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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais
Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5508 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto domanda di accertamento e condanna in materia di distanze legali, risarcimento del danno, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Baiano (AV), alla Via Parte_1 C.F._1
Rossini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Acierno che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTTORE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Controparte_1 C.F._2
Pinasca n. 12, presso lo studio dell'Avv. Monica Durate che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1
al Tribunale di Catanzaro, e deducendo: Controparte_1 Parte_2
- di essere divenuto proprietario in forza di atto pubblico di donazione (rep. 41227/13318) di un terreno sito in Catanzaro, alla Via Trapani n. 2/I confinante con il fondo degli odierni convenuti sul quale insisteva “una baracca in lamiera di circa 30 mq” e di 2.30 m. di altezza,
“pericolante e sporca, con copertura in eternit, situata in prossimità del confine” dei terreni;
- di aver, in diverse occasioni, invitato verbalmente gli odierni convenuti a rimuovere il manufatto fatiscente e non accatastato, in quanto edificato in violazione della normativa urbanistica e delle norme dettate in materia di distanze legali, nonché a mantenere pulito il fondo;
tuttavia, questi - non solo non vi provvedevano - quanto “abbandonavano alla incuria totale il terreno di loro proprietà confinante, lasciando crescere (…) alberi di alto fusto” ad una distanza inferiore ai tre metri che coprivano totalmente la visuale dell'abitazione, nonché
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 una fitta vegetazione “che creava disagi all'attore per il passaggio con veicoli, poiché l'erba alta e sporgente danneggiava le auto che vi transitavano”; sicché l'attore era costretto a provvedere personalmente e periodicamente al taglio dei rami;
- di aver avviato procedura di mediazione, alla quale tuttavia i convenuti non partecipavano;
ed infatti, l'incontro fissato per il 12 settembre 2016 si concludeva con esito negativo per mancata comparizione delle parti invitate;
- che la posizione e la crescita incontrollata degli alberi ad alto fusto e dell'erba, nonché le cattive condizioni in cui versavano il manufatto ed il terreno dei conventi costituivano atti emulativi ai sensi dell'art. 833 c.c., in quanto determinati dal solo intento di nuocere ed arrecare molestia all'attore.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, difesa, conclusione, accertare
i fatti in premessa :
- condannare i convenuti a rimuovere il manufatto edificato perché oltre a violare la regolamentazione sulle distanze legali, è contrario ad ogni normativa igienico-sanitaria;
- condannare, altresì, i convenuti a provvedere definitivamente all'estirpazione di alberi piantati o che nascono ad una distanza inferiore a quella prevista per legge e che invadono la proprietà dell'attore e a mantenere pulito tutto il terreno con la rimozione di tutto ciò che è contrario al decoro urbano;
- condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti da valutarsi in via equitativa, per i disagi provocati dagli atti emulativi continuativi posti in essere da controparte a danno dell'attore;
- condannare alla prima udienza parte convenuta al versamento in favore dell'
[...]
di una somma di importo di euro 98,00 corrispondente al contributo Parte_3 unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 5, d.lgs. n.
28/2010;
- condannare parte convenuta al rimborso di spese vive documentate, relative alle raccomandate inviate alla controparte, di euro 14,00 pagate dall'attore all'Organismo di
Mediazione;
- condannare i convenuti alle spese e agli onorari di causa con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma
c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione.
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 Conceda la provvisoria esecuzione della sentenza”.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2017 si costituivano in giudizio e eccependo – in via preliminare - il difetto di Controparte_1 Parte_2
competenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace, sul presupposto che la controversia verteva in materia di apposizione di termini e distanze legali.
In via riconvenzionale, proponevano domanda di accertamento dell'acquisto della servitù “di mantenere detta baracca nella medesima posizione in cui si trova” per intervenuta usucapione.
Nel merito, impugnavano e contestavano in fatto ed in diritto la fondatezza delle domande attoree, asserendo la non attualità delle fotografie prodotte da controparte che riproducevano lo stato dei luoghi. Esponevano, infatti:
1) di aver già provveduto alla rimozione del tetto in eternit, giacché in data 5 giugno 2015 avevano presentato al Comune di Catanzaro segnalazione certificata di inizio attività per la demolizione della baracca e rimozione del tetto di copertura e di aver tempo sino al 5 giugno
2018 per l'abbattimento del manufatto;
2) che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, né la baracca né il terreno di loro proprietà versavano in condizioni di carenza igienico-sanitaria o di pericolo per la sicurezza altrui, atteso che i convenuti, seppur residenti altrove (l'uno in Piemonte e l'altro in Lombardia) provvedevano periodicamente a mantenere pulito il terreno, anche mediante il taglio dell'erba e la potatura delle piante, avvalendosi “almeno cinque volte durante l'anno” dell'opera di tale
; Persona_1
3) che gli arbusti e le piante insistenti sul loro terreno, oltre a non essere alberi ad alto fusto
(fatta eccezione per una pianta di fico posta ad un metro e mezzo dal confine) rispettavano la distanza prescritta dall'art. 892 c.c., in quanto posti ad un metro e mezzo dal confine;
4) che nessun atto emulativo era stato da loro compiuto in danno dell'attore, neppure sotto il profilo dell'omissione;
5) che parimenti infondata era la domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione alla mediazione, atteso che per le materie di competenza esclusiva del Giudice di Pace detta procedura non era necessaria.
Avanzata in via istruttoria richiesta di CTU, di interrogatorio formale e prova testimoniale, gli odierni convenuti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illl.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 - in via pregiudiziale e/o preliminare di rito: dichiarare la propria incompetenza per materia in relazione alle domande avversamente proposte ex art. 892 c.c., essendo competente il
Giudice di Pace di Catanzaro, con ogni conseguenziale provvedimento;
nel merito, in via riconvenzionale: accertare che la baracca presente sul terreno di proprietà dei sigg.ri e è stata costruita da più di trent'anni e per l'effetto Controparte_1 Parte_2
dichiarare acquisita per usucapione in capo ai convenuti la servitù di mantenere detta baracca nella medesima posizione in cui si trova, respingendo le avverse pretese ex art. 873 c.c.; nel merito: respingere tutte le domande proposte dal sig. nei confronti dei Parte_1 sigg.ri e e per l'effetto mandare assolti quest'ultimi da ogni Controparte_1 Parte_2
avversa domanda.
Con il favore di diritti, onorari, spese di causa, rimborso forfettario 12.5%, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Concessi all'esito della prima udienza di comparizione del 6 aprile 2017 i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2018 il Giudice allora titolare del ruolo disponeva procedersi mediante espletamento di CTU e nominava all'uopo l'Ing.
al quale erano sottoposti i seguenti quesiti: «Il C.t.u., esaminata la Persona_2
documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine:
1) descriva l'attuale stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica;
2) individui l'esatta posizione dei confini tra i beni delle parti in causa;
3) descriva analiticamente la baracca esistente sul fondo di parte convenuta, indicata in citazione, specificandone natura, ubicazione, epoca di effettuazione, materiale utilizzato e rispetto delle prescrizioni normative vigenti all'epoca della sua realizzazione nonché dei titoli amministrativi abilitativi (se esistenti), accertando altresì, alla stregua delle norme del codice civile e degli strumenti urbanistici (piani regolatori, regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione) in vigore nel Comune di Davoli alla data di proposizione della domanda giudiziale
(che sarà cura del consulente ricercare ed individuare) se parte convenuta nel realizzare tale opera abbia rispettato le distanze normativamente previste rispetto al fondo di proprietà attorea;
4) dica se la costruzione di cui al quesito precedente sia idonea ad arrecare pregiudizio alla sicurezza e salubrità del fondo di parte attrice;
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 5) previa classificazione degli alberi presenti sulla proprietà dei convenuti e previa individuazione delle distanze dei singoli alberi dal confine, accerti se possa ritenersi rispettato il disposto normativo di cui all'art. 892 c.c.;
6) ove sia accertato il mancato rispetto delle distanze di legge, in ordine a tutti i beni suddetti, quantifichi i costi dell'attività di arretramento delle opere realizzate in violazione della disciplina sulle distanze;
7) in caso in cui non sia possibile, per ragioni di staticità, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, quantifichi il valore del deprezzamento subito dai beni di parte attrice».
1.3. Prestato giuramento all'udienza del 17 settembre 2018 e depositato l'elaborato peritale in data 28 febbraio 2019, il Giudice titolare della causa - con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 maggio 2019 - ritenuta la completezza e l'esaustività della perizia - rigettava le ulteriori richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza dell' 8 luglio 2021 per intervenuto decesso del convenuto , il giudizio veniva riassunto dall'attore con ricorso ex art. 303 c.p.c. Parte_2
depositato in data 23 settembre 2021.
1.4. Costituitosi in giudizio con comparsa costitutiva depositata il 27 settembre 2021,
[...]
si riportava integralmente a tutti i precedenti scritti ed atti difensivi ed insisteva CP_1 nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
1.5. Stante l'assenza del Giudice titolare del ruolo, all'udienza del 9 novembre 2021 la causa era rinviata per i medesimi incombenti ed in data 18 gennaio 2022 assegnata allo scrivente
Magistrato.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21 dicembre 2023 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.6. Con ordinanza del 19 giugno 2024, il procedimento era rimesso sul ruolo, atteso che in sede di comparse conclusionali depositate in data 15 marzo 2024, l'odierno convenuto rappresentava che la “baracca” era stata completamente demolita. Veniva, pertanto, disposta la comparizione delle parti al fine di sollecitare il contraddittorio in merito a tale questione, onde vagliare una possibile pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 9 luglio 2024, mentre l'attore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, parte convenuta manifestava la propria disponibilità alla compensazione delle spese processuali in ragione di una eventuale declaratoria di cessata materia del contendere. In
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 assenza di pari disponibilità di parte attrice, insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni e nella condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Precisate nuovamente le conclusioni, la causa era introitata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice di Pace sollevata da parte convenuta.
Parte convenuta afferma, in particolare, che il presente giudizio è sottratto alla competenza del Tribunale in quanto avente ad oggetto controversia tra proprietari confinanti relativa all'osservanza delle distanze legali riguardo al piantamento di alberi e siepi disciplinata dall'art. 892 c.c.; materia devoluta ai sensi dell'art. 7 c.p.c. alla competenza, senza limiti di valore, del Giudice di Pace.
Deduce, altresì, l'irrilevanza della proposizione di ulteriori domande proposte dall'attore e di competenza del Tribunale, atteso che – in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
– non opererebbe alcuna “vis actrativa”.
Nel replicare ed opporsi alla suddetta eccezione, l'attore afferma che il presente giudizio è sottratto alla competenza per materia del Giudice di pace, in quanto non solo ha ad oggetto un bene immobile (la c.d. baracca, di cui si chiede la demolizione), quanto perché con esso l'attore propone domanda volta, non già al mero accertamento dell'osservanza delle distanze legali, ma all'accertamento della sussistenza dei danni cagionati alla sua proprietà dalla vegetazione e dagli alberi piantati nell'altrui terreno protesi in senso orizzontale, unitamente a quella di condanna di parte convenuta al risarcimento dei medesimi;
sicché ai sensi degli art. 892 c.c. e art. 896 c.c. la materia del giudizio è di competenza del Tribunale.
2.1. L'eccezione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
In base all'art. 7, comma 3, c.p.c., rientrano nella competenza del Giudice di Pace, a prescindere dal valore della controversia, le cause relative all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi o delle siepi (art. 892 c.c.).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale tra queste devono annoverarsi le domande volte ad ottenere la recisione delle piante, poste a distanza inferiore a quella legale a ridosso del muro di confine, che superano "in verticale" l'altezza del muro, giacché in tale ipotesi la domanda è riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c.; diversamente, le domande dirette ad ottenere la recisione dei rami che, protendendosi in senso orizzontale, invadono l'altrui proprietà sono regolate dall'art. 896
c.c. e rientrano, pertanto, nella competenza del Tribunale in quanto afferenti alla violazione di un diritto reale.
Trattasi, come detto, di un principio di diritto costante nella giurisprudenza della Suprema Corte che in diverse pronunce afferma che “Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 per la parte che superi "in verticale" l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 20051 del 30 luglio 2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32 del 04/01/2006).
2.2. Alla luce di tali principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza del Tribunale sollevata da parte convenuta non può che essere disattesa, avendo l'attore proposto domanda inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 896 c.c. e non in quella regolata dall'art. 892 c.c., avendo essa ad oggetto la recisione dei rami che, protraendosi in orizzontale dal fondo confinante, invaderebbero il terrendo di proprietà dell'attore.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che le domande attoree di accertamento e relativa condanna dei convenuti all'estirpazione degli alberi che, in quanto posti ad una distanza inferiore a quella legale, invaderebbero la proprietà del nonché quelle volte ad ottenere la condanna di parte convenuta Pt_1 al mantenimento del terreno in condizioni di pulizia ed alla rimozione del manufatto edificato abusivamente e ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, debbano essere rigettate per sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno delle domande, deduce, in particolare, che il manufatto per cui è causa, c.d. Parte_1
“baracca”, versa in condizioni di estrema fatiscenza e di pericolosità sotto il profilo igienico-sanitario, oltre ad essere stato realizzato da parte convenuta in violazione della normativa urbanistica, con tetto di copertura in eternit ed una distanza inferiore a quella di metri tre legali.
Deduce, altresì, che sul terreno del convenuto - abbandonato “alla incuria totale” – insistono erbacce ed alberi di alto fusto, anch'essi posti ad una distanza inferiore ai tre metri, che invadono il fondo di sua proprietà, coprono totalmente la visuale dell'abitazione ed arrecano disagi per il passaggio con veicoli, tant'è che l'attore è periodicamente costretto a provvedere personalmente al taglio dei rami.
Nel replicare alle avverse domande, parte convenuta propone – in relazione al manufatto – domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù a mantenere la suddetta
“baracca” “nella medesima posizione in cui si trova”. Afferma, altresì, di aver provveduto alla rimozione del tetto di copertura in eternit e di aver presentato al Comune di Catanzaro, in data antecedente all'instaurazione del giudizio (5 giugno 2015), SCIA per la demolizione dell'intera opera.
Quanto, invece, alle piante poste ad una distanza inferiore a quella legale ed allo stato di incuria e di cattiva manutenzione del terreno, eccepisce la non attualità dello stato dei luoghi descritto dall'attore e riprodotto nelle fotografie allegate e deduce che il fondo in questione viene regolarmente pulito più volte l'anno.
3.1. Per quel che concerne il manufatto, nel corso del giudizio – e, precisamente, con le comparse conclusionali depositate dopo che la presente causa era trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato all'esito dell'udienza cartolare del 21 dicembre 2023 – parte convenuta afferma che “la baracca è stata
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 completamente demolita, come era nelle intenzioni del sig. sin dal 5 giugno 2015, ben prima del CP_1 ricevimento della prima diffida da parte del sig. . Pt_1
A fronte di tale sopravvenuta circostanza, questo Giudice ha provveduto a rimettere la causa sul ruolo al fine di sollecitare il contraddittorio delle parti in relazione ad una eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi non tenere conto della domanda riconvenzionale di usucapione di servitù a mantenere la costruzione proposta da parte convenuta.
Orbene, poiché la cessazione della materia del contendere presuppone l'accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione di fatto oggetto di controversia, persistendo nel caso di specie contrasto tra le parti in ordine alle domande proposte, deve ritenersi esclusa la declaratoria della cessata materia.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Allorché nel corso del giudizio – a fronte della sopravvenienza di una circostanza suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere – persista tuttavia il dissenso delle parti sul fatto storico e/o sulle conseguenze giuridiche dello stesso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, pur non potendosi concludere il processo con una pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere, ben può verificarsi il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore per intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata in ordine agli ulteriori profili.
Ed invero, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21757 del 29 luglio 2021).
Deve rammentarsi, infatti, che l'interesse ad agire stabilito dall'art. 100 c.p.c. costituisce una condizione dell'azione che postula necessariamente, in capo a chi propone un'azione o resiste alla medesima, la sussistenza di un interesse attuale e concreto ad ottenere un risultato giuridicamente rilevante e non altrimenti conseguibile se non mediante una pronuncia del giudice;
interesse che deve non solo sussistere al momento della proposizione della domanda, ma che deve permanere per tutto il corso del giudizio.
La Cassazione ha recentemente ribadito tale principio, affermando che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e
l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12532 dell'08.05.2024).
Orbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, la sopraggiunta demolizione del manufatto non può che determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore in ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna di parte convenuta alla rimozione dell'opera, giacché l'abbattimento della costruzione – nel modificare la situazione di fatto preesistente - comporta l'inevitabile venir meno dell'interesse attoreo ad ottenere una decisione in merito.
4. L'intervenuta demolizione del manufatto comporta, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù al mantenimento dell'opera avanzata da parte convenuta.
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto in base al quale “E' ammissibile
l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem” (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25843 del 05.09.2023; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1395 del 19,01.2017;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 18.02.2013).
Ed invero, nella citata pronuncia n. 25843 del 2023 la Corte di Cassazione ribadisce che “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità.
Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e,
d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n.594/1990( citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.
Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in più recenti pronunce di questa sezione è stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass.n.4240/2010;n. 22824/2012)”.
Ben si evince dalla citata pronuncia che l'acquisto per usucapione è in tal caso subordinato tanto all'accertamento dei presupposti stabiliti dall'art. 1158 c.c., vale a dire di un possesso ultraventennale della costruzione, continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, quanto alla sussistenza di un'opera che, sebbene realizzata abusivamente o ad una distanza inferiore rispetto a quella stabilita dalle norme codicistiche, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, è visibile e permanente.
4.1. Nel caso di specie, a fronte della domanda attorea di demolizione del manufatto, parte convenuta propone domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a conservare l'edificio, richiamando a tal fine la giurisprudenza sopra citata.
Afferma, tuttavia, fin dalla comparsa costitutiva di aver presentato al nel giugno Controparte_2
2015 SCIA per la demolizione dell'opera e, in sede di comparse conclusionali, di aver effettivamente proceduto all'abbattimento della medesima.
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 Orbene, nulla quaestio sull'esistenza della baracca al momento dell'incardinazione del giudizio e sulla sua realizzazione in violazione delle distanze legali e della normativa urbanistica.
Tanto è stato, invero, accertato dal consulente tecnico d'ufficio che, nel rispondere al quesito all'uopo posto, ha riscontrato che “sul fondo di parte convenuta e specificamente sul sub 7 della particella 620 è presente una baracca posta in prossimità del confine Ovest di parte attrice.
La baracca è posta ad una distanza di 0,53 / 0,60 ml dal muretto di confine, ha una forma in pianta rettangolare, con dimensioni di 3,35 ml x 2,30 ml, ed è orientata con i lati più lunghi nella direzione
Nord-Sud e quelli più corti nella direzione Est-Ovest.
Il manufatto ha una struttura portante in legno, costituita da traversi ferroviari, pali e tavole in legno;
una tamponatura in pannelli di lamiera zincata ed è priva di manto di copertura. L'orditura principale
e secondaria del tetto è costituita da pali e listelli in legno ed è aggettante rispetto alla sagoma del bene, con una distanza dal confine di circa 0.15 ml. La pavimentazione è in calcestruzzo. Allo stato di fatto, il bene si presenta fatiscente ed è interessato da evidenti fenomeni di dissesto statico: i collegamenti tra elementi strutturali non appaiono idonei e gli ancoraggi tra elementi strutturali e tamponatura non sono adeguati. (…).
Sullo stato della baracca è opportuno evidenziare che sono in itinere dei lavori edili, temporaneamente sospesi dopo la rimozione dei pannelli di copertura in eternit, conseguentemente nelle more del giudizio
i luoghi di causa hanno subito delle modifiche. Parte convenuta ha infatti prima presentato
Segnalazione Certificata d'Inizio Attività prot. 49666 del 5 giugno 2015 e poi richiesta di proroga della stessa con prot. 35649 del 13 aprile 2018, per la demolizione della baracca e per la rimozione del tetto in eternit.
Dall'esame degli atti di causa e dalle verifiche condotte presso il Settore Urbanistica del Comune di
Catanzaro, per il manufatto in questione non è stato possibile risalire, né all'esatta data di realizzazione, né tanto meno sono stati rinvenuti dei titoli edilizi abilitativi per la sua realizzazione”.
All'esito degli accertamenti compiuti, il CTU conclude pertanto affermando che “il bene in questione sia stato realizzato a cavallo degli anni 1967 – 1986, in assenza di titolo edilizio abilitativo, in violazione delle prescrizioni normative vigenti in materia sismica, nonché in violazione delle distanze urbanistiche dai confini, in quanto posto ad una distanza inferiore 6,00 ml e a quelle civilistiche dai confini in quanto posto a meno di 1,50 ml”.
Tuttavia, la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta deve essere respinta sia perché, a monte, non sono stati dimostrati i presupposti necessari per l'acquisto per usucapione – primo fra tutti l'epoca esatta di realizzazione della baracca, necessario per poter individuare con sufficiente precisione il momento a partire dal quale sarebbe iniziato il possesso utile ai fini dell'usucapione – sia perché la costruzione per cui è causa, già oggetto di SCIA per la demolizione presentata in data antecedente all'introduzione del giudizio, è stata abbattuta in corso di causa.
In altri termini, il definitivo ed irreversibile smantellamento della costruzione comporta il venir meno
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 dell'indefettibile presupposto per l'usucapione della servitù avente ad oggetto il mantenimento del manufatto realizzato ad una distanza inferiore a quella stabilita dal codice civile, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici e/o in difetto di regolare concessione edilizia, giacché alla luce dei richiamati principi di diritto questo presuppone necessariamente l'esistenza attuale di un'opera visibile e permanente.
Non può, invero, non evidenziarsi che la Suprema Corte nelle citate pronunce fa espresso riferimento al
“mantenimento” della costruzione, non ricomprendendo invece la diversa ipotesi di una eventuale ricostruzione dell'opera a seguito di demolizione.
Non esistendo più nel caso di specie l'opera per cui è causa, la domanda riconvenzionale di usucapione al mantenimento dell'opera realizzata abusivamente e senza osservare le distanze legali, non può che essere rigettata.
5. Deve essere, altresì, respinta la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti
“all'estirpazione degli alberi piantati o che nascono ad una distanza inferiore a quella prevista per legge e che invadono la proprietà dell'attore e a mantenere pulito tutto il terreno con la rimozione di tutto ciò che è contrario al decoro urbano”.
Le conclusioni cui giunge il CTU all'esito degli accertamenti compiuti - pienamente condivisi da questo
Giudice in quanto sorretti da motivazioni convincenti e dai quali non v'è motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti e agli atti ed allo stato di fatto analizzato – consentono di riscontrare l'assenza di alberi insistenti sul fondo di parte convenuta, posti in violazione dell'art. 892 c.c.
Ed invero, il nominato consulente, dopo aver proceduto ad una classificazione degli alberi presenti ed alla rilevazione delle rispettive distanze dal confine con il fondo dell'attore, riscontra che “Dalle misurazioni eseguite (…) gli alberi ad altro fusto (robinie pseudoacacia) erano posti ad una distanza maggiore di 3 ml, mentre quelli a non alto fusto (fico) ad una distanza maggiore di 1,5 ml, conseguentemente risultano rispettate le distanze dei singoli alberi dal confine e può ritenersi rispettato il disposto normativo di cui all'art. 892 del Codice Civile” (cfr. elaborato peritale).
Viene, a tal fine, precisato che “Relativamente agli alberi di fico è bene ricordare che non possono considerarsi di alto fusto e rientrano, agli effetti delle distanze da osservarsi dal confine, nella categoria di cui all'art. 892, primo comma, n. 2, Codice Civile, la quale comprende gli alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami e che vanno piantati alla distanza di un metro e mezzo dal confine stesso Cass. n. 12949 del 23/06/2015.
Sempre in corso di sopralluogo è stato inoltre costatato che sul fondo di parte convenuta, alcune piante risultavano potate o tagliate. In particolare, risultava potata la pianta di fico posta sul retro della baracca in legno, mentre risultavano tagliate alcune robinie pseudoacacia poste vicino al confine Nord ed una prossima al confine ad Ovest”.
Essendo stato, dunque, “accertato che sul fondo di parte convenuta sono presenti 4 alberi (oggetto di
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 possibile controversia), di cui due robinie pseudoacacia e due di fico” ed essendo stato verificato che gli alberi ad altro fusto (robinie pseudoacacia) si trovano ad distanza maggiore di 3 mt, mentre quelli a non alto fusto (fico) ad una distanza maggiore di 1,5 ml, la domanda attorea deve essere respinta, non rilevandosi alcuna violazione delle distanze stabilite dall'art. 892 del Codice Civile.
5.1. Parimenti, deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna di parte convenuta a mantenere pulito il terreno, atteso che con la demolizione della baracca viene meno anche il lamentato pregiudizio alla sicurezza ed alla salubrità del fondo di parte attrice.
Il CTU accerta, infatti, che “Nel complesso le proprietà delle parti in causa si presentano in buono stato manutentivo. Le uniche criticità si riscontrano sulla proprietà di parte convenuta e sono dovute alla baracca, che risulta fatiscente e interessata da fenomeni di dissesto statico, nonché alla presenza di materiale di risulta, proveniente da lavori di demolizione, accatastati e in attesa del trasporto a discarica autorizzata”; sicché con il sopravvenuto abbattimento dell'opera viene meno anche la causa di ogni possibile e tendenziale nocumento per la salute delle persone.
6. Altrettanto priva di fondamento si palesa la richiesta attorea di risarcimento dei danni subiti per i disagi provocati dagli atti emulativi continuativi posti in essere da controparte”, ristoro di cui viene chiesta la liquidazione in via equitativa.
L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario (cfr. Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 1209 del 22 gennaio 2016).
Affinché un atto possa essere qualificato come emulativo è, dunque, richiesta la ricorrenza di due fondamentali ed imprescindibili presupposti: il primo, di carattere oggettivo, costituito dal compimento di un atto che, se da un lato deve essere suscettibile di cagionare danno o molestia, dall'altro si caratterizza per l'inidoneità di arrecare qualsivoglia utilità o vantaggio apprezzabile per il proprietario che lo pone in essere;
il secondo – di natura soggettiva – è dato dall'intenzione arrecare nocumento (c.d. animus nocendi).
Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello per cui “Per aversi atto emulativo vietato dalla legge (art. 833 c.c.) non è sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento
o molestia ad altri, occorrendo altresì che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalità senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, con la conseguenza che l'atto emulativo non è configurabile qualora il proprietario ponga in essere degli atti che, pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia e nocumento ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1515 del 5 marzo 1984).
Deve, inoltre, osservarsi che l'atto – per poter essere qualificato come emulativo - deve necessariamente consistere in una condotta attiva e non già omissiva, poiché – come può agevolmente evincersi dal dettato della norma in esame – questo postula il compimento di una attività di “facere”.
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la mancata recisione dei rami degli alberi che, protraendosi da un fondo invadono l'altrui proprietà, possa essere considerato atto emulativo e ciò, sia perché la condotta consisterebbe in un non facere, sia perché è diritto del proprietario del fondo confinante chiedere la recisione ai sensi degli artt. 892 - 896 c.c.
A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie, non solo difetta del tutto la prova dell'animus nocendi, e dei requisiti oggettivi di cui all'art. 833 c.c., quanto che la CTU espletata in corso di causa ha consentito di accertare l'assenza di alberi ad alto fusto posti ad una distanza inferiore ai tre metri.
In altri e più chiari termini, posto che l'art. 833 c.c., presuppone che l'atto emulativo non abbia altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri, la mancata prova dell'elemento soggettivo, accompagnata dall'assenza di alberi ad alto fusto impiantati da parte convenuta sul proprio terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri non può che comportare il rigetto della domanda attorea volta ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento dei danni per atti emulativi.
Né può ritenersi dirimente, ai fini del ristoro dei danni asseritamente patiti, la richiesta di liquidazione in via equitativa, giacché questa non esenta colui che si afferma danneggiato dall'onere di allegare e provare l'esistenza del danno, il nesso causale esistente con il fatto illecito extracontrattuale e l'entità del pregiudizio sofferto.
Trattasi di principio di diritto pacificamente accolto tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.
Si richiama a tal proposito Tribunale di Bergamo, Sez. IV, 27/01/2023, n.195, il quale si è così espresso:
“La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno per assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può sostituirsi alla prova - il cui onere grava sempre e comunque sulla parte - dell'esistenza del danno stesso e del nesso di causalità che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale”.
Parimenti, anche la Suprema Corte si è pronunciata affermando che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023).
Sulla scorta di quanto sopra, deve conseguentemente concludersi per il rigetto della domanda attorea.
7. La mancata partecipazione alla procedura di mediazione di parte convenuta comporta la condanna, ex art. 8 comma 4 bis del D.L.vo n. 28.2010 come modificato dall'art. 84 della L. n. 98.2013, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di € 98,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non potendosi ritenere l'assenza giustificata dalla distanza del luogo di
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 residenza di parte convenuta, né dalla convinzione che la materia oggetto del giudizio fosse sottratta dall'esperimento della condizione di procedibilità.
8. La reciproca soccombenza delle odierne parti in causa comporta l'integrale compensazione tra le medesime delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto di pagamento del 6 maggio 2019, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais
Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, iscritta al n. 5508 del R.G.A.C. dell'anno
2016, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito sollevata da parte convenuta;
2. rigetta integralmente le domande attoree;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta;
3. condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di € 98,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto del 6 maggio 2019, a carico delle odierne parti in solido tra loro.
Così deciso in Catanzaro, 13 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais
Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5508 del R.G.A.C. dell'anno 2016 avente ad oggetto domanda di accertamento e condanna in materia di distanze legali, risarcimento del danno, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Baiano (AV), alla Via Parte_1 C.F._1
Rossini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Acierno che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTTORE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Controparte_1 C.F._2
Pinasca n. 12, presso lo studio dell'Avv. Monica Durate che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1
al Tribunale di Catanzaro, e deducendo: Controparte_1 Parte_2
- di essere divenuto proprietario in forza di atto pubblico di donazione (rep. 41227/13318) di un terreno sito in Catanzaro, alla Via Trapani n. 2/I confinante con il fondo degli odierni convenuti sul quale insisteva “una baracca in lamiera di circa 30 mq” e di 2.30 m. di altezza,
“pericolante e sporca, con copertura in eternit, situata in prossimità del confine” dei terreni;
- di aver, in diverse occasioni, invitato verbalmente gli odierni convenuti a rimuovere il manufatto fatiscente e non accatastato, in quanto edificato in violazione della normativa urbanistica e delle norme dettate in materia di distanze legali, nonché a mantenere pulito il fondo;
tuttavia, questi - non solo non vi provvedevano - quanto “abbandonavano alla incuria totale il terreno di loro proprietà confinante, lasciando crescere (…) alberi di alto fusto” ad una distanza inferiore ai tre metri che coprivano totalmente la visuale dell'abitazione, nonché
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 una fitta vegetazione “che creava disagi all'attore per il passaggio con veicoli, poiché l'erba alta e sporgente danneggiava le auto che vi transitavano”; sicché l'attore era costretto a provvedere personalmente e periodicamente al taglio dei rami;
- di aver avviato procedura di mediazione, alla quale tuttavia i convenuti non partecipavano;
ed infatti, l'incontro fissato per il 12 settembre 2016 si concludeva con esito negativo per mancata comparizione delle parti invitate;
- che la posizione e la crescita incontrollata degli alberi ad alto fusto e dell'erba, nonché le cattive condizioni in cui versavano il manufatto ed il terreno dei conventi costituivano atti emulativi ai sensi dell'art. 833 c.c., in quanto determinati dal solo intento di nuocere ed arrecare molestia all'attore.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, difesa, conclusione, accertare
i fatti in premessa :
- condannare i convenuti a rimuovere il manufatto edificato perché oltre a violare la regolamentazione sulle distanze legali, è contrario ad ogni normativa igienico-sanitaria;
- condannare, altresì, i convenuti a provvedere definitivamente all'estirpazione di alberi piantati o che nascono ad una distanza inferiore a quella prevista per legge e che invadono la proprietà dell'attore e a mantenere pulito tutto il terreno con la rimozione di tutto ciò che è contrario al decoro urbano;
- condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti da valutarsi in via equitativa, per i disagi provocati dagli atti emulativi continuativi posti in essere da controparte a danno dell'attore;
- condannare alla prima udienza parte convenuta al versamento in favore dell'
[...]
di una somma di importo di euro 98,00 corrispondente al contributo Parte_3 unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 5, d.lgs. n.
28/2010;
- condannare parte convenuta al rimborso di spese vive documentate, relative alle raccomandate inviate alla controparte, di euro 14,00 pagate dall'attore all'Organismo di
Mediazione;
- condannare i convenuti alle spese e agli onorari di causa con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art. 183, 6° comma
c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione.
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 Conceda la provvisoria esecuzione della sentenza”.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2017 si costituivano in giudizio e eccependo – in via preliminare - il difetto di Controparte_1 Parte_2
competenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace, sul presupposto che la controversia verteva in materia di apposizione di termini e distanze legali.
In via riconvenzionale, proponevano domanda di accertamento dell'acquisto della servitù “di mantenere detta baracca nella medesima posizione in cui si trova” per intervenuta usucapione.
Nel merito, impugnavano e contestavano in fatto ed in diritto la fondatezza delle domande attoree, asserendo la non attualità delle fotografie prodotte da controparte che riproducevano lo stato dei luoghi. Esponevano, infatti:
1) di aver già provveduto alla rimozione del tetto in eternit, giacché in data 5 giugno 2015 avevano presentato al Comune di Catanzaro segnalazione certificata di inizio attività per la demolizione della baracca e rimozione del tetto di copertura e di aver tempo sino al 5 giugno
2018 per l'abbattimento del manufatto;
2) che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, né la baracca né il terreno di loro proprietà versavano in condizioni di carenza igienico-sanitaria o di pericolo per la sicurezza altrui, atteso che i convenuti, seppur residenti altrove (l'uno in Piemonte e l'altro in Lombardia) provvedevano periodicamente a mantenere pulito il terreno, anche mediante il taglio dell'erba e la potatura delle piante, avvalendosi “almeno cinque volte durante l'anno” dell'opera di tale
; Persona_1
3) che gli arbusti e le piante insistenti sul loro terreno, oltre a non essere alberi ad alto fusto
(fatta eccezione per una pianta di fico posta ad un metro e mezzo dal confine) rispettavano la distanza prescritta dall'art. 892 c.c., in quanto posti ad un metro e mezzo dal confine;
4) che nessun atto emulativo era stato da loro compiuto in danno dell'attore, neppure sotto il profilo dell'omissione;
5) che parimenti infondata era la domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione alla mediazione, atteso che per le materie di competenza esclusiva del Giudice di Pace detta procedura non era necessaria.
Avanzata in via istruttoria richiesta di CTU, di interrogatorio formale e prova testimoniale, gli odierni convenuti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illl.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 - in via pregiudiziale e/o preliminare di rito: dichiarare la propria incompetenza per materia in relazione alle domande avversamente proposte ex art. 892 c.c., essendo competente il
Giudice di Pace di Catanzaro, con ogni conseguenziale provvedimento;
nel merito, in via riconvenzionale: accertare che la baracca presente sul terreno di proprietà dei sigg.ri e è stata costruita da più di trent'anni e per l'effetto Controparte_1 Parte_2
dichiarare acquisita per usucapione in capo ai convenuti la servitù di mantenere detta baracca nella medesima posizione in cui si trova, respingendo le avverse pretese ex art. 873 c.c.; nel merito: respingere tutte le domande proposte dal sig. nei confronti dei Parte_1 sigg.ri e e per l'effetto mandare assolti quest'ultimi da ogni Controparte_1 Parte_2
avversa domanda.
Con il favore di diritti, onorari, spese di causa, rimborso forfettario 12.5%, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Concessi all'esito della prima udienza di comparizione del 6 aprile 2017 i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2018 il Giudice allora titolare del ruolo disponeva procedersi mediante espletamento di CTU e nominava all'uopo l'Ing.
al quale erano sottoposti i seguenti quesiti: «Il C.t.u., esaminata la Persona_2
documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine:
1) descriva l'attuale stato dei luoghi oggetto di controversia, anche mediante documentazione planimetrica e fotografica;
2) individui l'esatta posizione dei confini tra i beni delle parti in causa;
3) descriva analiticamente la baracca esistente sul fondo di parte convenuta, indicata in citazione, specificandone natura, ubicazione, epoca di effettuazione, materiale utilizzato e rispetto delle prescrizioni normative vigenti all'epoca della sua realizzazione nonché dei titoli amministrativi abilitativi (se esistenti), accertando altresì, alla stregua delle norme del codice civile e degli strumenti urbanistici (piani regolatori, regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione) in vigore nel Comune di Davoli alla data di proposizione della domanda giudiziale
(che sarà cura del consulente ricercare ed individuare) se parte convenuta nel realizzare tale opera abbia rispettato le distanze normativamente previste rispetto al fondo di proprietà attorea;
4) dica se la costruzione di cui al quesito precedente sia idonea ad arrecare pregiudizio alla sicurezza e salubrità del fondo di parte attrice;
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 5) previa classificazione degli alberi presenti sulla proprietà dei convenuti e previa individuazione delle distanze dei singoli alberi dal confine, accerti se possa ritenersi rispettato il disposto normativo di cui all'art. 892 c.c.;
6) ove sia accertato il mancato rispetto delle distanze di legge, in ordine a tutti i beni suddetti, quantifichi i costi dell'attività di arretramento delle opere realizzate in violazione della disciplina sulle distanze;
7) in caso in cui non sia possibile, per ragioni di staticità, provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, quantifichi il valore del deprezzamento subito dai beni di parte attrice».
1.3. Prestato giuramento all'udienza del 17 settembre 2018 e depositato l'elaborato peritale in data 28 febbraio 2019, il Giudice titolare della causa - con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 maggio 2019 - ritenuta la completezza e l'esaustività della perizia - rigettava le ulteriori richieste istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dichiarata l'interruzione del giudizio all'udienza dell' 8 luglio 2021 per intervenuto decesso del convenuto , il giudizio veniva riassunto dall'attore con ricorso ex art. 303 c.p.c. Parte_2
depositato in data 23 settembre 2021.
1.4. Costituitosi in giudizio con comparsa costitutiva depositata il 27 settembre 2021,
[...]
si riportava integralmente a tutti i precedenti scritti ed atti difensivi ed insisteva CP_1 nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
1.5. Stante l'assenza del Giudice titolare del ruolo, all'udienza del 9 novembre 2021 la causa era rinviata per i medesimi incombenti ed in data 18 gennaio 2022 assegnata allo scrivente
Magistrato.
Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21 dicembre 2023 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.6. Con ordinanza del 19 giugno 2024, il procedimento era rimesso sul ruolo, atteso che in sede di comparse conclusionali depositate in data 15 marzo 2024, l'odierno convenuto rappresentava che la “baracca” era stata completamente demolita. Veniva, pertanto, disposta la comparizione delle parti al fine di sollecitare il contraddittorio in merito a tale questione, onde vagliare una possibile pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 9 luglio 2024, mentre l'attore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, parte convenuta manifestava la propria disponibilità alla compensazione delle spese processuali in ragione di una eventuale declaratoria di cessata materia del contendere. In
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 assenza di pari disponibilità di parte attrice, insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni e nella condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Precisate nuovamente le conclusioni, la causa era introitata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice di Pace sollevata da parte convenuta.
Parte convenuta afferma, in particolare, che il presente giudizio è sottratto alla competenza del Tribunale in quanto avente ad oggetto controversia tra proprietari confinanti relativa all'osservanza delle distanze legali riguardo al piantamento di alberi e siepi disciplinata dall'art. 892 c.c.; materia devoluta ai sensi dell'art. 7 c.p.c. alla competenza, senza limiti di valore, del Giudice di Pace.
Deduce, altresì, l'irrilevanza della proposizione di ulteriori domande proposte dall'attore e di competenza del Tribunale, atteso che – in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
– non opererebbe alcuna “vis actrativa”.
Nel replicare ed opporsi alla suddetta eccezione, l'attore afferma che il presente giudizio è sottratto alla competenza per materia del Giudice di pace, in quanto non solo ha ad oggetto un bene immobile (la c.d. baracca, di cui si chiede la demolizione), quanto perché con esso l'attore propone domanda volta, non già al mero accertamento dell'osservanza delle distanze legali, ma all'accertamento della sussistenza dei danni cagionati alla sua proprietà dalla vegetazione e dagli alberi piantati nell'altrui terreno protesi in senso orizzontale, unitamente a quella di condanna di parte convenuta al risarcimento dei medesimi;
sicché ai sensi degli art. 892 c.c. e art. 896 c.c. la materia del giudizio è di competenza del Tribunale.
2.1. L'eccezione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
In base all'art. 7, comma 3, c.p.c., rientrano nella competenza del Giudice di Pace, a prescindere dal valore della controversia, le cause relative all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi o delle siepi (art. 892 c.c.).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale tra queste devono annoverarsi le domande volte ad ottenere la recisione delle piante, poste a distanza inferiore a quella legale a ridosso del muro di confine, che superano "in verticale" l'altezza del muro, giacché in tale ipotesi la domanda è riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c.; diversamente, le domande dirette ad ottenere la recisione dei rami che, protendendosi in senso orizzontale, invadono l'altrui proprietà sono regolate dall'art. 896
c.c. e rientrano, pertanto, nella competenza del Tribunale in quanto afferenti alla violazione di un diritto reale.
Trattasi, come detto, di un principio di diritto costante nella giurisprudenza della Suprema Corte che in diverse pronunce afferma che “Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 per la parte che superi "in verticale" l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 20051 del 30 luglio 2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32 del 04/01/2006).
2.2. Alla luce di tali principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza del Tribunale sollevata da parte convenuta non può che essere disattesa, avendo l'attore proposto domanda inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 896 c.c. e non in quella regolata dall'art. 892 c.c., avendo essa ad oggetto la recisione dei rami che, protraendosi in orizzontale dal fondo confinante, invaderebbero il terrendo di proprietà dell'attore.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che le domande attoree di accertamento e relativa condanna dei convenuti all'estirpazione degli alberi che, in quanto posti ad una distanza inferiore a quella legale, invaderebbero la proprietà del nonché quelle volte ad ottenere la condanna di parte convenuta Pt_1 al mantenimento del terreno in condizioni di pulizia ed alla rimozione del manufatto edificato abusivamente e ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, debbano essere rigettate per sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno delle domande, deduce, in particolare, che il manufatto per cui è causa, c.d. Parte_1
“baracca”, versa in condizioni di estrema fatiscenza e di pericolosità sotto il profilo igienico-sanitario, oltre ad essere stato realizzato da parte convenuta in violazione della normativa urbanistica, con tetto di copertura in eternit ed una distanza inferiore a quella di metri tre legali.
Deduce, altresì, che sul terreno del convenuto - abbandonato “alla incuria totale” – insistono erbacce ed alberi di alto fusto, anch'essi posti ad una distanza inferiore ai tre metri, che invadono il fondo di sua proprietà, coprono totalmente la visuale dell'abitazione ed arrecano disagi per il passaggio con veicoli, tant'è che l'attore è periodicamente costretto a provvedere personalmente al taglio dei rami.
Nel replicare alle avverse domande, parte convenuta propone – in relazione al manufatto – domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù a mantenere la suddetta
“baracca” “nella medesima posizione in cui si trova”. Afferma, altresì, di aver provveduto alla rimozione del tetto di copertura in eternit e di aver presentato al Comune di Catanzaro, in data antecedente all'instaurazione del giudizio (5 giugno 2015), SCIA per la demolizione dell'intera opera.
Quanto, invece, alle piante poste ad una distanza inferiore a quella legale ed allo stato di incuria e di cattiva manutenzione del terreno, eccepisce la non attualità dello stato dei luoghi descritto dall'attore e riprodotto nelle fotografie allegate e deduce che il fondo in questione viene regolarmente pulito più volte l'anno.
3.1. Per quel che concerne il manufatto, nel corso del giudizio – e, precisamente, con le comparse conclusionali depositate dopo che la presente causa era trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato all'esito dell'udienza cartolare del 21 dicembre 2023 – parte convenuta afferma che “la baracca è stata
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 completamente demolita, come era nelle intenzioni del sig. sin dal 5 giugno 2015, ben prima del CP_1 ricevimento della prima diffida da parte del sig. . Pt_1
A fronte di tale sopravvenuta circostanza, questo Giudice ha provveduto a rimettere la causa sul ruolo al fine di sollecitare il contraddittorio delle parti in relazione ad una eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi non tenere conto della domanda riconvenzionale di usucapione di servitù a mantenere la costruzione proposta da parte convenuta.
