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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7790/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 2023-0000692754 IMU 2014
- ATTO n. 2023-0000692754 IMU 2015
- ATTO n. 2023-0000692754 IMU 2016
- ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2016
- ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2017 - ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2018
- ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5285/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 20 dicembre 2024, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7790 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 5, depositata in data 20.05.2024, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto nei confronti del Comune di C.mmare di Stabia avverso il preavviso di fermo n. 692754/2023 del 30/11/2023, notificato in data
15/12/2023, emesso dalla Soget S.p.A. per il mancato pagamento dei tributi IMU annualità 2014-2015-2017
e TASI annualità 2017-2018-2019, per l'importo complessivo di €. 1.749,81.
La contribuente aveva eccepito l'inesistenza parziale della pretesa tributaria relativa ad IMU 2014 e Tasi
2018 , in quanto già annullata in sede giudiziaria;
per i crediti restanti aveva dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione e decadenza delle pretese tributarie;
la carenza di motivazione e di indicazione del calcolo degli interessi;
la carenza di potere della concessionaria SO.G.E.T. SPA.
La Corte di primo grado aveva ritenuto non correttamente instaurato il contraddittorio in quanto il ricorso era stato notificato solo al concessionario e non anche all'ente impositore, in violazione della nuova fattispecie di litisconsorzio necessario introdotta dal d.lgs. 30.12.2023 n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024, mediante la novella dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'appellante contestava l'esistenza di un litisconsorzio necessario ed in ogni caso eccepiva che, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 542 del 1992, non era stata disposta l'integrazione del contraddittorio;
riproponeva i motivi di cui al ricorso di primo grado e ne chiedeva l'accoglimento, vinte le spese.
Il Comune convenuto in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata;
le parti depositavano memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 17-1-2024 in cui si contesta per una parte dei crediti l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria Soget s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità. Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. ( Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA. condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 700,00 per il primo grado ed in € 900,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 237/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7790/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 2023-0000692754 IMU 2014
- ATTO n. 2023-0000692754 IMU 2015
- ATTO n. 2023-0000692754 IMU 2016
- ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2016
- ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2017 - ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2018
- ATTO n. 2023-0000692754 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5285/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 20 dicembre 2024, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7790 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 5, depositata in data 20.05.2024, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto nei confronti del Comune di C.mmare di Stabia avverso il preavviso di fermo n. 692754/2023 del 30/11/2023, notificato in data
15/12/2023, emesso dalla Soget S.p.A. per il mancato pagamento dei tributi IMU annualità 2014-2015-2017
e TASI annualità 2017-2018-2019, per l'importo complessivo di €. 1.749,81.
La contribuente aveva eccepito l'inesistenza parziale della pretesa tributaria relativa ad IMU 2014 e Tasi
2018 , in quanto già annullata in sede giudiziaria;
per i crediti restanti aveva dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici;
la prescrizione e decadenza delle pretese tributarie;
la carenza di motivazione e di indicazione del calcolo degli interessi;
la carenza di potere della concessionaria SO.G.E.T. SPA.
La Corte di primo grado aveva ritenuto non correttamente instaurato il contraddittorio in quanto il ricorso era stato notificato solo al concessionario e non anche all'ente impositore, in violazione della nuova fattispecie di litisconsorzio necessario introdotta dal d.lgs. 30.12.2023 n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024, mediante la novella dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
L'appellante contestava l'esistenza di un litisconsorzio necessario ed in ogni caso eccepiva che, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 542 del 1992, non era stata disposta l'integrazione del contraddittorio;
riproponeva i motivi di cui al ricorso di primo grado e ne chiedeva l'accoglimento, vinte le spese.
Il Comune convenuto in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata;
le parti depositavano memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 17-1-2024 in cui si contesta per una parte dei crediti l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria Soget s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità. Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. ( Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA. condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 700,00 per il primo grado ed in € 900,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge