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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUOCCI ELEONORA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CUOCCI ELEONORA
e
MI EL (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTANZINI C.F._2
MARIANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
COSTANZINI MARIANNA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024 il sig. EL MI (nato a [...] il [...]) e la sig.ra (nata a [...], il [...]) proponevano domanda Parte_1 di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte.
Si premette che a seguito della convivenza more uxorio sono nati due figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]).
[...] Parte_2
Con il ricorso le parti chiedono la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto, il Giudice delegato fissava per il 17.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
pagina 1 di 6 Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Entrambi i genitori vivranno separati con l'impegno del mutuo rispetto a tutela dell'equilibrio e della serenità dei figli ed obbligandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio Per_1 Pt_2 di residenza o indirizzo.
2. I minori, pur mantenendo la propria residenza presso la madre, resteranno affidati ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
3. Fermo l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, per la concreta attuazione dell'affido condiviso, dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre potrà vedere i figli minori e potrà tenerli con sé con le seguenti minime modalità, e ciò salvo diverso accordo tra i genitori:
- 1 settimana dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- 2 settimana dal lunedì dopo scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal venerdì dopo scuola sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre).
4. Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, comunicandole all'altro entro il 30/04 di ogni anno;
nel caso in cui non raggiungano alcun accordo, i genitori concordano fin d'ora che negli anni dispari il periodo di ferie verrà deciso unilateralmente dalla madre, e negli anni pari dal padre.
5. Le festività Natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano e ultimo dell'anno), Pasquali (Pasqua e Pasquetta) e ogni altra festività nazionale verranno trascorse da ciascun genitore con i propri figli ad anni alterni.
Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che rispettivamente trascorreranno coi minori si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo il luogo in cui trascorreranno tali periodi, nonché il recapito, anche telefonico e a mantenere l'altro informato ed in contatto coi figli.
6. Per quanto concerne il compleanno dei figli, i genitori si accordano sin da ora di trascorrere ad anni alterni tale giorno con i minori, salva la possibilità per il genitore che non trascorrerà con i figli tale giorno, di vederli o sentirli telefonicamente per porgere gli auguri.
7. Il SI. LL si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.
8. Resterà a carico del SI. LL il costo della mensa scolastica mentre la SI.ra avrà diritto di Pt_1 percepire integralmente, per entrambi i minori, l'importo erogato a titolo di assegno unico (o eventuale altro analogo istituto previdenziale previsto dall'ordinamento) quale integrazione del contributo al mantenimento dei figli, e ciò sino all'età massima prevista ex lege.
9. Quanto alle spese straordinarie afferenti i minori, le stesse verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per la loro identificazione e modalità di approvazione si richiama il protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito si riporta per completezza e comodità di lettura:
I) Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica cella continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dei genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative- culturali, precedute dalla scleta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate
pagina 2 di 6 dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestivamente alternative;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II) Spese che richiedono il preventivo accordo: tutte le altre spese vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mai), specificando l'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai minori al fine della corretta deducibilità della stessa.Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche /o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
10. Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti/documenti di identità validi per l'espatrio dei minori.
11. Le parti, inoltre, dichiarano di essere a conoscenza delle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, di non avere partecipazioni societarie né di essere titolari diritti reali su beni immobili e di aver provveduto a regolamentare i rapporti patrimoniali non espressamente previsti dal presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese legali relative al presente procedimento vengano interamente compensate, ciascuno provvedendo al pagamento del compenso del proprio difensore. Le eventuali spese vive inerenti l'iscrizione a ruolo verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
13. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti ai figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro pagina 3 di 6 volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto che entrambi i genitori vivranno separati con l'impegno del mutuo rispetto a tutela dell'equilibrio e della serenità dei figli ed obbligandosi a comunicare tempestivamente Per_1 Pt_2 ogni eventuale cambio di residenza o indirizzo. dà atto e dispone che i minori, pur mantenendo la propria residenza presso la madre, restino affidati ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente. dà atto e dispone che, fermo l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, per la concreta attuazione dell'affido condiviso, dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre potrà vedere i figli minori e potrà tenerli con sé con le modalità di cui al dispositivo:
-1 settimana dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- 2 settimana dal lunedì dopo scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal venerdì dopo scuola sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre).
- Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, comunicandole all'altro entro il 30/04 di ogni anno;
nel caso in cui non raggiungano alcun accordo, i genitori concordano fin d'ora che negli anni dispari il periodo di ferie verrà deciso unilateralmente dalla madre, e negli anni pari dal padre.
- Le festività Natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano e ultimo dell'anno), Pasquali (Pasqua e Pasquetta) e ogni altra festività nazionale verranno trascorse da ciascun genitore con i propri figli ad anni alterni. Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che rispettivamente trascorreranno coi minori si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo il luogo in cui trascorreranno tali periodi, nonché il recapito, anche telefonico e a mantenere l'altro informato ed in contatto coi figli.
pagina 4 di 6 - Per quanto concerne il compleanno dei figli, i genitori si accordano sin da ora di trascorrere ad anni alterni tale giorno con i minori, salva la possibilità per il genitore che non trascorrerà con i figli tale giorno, di vederli
o sentirli telefonicamente per porgere gli auguri. dà atto e dispone che il SI. LL corrisponda alla SI.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat. dà atto e dispone che resti a carico del SI. LL il costo della mensa scolastica, mentre la SI.ra avrà diritto di percepire integralmente, per entrambi i minori, l'importo erogato a titolo di Pt_1 assegno unico (o eventuale altro analogo istituto previdenziale previsto dall'ordinamento) quale integrazione del contributo al mantenimento dei figli, e ciò sino all'età massima prevista ex lege. dà atto e dispone che le spese straordinarie relative alla minore sono a carico di entrambi i genitori e ripartite in misura del 50%.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere pagina 5 di 6 intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti/documenti di identità validi per l'espatrio dei minori;
dà atto che le parti dichiarano di essere a conoscenza delle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, di non avere partecipazioni societarie né di essere titolari diritti reali su beni immobili e di aver provveduto a regolamentare i rapporti patrimoniali non espressamente previsti dal presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro; dà atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. dà atto che le spese legali si intendono compensate, e che le eventuali spese vive inerenti l'iscrizione a ruolo verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.02.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUOCCI ELEONORA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CUOCCI ELEONORA
e
MI EL (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTANZINI C.F._2
MARIANNA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
COSTANZINI MARIANNA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024 il sig. EL MI (nato a [...] il [...]) e la sig.ra (nata a [...], il [...]) proponevano domanda Parte_1 di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte.
Si premette che a seguito della convivenza more uxorio sono nati due figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]).
[...] Parte_2
Con il ricorso le parti chiedono la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto, il Giudice delegato fissava per il 17.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
pagina 1 di 6 Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Entrambi i genitori vivranno separati con l'impegno del mutuo rispetto a tutela dell'equilibrio e della serenità dei figli ed obbligandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio Per_1 Pt_2 di residenza o indirizzo.
2. I minori, pur mantenendo la propria residenza presso la madre, resteranno affidati ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
3. Fermo l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, per la concreta attuazione dell'affido condiviso, dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre potrà vedere i figli minori e potrà tenerli con sé con le seguenti minime modalità, e ciò salvo diverso accordo tra i genitori:
- 1 settimana dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- 2 settimana dal lunedì dopo scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal venerdì dopo scuola sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre).
4. Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, comunicandole all'altro entro il 30/04 di ogni anno;
nel caso in cui non raggiungano alcun accordo, i genitori concordano fin d'ora che negli anni dispari il periodo di ferie verrà deciso unilateralmente dalla madre, e negli anni pari dal padre.
5. Le festività Natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano e ultimo dell'anno), Pasquali (Pasqua e Pasquetta) e ogni altra festività nazionale verranno trascorse da ciascun genitore con i propri figli ad anni alterni.
Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che rispettivamente trascorreranno coi minori si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo il luogo in cui trascorreranno tali periodi, nonché il recapito, anche telefonico e a mantenere l'altro informato ed in contatto coi figli.
6. Per quanto concerne il compleanno dei figli, i genitori si accordano sin da ora di trascorrere ad anni alterni tale giorno con i minori, salva la possibilità per il genitore che non trascorrerà con i figli tale giorno, di vederli o sentirli telefonicamente per porgere gli auguri.
