CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2753 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo Zucchinali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò e Partners, in Roma alla piazza Mazzini
n. 27, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Mariani e Luca Controparte_1
Pompei ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via
Corvisieri n. 46, giusta procura in atti
APPELLATO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma in via Cesare Beccaria 29, in virtù di procura generale alle liti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, 4646/2023 pubblicata il 09.05.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze di a far data dal 1° giugno 2010, con Parte_1 formale inquadramento nel V° livello CCNL del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario e con qualifica di «ausiliario addetto alla vendita», e nel IV° livello a far data dal 1° dicembre del 2011, con successivo riconoscimento delle mansioni di “Vice Assistente di Filiale”
a partire dal 1.07.2013, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro la resistente, al fine di sentire “ A) CP_3 accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere Controparte_1 inquadrato da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per l'attività lavorativa svolta in suo favore, nel Secondo Livello del CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, applicato in azienda, con qualifica, profilo e mansioni di Vice gestore o gerente o Vice Capo
Negozio o altri ritenuti di giustizia, o nel superiore o inferiore Livello previsto dal CCNL ritenuto di giustizia, a far data dal 1° giugno 2010, ovvero dal 18.6.2103 o dalla diversa data che sarà accertata in giudizio
o ritenuta di giustizia;
B) condannare, per l'effetto, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] in favore del Sig. della somma complessiva lorda di Euro Controparte_1
53.644,21(cinquantatremilaseicentoquarantaquattro/21), come da conteggio analitico allegato e notificato, ovvero la diversa somma, superiore o inferiore, che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia, per i titoli e le somme allegati nel presente atto, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, oltre alla immediata regolarizzazione contributiva previdenziale su tutte le differenze retributive dovute e all'adeguamento - mediante corretto accantonamento - del Trattamento di Fine Rapporto (TFR); C) condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente degli onorari e delle spese di lite del presente giudizio (oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso del c.u.), da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari”.
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di non aver mai svolto sin dall'inizio del rapporto lavorativo, se non in via residuale, l'attività di
“ausiliario addetto alla vendita”, così come formalizzata in sede contrattuale, bensì mansioni differenti e superiori di “responsabile del reparto freschi” dall'assunzione sino al 18/06/2013 e di “vice capo negozio” per tutto il periodo successivo, tutte riconducibili al II° livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio Terziario.
Si è costituita in giudizio , la quale contestando Parte_1 quanto dedotto ed eccepito, nonché la prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio da parte del CP_ giudice di prime cure, si è costituito altresì l' litisconsorte necessario.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha accolto integralmente il ricorso così decidendo: “accerta
e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 2° livello CCNL
Commercio Terziario dal l'1/6/2010; condanna al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
53.644,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria , dalla maturazione al saldo nonché alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed all'adeguamento - mediante corretto accantonamento - del Trattamento di Fine Rapporto condanna l' al pagamento in favore Parte_1 dei procuratori antistatari del ricorrente di € 7000,00 oltre rimb forf iva
e cpa a titolo di compensi professionali;
compensa le spese tra ricorrente CP_ ed .
Nello specifico, il Giudice di prime cure, esaminate le deposizioni testimoniali e richiamate a confronto le diverse declaratorie contrattuali - possedute e rivendicate dal lavoratore- i) ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive sollevata dal ricorrente, richiamando l'orientamento della Suprema Corte ormai consolidato, in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge 92/2012, a seguito delle quali, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”; ii) ha dichiarato che “l'istruttoria testimoniale espletata ha consentito di accertare che il ricorrente fin dall'assunzione ha espletato mansioni riconducibili alla declaratoria del II livello”, ritenendo che fin dal 2010 il nel reparto avesse svolto CP_1 CP_4 mansioni caratterizzate da quell' autonomia operativa richiesta per l'appartenenza al II° livello di inquadramento (con riferimento particolare alla “preparazione degli ordini”); iii) relativamente all'arco temporale successivo al 1.07.2013, periodo nel quale al vennero formalmente CP_1 attribuite mansioni di Vice Assistente di filiale, ha accertato che “le deposizioni rese dai testi escussi… dimostrano che l'autonomia operativa riconosciuta al ricorrente fin dall'assunzione, ed ex se sufficiente per il riconoscimento del 2° livello, venne incrementata negli anni successivi”, ritenendo altresì che “le eventuali altre mansioni svolte “all'occorrenza” di vice assistenti di filiale o addirittura dall'assistente di filiale, non possono certo essere considerate prevalenti o comunque caratterizzanti rispetto ai compiti propri dell'assistente di filiale”; iv) ha ritenuto le contestazioni di parte resistente sui conteggi del tutto generiche, riconoscendo così l'intero importo richiesto nei conteggi allegati da parte ricorrente.
Con atto di appello ha censurato detta decisione, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle prove testimoniali e delle declaratorie contrattuali da parte del primo giudice;
2) prescrizione parziale del credito – violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2948 c.c. e 18 della l. n. 300/1970; 3) prescrizione parziale dei contributi previdenziali – violazione l. 335 del
1995, art. 3 co. 9; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. in relazione al quantum delle differenze retributive.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_5 in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' chiedendo, nell'ipotesi di conferma della CP_2 sentenza di primo grado, l'accertamento e la conferma del conseguente obbligo contributivo in suo favore con riguardo al periodo e alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, limitandosi a richiamare e a trascrivere integralmente le pagine da 3 a 6 della gravata sentenza, si duole dell'erroneità della stessa per aver il Giudice di primo grado valutato in modo non corretto le risultanze testimoniali emerse e per aver superficialmente interpretato le declaratorie contrattuali, giungendo così alla conclusione -non condivisa- della riconducibilità delle mansioni svolte dall'appellante nel superiore livello di inquadramento.
Deduce essenzialmente la Società che il dipendente avrebbe operato in assenza di autonomia gestionale svolgendo mansioni di natura meramente esecutiva, ribadendo il carattere occasionale delle mansioni superiori svolte soltanto “all'occorrenza” dal CP_1
In estrema sintesi, sostiene l'appellante, che il Giudice di prime cure: a) non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inattendibilità del teste
[...]
