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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2136/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 ottobre 2025 da parte di:
nato a [...] il [...], residente in [...] IV DE Parte_1
O' ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Di Mauro, DE Foro di Catania, C.F._1 cod. fisc. , pec: domiciliata C.F._2 Email_1 in Mascalucia (CT), Corso San Vito n. 63
e
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
IV DE O' , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Pappalardo, DE C.F._3
Foro di Catania, cod. fisc. , PEC: C.F._4 elettivamente domiciliato in Catania, Viale Vittorio Email_2
Veneto 14
RICORRENTI
Con l'intervento DE Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia DEla separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere la residenza che dovessero reputare più opportuna alle reciproche esigenze di vita e/o lavoro;
2) il sig. vivrà nella casa coniugale, già di sua proprietà esclusiva, mentre la Parte_1 sig.ra vivrà nell'abitazione sita in Copparo (FE), Piazzetta Piave n. 6/B, Controparte_1 che le verrà ceduta dal sig. come meglio specificato al punto 6); Pt_1
3) il sig. è titolare DEl'attività commerciale di pizzeria/gastronomia con reddito Parte_1 annuale non superiore a 20.000,00, come da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni che si producono (All.5 dichiarazione dei redditi 2022- All.6 dichiarazione dei redditi 2023- All.
7 dichiarazione dei redditi 2024); mentre la sig.ra , durante il matrimonio, Controparte_1 ha prestato attività lavorativa come collaboratrice familiare presso la ditta DE marito;
momentaneamente non svolge attività di lavoro, tuttavia la stessa dichiara di essere idonea al lavoro e in età da reddito, avendo svolto fino a settembre 2025 attività di lavoro subordinato con contratto a termine;
4) la cagnolina vivrà con ciascun coniuge, a settimane alterne, per sette giorni consecutivi, Per_1 fermo rimanendo la possibilità di variazioni, in ragione DEle esigenze personali di entrambi i coniugi, purché ciò avvenga previamente concordato tra i coniugi;
5) i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco dichiarando fin d'ora di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto contenuto nei punti 6 ed 8 DE presente accordo per il trasferimento immobiliare;
6) il sig. si obbliga a cedere a che accetta, l'intera proprietà Parte_1 Controparte_1 DEl'immobile sito in Copparo (FE), Piazzetta Piave n. 6/B, identificato al Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 84, particella 17, sub 4, cat A04, rendita €202,45, con diritto di utilità comuni distinte al foglio 84, numeri 25 e 32 (All. 8 titolo di provenienza). Per la superiore cessione verranno applicate le agevolazioni fiscali previste dall'art.19 DEla legge
6 marzo 1987 n. 74;
7) la superiore cessione dovrà essere conclusa all'emissione DE decreto di omologa DEla separazione. Le parti dichiarano che il valore complessivo DE suddetto trasferimento non eccede l'importo di € 100.000,00. Le spese per il trasferimento di cui ai punti 6, per accordo DEle parti, restano a carico DEla sig. Parte_1
8) il sig. si obbliga, inoltre, a versare alla coniuge l'importo non superiore a €. Parte_1
3.000,00 (tremila/00 euro), al fine di consentire a quest'ultima l'esecuzione di opere di miglioria DEl'abitazione di cui al punto 6, e/o l'acquisto di quanto necessario per l'ottimale godimento DEl'immobile sito in Copparo (FE), Piazzetta Piave n. 6/B;
2 9) all'esatto adempimento DEla superiore cessione, le parti non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione economica pregressa dal dì DE matrimonio ad oggi, anche in relazione a qualsiasi causale direttamente o indirettamente connessa al rapporto di lavoro e nessuna azione giudiziale potrà essere esperita da ambedue le parti per qualsiasi ulteriore richiesta economica pregressa;
10) le parti si obbligano a presentare, nel termine di 1 anno dall'emissione DEla sentenza di omologa, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle stesse condizioni, con rinuncia di entrambi a richiedere l'assegno divorzile;
11) le spese legali restano interamente a carico DE sig. Parte_1
12) gli effetti personali sono già stati suddivisi.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre 2025, contenente l'indicazione DEle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico DEle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione DE termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 27 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti DE procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento DE ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione DEla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi DEl'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale DEla comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
3.09.1977, e , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio nel Comune di Ro il 31 luglio 2018 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di IV DE Po: Atto n. 5 Parte 1 Anno 2018).