7. Il SI. LL si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.
8. Resterà a carico del SI. LL il costo della mensa scolastica mentre la SI.ra avrà diritto di Pt_1 percepire integralmente, per entrambi i minori, l'importo erogato a titolo di assegno unico (o eventuale altro analogo istituto previdenziale previsto dall'ordinamento) quale integrazione del contributo al mantenimento dei figli, e ciò sino all'età massima prevista ex lege.
9. Quanto alle spese straordinarie afferenti i minori, le stesse verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per la loro identificazione e modalità di approvazione si richiama il protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito si riporta per completezza e comodità di lettura:
I) Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica cella continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dei genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative- culturali, precedute dalla scleta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate
pagina 2 di 6 dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.), non offre tempestivamente alternative;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II) Spese che richiedono il preventivo accordo: tutte le altre spese vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mai), specificando l'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai minori al fine della corretta deducibilità della stessa.Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche /o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
10. Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti/documenti di identità validi per l'espatrio dei minori.
11. Le parti, inoltre, dichiarano di essere a conoscenza delle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, di non avere partecipazioni societarie né di essere titolari diritti reali su beni immobili e di aver provveduto a regolamentare i rapporti patrimoniali non espressamente previsti dal presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese legali relative al presente procedimento vengano interamente compensate, ciascuno provvedendo al pagamento del compenso del proprio difensore. Le eventuali spese vive inerenti l'iscrizione a ruolo verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
13. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti ai figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro pagina 3 di 6 volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
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P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto che entrambi i genitori vivranno separati con l'impegno del mutuo rispetto a tutela dell'equilibrio e della serenità dei figli ed obbligandosi a comunicare tempestivamente Per_1 Pt_2 ogni eventuale cambio di residenza o indirizzo. dà atto e dispone che i minori, pur mantenendo la propria residenza presso la madre, restino affidati ad entrambi i genitori in modo che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente. dà atto e dispone che, fermo l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, per la concreta attuazione dell'affido condiviso, dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre potrà vedere i figli minori e potrà tenerli con sé con le modalità di cui al dispositivo:
-1 settimana dal martedì dopo scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- 2 settimana dal lunedì dopo scuola sino al martedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre) e dal venerdì dopo scuola sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione della madre).
- Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, comunicandole all'altro entro il 30/04 di ogni anno;
nel caso in cui non raggiungano alcun accordo, i genitori concordano fin d'ora che negli anni dispari il periodo di ferie verrà deciso unilateralmente dalla madre, e negli anni pari dal padre.
- Le festività Natalizie (Vigilia, Natale, Santo Stefano e ultimo dell'anno), Pasquali (Pasqua e Pasquetta) e ogni altra festività nazionale verranno trascorse da ciascun genitore con i propri figli ad anni alterni. Entrambi i genitori durante i periodi di vacanza che rispettivamente trascorreranno coi minori si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo il luogo in cui trascorreranno tali periodi, nonché il recapito, anche telefonico e a mantenere l'altro informato ed in contatto coi figli.
pagina 4 di 6 - Per quanto concerne il compleanno dei figli, i genitori si accordano sin da ora di trascorrere ad anni alterni tale giorno con i minori, salva la possibilità per il genitore che non trascorrerà con i figli tale giorno, di vederli
o sentirli telefonicamente per porgere gli auguri. dà atto e dispone che il SI. LL corrisponda alla SI.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat. dà atto e dispone che resti a carico del SI. LL il costo della mensa scolastica, mentre la SI.ra avrà diritto di percepire integralmente, per entrambi i minori, l'importo erogato a titolo di Pt_1 assegno unico (o eventuale altro analogo istituto previdenziale previsto dall'ordinamento) quale integrazione del contributo al mantenimento dei figli, e ciò sino all'età massima prevista ex lege. dà atto e dispone che le spese straordinarie relative alla minore sono a carico di entrambi i genitori e ripartite in misura del 50%.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere pagina 5 di 6 intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che le parti si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti/documenti di identità validi per l'espatrio dei minori;
dà atto che le parti dichiarano di essere a conoscenza delle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, di non avere partecipazioni societarie né di essere titolari diritti reali su beni immobili e di aver provveduto a regolamentare i rapporti patrimoniali non espressamente previsti dal presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro; dà atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. dà atto che le spese legali si intendono compensate, e che le eventuali spese vive inerenti l'iscrizione a ruolo verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.02.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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