TE
, avente un interesse concreto all'esito favorevole della lite per il ricorrente;
b) avrebbe errato nell'attribuire al la gestione del CP_1
Reparto Freschi sin dalla data di assunzione (1/6/2010), cioè prima dell'attribuzione formale della qualifica di Vice Assistente di Filiale avvenuta con decorrenza 1/7/2013; c) avrebbe errato nell'accertare il diritto all'inquadramento nel 2° livello con decorrenza dal 1/7/2013, errando nel discrimine tra 2° e 4° livello e nella interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, sostenendo che il dipendente avesse svolto mansioni di concetto ma esecutive, senza margini di discrezionalità, essendo i poteri decisionali esercitati invece dalla figura del Capo Settore. Il motivo non è fondato e non ha attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
Questa Corte ritiene, infatti, che l'appellante non abbia formulato una critica sufficientemente puntuale alla parte della motivazione che ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'appellante nel II° livello, limitandosi, per contro, ad esporre, a contrapporre acriticamente, la propria interpretazione delle testimonianze rese e a riprodurre, in buona sostanza, quanto già esposto nei propri scritti difensivi in primo grado.
Condivisibile e ben motivata appare invece la decisione del primo giudice sul punto, avendo lo stesso fatto corretta applicazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 2972/2021; 30580/2019;
8589/2015), circa la verifica cui è tenuto il giudicante i fini del corretto inquadramento contrattuale, in tema di mansioni superiori.
Come è noto, infatti, ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro all'inquadramento in un livello superiore, il giudice, attraverso un procedimento c.d. trifasico, deve appurare che i compiti diversi e maggiormente qualificanti svolti dal dipendente siano riconducibili alle mansioni proprie della qualifica invocata con riguardo alla classificazione del personale operata dal contratto collettivo applicato in azienda, operando i seguenti passaggi: a) accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale.
Dall'esame della decisione in oggetto, pur alla luce delle avanzate doglienze, si ritiene che il Giudice di prime cure, mediante il proprio iter argomentativo, abbia seguito attentamente e scrupolosamente tutti i sopra citati passaggi, procedendo ad una compiuta analisi e comparazione dei due livelli contrattuali, quello posseduto e quello invocato dall'appellante, confrontando ciascuno di essi con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
Giungendo poi, coerentemente, alla conclusione che le mansioni dallo stesso svolte, proprio per le frequenza con le quali erano espletate, in applicazione del c.d. criterio della prevalenza, fossero riconducibili al II° livello di inquadramento invocato. Come esattamente ritenuto dal Tribunale, infatti, tutte le risultanze testimoniali hanno dimostrato, in modo univoco e concorde, che le mansioni svolte dall'appellante fossero caratterizzate dalle peculiarità proprie del 2° livello di inquadramento (autonomia operativa, poteri di coordinamento e controllo), che dall'esame delle declaratorie contrattuali si evince possano sussistere anche con riferimento ad un singolo reparto e non necessariamente in riferimento all'intera filiera.
In particolare, per quanto concerne il primo periodo, compreso tra il ° giugno 2010 ed il 17 giugno 2013, è stato accertato che il si è CP_1 occupato della gestione del Reparto Freschi del punto vendita di Roma di via Tiburtina, svolgendo tutte le mansioni con piena autonomia gestionale, occupandosi della verifica della merce e delle preparazioni degli ordini del reparto (v. dichiarazione del teste << Dal 2008 TE2 fino all'attribuzione di tale qualifica il ric.te svolgeva mansioni di addetto alle vendite con mansioni di rifornimento scaffale , pulizia negozio, contatti con la clientele, all'occorrenza svolgimento di mansioni di cassa, preparazione di ordini con il cd. terminalino;
dopo circa un anno
e mezzo, si occupava esclusivamente del reparto freschi. Ne aveva la responsabilità controllando anche le scadenze dei prodotti e spuntando le fatture;
riportava a me in qualità di assistente di filiale, anche al fine di predisporre un inventario finale mensile alla sede centrale. Preciso io non avevo modo di controllare i dati inseriti dal ricorrente nel terminalino…>>; dichiarazione confermata anche dai testi di parte conventa <il ricorrente , a quanto ricordo, lavorava al reparto TE3 freschi e gestiva il reparto con altri due colleghi e faceva gli ordini di quel reparto;
lavorava anche in altri reparti mettendo merce negli scaffali>> e del teste il quale, pur non confermando che il TE4 ricorrente fosse addetto in via esclusiva al reparto freschi ha precisato che il ricorrente <doveva anche preparare gli ordini per il rifornimento merce . Non tutti gli addetti vendita svolgevano queste mansioni di preparazione ordini>>.)
Dalla lettura delle sopra esposte dichiarazioni testimoniali, non può che ritenersi condivisibile ed immune da vizi la parte della decisione gravata, nella quale il Tribunale ha affermato che < proprio tale mansione di preparazione ordini in via autonoma costituisse tratto peculiare dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente rispetto agli altri addetti alle vendite e conferma la sussistenza dell'autonomia operativa propria delle mansioni riconducibili al 2° livello fin dal 2010>>.
Stesse osservazioni devono farsi in merito alla correttezza della sentenza di primo grado, sull'accertamento effettuato circa le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo successivo al 17 giugno 2013 in qualità di Vice assistente di filiale e sulla sussumibilità delle stesse nel II° livello di inquadramento, laddove anzi, i profili di autonomia gestionale e gli ulteriori tratti tipici del II° livello sono stati ancora più evidenti (v. dichiarazioni testimoniali << Quando svolgeva mansioni di vice TE2 assistente di vendite aveva oltre quelle che ho detto anche mansioni di apertura e chiusura cassa ed apertura e chiusura negozio ed ordini del negozio, reperibilità notturna in mia sostituzione . Quando io non c'ero mi sostituivano i vice assistenti>>; v. dichiarazione teste << Io a TE3 quell'epoca ero assistente di filiale e il ric.te svolgeva mansioni di vice assistente di filiale ovvero in mia assenza ricopriva il mio ruolo impartendo direttive al personale e commissionando la merce consultando il capo settore. Il capo settore era presente mediamente quattro volte a settimana per un minimo di un'oretta; per il resto si comunicava con lui via telefonandogli o via e-mail. A volte c'ero io ed i vice assistenti a volte c'era uno solo di essi che mi sostituiva nelle mie mansioni. Il ric.te come tutti i vice assistenti svolgeva all'occorrenza mansioni di sistemazione merci, operazioni di cassa, rapporti con la clientela, pulizia dei locali;
all'occorrenza anche io quale assistente di filiale svolgevo tali mansioni . Io quale assistente di filiale ed i due vice assistenti avevamo le chiavi del punto vendita ed il badge per attivare e disattivare l'allarme >>; v. dichiarazione teste << nel 2018, TE5 non ricordo il mese , è arrivato il ric.te che svolgeva mansioni di vice capo negozio, ovvero in assenza del capo negozio era lui che ci dava le direttive . In genere o c'era il capo negozio o il ric,te perché si alternavano in turni. Era il ric.te che predisponeva gli ordini di tutto il punto vendita tramite il cd “ terminalino “e ci impartiva gli ordini all'arrivo della merce . Era lui a ricevere le bolle di consegna della merce, verificarne la correttezza rispetto all'ordinativo e firmare le bolle
. In assenza del capo negozio ci rivolgevamo al ric.te per permessi, ferie
, malattie . Era il ric.te che ci comunicava i turni settimanali ed era lui che li predisponeva;
come ho detto se c'era il caponegozio lo faceva lui oppure se era di turno il ric.te li predisponeva il ricte;
gestiva i fondi cassa ovvero all'apertura prendeva i fondi cassa e li posizionava nelle casse;
alla chiusura noi addetti vendite con la supervisione del ricorrente che controllava l'importo del versamento , versavamo il ricavato nella cassaforte della quale deteneva le chiavi. Era il ric.te a consegnare settimanalmente gli importi detenuti in cassaforte all'agenzia portavalori
. Aveva le chiavi del punto vendita ed i codici dell'allarme:. … Era il ric.te ad accogliere nell'evenienza personale Asl e forze dell'ordine.”; v. dichiarazione teste << Il ric.te svolgeva le mansioni di vice TE6 assistente di filiale – addetto alle vendite. In realtà sia i vice assistenti che gli assistenti di filiale svolgevano le stesse mansioni. Eravamo in tre
a svolgere tali mansioni io , il ric.te e : noi ordinavamo Controparte_6 la merce e o personalmente o con la collaborazione degli addetti alle vendite la posizionavamo sugli scaffali, operavamo come cassiere come tutti gli addetti alle vendite . Nella sostanza svolgevamo tutti le stesse mansioni dovendo tutti riferire al capo settore>>.).
Ciò posto, anche a non voler considerare la testimonianza resa dal teste
- ritenuto inattendibile da parte appellante - e che Testimone_7 sostanzialmente ha confermato quanto già dichiarato dagli altri testi, senza alcun tipo di contraddizione - tutte le dichiarazioni sopra riportate sarebbero già di per sé sufficienti a dimostrare che le mansioni espletate dall'appellato fossero caratterizzate da autonomia operativa, gestionale e decisionale (se pur nell'ambito delle direttive più generali) e che le eventuali altre mansioni svolte “all'occorrenza” non potessero essere considerate né prevalenti, né proprie del IV° livello.
Ad ogni modo questa Corte ritiene che anche la testimonianza del
[...]
TE
, vista la concordanza con quanto emerso dalle restanti dichiarazioni, possa essere valutata nel compendio probatorio, posto che la valutazione dell'interesse del terzo, se adeguatamente motivata, è lasciata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte escluso l'applicabilità dell'art. 246 c.p.c. nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di un'autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita (Cass. civ., sez. II, n. 21239/2019).
Ciò posto, si rileva che la Società appellante non ha mai contestato lo svolgimento di tali attività da parte del ricorrente, limitandosi soltanto ad affermarne il carattere puramente residuale.
Orbene è proprio tale valutazione che non può ritenersi condivisibile alla luce anche del più consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma che, “al fine di verificare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità” ((Cass. ordin, n. 25772/2024, cfr., ex plurimis, Cass. n. 27887/2009 e Cass. n. 36358/2021).
Peraltro, “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansioni maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”.
(Cass. Ordinanza n. 2969/2021 del 08/02/2021).
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata risulta coerente, logica e corretta, avendo accertato che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente – non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo – fossero prevalenti e riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Una volta individuate pertanto le effettive attività svolte dall'appellata, come emerse dalle dichiarazioni in atti, giova richiamare anche in tale sede le declaratorie contrattuali di riferimento ai fini della verifica del corretto inquadramento da parte del primo giudice.
Il CCNL Commercio, indica come appartenenti al IV livello di inquadramento «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite»; e al II livello «i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica» e cioè: 1) ispettore;
2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;
… 6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7) contabile con mansioni di concetto;
8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
9) consegnatario responsabile di magazzino”; mentre appartengono al
Quarto Livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè… 1) contabile
d'ordine; 2) cassiere comune;
…. 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)… 11) magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita”.
Come si evince dalla lettura delle sopra richiamate declaratorie, i caratteri necessari e distintivi ai fini dell'inquadramento nell'invocato II livello sono le funzioni di coordinamento e controllo e lo svolgimento dei compiti in autonomia, caratteri che risultano stati tutti confermati dall'istruttoria testimoniale, come correttamente valutato nella gravata sentenza.
Ciò posto, si osserva che le doglianze dell'appellante, oltre a mirare ad una diversa lettura delle testimonianze non sono in grado di evidenziarne, in modo soddisfacente, le illogicità o travisamenti in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle prove è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito ed il giudice d'appello non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale in assenza di evidenti vizi, che nel caso di specie, questa Corte non ravvisa, ritendo la motivazione logica e coerente rispetto a quanto dichiarato dai testi.
Alla luce dei sopra citati principi, la decisione sul punto risulta condivisibile ed immune da ogni censura, ed il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, la Società lamenta l'erroneità della sentenza per aver rigettato la sollevata eccezione di prescrizione delle differenze retributive anteriori al 13 luglio 2015, facendo riferimento impropriamente ad una serie di sentenze antecedenti alle note pronunce della Suprema Corte (n. 26246/2022 e 30957/2022) - correttamente citate dal primo Giudice - le quali, hanno chiarito che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, la prescrizione non decorre mai in costanza del rapporto di lavoro ( ancorché rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 S.L.), bensì dalla sua cessazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che, in linea con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948, n. 4 c.c., la prescrizione decorre in corso di rapporto esclusivamente quando la reintegrazione sia la sanzione prevedibile “contro ogni illegittima risoluzione”.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Riforma Fornero e del Jobs Act, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), come nel caso di specie, il termine di prescrizione decorre, anche per i lavoratori dipendenti da aziende con i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav., dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tal senso si richiamano anche le note pronunce Cass. nn. 36066/2022,
36108/2022, 36292/2022, 29831/2022, 30957/2022, 30958/2022,
36932/2022, 4186/2023, 4321/2023, 6773/2024.
Per tali ragioni, considerato che il era, come è, ancora in forza alla CP_1
Società, il motivo di gravame in esame è infondato e merita di essere rigettato, con conseguente conferma della decisione di primo grado anche in parte qua, del tutto rispettosa dei principi e delle fonti normative applicabili in punto di prescrizione dei crediti retributivi.
Con il terzo motivo di gravame, che parimenti risulta infondato,
[...]
impugna la decisione del primo giudice nella parte in cui la Parte_1 gravata sentenza, non distinguendo ai fini della decorrenza della prescrizione tra obbligazione retributiva e obbligazione contributiva, dispone la condanna della Società alla regolarizzazione contributiva su tutte le differenze retributive oggetto di condanna (dal 1° giugno 2010 in poi), in violazione dell'art. 3 comma 9 della L. 335 del 1995 da cui si evince che il termine prescrizionale dei contributi previdenziali è quinquennale.
Invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995, il diritto dell' alla riscossione dei contributi previdenziali si prescrive nel CP_2 termine quinquennale decorrente dalla scadenza del termine previsto per il relativo versamento, salvo che il lavoratore o i suoi superstiti abbiano presentato denuncia del relativo credito, nel qual caso il termine resta decennale. La Cassazione ha più volte chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento (Cass.
n. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. n. 1557/2020), non trovando applicazione l'orientamento sull'art. 18 Statuto dei lavoratori e sulla stabilità reale del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'obbligo contributivo ha natura autonoma e distinta rispetto all'obbligazione retributiva, ed è caratterizzato dalla sua indisponibilità (Cass. n.
8662/2019; Cass. ord. n. 13650/2019). CP_ Tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa dell' il legislatore emergenziale, in ragione della pandemia da Covid-19, ha introdotto specifiche disposizioni di sospensione dei termini di prescrizione in materia contributiva. In particolare, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un periodo pari a 129 giorni e l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, conv. in L. n. 21/2021, ha disposto un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni.
Ne consegue che al termine ordinario di prescrizione quinquennale deve aggiungersi un periodo di sospensione complessivo di 311 giorni.
Applicando tali principi al caso in esame, i contributi relativi alla prima mensilità oggetto di causa (giugno 2016) erano dovuti entro il 16 luglio
2016. Il termine di prescrizione quinquennale sarebbe quindi scaduto il
16 luglio 2021. Tuttavia, per effetto delle sospensioni sopra richiamate, il termine è stato prorogato sino al 23 maggio 2022.
Poiché il ricorso introduttivo del lavoratore, che ha determinato la chiamata in causa dell' , è stato notificato in data 24 gennaio 2022, CP_2 esso ha validamente interrotto la prescrizione, che non era ancora maturata.
La decisione del Tribunale di primo grado sul punto deve pertanto essere confermata, ed il motivo di gravame respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello lamenta Parte_1 la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente aderito ai conteggi di parte ricorrente, omettendo di considerare i conteggi aziendali e di disporre una CTU contabile.
In sostanza, l'appellante asserisce che il Tribunale avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., nel recepire “in toto i criteri di calcolo adottati nei conteggi avversari”, nonostante la loro contestazione da parte della Società e la produzione di un
contro
-conteggio da cui sarebbe risultato un credito per il lavoratore di € 50.782,28, dunque inferiore a quello rivendicato, pari ad
€ 53.644,21. Orbene, la doglianza è manifestamente infondata dal momento in cui, proprio l'art. 115 c.p.c. prevede che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti: ed è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame, posto che il aveva allegato nel ricorso CP_1 introduttivo un conteggio e una relazione contabile, asseverati dal
Consulente del Lavoro, dal quale emergevano le differenze stipendiali, mese per mese, spettanti per l'erroneo inquadramento ricevuto, che sono stati ritenuti corretti dal Tribunale sia sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
La mera contestazione dei conteggi da parte di , infatti, non Pt_1 implica né la violazione dell'art. 115 c.p.c. né che la contestazione debba necessariamente essere meritevole di accoglimento.
Di contro, il primo giudice, nell'esercizio del proprio libero convincimento, risulta aver valutato sia le allegazioni contabili prodotte dal lavoratore che le contestazioni mosse dal datore, ritenendo le prime meritevoli di accoglimento, fornendone peraltro congrua e condivisibile motivazione laddove ha affermato che “Le contestazioni di parte resistente sui conteggi allegati al ricorso sono del tutto generiche non avendo la convenuta in alcun modo precisato in memoria quali voci sarebbero contestate e per quali ragioni limitandosi ad asserire che si tratterebbe di conteggi non supportati da alcun documento ed errati;
in ogni caso non è dubitabile che le differenze retributive relative allo straordinario come risultante da buste paga debbano essere integralmente computate”.
Inoltre, si fa presente che l'appellante aveva indicato in primo grado – gradatamente – come dovuta una somma di circa 3.000 euro più bassa di quella oggetto di petitum del lavoratore (€ 50.782,28 a fronte di €
53.644,21) e che tale differenza fosse dovuta, all'erronea valorizzazione e scomputo da parte della Parte_2 corrisposto in busta paga: questo il motivo per il quale il Tribunale correttamente prende posizione in sentenza sulla condivisibilità dei conteggi del lavoratore anche in punto di straordinario.
Si osserva, infatti, che lo “straordinario forfettizzato” è stato così indicato dalla nella lettera del 18.6.2013 inviata al (doc. 2 all. ric.) Pt_1 CP_1 e che lo stesso, corrisposto e previsto in busta paga, non può e non deve essere scomputato dalle somme percepite nell'ambito del conteggio delle differenze spettanti per il diverso livello di inquadramento.
La censura non merita pertanto accoglimento.
Pertanto, il quarto motivo di appello deve essere rigettato e va confermata la condanna al pagamento delle differenze retributive nella misura determinata in prime cure.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore delle domande presentate, sono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2753 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo Zucchinali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò e Partners, in Roma alla piazza Mazzini
n. 27, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Mariani e Luca Controparte_1
Pompei ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via
Corvisieri n. 46, giusta procura in atti
APPELLATO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma in via Cesare Beccaria 29, in virtù di procura generale alle liti
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, 4646/2023 pubblicata il 09.05.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze di a far data dal 1° giugno 2010, con Parte_1 formale inquadramento nel V° livello CCNL del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario e con qualifica di «ausiliario addetto alla vendita», e nel IV° livello a far data dal 1° dicembre del 2011, con successivo riconoscimento delle mansioni di “Vice Assistente di Filiale”
a partire dal 1.07.2013, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro la resistente, al fine di sentire “ A) CP_3 accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad essere Controparte_1 inquadrato da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per l'attività lavorativa svolta in suo favore, nel Secondo Livello del CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, applicato in azienda, con qualifica, profilo e mansioni di Vice gestore o gerente o Vice Capo
Negozio o altri ritenuti di giustizia, o nel superiore o inferiore Livello previsto dal CCNL ritenuto di giustizia, a far data dal 1° giugno 2010, ovvero dal 18.6.2103 o dalla diversa data che sarà accertata in giudizio
o ritenuta di giustizia;
B) condannare, per l'effetto, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] in favore del Sig. della somma complessiva lorda di Euro Controparte_1
53.644,21(cinquantatremilaseicentoquarantaquattro/21), come da conteggio analitico allegato e notificato, ovvero la diversa somma, superiore o inferiore, che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia, per i titoli e le somme allegati nel presente atto, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, oltre alla immediata regolarizzazione contributiva previdenziale su tutte le differenze retributive dovute e all'adeguamento - mediante corretto accantonamento - del Trattamento di Fine Rapporto (TFR); C) condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente degli onorari e delle spese di lite del presente giudizio (oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso del c.u.), da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari”.
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di non aver mai svolto sin dall'inizio del rapporto lavorativo, se non in via residuale, l'attività di
“ausiliario addetto alla vendita”, così come formalizzata in sede contrattuale, bensì mansioni differenti e superiori di “responsabile del reparto freschi” dall'assunzione sino al 18/06/2013 e di “vice capo negozio” per tutto il periodo successivo, tutte riconducibili al II° livello di inquadramento di cui al CCNL Commercio Terziario.
Si è costituita in giudizio , la quale contestando Parte_1 quanto dedotto ed eccepito, nonché la prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio da parte del CP_ giudice di prime cure, si è costituito altresì l' litisconsorte necessario.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha accolto integralmente il ricorso così decidendo: “accerta
e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 2° livello CCNL
Commercio Terziario dal l'1/6/2010; condanna al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
53.644,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria , dalla maturazione al saldo nonché alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed all'adeguamento - mediante corretto accantonamento - del Trattamento di Fine Rapporto condanna l' al pagamento in favore Parte_1 dei procuratori antistatari del ricorrente di € 7000,00 oltre rimb forf iva
e cpa a titolo di compensi professionali;
compensa le spese tra ricorrente CP_ ed .
Nello specifico, il Giudice di prime cure, esaminate le deposizioni testimoniali e richiamate a confronto le diverse declaratorie contrattuali - possedute e rivendicate dal lavoratore- i) ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese differenze retributive sollevata dal ricorrente, richiamando l'orientamento della Suprema Corte ormai consolidato, in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge 92/2012, a seguito delle quali, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”; ii) ha dichiarato che “l'istruttoria testimoniale espletata ha consentito di accertare che il ricorrente fin dall'assunzione ha espletato mansioni riconducibili alla declaratoria del II livello”, ritenendo che fin dal 2010 il nel reparto avesse svolto CP_1 CP_4 mansioni caratterizzate da quell' autonomia operativa richiesta per l'appartenenza al II° livello di inquadramento (con riferimento particolare alla “preparazione degli ordini”); iii) relativamente all'arco temporale successivo al 1.07.2013, periodo nel quale al vennero formalmente CP_1 attribuite mansioni di Vice Assistente di filiale, ha accertato che “le deposizioni rese dai testi escussi… dimostrano che l'autonomia operativa riconosciuta al ricorrente fin dall'assunzione, ed ex se sufficiente per il riconoscimento del 2° livello, venne incrementata negli anni successivi”, ritenendo altresì che “le eventuali altre mansioni svolte “all'occorrenza” di vice assistenti di filiale o addirittura dall'assistente di filiale, non possono certo essere considerate prevalenti o comunque caratterizzanti rispetto ai compiti propri dell'assistente di filiale”; iv) ha ritenuto le contestazioni di parte resistente sui conteggi del tutto generiche, riconoscendo così l'intero importo richiesto nei conteggi allegati da parte ricorrente.
Con atto di appello ha censurato detta decisione, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle prove testimoniali e delle declaratorie contrattuali da parte del primo giudice;
2) prescrizione parziale del credito – violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2948 c.c. e 18 della l. n. 300/1970; 3) prescrizione parziale dei contributi previdenziali – violazione l. 335 del
1995, art. 3 co. 9; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. in relazione al quantum delle differenze retributive.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_5 in quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' chiedendo, nell'ipotesi di conferma della CP_2 sentenza di primo grado, l'accertamento e la conferma del conseguente obbligo contributivo in suo favore con riguardo al periodo e alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, limitandosi a richiamare e a trascrivere integralmente le pagine da 3 a 6 della gravata sentenza, si duole dell'erroneità della stessa per aver il Giudice di primo grado valutato in modo non corretto le risultanze testimoniali emerse e per aver superficialmente interpretato le declaratorie contrattuali, giungendo così alla conclusione -non condivisa- della riconducibilità delle mansioni svolte dall'appellante nel superiore livello di inquadramento.
Deduce essenzialmente la Società che il dipendente avrebbe operato in assenza di autonomia gestionale svolgendo mansioni di natura meramente esecutiva, ribadendo il carattere occasionale delle mansioni superiori svolte soltanto “all'occorrenza” dal CP_1
In estrema sintesi, sostiene l'appellante, che il Giudice di prime cure: a) non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inattendibilità del teste
[...]
TE
, avente un interesse concreto all'esito favorevole della lite per il ricorrente;
b) avrebbe errato nell'attribuire al la gestione del CP_1
Reparto Freschi sin dalla data di assunzione (1/6/2010), cioè prima dell'attribuzione formale della qualifica di Vice Assistente di Filiale avvenuta con decorrenza 1/7/2013; c) avrebbe errato nell'accertare il diritto all'inquadramento nel 2° livello con decorrenza dal 1/7/2013, errando nel discrimine tra 2° e 4° livello e nella interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, sostenendo che il dipendente avesse svolto mansioni di concetto ma esecutive, senza margini di discrezionalità, essendo i poteri decisionali esercitati invece dalla figura del Capo Settore. Il motivo non è fondato e non ha attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
Questa Corte ritiene, infatti, che l'appellante non abbia formulato una critica sufficientemente puntuale alla parte della motivazione che ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'appellante nel II° livello, limitandosi, per contro, ad esporre, a contrapporre acriticamente, la propria interpretazione delle testimonianze rese e a riprodurre, in buona sostanza, quanto già esposto nei propri scritti difensivi in primo grado.
Condivisibile e ben motivata appare invece la decisione del primo giudice sul punto, avendo lo stesso fatto corretta applicazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte (ex multis Cass. n. 2972/2021; 30580/2019;
8589/2015), circa la verifica cui è tenuto il giudicante i fini del corretto inquadramento contrattuale, in tema di mansioni superiori.
Come è noto, infatti, ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro all'inquadramento in un livello superiore, il giudice, attraverso un procedimento c.d. trifasico, deve appurare che i compiti diversi e maggiormente qualificanti svolti dal dipendente siano riconducibili alle mansioni proprie della qualifica invocata con riguardo alla classificazione del personale operata dal contratto collettivo applicato in azienda, operando i seguenti passaggi: a) accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale.
Dall'esame della decisione in oggetto, pur alla luce delle avanzate doglienze, si ritiene che il Giudice di prime cure, mediante il proprio iter argomentativo, abbia seguito attentamente e scrupolosamente tutti i sopra citati passaggi, procedendo ad una compiuta analisi e comparazione dei due livelli contrattuali, quello posseduto e quello invocato dall'appellante, confrontando ciascuno di essi con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
Giungendo poi, coerentemente, alla conclusione che le mansioni dallo stesso svolte, proprio per le frequenza con le quali erano espletate, in applicazione del c.d. criterio della prevalenza, fossero riconducibili al II° livello di inquadramento invocato. Come esattamente ritenuto dal Tribunale, infatti, tutte le risultanze testimoniali hanno dimostrato, in modo univoco e concorde, che le mansioni svolte dall'appellante fossero caratterizzate dalle peculiarità proprie del 2° livello di inquadramento (autonomia operativa, poteri di coordinamento e controllo), che dall'esame delle declaratorie contrattuali si evince possano sussistere anche con riferimento ad un singolo reparto e non necessariamente in riferimento all'intera filiera.
In particolare, per quanto concerne il primo periodo, compreso tra il ° giugno 2010 ed il 17 giugno 2013, è stato accertato che il si è CP_1 occupato della gestione del Reparto Freschi del punto vendita di Roma di via Tiburtina, svolgendo tutte le mansioni con piena autonomia gestionale, occupandosi della verifica della merce e delle preparazioni degli ordini del reparto (v. dichiarazione del teste << Dal 2008 TE2 fino all'attribuzione di tale qualifica il ric.te svolgeva mansioni di addetto alle vendite con mansioni di rifornimento scaffale , pulizia negozio, contatti con la clientele, all'occorrenza svolgimento di mansioni di cassa, preparazione di ordini con il cd. terminalino;
dopo circa un anno
e mezzo, si occupava esclusivamente del reparto freschi. Ne aveva la responsabilità controllando anche le scadenze dei prodotti e spuntando le fatture;
riportava a me in qualità di assistente di filiale, anche al fine di predisporre un inventario finale mensile alla sede centrale. Preciso io non avevo modo di controllare i dati inseriti dal ricorrente nel terminalino…>>; dichiarazione confermata anche dai testi di parte conventa <il ricorrente , a quanto ricordo, lavorava al reparto TE3 freschi e gestiva il reparto con altri due colleghi e faceva gli ordini di quel reparto;
lavorava anche in altri reparti mettendo merce negli scaffali>> e del teste il quale, pur non confermando che il TE4 ricorrente fosse addetto in via esclusiva al reparto freschi ha precisato che il ricorrente <doveva anche preparare gli ordini per il rifornimento merce . Non tutti gli addetti vendita svolgevano queste mansioni di preparazione ordini>>.)
Dalla lettura delle sopra esposte dichiarazioni testimoniali, non può che ritenersi condivisibile ed immune da vizi la parte della decisione gravata, nella quale il Tribunale ha affermato che < proprio tale mansione di preparazione ordini in via autonoma costituisse tratto peculiare dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente rispetto agli altri addetti alle vendite e conferma la sussistenza dell'autonomia operativa propria delle mansioni riconducibili al 2° livello fin dal 2010>>.
