 3/2008, relativa al Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, prevede, inoltre, all'art. 8 (intitolato “Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali - Criteri per l'imputazione degli oneri”), comma 7, che “Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica” e comma 7 bis che “Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori,
pagina 6 di 10 titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali”. Il comma 9 prevede, inoltre che “In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”.
L'art. 6, richiamato, individua, inoltre, tra coloro che posso accedere alle rete delle unità d'offerta sociali “a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in [...], i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore”.
La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328/2000, all'art. 6 (“Funzioni dei Comuni”), co. 4, dispone, infine, che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
Gli oneri economici derivanti dall'ospitalità in strutture residenziali-assistenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria devono pertanto essere sostenuti dal Comune in cui i genitori – o gli esercenti la responsabilità genitoriale – avevano la loro residenza, o la dimora (laddove privi di residenza) alla data di adozione del provvedimento o al momento di inizio della relativa prestazione.
2. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
È pur vero che, con decreto n. 7392 cron. del 22.9.2021, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano nel procedimento n. 83/2021 ADS, il minore è stato Parte_3 affidato al Comune di , incaricato, “in collaborazione con i Servizi Sociali di CP_1
RG […] di effettuare il collocamento del minore in idoneo contesto comunitario con la madre” (cfr. doc. 1, ricorso).
Tuttavia, per quanto il comune di sia stato individuato sulla scorta della dimora della CP_1 sig.ra (priva di residenza anagrafica all'epoca dell'adozione del Parte_2
pagina 7 di 10 provvedimento), questo Giudice è chiamato a verificare se, facendo applicazione della normativa sopra richiamata, gli oneri assistenziali relativi al minore erano imputabili Pt_3
a tale ente.
Il Tribunale meneghino, nel decreto di affido all'ente, ha dato atto di avere in precedenza seguito anche la madre del minore, sig.ra (in epoca in cui la stessa era Parte_2 ancora minorenne) precisando che, nell'ambito di tale procedimento, era stato dato incarico ai Servizi sociali di RG di occuparsi del suo collocamento in idonea struttura di accoglienza. Si legge infatti che la sig.ra , dopo una segnalazione da parte della Parte_2
Questura di RG, presso la quale si era presentata quando ancora era minorenne e in stato di abbandono, era stata ospitata “in quattro diverse comunità educative e da ultimo in data 22.12.2020 presso la Comunità Villa Aurora di OG”; struttura ove la sig.ra
[...]
si trovava prima di dare alla luce il figlio . Pt_2 Pt_3
Dalla documentazione in atti (cfr. docc. 5 e 6, comparsa di costituzione) emerge, in modo inequivocabile – e non vi è contestazione da parte del convenuto – che l'ultimo luogo in cui la sig.ra era stata ospitata, prima di dare alla luce il piccolo , era la Parte_2 Pt_3
Comunità “Villa Aurora” di OG;
luogo che, dunque, deve individuarsi quale ultima dimora, prima dell'adozione del provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni, di collocamento in comunità della diade madre-figlio.
NTrariamente a quanto sostenuto dal , infatti, non può invocarsi la NTroparte_1 legge regionale 3/2008, laddove, all'art. 8, co. 9, sancisce che “in caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico de comune in cui la persona assistita risiede
o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso”. Tale norma, infatti, è finalizzata ad individuare l'ente territorialmente competente ad assumersi gli oneri assistenziali, ma non pone alcuna deroga alle norme che determinano la residenza o la dimora della persona, che dovranno pertanto essere accertati facendo applicazione dei criteri sanciti dal codice civile.
Occorre, infatti, tenere in considerazione che il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano era stato adottato nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il piccolo e che l'inserimento della madre nel medesimo contesto comunitario trovava Pt_3 giustificazione nel complesso degli strumenti da adottare nell'interesse del minore;
non si può scordare, infatti, che la sig.ra , all'epoca della nascita del figlio era già Parte_2 divenuta maggiorenne, con la conseguenza che ogni provvedimento in precedenza adottato dall'Autorità minorile nei suoi confronti doveva ritenersi ormai decaduto.
Pertanto, correttamente il Tribunale meneghino aveva individuato nel CP_1
, l'ente territorialmente competente ai fini dell'affidamento del minore: per quanto
[...] la madre di fosse ospitata, prima del parto, presso una comunità sita nel comune di Pt_3
OG (ente che, in ogni caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6, co. 4, della L. 328/2000, non è mai stato “previamente” informato del ricovero in Comunità), non può non NT considerarsi che la sig.ra era stata presa in carico dal di e che, per Parte_2 CP_1 tale ragione, tale ente doveva considerarsi quello “più vicino alle sue esigenze”, considerato che la normativa in materia “non ha lo scopo di tutelare una pretesa esigenza di certezza in
pagina 8 di 10 capo alla struttura residenziale, che deve poter fare affidamento sul dato formale della certificazione anagrafica, ma persegue la tutela della persona fragile, che ha diritto alla presa in carico da parte del comune più vicino alle sue esigenze” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 24631/2022). Ogni provvedimento assistenziale e di supporto nell'interesse della sig.ra NT era stato preso, non dal Comune di OG, ma da parte del di Parte_2
che l'aveva in cura dal suo inserimento in comunità. Appare pertanto corretta la CP_1 valutazione già operata dal TM di Milano, laddove ha ritenuto, nel precipuo interesse del minore, essere affidato al . NTroparte_1
Va in punto richiamata un recente pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale “ai fini dell'individuazione del Comune obbligato al pagamento delle prestazioni assistenziali derivanti dalla stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte di strutture residenziali, in difetto di altre fonti di regolamentazione primaria, trova applicazione il criterio della residenza effettiva, e quindi della dimora e del domicilio ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. 328 del 2000, identificandosi in essa il luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, dovendosi perciò dare rilievo al territorio comunale ove è ubicata la struttura residenziale di accoglienza” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 35000 del 30.12.2024).
A fronte dei rilievi di parte convenuta, deve invece escludersi che la dimora della sig.ra
[...]
potesse essere individuata nel comune di San Fermo della Battaglia, dove essa Pt_2 aveva partorito, non rientrando tale luogo nel concetto di dimora, stante il breve lasso di tempo ivi trascorso, comunque strettamente correlato alle esigenze sanitarie di madre e figlio;
e neppure nel comune di Rho, comune ove era situata la Comunità gestita dall'odierna ricorrente, dovendo fare applicazione del sopra citato art. 8, co. 9, della L.R. Lombardia 3/2008 e, dunque, non rilevando il cambio di residenza o di dimora conseguente all'inizio della prestazione residenziale.
Manca, inoltre, la prova di quanto asserito dal convenuto, secondo cui i Servizi CP_1
Sociali di RG si sarebbero dichiarati disponibili a farsi carico di ogni spesa relativa al collocamento della sig.ra ed del figlio nella Comunità di Rho: le comunicazioni Parte_2
e-mail prodotte sub doc. 7, infatti, contengono unicamente una richiesta di informazioni da parte del Servizio Tutela Minori di Lecco, in ordine ai pagamenti della retta e alla verifica circa “l'assunzione dell'impegno di spesa del comune di RG nei confronti della comunità”; affermazione che, più che provare tale impegno, dimostrerebbe, al più, che neppure l'ente convenuto aveva reale contezza di tale impegno da parte dell'altro ente.
In assenza di contestazioni sul quantum richiesto da Parte_1 comunque in linea con il preventivo comunicato all'Ente – come da documentazione in atti, cfr. doc. 4, ricorso – la domanda deve essere accolta per l'importo richiesto e quindi il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di € 73.710,00, oltre CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto parte resistente viene condannata a rifondere la ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.808,00 a titolo di pagina 9 di 10 compensi ex D.M. 55/2014 (in ragione del valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da € 26.000,01 ad € 52.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori minimi di tutte le fasi, considerata l'esigua attività svolta, esauritasi in due udienze, senza attività istruttoria), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. condanna il a pagare a NTroparte_1 Parte_1
la somma di € 73.710,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
[...]
2. condanna il al pagamento in favore di NTroparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € Parte_4
3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecco, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Sara Cargasacchi
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