Articolo 4 della Legge 23 giugno 1990, n. 176
Articolo 3
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13 luglio 1990
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri De Michelis, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLi
Entrata in vigore il 13 luglio 1990