Orbene, poiché la cessazione della materia del contendere presuppone l'accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione di fatto oggetto di controversia, persistendo nel caso di specie contrasto tra le parti in ordine alle domande proposte, deve ritenersi esclusa la declaratoria della cessata materia.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Allorché nel corso del giudizio – a fronte della sopravvenienza di una circostanza suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere – persista tuttavia il dissenso delle parti sul fatto storico e/o sulle conseguenze giuridiche dello stesso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, pur non potendosi concludere il processo con una pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere, ben può verificarsi il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore per intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata in ordine agli ulteriori profili.
Ed invero, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21757 del 29 luglio 2021).
Deve rammentarsi, infatti, che l'interesse ad agire stabilito dall'art. 100 c.p.c. costituisce una condizione dell'azione che postula necessariamente, in capo a chi propone un'azione o resiste alla medesima, la sussistenza di un interesse attuale e concreto ad ottenere un risultato giuridicamente rilevante e non altrimenti conseguibile se non mediante una pronuncia del giudice;
interesse che deve non solo sussistere al momento della proposizione della domanda, ma che deve permanere per tutto il corso del giudizio.
La Cassazione ha recentemente ribadito tale principio, affermando che “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e
l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 12532 dell'08.05.2024).
Orbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, la sopraggiunta demolizione del manufatto non può che determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore in ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna di parte convenuta alla rimozione dell'opera, giacché l'abbattimento della costruzione – nel modificare la situazione di fatto preesistente - comporta l'inevitabile venir meno dell'interesse attoreo ad ottenere una decisione in merito.
4. L'intervenuta demolizione del manufatto comporta, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù al mantenimento dell'opera avanzata da parte convenuta.
E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto in base al quale “E' ammissibile
l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem” (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25843 del 05.09.2023; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1395 del 19,01.2017;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 18.02.2013).
Ed invero, nella citata pronuncia n. 25843 del 2023 la Corte di Cassazione ribadisce che “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità.
Il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e,
d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n.594/1990( citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.
Conformemente a tale precedente giurisprudenziale, in più recenti pronunce di questa sezione è stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass.n.4240/2010;n. 22824/2012)”.
Ben si evince dalla citata pronuncia che l'acquisto per usucapione è in tal caso subordinato tanto all'accertamento dei presupposti stabiliti dall'art. 1158 c.c., vale a dire di un possesso ultraventennale della costruzione, continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, quanto alla sussistenza di un'opera che, sebbene realizzata abusivamente o ad una distanza inferiore rispetto a quella stabilita dalle norme codicistiche, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, è visibile e permanente.
4.1. Nel caso di specie, a fronte della domanda attorea di demolizione del manufatto, parte convenuta propone domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a conservare l'edificio, richiamando a tal fine la giurisprudenza sopra citata.
Afferma, tuttavia, fin dalla comparsa costitutiva di aver presentato al nel giugno Controparte_2
2015 SCIA per la demolizione dell'opera e, in sede di comparse conclusionali, di aver effettivamente proceduto all'abbattimento della medesima.
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 Orbene, nulla quaestio sull'esistenza della baracca al momento dell'incardinazione del giudizio e sulla sua realizzazione in violazione delle distanze legali e della normativa urbanistica.
Tanto è stato, invero, accertato dal consulente tecnico d'ufficio che, nel rispondere al quesito all'uopo posto, ha riscontrato che “sul fondo di parte convenuta e specificamente sul sub 7 della particella 620 è presente una baracca posta in prossimità del confine Ovest di parte attrice.
La baracca è posta ad una distanza di 0,53 / 0,60 ml dal muretto di confine, ha una forma in pianta rettangolare, con dimensioni di 3,35 ml x 2,30 ml, ed è orientata con i lati più lunghi nella direzione
Nord-Sud e quelli più corti nella direzione Est-Ovest.
Il manufatto ha una struttura portante in legno, costituita da traversi ferroviari, pali e tavole in legno;
una tamponatura in pannelli di lamiera zincata ed è priva di manto di copertura. L'orditura principale
e secondaria del tetto è costituita da pali e listelli in legno ed è aggettante rispetto alla sagoma del bene, con una distanza dal confine di circa 0.15 ml. La pavimentazione è in calcestruzzo. Allo stato di fatto, il bene si presenta fatiscente ed è interessato da evidenti fenomeni di dissesto statico: i collegamenti tra elementi strutturali non appaiono idonei e gli ancoraggi tra elementi strutturali e tamponatura non sono adeguati. (…).
Sullo stato della baracca è opportuno evidenziare che sono in itinere dei lavori edili, temporaneamente sospesi dopo la rimozione dei pannelli di copertura in eternit, conseguentemente nelle more del giudizio
i luoghi di causa hanno subito delle modifiche. Parte convenuta ha infatti prima presentato
Segnalazione Certificata d'Inizio Attività prot. 49666 del 5 giugno 2015 e poi richiesta di proroga della stessa con prot. 35649 del 13 aprile 2018, per la demolizione della baracca e per la rimozione del tetto in eternit.
Dall'esame degli atti di causa e dalle verifiche condotte presso il Settore Urbanistica del Comune di
Catanzaro, per il manufatto in questione non è stato possibile risalire, né all'esatta data di realizzazione, né tanto meno sono stati rinvenuti dei titoli edilizi abilitativi per la sua realizzazione”.
All'esito degli accertamenti compiuti, il CTU conclude pertanto affermando che “il bene in questione sia stato realizzato a cavallo degli anni 1967 – 1986, in assenza di titolo edilizio abilitativo, in violazione delle prescrizioni normative vigenti in materia sismica, nonché in violazione delle distanze urbanistiche dai confini, in quanto posto ad una distanza inferiore 6,00 ml e a quelle civilistiche dai confini in quanto posto a meno di 1,50 ml”.
Tuttavia, la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta deve essere respinta sia perché, a monte, non sono stati dimostrati i presupposti necessari per l'acquisto per usucapione – primo fra tutti l'epoca esatta di realizzazione della baracca, necessario per poter individuare con sufficiente precisione il momento a partire dal quale sarebbe iniziato il possesso utile ai fini dell'usucapione – sia perché la costruzione per cui è causa, già oggetto di SCIA per la demolizione presentata in data antecedente all'introduzione del giudizio, è stata abbattuta in corso di causa.
In altri termini, il definitivo ed irreversibile smantellamento della costruzione comporta il venir meno
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 dell'indefettibile presupposto per l'usucapione della servitù avente ad oggetto il mantenimento del manufatto realizzato ad una distanza inferiore a quella stabilita dal codice civile, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici e/o in difetto di regolare concessione edilizia, giacché alla luce dei richiamati principi di diritto questo presuppone necessariamente l'esistenza attuale di un'opera visibile e permanente.
Non può, invero, non evidenziarsi che la Suprema Corte nelle citate pronunce fa espresso riferimento al
“mantenimento” della costruzione, non ricomprendendo invece la diversa ipotesi di una eventuale ricostruzione dell'opera a seguito di demolizione.
Non esistendo più nel caso di specie l'opera per cui è causa, la domanda riconvenzionale di usucapione al mantenimento dell'opera realizzata abusivamente e senza osservare le distanze legali, non può che essere rigettata.
5. Deve essere, altresì, respinta la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti
“all'estirpazione degli alberi piantati o che nascono ad una distanza inferiore a quella prevista per legge e che invadono la proprietà dell'attore e a mantenere pulito tutto il terreno con la rimozione di tutto ciò che è contrario al decoro urbano”.
Le conclusioni cui giunge il CTU all'esito degli accertamenti compiuti - pienamente condivisi da questo
Giudice in quanto sorretti da motivazioni convincenti e dai quali non v'è motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti e agli atti ed allo stato di fatto analizzato – consentono di riscontrare l'assenza di alberi insistenti sul fondo di parte convenuta, posti in violazione dell'art. 892 c.c.
Ed invero, il nominato consulente, dopo aver proceduto ad una classificazione degli alberi presenti ed alla rilevazione delle rispettive distanze dal confine con il fondo dell'attore, riscontra che “Dalle misurazioni eseguite (…) gli alberi ad altro fusto (robinie pseudoacacia) erano posti ad una distanza maggiore di 3 ml, mentre quelli a non alto fusto (fico) ad una distanza maggiore di 1,5 ml, conseguentemente risultano rispettate le distanze dei singoli alberi dal confine e può ritenersi rispettato il disposto normativo di cui all'art. 892 del Codice Civile” (cfr. elaborato peritale).
Viene, a tal fine, precisato che “Relativamente agli alberi di fico è bene ricordare che non possono considerarsi di alto fusto e rientrano, agli effetti delle distanze da osservarsi dal confine, nella categoria di cui all'art. 892, primo comma, n. 2, Codice Civile, la quale comprende gli alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami e che vanno piantati alla distanza di un metro e mezzo dal confine stesso Cass. n. 12949 del 23/06/2015.
Sempre in corso di sopralluogo è stato inoltre costatato che sul fondo di parte convenuta, alcune piante risultavano potate o tagliate. In particolare, risultava potata la pianta di fico posta sul retro della baracca in legno, mentre risultavano tagliate alcune robinie pseudoacacia poste vicino al confine Nord ed una prossima al confine ad Ovest”.
Essendo stato, dunque, “accertato che sul fondo di parte convenuta sono presenti 4 alberi (oggetto di
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 possibile controversia), di cui due robinie pseudoacacia e due di fico” ed essendo stato verificato che gli alberi ad altro fusto (robinie pseudoacacia) si trovano ad distanza maggiore di 3 mt, mentre quelli a non alto fusto (fico) ad una distanza maggiore di 1,5 ml, la domanda attorea deve essere respinta, non rilevandosi alcuna violazione delle distanze stabilite dall'art. 892 del Codice Civile.
5.1. Parimenti, deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna di parte convenuta a mantenere pulito il terreno, atteso che con la demolizione della baracca viene meno anche il lamentato pregiudizio alla sicurezza ed alla salubrità del fondo di parte attrice.
Il CTU accerta, infatti, che “Nel complesso le proprietà delle parti in causa si presentano in buono stato manutentivo. Le uniche criticità si riscontrano sulla proprietà di parte convenuta e sono dovute alla baracca, che risulta fatiscente e interessata da fenomeni di dissesto statico, nonché alla presenza di materiale di risulta, proveniente da lavori di demolizione, accatastati e in attesa del trasporto a discarica autorizzata”; sicché con il sopravvenuto abbattimento dell'opera viene meno anche la causa di ogni possibile e tendenziale nocumento per la salute delle persone.
6. Altrettanto priva di fondamento si palesa la richiesta attorea di risarcimento dei danni subiti per i disagi provocati dagli atti emulativi continuativi posti in essere da controparte”, ristoro di cui viene chiesta la liquidazione in via equitativa.
L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario (cfr. Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 1209 del 22 gennaio 2016).
Affinché un atto possa essere qualificato come emulativo è, dunque, richiesta la ricorrenza di due fondamentali ed imprescindibili presupposti: il primo, di carattere oggettivo, costituito dal compimento di un atto che, se da un lato deve essere suscettibile di cagionare danno o molestia, dall'altro si caratterizza per l'inidoneità di arrecare qualsivoglia utilità o vantaggio apprezzabile per il proprietario che lo pone in essere;
il secondo – di natura soggettiva – è dato dall'intenzione arrecare nocumento (c.d. animus nocendi).
Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello per cui “Per aversi atto emulativo vietato dalla legge (art. 833 c.c.) non è sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento
o molestia ad altri, occorrendo altresì che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalità senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, con la conseguenza che l'atto emulativo non è configurabile qualora il proprietario ponga in essere degli atti che, pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia e nocumento ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1515 del 5 marzo 1984).
Deve, inoltre, osservarsi che l'atto – per poter essere qualificato come emulativo - deve necessariamente consistere in una condotta attiva e non già omissiva, poiché – come può agevolmente evincersi dal dettato della norma in esame – questo postula il compimento di una attività di “facere”.
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la mancata recisione dei rami degli alberi che, protraendosi da un fondo invadono l'altrui proprietà, possa essere considerato atto emulativo e ciò, sia perché la condotta consisterebbe in un non facere, sia perché è diritto del proprietario del fondo confinante chiedere la recisione ai sensi degli artt. 892 - 896 c.c.
A ciò deve aggiungersi che nel caso di specie, non solo difetta del tutto la prova dell'animus nocendi, e dei requisiti oggettivi di cui all'art. 833 c.c., quanto che la CTU espletata in corso di causa ha consentito di accertare l'assenza di alberi ad alto fusto posti ad una distanza inferiore ai tre metri.
In altri e più chiari termini, posto che l'art. 833 c.c., presuppone che l'atto emulativo non abbia altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri, la mancata prova dell'elemento soggettivo, accompagnata dall'assenza di alberi ad alto fusto impiantati da parte convenuta sul proprio terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri non può che comportare il rigetto della domanda attorea volta ad ottenere la condanna di controparte al risarcimento dei danni per atti emulativi.
Né può ritenersi dirimente, ai fini del ristoro dei danni asseritamente patiti, la richiesta di liquidazione in via equitativa, giacché questa non esenta colui che si afferma danneggiato dall'onere di allegare e provare l'esistenza del danno, il nesso causale esistente con il fatto illecito extracontrattuale e l'entità del pregiudizio sofferto.
Trattasi di principio di diritto pacificamente accolto tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.
Si richiama a tal proposito Tribunale di Bergamo, Sez. IV, 27/01/2023, n.195, il quale si è così espresso:
“La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno per assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può sostituirsi alla prova - il cui onere grava sempre e comunque sulla parte - dell'esistenza del danno stesso e del nesso di causalità che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale”.
Parimenti, anche la Suprema Corte si è pronunciata affermando che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023).
Sulla scorta di quanto sopra, deve conseguentemente concludersi per il rigetto della domanda attorea.
7. La mancata partecipazione alla procedura di mediazione di parte convenuta comporta la condanna, ex art. 8 comma 4 bis del D.L.vo n. 28.2010 come modificato dall'art. 84 della L. n. 98.2013, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di € 98,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non potendosi ritenere l'assenza giustificata dalla distanza del luogo di
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15 residenza di parte convenuta, né dalla convinzione che la materia oggetto del giudizio fosse sottratta dall'esperimento della condizione di procedibilità.
8. La reciproca soccombenza delle odierne parti in causa comporta l'integrale compensazione tra le medesime delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto di pagamento del 6 maggio 2019, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais
Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, iscritta al n. 5508 del R.G.A.C. dell'anno
2016, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito sollevata da parte convenuta;
2. rigetta integralmente le domande attoree;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta;
3. condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di € 98,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata ed ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto del 6 maggio 2019, a carico delle odierne parti in solido tra loro.
Così deciso in Catanzaro, 13 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 5508/2016- Pag.- 15