3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto DEle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica DE dispositivo DEla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di IV DE Po perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 6 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2136/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 ottobre 2025 da parte di:
nato a [...] il [...], residente in [...] IV DE Parte_1
O' ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Di Mauro, DE Foro di Catania, C.F._1 cod. fisc. , pec: domiciliata C.F._2 Email_1 in Mascalucia (CT), Corso San Vito n. 63
e
, nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
IV DE O' , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Pappalardo, DE C.F._3
Foro di Catania, cod. fisc. , PEC: C.F._4 elettivamente domiciliato in Catania, Viale Vittorio Email_2
Veneto 14
RICORRENTI
Con l'intervento DE Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia DEla separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere la residenza che dovessero reputare più opportuna alle reciproche esigenze di vita e/o lavoro;
2) il sig. vivrà nella casa coniugale, già di sua proprietà esclusiva, mentre la Parte_1 sig.ra vivrà nell'abitazione sita in Copparo (FE), Piazzetta Piave n. 6/B, Controparte_1 che le verrà ceduta dal sig. come meglio specificato al punto 6); Pt_1
3) il sig. è titolare DEl'attività commerciale di pizzeria/gastronomia con reddito Parte_1 annuale non superiore a 20.000,00, come da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni che si producono (All.5 dichiarazione dei redditi 2022- All.6 dichiarazione dei redditi 2023- All.
7 dichiarazione dei redditi 2024); mentre la sig.ra , durante il matrimonio, Controparte_1 ha prestato attività lavorativa come collaboratrice familiare presso la ditta DE marito;
momentaneamente non svolge attività di lavoro, tuttavia la stessa dichiara di essere idonea al lavoro e in età da reddito, avendo svolto fino a settembre 2025 attività di lavoro subordinato con contratto a termine;
4) la cagnolina vivrà con ciascun coniuge, a settimane alterne, per sette giorni consecutivi, Per_1 fermo rimanendo la possibilità di variazioni, in ragione DEle esigenze personali di entrambi i coniugi, purché ciò avvenga previamente concordato tra i coniugi;
5) i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco dichiarando fin d'ora di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto contenuto nei punti 6 ed 8 DE presente accordo per il trasferimento immobiliare;
6) il sig. si obbliga a cedere a che accetta, l'intera proprietà Parte_1 Controparte_1 DEl'immobile sito in Copparo (FE), Piazzetta Piave n. 6/B, identificato al Catasto dei
Fabbricati di detto Comune al foglio 84, particella 17, sub 4, cat A04, rendita €202,45, con diritto di utilità comuni distinte al foglio 84, numeri 25 e 32 (All. 8 titolo di provenienza). Per la superiore cessione verranno applicate le agevolazioni fiscali previste dall'art.19 DEla legge
6 marzo 1987 n. 74;
7) la superiore cessione dovrà essere conclusa all'emissione DE decreto di omologa DEla separazione. Le parti dichiarano che il valore complessivo DE suddetto trasferimento non eccede l'importo di € 100.000,00. Le spese per il trasferimento di cui ai punti 6, per accordo DEle parti, restano a carico DEla sig. Parte_1
8) il sig. si obbliga, inoltre, a versare alla coniuge l'importo non superiore a €. Parte_1
3.000,00 (tremila/00 euro), al fine di consentire a quest'ultima l'esecuzione di opere di miglioria DEl'abitazione di cui al punto 6, e/o l'acquisto di quanto necessario per l'ottimale godimento DEl'immobile sito in Copparo (FE), Piazzetta Piave n. 6/B;
2 9) all'esatto adempimento DEla superiore cessione, le parti non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione economica pregressa dal dì DE matrimonio ad oggi, anche in relazione a qualsiasi causale direttamente o indirettamente connessa al rapporto di lavoro e nessuna azione giudiziale potrà essere esperita da ambedue le parti per qualsiasi ulteriore richiesta economica pregressa;
10) le parti si obbligano a presentare, nel termine di 1 anno dall'emissione DEla sentenza di omologa, ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle stesse condizioni, con rinuncia di entrambi a richiedere l'assegno divorzile;
11) le spese legali restano interamente a carico DE sig. Parte_1
12) gli effetti personali sono già stati suddivisi.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre 2025, contenente l'indicazione DEle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico DEle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione DE termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 27 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti DE procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento DE ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione DEla convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi DEl'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale DEla comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
3.09.1977, e , nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio nel Comune di Ro il 31 luglio 2018 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di IV DE Po: Atto n. 5 Parte 1 Anno 2018).
3 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto DEle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica DE dispositivo DEla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di IV DE Po perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini DEl'annotazione DElo scioglimento DEla comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 6 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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