Stesse osservazioni devono farsi in merito alla correttezza della sentenza di primo grado, sull'accertamento effettuato circa le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo successivo al 17 giugno 2013 in qualità di Vice assistente di filiale e sulla sussumibilità delle stesse nel II° livello di inquadramento, laddove anzi, i profili di autonomia gestionale e gli ulteriori tratti tipici del II° livello sono stati ancora più evidenti (v. dichiarazioni testimoniali << Quando svolgeva mansioni di vice TE2 assistente di vendite aveva oltre quelle che ho detto anche mansioni di apertura e chiusura cassa ed apertura e chiusura negozio ed ordini del negozio, reperibilità notturna in mia sostituzione . Quando io non c'ero mi sostituivano i vice assistenti>>; v. dichiarazione teste << Io a TE3 quell'epoca ero assistente di filiale e il ric.te svolgeva mansioni di vice assistente di filiale ovvero in mia assenza ricopriva il mio ruolo impartendo direttive al personale e commissionando la merce consultando il capo settore. Il capo settore era presente mediamente quattro volte a settimana per un minimo di un'oretta; per il resto si comunicava con lui via telefonandogli o via e-mail. A volte c'ero io ed i vice assistenti a volte c'era uno solo di essi che mi sostituiva nelle mie mansioni. Il ric.te come tutti i vice assistenti svolgeva all'occorrenza mansioni di sistemazione merci, operazioni di cassa, rapporti con la clientela, pulizia dei locali;
all'occorrenza anche io quale assistente di filiale svolgevo tali mansioni . Io quale assistente di filiale ed i due vice assistenti avevamo le chiavi del punto vendita ed il badge per attivare e disattivare l'allarme >>; v. dichiarazione teste << nel 2018, TE5 non ricordo il mese , è arrivato il ric.te che svolgeva mansioni di vice capo negozio, ovvero in assenza del capo negozio era lui che ci dava le direttive . In genere o c'era il capo negozio o il ric,te perché si alternavano in turni. Era il ric.te che predisponeva gli ordini di tutto il punto vendita tramite il cd “ terminalino “e ci impartiva gli ordini all'arrivo della merce . Era lui a ricevere le bolle di consegna della merce, verificarne la correttezza rispetto all'ordinativo e firmare le bolle
. In assenza del capo negozio ci rivolgevamo al ric.te per permessi, ferie
, malattie . Era il ric.te che ci comunicava i turni settimanali ed era lui che li predisponeva;
come ho detto se c'era il caponegozio lo faceva lui oppure se era di turno il ric.te li predisponeva il ricte;
gestiva i fondi cassa ovvero all'apertura prendeva i fondi cassa e li posizionava nelle casse;
alla chiusura noi addetti vendite con la supervisione del ricorrente che controllava l'importo del versamento , versavamo il ricavato nella cassaforte della quale deteneva le chiavi. Era il ric.te a consegnare settimanalmente gli importi detenuti in cassaforte all'agenzia portavalori
. Aveva le chiavi del punto vendita ed i codici dell'allarme:. … Era il ric.te ad accogliere nell'evenienza personale Asl e forze dell'ordine.”; v. dichiarazione teste << Il ric.te svolgeva le mansioni di vice TE6 assistente di filiale – addetto alle vendite. In realtà sia i vice assistenti che gli assistenti di filiale svolgevano le stesse mansioni. Eravamo in tre
a svolgere tali mansioni io , il ric.te e : noi ordinavamo Controparte_6 la merce e o personalmente o con la collaborazione degli addetti alle vendite la posizionavamo sugli scaffali, operavamo come cassiere come tutti gli addetti alle vendite . Nella sostanza svolgevamo tutti le stesse mansioni dovendo tutti riferire al capo settore>>.).
Ciò posto, anche a non voler considerare la testimonianza resa dal teste
- ritenuto inattendibile da parte appellante - e che Testimone_7 sostanzialmente ha confermato quanto già dichiarato dagli altri testi, senza alcun tipo di contraddizione - tutte le dichiarazioni sopra riportate sarebbero già di per sé sufficienti a dimostrare che le mansioni espletate dall'appellato fossero caratterizzate da autonomia operativa, gestionale e decisionale (se pur nell'ambito delle direttive più generali) e che le eventuali altre mansioni svolte “all'occorrenza” non potessero essere considerate né prevalenti, né proprie del IV° livello.
Ad ogni modo questa Corte ritiene che anche la testimonianza del
[...]
TE
, vista la concordanza con quanto emerso dalle restanti dichiarazioni, possa essere valutata nel compendio probatorio, posto che la valutazione dell'interesse del terzo, se adeguatamente motivata, è lasciata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte escluso l'applicabilità dell'art. 246 c.p.c. nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di un'autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita (Cass. civ., sez. II, n. 21239/2019).
Ciò posto, si rileva che la Società appellante non ha mai contestato lo svolgimento di tali attività da parte del ricorrente, limitandosi soltanto ad affermarne il carattere puramente residuale.
Orbene è proprio tale valutazione che non può ritenersi condivisibile alla luce anche del più consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma che, “al fine di verificare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità” ((Cass. ordin, n. 25772/2024, cfr., ex plurimis, Cass. n. 27887/2009 e Cass. n. 36358/2021).
Peraltro, “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansioni maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”.
(Cass. Ordinanza n. 2969/2021 del 08/02/2021).
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata risulta coerente, logica e corretta, avendo accertato che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente – non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo – fossero prevalenti e riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Una volta individuate pertanto le effettive attività svolte dall'appellata, come emerse dalle dichiarazioni in atti, giova richiamare anche in tale sede le declaratorie contrattuali di riferimento ai fini della verifica del corretto inquadramento da parte del primo giudice.
Il CCNL Commercio, indica come appartenenti al IV livello di inquadramento «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite»; e al II livello «i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica» e cioè: 1) ispettore;
2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;
… 6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7) contabile con mansioni di concetto;
8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
9) consegnatario responsabile di magazzino”; mentre appartengono al
Quarto Livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè… 1) contabile
d'ordine; 2) cassiere comune;
…. 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); 9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)… 11) magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita”.
Come si evince dalla lettura delle sopra richiamate declaratorie, i caratteri necessari e distintivi ai fini dell'inquadramento nell'invocato II livello sono le funzioni di coordinamento e controllo e lo svolgimento dei compiti in autonomia, caratteri che risultano stati tutti confermati dall'istruttoria testimoniale, come correttamente valutato nella gravata sentenza.
Ciò posto, si osserva che le doglianze dell'appellante, oltre a mirare ad una diversa lettura delle testimonianze non sono in grado di evidenziarne, in modo soddisfacente, le illogicità o travisamenti in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle prove è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito ed il giudice d'appello non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale in assenza di evidenti vizi, che nel caso di specie, questa Corte non ravvisa, ritendo la motivazione logica e coerente rispetto a quanto dichiarato dai testi.
Alla luce dei sopra citati principi, la decisione sul punto risulta condivisibile ed immune da ogni censura, ed il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, la Società lamenta l'erroneità della sentenza per aver rigettato la sollevata eccezione di prescrizione delle differenze retributive anteriori al 13 luglio 2015, facendo riferimento impropriamente ad una serie di sentenze antecedenti alle note pronunce della Suprema Corte (n. 26246/2022 e 30957/2022) - correttamente citate dal primo Giudice - le quali, hanno chiarito che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, la prescrizione non decorre mai in costanza del rapporto di lavoro ( ancorché rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18 S.L.), bensì dalla sua cessazione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che, in linea con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948, n. 4 c.c., la prescrizione decorre in corso di rapporto esclusivamente quando la reintegrazione sia la sanzione prevedibile “contro ogni illegittima risoluzione”.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Riforma Fornero e del Jobs Act, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), come nel caso di specie, il termine di prescrizione decorre, anche per i lavoratori dipendenti da aziende con i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav., dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tal senso si richiamano anche le note pronunce Cass. nn. 36066/2022,
36108/2022, 36292/2022, 29831/2022, 30957/2022, 30958/2022,
36932/2022, 4186/2023, 4321/2023, 6773/2024.
Per tali ragioni, considerato che il era, come è, ancora in forza alla CP_1
Società, il motivo di gravame in esame è infondato e merita di essere rigettato, con conseguente conferma della decisione di primo grado anche in parte qua, del tutto rispettosa dei principi e delle fonti normative applicabili in punto di prescrizione dei crediti retributivi.
Con il terzo motivo di gravame, che parimenti risulta infondato,
[...]
impugna la decisione del primo giudice nella parte in cui la Parte_1 gravata sentenza, non distinguendo ai fini della decorrenza della prescrizione tra obbligazione retributiva e obbligazione contributiva, dispone la condanna della Società alla regolarizzazione contributiva su tutte le differenze retributive oggetto di condanna (dal 1° giugno 2010 in poi), in violazione dell'art. 3 comma 9 della L. 335 del 1995 da cui si evince che il termine prescrizionale dei contributi previdenziali è quinquennale.
Invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995, il diritto dell' alla riscossione dei contributi previdenziali si prescrive nel CP_2 termine quinquennale decorrente dalla scadenza del termine previsto per il relativo versamento, salvo che il lavoratore o i suoi superstiti abbiano presentato denuncia del relativo credito, nel qual caso il termine resta decennale. La Cassazione ha più volte chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento (Cass.
n. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. n. 1557/2020), non trovando applicazione l'orientamento sull'art. 18 Statuto dei lavoratori e sulla stabilità reale del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'obbligo contributivo ha natura autonoma e distinta rispetto all'obbligazione retributiva, ed è caratterizzato dalla sua indisponibilità (Cass. n.
8662/2019; Cass. ord. n. 13650/2019). CP_ Tuttavia, come correttamente osservato dalla difesa dell' il legislatore emergenziale, in ragione della pandemia da Covid-19, ha introdotto specifiche disposizioni di sospensione dei termini di prescrizione in materia contributiva. In particolare, l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un periodo pari a 129 giorni e l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, conv. in L. n. 21/2021, ha disposto un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni.
Ne consegue che al termine ordinario di prescrizione quinquennale deve aggiungersi un periodo di sospensione complessivo di 311 giorni.
Applicando tali principi al caso in esame, i contributi relativi alla prima mensilità oggetto di causa (giugno 2016) erano dovuti entro il 16 luglio
2016. Il termine di prescrizione quinquennale sarebbe quindi scaduto il
16 luglio 2021. Tuttavia, per effetto delle sospensioni sopra richiamate, il termine è stato prorogato sino al 23 maggio 2022.
Poiché il ricorso introduttivo del lavoratore, che ha determinato la chiamata in causa dell' , è stato notificato in data 24 gennaio 2022, CP_2 esso ha validamente interrotto la prescrizione, che non era ancora maturata.
La decisione del Tribunale di primo grado sul punto deve pertanto essere confermata, ed il motivo di gravame respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello lamenta Parte_1 la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente aderito ai conteggi di parte ricorrente, omettendo di considerare i conteggi aziendali e di disporre una CTU contabile.
In sostanza, l'appellante asserisce che il Tribunale avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., nel recepire “in toto i criteri di calcolo adottati nei conteggi avversari”, nonostante la loro contestazione da parte della Società e la produzione di un
contro
-conteggio da cui sarebbe risultato un credito per il lavoratore di € 50.782,28, dunque inferiore a quello rivendicato, pari ad
€ 53.644,21. Orbene, la doglianza è manifestamente infondata dal momento in cui, proprio l'art. 115 c.p.c. prevede che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti: ed è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame, posto che il aveva allegato nel ricorso CP_1 introduttivo un conteggio e una relazione contabile, asseverati dal
Consulente del Lavoro, dal quale emergevano le differenze stipendiali, mese per mese, spettanti per l'erroneo inquadramento ricevuto, che sono stati ritenuti corretti dal Tribunale sia sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
La mera contestazione dei conteggi da parte di , infatti, non Pt_1 implica né la violazione dell'art. 115 c.p.c. né che la contestazione debba necessariamente essere meritevole di accoglimento.
Di contro, il primo giudice, nell'esercizio del proprio libero convincimento, risulta aver valutato sia le allegazioni contabili prodotte dal lavoratore che le contestazioni mosse dal datore, ritenendo le prime meritevoli di accoglimento, fornendone peraltro congrua e condivisibile motivazione laddove ha affermato che “Le contestazioni di parte resistente sui conteggi allegati al ricorso sono del tutto generiche non avendo la convenuta in alcun modo precisato in memoria quali voci sarebbero contestate e per quali ragioni limitandosi ad asserire che si tratterebbe di conteggi non supportati da alcun documento ed errati;
in ogni caso non è dubitabile che le differenze retributive relative allo straordinario come risultante da buste paga debbano essere integralmente computate”.
Inoltre, si fa presente che l'appellante aveva indicato in primo grado – gradatamente – come dovuta una somma di circa 3.000 euro più bassa di quella oggetto di petitum del lavoratore (€ 50.782,28 a fronte di €
53.644,21) e che tale differenza fosse dovuta, all'erronea valorizzazione e scomputo da parte della Parte_2 corrisposto in busta paga: questo il motivo per il quale il Tribunale correttamente prende posizione in sentenza sulla condivisibilità dei conteggi del lavoratore anche in punto di straordinario.
Si osserva, infatti, che lo “straordinario forfettizzato” è stato così indicato dalla nella lettera del 18.6.2013 inviata al (doc. 2 all. ric.) Pt_1 CP_1 e che lo stesso, corrisposto e previsto in busta paga, non può e non deve essere scomputato dalle somme percepite nell'ambito del conteggio delle differenze spettanti per il diverso livello di inquadramento.
La censura non merita pertanto accoglimento.
Pertanto, il quarto motivo di appello deve essere rigettato e va confermata la condanna al pagamento delle differenze retributive nella misura determinata in prime cure.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore delle domande presentate, sono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa