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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6393/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 6651/2022)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Corcione, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Capua, alla via G. Alviani Pal. Imbriani n. 28
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2013 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 10.05.2022 aveva presentato domanda per ottenere il CP_1 riconoscimento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili (indennità di accompagnamento) in quanto cieca assoluta e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso con esito infruttuoso, evidenziato di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6651/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Con ordinanza del 09.05.2024, il giudicante, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14.08.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 13.09.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 11.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziandone la mancata corrispondenza rispetto ai quesiti formulati in sede di conferimento dell'incarico, avuto riguardo, altresì, al petitum di cui alle conclusioni del ricorso per ATP, per cui, in presenza di puntuali contestazioni, l'opposizione è sicuramente ammissibile.
Con ordinanza del 09.05.2024, questo giudicante, ritenutane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali.
Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Appare utile ricordare che la legislazione italiana con la locuzione "cieco" intende tre gradi di minorazione diversi (cui corrispondono interventi sociali diversi): - cieco assoluto, cioè chi è totalmente privo della vista o il cui residuo visivo consente la sola percezione dell'ombra e della luce.
- cieco ventesimista, cioè chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo.
- cieco decimista, cioè chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, sempre con eventuale correzione ottica.
Va notato che, per quanto concerne la classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, la legge 3 aprile 2001, n. 138, ha introdotto nuovi criteri tecnico-scientifici di classificazione della cecità che, però, non modificano la normativa vigente in materia di provvidenze economiche e sociali.
Secondo questa legge, per quel che qui interessa, sono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Le provvidenze erogate ai ciechi sono:
A. pensione (legge 27.5.1970 n. 382):
intera è corrisposta ai ciechi assoluti di età superiore ai 18 anni e con reddito non superiore al limite stabilito dalla legge e non titolari di pensione sociale;
ridotta è corrisposta, alle stesse condizioni di reddito, ai ciechi "ventesimisti", senza limiti di età
e non titolari di pensione sociale e ai ciechi assoluti ricoverati anche a parziale carico della CP_2
B. assegno a vita per i ciechi decimisti con reddito non superiore al limite fissato dalla legge;
C. indennità di accompagnamento (per 12 mensilità), è concessa, indipendentemente dal reddito, a tutti i ciechi assoluti di qualsiasi età (art. 1 L. 508/1988);
D. indennità speciale (per 12 mensilità), è concessa, indipendentemente dal reddito a tutti i ciechi parziali "ventesimisti" di qualsiasi età (art. 3 L. 508/1988).
Tanto premesso, il consulente nominato nel giudizio di opposizione, sulla base della documentazione medica in atti, ha accertato che è affetta da patologie - descritte Parte_1 nella relazione versata in atti e qui da intendersi integralmente trascritte - tali da renderla cieca assoluta a far data dal 19.11.2024.
In ordine alla individuata decorrenza il consulente nominato dal Tribunale ha rilevato - in relazione alla patologia visiva riscontrata (“maculopatia con progressiva degenerazione e deficit visivo progressivo”) - l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio (certificato medico Asl di Caserta dott. ASL CE del 19.11.2024), ha acquisito quelle caratteristiche di Persona_1 gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.
Le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Osserva, tuttavia, il Tribunale come, viceversa, non si ritengono condivisibili le conclusioni dell'elaborato peritale relativamente alla decorrenza del requisito sanitario, che il CTU riconosce a far data dal 19.11.2024 (data coincidente con la data di redazione del certificato medico richiamato nell'elaborato peritale in atti).
Ed, infatti, considerato che la patologia visiva accertata dal consulente è da ritenersi ingravescente, come affermato dallo stesso CTU e attestato dalla documentazione in atti, ritiene il giudicante come vada riconosciuto il requisito della cecità assoluta alla ricorrente a far data dal maggio 2024 (ossia retrodatandolo di sei mesi rispetto alla data del certificato medico indicato nella perizia), data ritenuta congrua tenuto conto sia di quelli che sono gli ordinari criteri medico legali di retrodatazione della diagnosi di una maggiore gravità del quadro invalidante riportato nella relazione, sia di quanto certificato nella documentazione sanitaria in atti (cfr. certificato medico del
19.06.2024 rilasciato dall' , in Controparte_3 assenza di documentazione medica relativa ad un periodo antecedente, dalla quale possa evincersi la preesistenza delle patologie rilevate nella gravità riscontrata.
In conclusione, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, ferme le considerazioni che precedono in ordine invece alla individuata decorrenza.
Deve, viceversa, essere disattesa la consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo in quanto non suffragata da adeguata motivazione.
Giova poi precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010,
6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che è da ritenersi cieca assoluta a far data da maggio 2024, sussistendo, pertanto, il Parte_1 requisito sanitario previsto dalla legge quale presupposto ai fini del riconoscimento delle provvidenze economiche previste (nella specie indennità di accompagnamento) per gli invalidi ciechi assoluti.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara soggetto invalido in quanto Parte_1 cieca assoluta a far data da maggio 2024;
b) compensa integralmente le spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6393/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 6651/2022)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Corcione, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Capua, alla via G. Alviani Pal. Imbriani n. 28
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2013 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 10.05.2022 aveva presentato domanda per ottenere il CP_1 riconoscimento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili (indennità di accompagnamento) in quanto cieca assoluta e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era concluso con esito infruttuoso, evidenziato di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6651/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Con ordinanza del 09.05.2024, il giudicante, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14.08.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 13.09.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 11.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziandone la mancata corrispondenza rispetto ai quesiti formulati in sede di conferimento dell'incarico, avuto riguardo, altresì, al petitum di cui alle conclusioni del ricorso per ATP, per cui, in presenza di puntuali contestazioni, l'opposizione è sicuramente ammissibile.
Con ordinanza del 09.05.2024, questo giudicante, ritenutane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali.
Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Appare utile ricordare che la legislazione italiana con la locuzione "cieco" intende tre gradi di minorazione diversi (cui corrispondono interventi sociali diversi): - cieco assoluto, cioè chi è totalmente privo della vista o il cui residuo visivo consente la sola percezione dell'ombra e della luce.
- cieco ventesimista, cioè chi ha un residuo visivo in ciascuno degli occhi, con eventuale correzione di lenti, non superiore ad un ventesimo.
- cieco decimista, cioè chi ha un residuo visivo non superiore in ciascun occhio ad un decimo, sempre con eventuale correzione ottica.
Va notato che, per quanto concerne la classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, la legge 3 aprile 2001, n. 138, ha introdotto nuovi criteri tecnico-scientifici di classificazione della cecità che, però, non modificano la normativa vigente in materia di provvidenze economiche e sociali.
Secondo questa legge, per quel che qui interessa, sono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Le provvidenze erogate ai ciechi sono:
A. pensione (legge 27.5.1970 n. 382):
intera è corrisposta ai ciechi assoluti di età superiore ai 18 anni e con reddito non superiore al limite stabilito dalla legge e non titolari di pensione sociale;
ridotta è corrisposta, alle stesse condizioni di reddito, ai ciechi "ventesimisti", senza limiti di età
e non titolari di pensione sociale e ai ciechi assoluti ricoverati anche a parziale carico della CP_2
B. assegno a vita per i ciechi decimisti con reddito non superiore al limite fissato dalla legge;
C. indennità di accompagnamento (per 12 mensilità), è concessa, indipendentemente dal reddito, a tutti i ciechi assoluti di qualsiasi età (art. 1 L. 508/1988);
D. indennità speciale (per 12 mensilità), è concessa, indipendentemente dal reddito a tutti i ciechi parziali "ventesimisti" di qualsiasi età (art. 3 L. 508/1988).
Tanto premesso, il consulente nominato nel giudizio di opposizione, sulla base della documentazione medica in atti, ha accertato che è affetta da patologie - descritte Parte_1 nella relazione versata in atti e qui da intendersi integralmente trascritte - tali da renderla cieca assoluta a far data dal 19.11.2024.
In ordine alla individuata decorrenza il consulente nominato dal Tribunale ha rilevato - in relazione alla patologia visiva riscontrata (“maculopatia con progressiva degenerazione e deficit visivo progressivo”) - l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo in particolare a quanto emerso dalla documentazione sanitaria depositata dalla difesa della parte ricorrente nel corso del presente giudizio (certificato medico Asl di Caserta dott. ASL CE del 19.11.2024), ha acquisito quelle caratteristiche di Persona_1 gravità tali da giustificare il riconoscimento della prestazione richiesta.
Le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Osserva, tuttavia, il Tribunale come, viceversa, non si ritengono condivisibili le conclusioni dell'elaborato peritale relativamente alla decorrenza del requisito sanitario, che il CTU riconosce a far data dal 19.11.2024 (data coincidente con la data di redazione del certificato medico richiamato nell'elaborato peritale in atti).
Ed, infatti, considerato che la patologia visiva accertata dal consulente è da ritenersi ingravescente, come affermato dallo stesso CTU e attestato dalla documentazione in atti, ritiene il giudicante come vada riconosciuto il requisito della cecità assoluta alla ricorrente a far data dal maggio 2024 (ossia retrodatandolo di sei mesi rispetto alla data del certificato medico indicato nella perizia), data ritenuta congrua tenuto conto sia di quelli che sono gli ordinari criteri medico legali di retrodatazione della diagnosi di una maggiore gravità del quadro invalidante riportato nella relazione, sia di quanto certificato nella documentazione sanitaria in atti (cfr. certificato medico del
19.06.2024 rilasciato dall' , in Controparte_3 assenza di documentazione medica relativa ad un periodo antecedente, dalla quale possa evincersi la preesistenza delle patologie rilevate nella gravità riscontrata.
In conclusione, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, ferme le considerazioni che precedono in ordine invece alla individuata decorrenza.
Deve, viceversa, essere disattesa la consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo in quanto non suffragata da adeguata motivazione.
Giova poi precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010,
6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che è da ritenersi cieca assoluta a far data da maggio 2024, sussistendo, pertanto, il Parte_1 requisito sanitario previsto dalla legge quale presupposto ai fini del riconoscimento delle provvidenze economiche previste (nella specie indennità di accompagnamento) per gli invalidi ciechi assoluti.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara soggetto invalido in quanto Parte_1 cieca assoluta a far data da maggio 2024;
b) compensa integralmente le spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni