Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Juliana Duro e Federica Zanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Evelina Stefani, Sabrina Azzolini e Danilo Cabras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Trentino Sviluppo S.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ggg S.r.l. S.B., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento 21 marzo 2025, n. 387 avente ad oggetto “ Avviso FESR n. 1/2023 – Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino: approvazione esiti istruttoria svolta da Trentino Sviluppo S.p.a. in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – sede Trento – n. 134 pubblicata in data 13 settembre 2024 ”, trasmesso al ricorrente a mezzo pec in data 1 aprile 2025;
- del verbale del settimo incontro della Commissione di Valutazione di Trentino Sviluppo S.p.a. in data 10 febbraio 2025, trasmesso al ricorrente a mezzo pec in data 1 aprile 2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso ivi compresi, occorrendo:
1) la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento, 1 giugno 2023, n. 983 avente ad oggetto “ Programma Operativo 2021-2027 FESR – Priorità 1: Trentino competitivo – Obiettivo specifico a.i) “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate – Supporto al trasferimento tecnologico e alle start up innovative ”: approvazione dello schema di Avviso FESR n. 1/2023 – Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino”;
2) l’Avviso FESR n. 1/2023 “ Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino ”;
3) il parere D323-2023/1-2024-4-AL del Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico della Provincia autonoma di Trento in data 12 gennaio 2024;
4) la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 691 di data 17 maggio 2024, avente ad oggetto “ Avviso FESR n. 1/2023 – Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 983/2023 e s.m.i.: approvazione della graduatoria dei progetti e contestuale aumento del budget ”, ivi compresi l’Allegato 1 “Avviso FESR 1/2023 Sostegno allo sviluppo di Start up innovative – graduatoria ” e l’Allegato 2 “ Avviso FESR 1/2023 Sostegno allo sviluppo delle Start up innovative – elenco dei progetti non ammessi e dei progetti archiviati ”;
5) il provvedimento di esclusione comunicato, a mezzo pec, dalla Trentino Sviluppo S.p.a. al ricorrente in data 28 maggio 2024, avente ad oggetto “ Avviso FESR n. 1/2023 Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino. Comunicazione di non ammissibilità al contributo ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Sviluppo S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Consigliere CE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Provincia Autonoma di Trento in data 1 giugno 2023 ha adottato la deliberazione della Giunta n. 983 con la quale, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nell’ambito del “ Programma Operativo 2021-2027 FESR (Fondo europeo di Sviluppo Regionale) - Priorità 1: Trentino competitivo - Obiettivo specifico a.i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate - Supporto al trasferimento tecnologico e alle start up innovative ” è stato approvato l’Avviso FESR n. 1/2023 (d’ora in poi anche Avviso) per il “ Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino ”, orientato a sostenere l’avvio e la prima crescita nel territorio provinciale di startup innovative con progetti che realizzano investimenti connessi a risultati di ricerca o nuovi prodotti innovativi rafforzando il posizionamento dell’impresa sul mercato interno ed internazionale. Con tale provvedimento la Provincia ha inoltre affidato a Trentino Sviluppo S.p.a. ai sensi dell’art. 33, comma 9 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e sulla base della convenzione n. racc. 44507 del 17 marzo 2007, l’istruttoria delle domande raccolte per la realizzazione dell’iniziativa nonché la determinazione del contributo, la liquidazione e l’intera gestione del procedimento relativo alle agevolazioni. In tale contesto Trentino Sviluppo deve sottoporre l’esito dell’istruttoria alla Provincia Autonoma di Trento per la sua approvazione da parte della Giunta provinciale e l’assunzione del provvedimento di concessione del contributo con determinazione dirigenziale.
2. L’art. 3.2 dell’Avviso FESR n. 1/2023 prevede, per quanto di interesse, i seguenti requisiti per l’ammissibilità delle domande:
- essere una micro o piccola impresa secondo la definizione di cui all’Allegato I del Reg. 651/2014/UE;
- essere un’ “impresa autonoma ”, ai sensi della normativa europea.
Le domande di agevolazione possono essere presentate da Imprese. In tal caso l’allegato 3 dell’Avviso, rubricato “ Documentazione per la presentazione delle domande ”, per quanto di interesse, alla lett. A) prescrive la presentazione di apposita dichiarazione attestante, tra l’altro, che l’impresa è un’ “impresa autonoma ”, ai sensi della normativa europea. L’Avviso ammette la presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persona fisica nel “ rispetto dei requisiti di impresa autonoma” (par. 3.1., lett. c) dell’Avviso medesimo) individuata quale referente dell’impresa da costituire e, pertanto, il punto 3.2 dell’allegato 3 dell’Avviso, lett. B), prescrive che la persona fisica presenti una dichiarazione “ di impegnarsi a costituire un’<impresa autonoma> ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ”.
3. In data 18 luglio 2023 il dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha presentato una prima domanda di concessione del finanziamento in qualità di socio unico ed amministratore unico della società TU DI S.r.l. (in seguito anche TU). Ciò, asseritamente, al solo fine di verificare le modalità di compilazione richieste dal portale di accesso come dimostra la maggior parte dei campi della scheda di progetto depositata che sono stati infatti compilati con la voce “prova ”. Successivamente ha quindi rinunciato alla domanda suddetta che in data 15 novembre 2023 è stata conseguentemente archiviata. In data 24 novembre 2023 egli ha poi avanzato una nuova domanda di contributo quale persona fisica referente per il progetto della costituenda startup LI.it S.p.a. (in seguito, anche LI) il cui oggetto sociale sarebbe stato in sintesi l’attività di intermediazione nel campo fintech .
4. All’esito dell’attività istruttoria svolta da Trentino Sviluppo S.p.a., per il tramite della Commissione di valutazione, la Giunta provinciale con deliberazione n. 691 del 17 maggio 2024, cui ha fatto seguito la relativa comunicazione del 28 maggio 2024, ha conclusivamente ritenuto inammissibile il progetto di startup da ultimo presentato dal ricorrente in qualità di persona fisica referente e ciò per l’insussistenza del requisito di “ impresa autonoma ” prescritto dal punto 3.1., lett. c), dell’Avviso FESR n. 1/2023.
5. Il dott. -OMISSIS- ha allora presentato un primo ricorso, rubricato sub. RG. 115/2024, notificato alla Provincia Autonoma di Trento e a Trentino Sviluppo S.p.a. impugnando la deliberazione della Giunta provinciale n. 691 del 17 maggio 2024 nonché gli atti presupposti ed in sintesi deducendo la violazione dell’art. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE nonché dell’Avviso FESR n. 1/2023 nonché il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti gravati. In particolare, ha sostenuto che la costituenda LI, della quale è referente, possiede i requisiti di “ impresa autonoma ” ai sensi del punto 3.1., lett. c) dell’Avviso FESR n. 1/2023 e a mente dell’art. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non configurandosi né quale impresa associata né quale impresa collegata, per il tramite di una persona fisica, con l’impresa TU DI, della quale il ricorrente è socio unico e amministratore unico. Ha dedotto sul punto l’assenza delle condizioni contemporaneamente prescritte al fine di individuare il collegamento tra le imprese, dall’Appendice n. 4 del decreto ministeriale in data 18 aprile 2005: segnatamente della condizione sub. b) poiché, in assenza di fatturato in capo alla LI, le due imprese non rientrano nella “ stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 ”. Infine, ha censurato il provvedimento impugnato, e gli atti presupposti, per non aver chiarito le ragioni per le quali la società LI non avrebbe potuto essere considerata “ impresa autonoma ”, in particolare ha dedotto l’incoerenza dell’interpretazione restrittiva della nozione di “ impresa autonoma ” risultante dalla giurisprudenza europea, rispetto al dettato normativo al quale si richiamerebbe la lex specialis .
6. Con sentenza 13 settembre 2024, n. 134 questo Tribunale ha accolto il ricorso, segnatamente nei suoi motivi primo e secondo. Ne è seguito un giudizio circa le modalità di ottemperanza della sentenza n. 134/2024, ex art. 112, comma 5, c.p.a., instaurato con due ricorsi, rubricati sub. RG. 168 e 169/2024 rispettivamente proposti dalla Provincia Autonoma di Trento e da Trentino Sviluppo S.p.a., conclusosi con la sentenza di questo Tribunale 16 dicembre 2024, n. 186 che, riuniti i ricorsi e dichiarato inammissibile il ricorso sub. RG. 169/2024, ha chiarito, in sintesi che “..la violazione dell’art. 3, par. 3, dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE accertata con la sentenza n. 134/2024 è fondata sul presupposto della mancata motivazione – nell’ambito del provvedimento impugnato – in ordine agli elementi in fatto e in diritto che hanno determinato la valutazione di sussistenza del rapporto di collegamento tra le due imprese. Conseguentemente come riconosciuto dalla stessa Provincia <residua in capo all’Amministrazione il potere di valutare la sussistenza del requisito dell’autonomia dell’impresa costituenda, in sede di rinnovazione della fase di ammissione alla procedura di concessione del contributo richiesto, ed eventualmente il potere di accertare la sussistenza di un rapporto di collegamento tra LI.it e TU, motivando compiutamente le ragioni di siffatto accertamento> ”.
7. Si è pertanto nuovamente riunita la Commissione di valutazione di Trentino Sviluppo S.p.a., (d’ora in poi anche Commissione) in data 10 febbraio 2025 al fine di sottoporre a nuova istruttoria la domanda presentata dal dott. -OMISSIS-, quale referente dell’impresa costituenda LI.it, ed ha nuovamente concluso per l’insussistenza del requisito di “ impresa autonoma ”, prescritto dal punto 3.1, lett. c) dall’Avviso FERS 1/2023 richiesto anche per le domande presentate da persone fisiche, in ragione del rapporto di collegamento tra LI.it e TU DI, con conseguente inammissibilità della domanda.
Il verbale della Commissione è così testualmente motivato: “…si evidenzia che il requisito dell’autonomia dell’impresa deve essere valutato, in base a quanto disposto dall’Avviso FESR n. 1/2023, <ai sensi della normativa europea>. La Commissione rileva che dalla domanda in esame e dai relativi allegati risulta che il proponente dott. -OMISSIS- assumerebbe il ruolo di socio unico, con quota di partecipazione del 100%, nonché la carica di <CEO> e di Amministratore Unico della costituenda società LI.it. e rileva altresì che, nel contempo, dalla documentazione acquisita risulta che il medesimo dott. -OMISSIS- è socio unico, nonché Amministratore Unico e <rappresentante dell’impresa> della Società TU DI S.r.l. Società Benefit. Visto il parere prot. D323-2023/1-2024-4/AL del Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo Economico, ricerca e lavoro della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto: <Avviso FESR 1/2023 Sostegno allo sviluppo di start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino (DGP v. 983/2023) – Parere definizione impresa autonoma>, che forma parte integrante del presente verbale, e con il quale, su richiesta dell’Ente istruttore, è stato rilevato che <La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 stabilisce che sono considerate imprese collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni tra quelle indicate nell’articolo 3 paragrafo 3 attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Tuttavia, come da recente giurisprudenza europea, nel caso in cui le predette persone fisiche rivestano anche ruoli di gestione nelle imprese coinvolte (amministratore, legale rappresentante, titolare, etc.) il collegamento si realizza a prescindere dal mercato>, la Commissione evidenzia che, nel caso di specie, la medesima persona fisica è socio unico, oltre che, nel contempo, titolare dell’organo amministrativo (Amministratore unico) di entrambe le imprese; ricorre pertanto l’ipotesi per cui le relazioni di cui all’art. 3, par. 3, comma 1 dell’Allegato alla Raccomandazione intercorrono attraverso una persona fisica, che detiene partecipazioni tali da esercitare il controllo sulle imprese. La Commissione ritiene che, applicando le coordinate di cui al citato parere, nel caso di esame il collegamento <si realizza a prescindere dal mercato>; in particolare, l’analisi