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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente e Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3796/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANIA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 CAMERA DI COMMERCIO CATANIA RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 2 e pubblicata il 20/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032889506000 BOLLO
IN FATTO E IN DIRITTO 1. – La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha rigettato il ricorso proposto da Indelicato Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe. Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, chiedendo l'accoglimento del ricorso originario. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Le altre parti, regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
2. – L'appello risulta inammissibile. La contribuente ha proposto l'appello con atto notificato il 17/06/2025, prima del deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 20/06/2025. Non solo il termine per impugnare non era iniziato a decorrere quando l'appello è stato proposto, ma l'impugnazione presenta motivi di gravame non correlati alle ragioni che i giudici hanno posto a fondamento della loro decisione, ragioni che l'appellante non poteva conoscere nel momento in cui ha proposto impugnazione. Poiché l'impugnazione non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la stessa va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante a rifondere alla Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.990,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese e agli accessori come per legge;
con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il 3/02/2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GI LO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente e Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3796/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANIA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 CAMERA DI COMMERCIO CATANIA RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 2 e pubblicata il 20/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032889506000 BOLLO
IN FATTO E IN DIRITTO 1. – La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha rigettato il ricorso proposto da Indelicato Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe. Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, chiedendo l'accoglimento del ricorso originario. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Le altre parti, regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
2. – L'appello risulta inammissibile. La contribuente ha proposto l'appello con atto notificato il 17/06/2025, prima del deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 20/06/2025. Non solo il termine per impugnare non era iniziato a decorrere quando l'appello è stato proposto, ma l'impugnazione presenta motivi di gravame non correlati alle ragioni che i giudici hanno posto a fondamento della loro decisione, ragioni che l'appellante non poteva conoscere nel momento in cui ha proposto impugnazione. Poiché l'impugnazione non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la stessa va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante a rifondere alla Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.990,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese e agli accessori come per legge;
con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, il 3/02/2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GI LO