completa e complessiva delle reciproche relazioni evidenzia, al di là di dati meramente formali, l’esistenza di un’entità economica unica, nell’ambito della quale il socio unico, che come detto detiene partecipazioni tali da esercitare il controllo sulle imprese, rivestirebbe <anche ruoli di gestione> in entrambe, quale Amministratore unico. La Commissione, inoltre, prende atto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche in sede di interpretazione della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ha statuito che la relazione di collegamento sussiste comunque per quelle imprese, per le quali <l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente alcuna delle relazioni elencate all’art. 3, paragrafo 3, primo comma della Raccomandazione 6 maggio 2003> (Corte di Giustizia, VII Sezione, 27 febbraio 2014, causa C-110/13; si vedano anche Corte di Giustizia, 24 settembre 2020, causa C- 516/19; Corte di Giustizia, 2 aprile 2009, causa C-83/08). Inoltre, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la Commissione prende atto che qualsiasi entità, anche se persona fisica, che sia titolare di partecipazioni azionarie di controllo in diverse società, e che sia direttamente coinvolta nella loro gestione, deve essere considerata come <impresa> (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006, causa C-222/04 – MEF, § 112), con la conseguenza che, nel caso di specie, la medesima persona fisica, qualificabile come <impresa>, si pone in collegamento diretto sia con la costituenda LI.it sia con la Società TU DI S.r.l.. Sotto ulteriore profilo, la Commissione ritiene comunque di dover verificare se l’impresa costituenda LI.it e la Società TU DI S.r.l. esercitino la loro attività, o parte di essa, sullo <stesso mercato> o su <mercati contigui>, ai sensi dell’art. 3, par. 3, dell’Allegato alla Raccomandazione e ritiene che detta verifica debba avvenire mediante un’adeguata analisi in concreto, anche a prescindere dalla circostanza che le attività dichiarate dalle due imprese <siano ricomprese nella stessa divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002>, come da indicazioni di cui all’Appendice n. 4 del D.M. 18 aprile 2005. La Commissione tiene conto che, da una parte, le indicazioni di cui al detto Decreto non possono essere considerate vincolanti in questa sede, in quanto non sono state recepite dal Legislatore provinciale, né sono state richiamate dall’Avviso FESR n. 1/2023, e sono state anche ritenute <meramente esemplificative> nella prassi del medesimo Ministero (parere n. 76 del 13 dicembre 2018 dalla <Commissione ministeriale per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività>). D’altra parte, rileva che, per quanto riguarda la costituenda Società LI.it, si tratta comunque di un <codice CO> meramente dichiarato dal proponente nella relativa <scheda progetto>, e non del codice di una società già operativa. Pertanto, la Commissione ritiene di procedere ad un’adeguata verifica sul punto (<stesso mercato> o <mercato contiguo>). In merito, possono essere considerati alcuni elementi:
• si valuta il fatto che, in base all’oggetto sociale, la TU DI S.r.l. svolge <attività e servizi di assistenza e consulenza gestionale>, e nella <scheda progetto> di <LI.it> si rileva che quest’ultima presta <servizi innovativi di finanziamento>;
• dal curriculum del dott. -OMISSIS-, risulta che il medesimo ha dichiarato di essere Amministratore delegato di <TU Finance>, marchio di impresa depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi su richiesta di TU DI S.r.l. e domiciliato presso quest’ultima, i cui <prodotti e servizi oggetto di protezione inclusi nella classificazione MGS (al netto Nizza) sono <<Finanza di progetto; fornitura di informazioni e consulenze inerenti la finanza; fornitura di informazioni e ricerche nel campo della finanza e degli investimenti finanziari; fornitura di informazioni finanziarie riguardanti il settore della finanza nell’ambito di investimenti di tipo ambientale; servizi di consulenza in materia di finanza aziendale; servizi di consulenza in materia di investimenti e finanza; servizi di consulenza inerenti la finanza personale>>. Viene quindi ad evidenza che sia LI.it, sia TU DI S.r.l., attraverso il marchio d’impresa TU Finance, opererebbero, di fatto ed in concreto, nel medesimo mercato dei servizi finanziari;
• assume rilievo la seguente circostanza: nella scheda progetto di LI.it, si legge che <la startup si posiziona nel Codice CO 63.12.00, dedicato ai portali web, e non svolge attività di raccolta del risparmio né offre prodotti assicurativi, bensì fornisce una piattaforma digitale per la gestione ottimizzata del credito inutilizzato. Come nel caso di TI, che opera nel settore fintech senza essere classificata come banca, ma piuttosto sotto il Codice CO 62.01 relativo alla produzione di software, anche LI.it utilizza la tecnologia per offrire servizi innovativi di finanziamento>. Si rileva pertanto che TU DI presenta quale Codice CO secondario proprio 62.01 (<produzione di software non connesso all’edizione>), ovvero quello dell’impresa (TI) alla quale il medesimo richiedente ha assimilato l’attività della costituenda LI.it; in ogni caso, si sostiene che il mercato inerente i <portali web>, ove si posizionerebbe LI.it, costituisca, a prescindere dai rispettivi Codici ATECO, lo <stesso mercato> o quantomeno un <mercato contiguo> rispetto a quello della <produzione di software> (Codice ATECO secondario di TU DI S.r.l.), in quanto situato <direttamente a valle> rispetto a quest’ultimo ”.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale 21 marzo 2025, n. 387, la Provincia Autonoma di Trento ha approvato l’istruttoria svolta da Trentino Sviluppo S.p.a., il cui verbale è allegato quale parte integrante della deliberazione a fornirne la motivazione per relationem , confermando quindi la non ammissione della domanda proposta dal dott. -OMISSIS-, in data 24 novembre 2023, quale referente della società costituenda LI.it S.p.a., per mancanza del requisito di autonomia previsto dall’Avviso FESR 1/2023.
9. Il dott. -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, ha pertanto impugnato nuovamente gli atti sopra indicati, con ricorso notificato il 19.05.2025 e depositato il 23.05.2025. Il gravame è affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo viene dedotta la violazione dei canoni di trasparenza e del legittimo affidamento riposto dal ricorrente nei criteri di ammissione riportati nell’Avviso FESR n. 1/2023, in quanto la richiesta di parere del 15 dicembre 2023 e l’interpretazione restrittiva della nozione di impresa autonoma fornita a riscontro dal Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico provinciale in data 12 gennaio 2024 – poi recepita dalla Trentino Sviluppo nell’ambito dell’attività istruttoria – sono intervenute in epoca successiva alla chiusura del termine per la presentazione delle domande di contributo (avvenuta il 27 novembre 2023). L’introduzione postuma di una lettura restrittiva, non previamente comunicata né chiaramente desumibile dal testo dell’Avviso FESR n. 1/2023, ha infatti inciso in modo significativo sull’esito della procedura (come confermato dall’elevato numero di non ammissioni derivanti da tale ragione), in violazione del principio del favor partecipationis che impone di assicurare la più ampia partecipazione possibile alle procedure di gara. Pertanto, in assenza di un tempestivo chiarimento sulla nozione di autonomia di impresa, l’unica interpretazione legittimamente applicabile avrebbe dovuto essere quella letterale ossia, alla luce di quanto previsto dall’allegato 3, lett. B) dell’Avviso, intendendo riferito il requisito dell’autonomia dell’impresa “ ai sensi della normativa europea ” esclusivamente a quanto disposto dall’art. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Tanto anche al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio dei concorrenti.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente contesta il fatto che non essendo il concetto di “ entità economica unica ” formalmente rinvenibile nel dettato normativo di fonte europea richiamato nell’Avviso FESR (come, del resto, sarebbe confermato anche nella sentenza n. 134/2024 del T.R.G.A. Trento), l’Amministrazione avrebbe dovuto assolvere a un onere motivazionale più puntuale, chiarendo in modo analitico le ragioni per cui LI.it S.p.a. e TU DI S.r.l. sarebbero riconducibili a un’“ unica entità economica ”. Al contrario, la Commissione si è limitata a considerare i legami formali tra le due società, omettendo qualsiasi valutazione sulla loro reale interazione economica e sulla sussistenza di una concreta unità di comportamento sul mercato - poiché tale valutazione richiede un accertamento fondato sulla realtà economica dei rapporti esistenti andando oltre il mero dato formale - con ciò disattendendo l’onere motivazionale imposto dalla sentenza n. 134/2024. La decisione assunta si limita a rilevare delle relazioni formali intercorrenti tra le due società senza fornire alcuna dimostrazione concreta della sussistenza di un’effettiva unità economica tra le stesse.
Con il terzo motivo di ricorso viene contestata la decisione della Commissione di Trentino Sviluppo di qualificare il dott. -OMISSIS- come “ impresa ” in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2006 (causa C-222/04), posto che detta sentenza riguarda l’ambito degli aiuti di Stato e non può essere estesa al diverso contesto dell’Avviso FESR n. 1/2023. Per valutare l’ammissibilità delle domande di contributo, infatti, occorre fare esclusivo riferimento ai criteri oggettivi e vincolanti previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE, art. 3, par. 2 e 3 dell’allegato alla stessa, che disciplina i criteri per l’identificazione delle “imprese autonome ”, “ associate ” ovvero “collegate”, sulla base di precisi parametri, senza lasciare spazio a interpretazioni estensive o riferimenti a contesti normativi differenti. La Commissione, pertanto, avrebbe dovuto attenersi rigorosamente a tali criteri, che assumono carattere non meramente orientativo ma vincolante, come ribadito anche dalla sentenza del T.R.G.A. Trento n. 134/2024.
Con il quarto motivo di ricorso, infine, si contesta l’analisi condotta dalla Commissione in merito alla presunta operatività della costituenda LI.it S.p.a. e della TU DI S.r.l. sullo “ stesso mercato ” ovvero su “ mercati contigui ”, ai sensi dell’art. 3, par. 3, all. Racc. 2003/361/CE: a questo proposito la Commissione, pur dichiarando di non ritenere vincolanti le indicazioni contenute nell’Appendice n. 4 del d.m. 18 aprile 2005, ne richiama i criteri (codici ATECO), al fine di raffrontarli e sostenere l’esistenza di una sovrapposizione tra le attività delle due società. Attenendosi alle indicazioni normative contenute nella suddetta Appendice che, “ pur non rivestendo le stesse natura formalmente vincolante” , costituisce lo strumento utile per la definizione di impresa autonoma, si rivelano non contemporaneamente soddisfatte le condizioni sub a) e b) dell’appendice al decreto ministeriale citato: in particolar modo non ricorre la condizione sub. b) del citato d.m. “ avendo la società costituenda LI.it S.p.A. un codice ATECO diverso rispetto a quelli della società TU DI S.r.l. ”, in ragione del fatto che a seguito della presentazione della domanda di agevolazione la TU ha variato il proprio codice CO (ora codice prevalente e primario 70.20.09 - attività imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a. - e secondario 62.10.00 - attività di programmazione informatica), mentre dalle schede di progetto si rileva il codice CO di LI primario 63.12.00 (attività di intermediazione nel campo fintech). Quindi, per definizione, la LI.it S.p.a. non può essere considerata impresa collegata alla TU DI S.r.l. attraverso una persona fisica. Inoltre, in tesi del ricorrente sono infondati gli argomenti da cui la Commissione ha desunto l’operatività delle due società sullo stesso mercato o mercato contiguo, sulla scorta degli elementi rilevati, per le seguenti ragioni:
i) l’accostamento tra servizi di consulenza e attività fintech è privo di basi oggettive trattandosi di mera assonanza terminologica dell’oggetto sociale “ assistenza e consulenza gestionale ” e “ servizi innovativi di finanziamento”;
ii) il marchio TU Finance depositato da TU DI non prova un’effettiva interazione economica strutturata o una collaborazione commerciale tra quest’ultima società e la costituenda LI;
iii) il riferimento a TI nella scheda progettuale aveva finalità esemplificative, senza implicare sovrapposizione di mercato oppure assimilazione tra le due società né tantomeno collocare la LI sullo stesso mercato di TI.
Alla luce di quanto sopraesposto, la ricostruzione della Commissione si rivela quindi contraddittoria e illogica: dapprima esclude la vincolatività dell’Appendice n. 4, poi ne richiama i criteri (codici ATECO) e, infine, ne prescinde per poter affermare l’operatività delle società su mercati contigui in base a valutazioni generiche e prive di riscontro concreto, con una ricostruzione non solo incoerente, ma anche inidonea a dimostrare l’esistenza di un collegamento economico tra TU DI e LI.
10. L’intimata Provincia Autonoma di Trento, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso il 18.07.2025, con memoria del 20.10.2025 ha evidenziato che non sussistono in capo alla costituenda impresa i requisiti di autonomia, prescritti dall’Avviso FERS 1/2023, in applicazione della nozione di “impresa autonoma ” rinveniente dalla giurisprudenza unionale citata da Trentino Sviluppo, alla stregua di quanto previsto dal medesimo Avviso che esige la valutazione dell’autonomia dell’impresa sulla scorta della “ normativa comunitaria ” costituita dalla Raccomandazione 2003/361/CE, integrata con l’interpretazione che di questa nozione ha fornito la giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle sentenza richiamate nella motivazione della Commissione di valutazione, alla quale ha aderito la resistente Provincia. Siffatta nozione trova applicazione nel procedimento di cui trattasi, non rilevando il principio del favor partecipationis nella materia dell’erogazione di sostegni finanziari ove prevale invece la selettività. Nemmeno è in questione la violazione della par condicio , trattandosi di interpretazione applicata a tutti i richiedenti. La citata disposizione dell’Avviso esclude anche la sussistenza di un affidamento tutelabile in capo al ricorrente, poiché non è dato comprendere quale condotta dell’Amministrazione abbia ingenerato nel medesimo un legittimo affidamento in ordine alla concessione del contributo richiesto. In sostanza la Commissione di valutazione di Trentino Sviluppo ha rilevato che tra le imprese LI S.p.a, e TU DI S.r.l., di cui il ricorrente costituisce il socio unico e delle quali egli assume anche il ruolo di gestione, sussiste un’” unica entità economica ”, come chiarito dalla giurisprudenza unionale e lo stesso dott. -OMISSIS-, in ragione del controllo azionario e dei compiti gestionali assunti in entrambe le imprese, riveste egli stesso la qualifica di “ Impresa” ai sensi dell’art. 107 TFUE, determinando un collegamento diretto tra gli operatori economici, da lui rappresentati e gestiti, sempre secondo la definizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria e da ultimo ribadita nel Regolamento 2023/2831/UE relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis , ove al cons. n. 4 si legge: “Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica ”. In ogni caso la Provincia rileva che la Commissione di valutazione, nella rinnovata ed approfondita istruttoria, ampiamente motivata, rilevato il carattere non vincolante del d.m. 18 aprile 2005 - aspetto sul quale la parte ricorrente non ha tempestivamente svolto alcun censura - ha puntualmente evidenziato la sussistenza anche degli elementi che portano a ritenere l’operatività di LI e TU nell’ambito di un “mercato unico ” o quantomeno di un “ mercato contiguo ”, secondo quanto espressamente e formalmente previsto dall’art. 3 paragrafo 3, comma quarto dell’Allegato alla Raccomandazione 361/2003 per il caso di collegamento per il tramite di persona fisica. Tali elementi, non risultando efficacemente contestati dal ricorrente, sono sufficienti a comportare la reiezione del ricorso, stante la natura di atto plurimotivato del verbale di Trentino sviluppo impugnato, fatto proprio dalla Provincia Autonoma di Trento con la deliberazione della Giunta provinciale 21 marzo 2025, n. 387.
11. Anche Trentino Sviluppo S.p.a., costituitasi in giudizio in data 10.07.2025, con memoria del 20.10.2025 ha insistito per l’infondatezza nel merito del ricorso richiamando le medesime argomentazioni addotte dalla Provincia Autonoma di Trento, in particolare quelle circa “ l’entità economica unica” cui sono riconducibili TU DI S.r.l. e la costituenda LI.it S.p.a. poiché in entrambe il ricorrente risulta essere socio unico ed amministratore unico. Nel contempo la società resistente ha espressamente e puntualmente controdedotto, anche in termini di inammissibilità, alle doglianze di parte ricorrente circa la ragioni concrete che, sulla scorta di dell’applicazione della disposizione dell’art. 3, paragrafo 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 361/2003, hanno consentito di individuare la sussistenza di un mercato identico o quantomeno contiguo di operatività delle due realtà imprenditoriali, il che conforta ulteriormente per l’assenza del requisito di ammissibilità costituito dall’autonomia dell’impresa richiedente il sostegno, ragione assorbente della infondatezza del ricorso, alla stregua della natura di atto plurimotivato del provvedimento reso.
12. Le parti si sono scambiate ulteriori memorie di replica in data 29.10.2025 e 30.10.2025, insistendo per le rispettive conclusioni.
13. All’odierna udienza pubblica la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
II. In premessa giova rammentare che, come descritto nella parte in fatto, il ricorso in esame forma seguito di un precedente ricorso, rubricato sub. RG. 115/2024, accolto con la sentenza 13 settembre 2024, n. 134 di questo Tribunale che, per l’effetto, ha annullato gli atti ivi impugnati che avevano già in precedenza dichiarato inammissibile la domanda di contributo presentata dall’odierno ricorrente per difetto del requisito di “ impresa autonoma ” prescritto dall’Avviso FERS 1/2023. Come chiarito dalla sentenza 16 dicembre 2024, n, 186, resa in sede di chiarimenti sulle modalità dell’ottemperanza della sentenza 134/2024 ex art. 112, comma 5 c.p.a., le ulteriori considerazioni espresse da questo Tribunale in quest’ultima sentenza, al contrario di quanto dedotto anche nel ricorso oggi in esame e nelle memorie difensive depositate dal dott. -OMISSIS-, sono state formulate in vista dell’attività conformativa dell’Amministrazione chiamata a colmare il deficit motivazionale rilevato nel primo procedimento, e ciò nell’ambito del rinnovato esercizio del potere in sede di riedizione dell’istruttoria. La sentenza 186/2024, infatti, conclude come segue: “ residua in capo all’Amministrazione il potere di valutare la sussistenza del requisito dell’autonomia dell’impresa costituenda, in sede di rinnovazione della fase di ammissione alla procedura di concessione del contributo richiesto, ed eventualmente il potere di accertare la sussistenza di un rapporto di collegamento tra LI.it e TU, motivando compiutamente le ragioni di siffatto accertamento ”. Ne deriva che deve intendersi escluso l’effetto di giudicato relativamente ai differenti motivi di ricorso rimasti assorbiti nella richiamata sentenza 134/2024, segnatamente quanto al riscontro dell’insussistenza del collegamento tra le imprese (cfr. sentenza T.R.G.A. Trento, 8.06.2020, n. 82).
III. Ciò premesso, nel presente giudizio viene in considerazione la rinnovata valutazione effettuata da Trentino Sviluppo sulla domanda presentata dal dott. -OMISSIS- in data 24.11.2023 nell’esplicazione del dovere conformativo alla precedente sentenza 134/2024. L’esito di tale sviluppo procedimentale, assolto mediante la riedizione dell’attività istruttoria ad opera della Commissione di valutazione (d’ora in poi anche Commissione), è compendiato nel verbale del 10.2.2025 oggi impugnato, che ha concluso in senso nuovamente sfavorevole alla parte ricorrente - esito a cui ha aderito a sua volta la Provincia resistente con la deliberazione n. 387 del 21 marzo 2025 della Giunta provinciale, parimenti impugnata - giustificando tale conclusione sulla scorta di un’ampia motivazione, in ciò conformandosi pienamente al dictum reso da questo Tribunale nella precedente sentenza n. 134/2024.
IV. Nella disamina del merito del ricorso, esigenze di economia processuale impongono di muovere dal quarto motivo di gravame, che costituisce la ragione più liquida (Ad. Pl. Cons. Stato n. 5/2015) e non merita favorevole apprezzamento.
V. Con tale motivo il dott. -OMISSIS- censura l’analisi condotta dalla Commissione che ha concluso per l’identità o quantomeno per la contiguità del mercato in cui si prospetta l’operatività della costituenda LI, rispetto al mercato della società TU. Trentino Sviluppo, infatti, per il tramite del proprio organo valutativo, oltreché sulla scorta della nozione di “ impresa autonoma ” quale si evince dalla giurisprudenza eurounitaria - profilo su cui si appuntano le contestazioni della parte ricorrente formulate nei motivi primo, secondo e terzo di gravame - ha ritenuto di approfondire la sussistenza di un collegamento societario anche in puntuale applicazione dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 recante la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (d’ora in poi anche Raccomandazione) ed in particolare dell’art. 3, paragrafo 3, comma quarto, riferito al collegamento di imprese mediante persone fisiche, fonte invocata dalla stessa parte ricorrente quale esclusivo parametro di legittimità ammesso dall’Avviso FERS per tale profilo d’indagine, come risulta dalle argomentazioni sviluppate nei motivi 1, 2 e 3 del gravame.
Giova rammentare che l’art. 3, paragrafo 3, della Raccomandazione dispone come segue:
“ 3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima ”. (primo comma)
“ Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci”. (secondo comma)
“ Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate ”. (terzo comma)
“ Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su marcati contigui ”. (quarto comma)
“Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione ”. (quinto comma)
VI. Vale ricordare che il proponente dott. -OMISSIS- ha dichiarato di voler assumere nella costituenda società LI.it S.p.a. il ruolo di socio unico, con quota di partecipazione del 100%, nonché la carica di “CEO ” e di Amministratore Unico. Nel contempo, dalla documentazione acquisita agli atti dell’istruttoria della Commissione e anche in giudizio, risulta che il medesimo dott. -OMISSIS- è socio unico nonché Amministratore Unico e “ rappresentante dell’impresa ” della Società TU DI S.r.l. Tali circostanze anzitutto testimoniano la sussistenza delle relazioni indicate dall’art. 3, paragrafo 3, comma primo dell’allegato alla Raccomandazione 361/2003, presupposto ineludibile del riconoscimento del collegamento tra le imprese.
VII. Pertanto, la Commissione ha approfondito la verifica della sussistenza di un collegamento tra le due società ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3, comma quarto dell’allegato alla Raccomandazione 361/2003, secondo il quale “Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni (di cui al paragrafo 3, comma primo) attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su marcati contigui ”. Al riguardo, la Commissione ha svolto un’analisi in concreto sulla base degli elementi versati nell’istruttoria, ed ha concluso ritenendo che l’operatività di TU e LI concerne lo stesso mercato o quantomeno un mercato contiguo, secondo la definizione recata dalla stessa Raccomandazione, nell’art. 3 paragrafo 3, comma quinto, sopra riprodotto, e tanto sulla scorta delle evidenze di tale comunanza o prossimità di mercato poi esplicitate nel provvedimento impugnato.
VIII. In premessa, la Commissione ha precisato di non ritenere vincolante per tale indagine l’applicazione del d.m. 18 aprile 2005, appendice 4 - recante “ Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ” (pubblicato in GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005) - in quanto non espressamente citato dalla lex specialis ed anche in ragione della natura meramente esemplificativa e non vincolante di tale decreto - che non può peraltro annoverarsi nella normativa comunitaria - come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla prassi del Ministero (cfr. Parere 13.12.2018, n. 76, doc. 13 resistente Provincia). Su tale aspetto preliminare dell’indagine, occorre rilevare, in uno con le parti resistenti, che non è stata prospettata nel ricorso introduttivo alcuna censura da parte dott. -OMISSIS-, il quale al contrario ha ivi affermato espressamente che le disposizioni di tale decreto “ pur non rivestendo le stesse natura formalmente vincolante ” costituiscono uno strumento utile per la definizione di impresa autonoma. Peraltro, nella memoria del 17.10.2025, così come in quella di replica del 30.10.2025, parte ricorrente ne sostiene la natura vincolante nella procedura di che trattasi, ma una siffatta censura, non supportata da specifiche doglianze sulla motivazione spesa al riguardo da Trentino Sviluppo, si prospetta ora inammissibile sulla scorta del principio consolidato secondo il quale sono inammissibili le censure “ introdotte con meri atti difensivi non notificati alle altre parti, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale ” (T.A.R. Lazio, I quater, 18.07.2025, n. 14240; Cons. Stato, IV, 8 aprile 2024, n. 3204; II, 14 dicembre 2023, n. 18016; T.A.R. Napoli, III, 19 settembre 2022, n. 5804) poiché non notificata alle parti entro i termini di decadenza.
In ogni caso, nella fattispecie in questione, ove si è al cospetto di un’impresa costituenda e non operativa sul mercato, appare tutt’altro che irragionevole nell’assenza di ogni riferimento in tal senso dall’Avviso FERS, ad avviso del Collegio, la scelta della Commissione di valutazione di non attribuire carattere decisivo alla “ divisione della classificazione Istat ”, contemplata dal predetto decreto.
IX. Ciò premesso in ordine all’irrilevanza per la verifica di cui trattasi del d.m. 18.04.2005, giova riportare nuovamente la motivazione resa dalla Commissione in ordine al profilo afferente alla natura del mercato in cui si prospetta l’operatività della costituenda LI e dove opera l’impresa TU, del seguente tenore: “ Pertanto, la Commissione ritiene di procedere ad un’adeguata verifica sul punto (<stesso mercato> o <mercato contiguo>). In merito, possono essere considerati alcuni elementi:
• si valuta il fatto che, in base all’oggetto sociale, la TU DI S.r.l. svolge <attività e servizi di assistenza e consulenza gestionale>, e nella <scheda progetto> di <LI.it> si rileva che quest’ultima presta <servizi innovativi di finanziamento>;
• dal curriculum del dott. -OMISSIS-, risulta che il medesimo ha dichiarato di essere Amministratore delegato di <TU Finance>, marchio di impresa depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi su richiesta di TU DI S.r.l. e domiciliato presso quest’ultima, i cui <prodotti e servizi oggetto di protezione inclusi nella classificazione MGS (al netto Nizza) sono <<Finanza di progetto; fornitura di informazioni e consulenze inerenti la finanza; fornitura di informazioni e ricerche nel campo della finanza e degli investimenti finanziari; fornitura di informazioni finanziarie riguardanti il settore della finanza nell’ambito di investimenti di tipo ambientale; servizi di consulenza in materia di finanza aziendale; servizi di consulenza in materia di investimenti e finanza; servizi di consulenza inerenti la finanza personale>>. Viene quindi ad evidenza che sia LI.it, sia TU DI S.r.l., attraverso il marchio d’impresa TU Finance, opererebbero, di fatto ed in concreto, nel medesimo mercato dei servizi finanziari;
• assume rilievo la seguente circostanza: nella scheda progetto di LI.it, si legge che <la startup si posiziona nel Codice CO 63.12.00, dedicato ai portali web, e non svolge attività di raccolta del risparmio né offre prodotti assicurativi, bensì fornisce una piattaforma digitale per la gestione ottimizzata del credito inutilizzato. Come nel caso di TI, che opera nel settore fintech senza essere classificata come banca, ma piuttosto sotto il Codice CO 62.01 relativo alla produzione di software, anche LI.it utilizza la tecnologia per offrire servizi innovativi di finanziamento>. Si rileva pertanto che TU DI presenta quale Codice CO secondario proprio 62.01 (<produzione di software non connesso all’edizione>), ovvero quello dell’impresa (TI) alla quale il medesimo richiedente ha assimilato l’attività della costituenda LI.it; in ogni caso, si sostiene che il mercato inerente i <portali web>, ove si posizionerebbe LI.it, costituisca, a prescindere dai rispettivi Codici ATECO, lo <stesso mercato> o quantomeno un <mercato contiguo> rispetto a quello della <produzione di software> (Codice ATECO secondario di TU DI S.r.l.), in quanto situato <direttamente a valle> rispetto a quest’ultimo ”.
X. Il ricorrente cerca di contrastare punto per punto gli elementi indizianti la sussistenza di un identico o contiguo mercato, come sopra partitamente e complessivamente considerati, atti a sostanziare il collegamento tra le imprese, ma finisce con proporre solo affermazioni assertive indimostrate, limitandosi a sostenere che siffatti elementi non sono sufficienti ad identificare uno stesso mercato o un mercato contiguo, senza confutare adeguatamente le motivazioni espresse dalla Commissione. Non riesce a smentire, in particolare, la sussistenza quantomeno di un mercato contiguo tra le due imprese.
A) Invero quanto all’oggetto sociale delle due società, osserva parte ricorrente che si tratta di mera “ assonanza terminologica ” dell’oggetto, insufficiente a qualificare il mercato di elezione delle attività come identico mercato o mercato contiguo. Ma, come correttamente evidenziato da Trentino Sviluppo, entrambe le imprese, alla stregua delle richiamate evidenze come sopra esposte nella motivazione oggetto di scrutinio, operano nel mercato dei servizi finanziari (LI si propone di offrire un servizio fintech , utilizzando “ la tecnologia per offrire servizi innovativi di finanziamento ”; nella visura storica si evince che TU DI opera sul medesimo mercato dei servizi finanziari, tramite il marchio TU Finance, depositato su richiesta della medesima TU DI e domiciliato presso quest’ultima). Non può condividersi, in tal senso, l’osservazione resa nel ricorso dal dott. -OMISSIS-, che sottolinea come il riferimento al marchio TU Finance depositato da TU DI “ non prova un’effettiva interazione economica strutturata o una collaborazione commerciale ” tra quest’ultima la società e la costituenda LI: è sufficiente osservare sul punto che nei confronti di un’impresa costituenda e non ancora operativa, per definizione è inconfigurabile un’interazione economica o una collaborazione commerciale;
B) il dott. -OMISSIS- correla il riferimento al settore di attività di TI, operato nella scheda progettuale posta a corredo della domanda di finanziamento, ad una mera finalità esemplificativa volta a distinguere l’attività della costituenda startup dall’attività bancaria, ma tanto è smentito dal tenore letterale del progetto reso nei seguenti termini: “ la startup si posiziona nel Codice CO 63.12.00, dedicato ai portali web, e non svolge attività di raccolta del risparmio né offre prodotti assicurativi, bensì fornisce una piattaforma digitale per la gestione ottimizzata del credito inutilizzato. Come nel caso di TI, che opera nel settore fintech senza essere classificata come banca, ma piuttosto sotto il codice CO 62.01 relativo alla produzione di software, anche LI.it utilizza la tecnologia per offrire servizi innovativi di finanziamento...” da cui emerge invece l’espressa assimilazione, nella volontà dello stesso dott. -OMISSIS-, dell’attività della costituenda società a quella di TI, avente operatività coincidente, per tale profilo, a quella di TU, che presenta quale Codice CO secondario proprio il 62.01 (“ produzione di software non connesso all’edizione ”), in nulla rilevando al riguardo la modifica del codice CO da parte di TU in data posteriore alla presentazione della domanda di sostegno.
C) Il richiamo ai codici ATECO per siffatta parte dell’argomentare della Commissione, poi, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, non vale ad attribuire contraddittoriamente rilievo al d.m. 18 aprile 2005, prima considerato come non vincolante, ma muove dal rinvio ai codici CO della stessa società TI a cui l’attività della nuova startup è assimilata espressamente nella domanda di finanziamento, e corrobora la motivazione della Commissione che, anche in ragione di tale elemento, ha ricondotto la proposta attività (quale servizi fintech ) se non nell’ambito dello stesso mercato svolto dall’altra impresa gestita dal signor -OMISSIS-, ossia la TU DI, quanto meno nel mercato contiguo. Infatti, ad avviso del Collegio, è certamente attendibile e logica la considerazione svolta dall’organo valutativo di Trentino Sviluppo, circa il fatto che il mercato dei portali web , che caratterizza l’operatività della costituenda LI, a sua volta funzionale all’offerta di “servizi innovativi di finanziamento ”, nella pratica e nella stessa prospettazione del progetto presentato dal dott. -OMISSIS-, identifica quantomeno un “ mercato contiguo ” rispetto a quello della “ produzione di software ” (Codice ATECO secondario di TU DI), in quanto situato “ direttamente a valle ” rispetto a quest’ultimo, e tanto alla stregua del comma quinto del paragrafo 3 della Raccomandazione, valutazione cui si perviene a prescindere dai rispettivi Codici ATECO.
Sul punto, va pertanto disattesa anche la doglianza espressa nel motivo di gravame che si appunta sul carattere generico e privo di riscontro concreto della conclusione raggiunta dalla Commissione che non sarebbe idonea a dimostrare l’esistenza di un collegamento economico tra le due società. In disparte il fatto che il collegamento economico è rinvenibile dalla comunanza della proprietà, integralmente facente capo alla persona fisica del dott. -OMISSIS- che si prefigura quale socio unico oltreché amministratore di entrambe le società, trattandosi di una startup non ancora operativa sul mercato, l’analisi del collegamento che la Commissione ha condotto non poteva che avere riguardo agli elementi emergenti dall’assetto societario preannunciato e dalla prospettata attività, nella descrizione promanante dalla stessa parte ricorrente quale si evince negli atti progettuali allegati alla domanda di finanziamento.
Pertanto, il complesso di elementi considerati dalla Commissione vale ad acclarare motivatamente e non irragionevolmente, nell’istruttoria effettuata da Trentino Sviluppo e confermata dalla Provincia Autonoma, la sussistenza se non di un “ identico mercato ” di riferimento delle due società, certamente di un “ mercato contiguo ” secondo la stessa definizione riportata nella Raccomandazione e la Commissione in tal senso è pervenuta ad una conclusione che il Collegio reputa attendibile e logica, oltreché ampiamente motivata sulla scorta dell’analisi che ha approfondito le evidenze oggettive emergenti nel procedimento.
XI. Ne deriva che l’accertamento della sussistenza del collegamento tra le due imprese per il tramite della persona fisica del dott. -OMISSIS- operato dalla Commissione, si rivela conforme alla disposizione dell’art. 3, par. 3 della Raccomandazione, segnatamente del comma quarto, ed ha correttamente condotto alla conclusione della mancanza del requisito di ammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, quanto alla costituzione di un’impresa autonoma, ai sensi del paragrafo 3, punto 1 lett. c) dell’Avviso FESR 1/2023. In tal senso, la motivazione dei provvedimenti impugnati corrisponde al paradigma normativo che lo stesso ricorrente ha indicato quale esclusivo parametro di legittimità cui doveva informarsi l’attività valutativa delle resistenti (l’art. 3, par. 3 della Raccomandazione) e ciò si rivela sufficiente per respingere il ricorso in esame. Infatti, come osservato anche da Trentino Sviluppo e dalla Provincia, il provvedimento gravato si connota quale atto plurimotivato, in quanto basato su molteplici ragioni. Secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa anche da questo Tribunale (cfr. ex multis sentenza 16 febbraio 2021, n. 19), in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi, (cfr. Cons. Stato, sez. VI, nella sentenza 31 luglio 2020, n. 4866 : “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190) ”.
XII. Assodata l’assorbente infondatezza del ricorso per quanto sopra esposto, solo per ragioni di completezza vale evidenziare che, ad avviso del Collegio, non è censurabile la valutazione della Commissione nemmeno nella parte in cui ha assunto la nozione sostanzialistica di “ impresa autonoma ”, quale si ricava dalla normativa comunitaria ed in particolare dall’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ciò trova conforto nell’interpretazione sistematica dell’Avviso FERS 1/2023 ove si fa richiamo per tale requisito di ammissibilità alla normativa comunitaria. In particolare viene in considerazione il punto 3.1, lettera c), del predetto “ Avvis o”, rubricato “ Beneficiari - Start up innovative ”, ove si legge che avrebbero potuto presentare la domanda, tra le altre, in relazione ad imprese ancora da costituire, “…c. una o più persone fisiche, oppure una o più persone fisiche congiuntamente a una persona giuridica (nel rispetto dei requisiti dell’impresa autonoma) ” nonché il punto 3.2 dell’Avviso – laddove sono stati prescritti i “ requisiti di ammissibilità ” – ed è stato stabilito che “ Le imprese devono inoltre, alla data di presentazione della domanda:…4. essere un’impresa autonoma, ai sensi della normativa europea ”. Alla luce di tale plurimo richiamo alla normativa europea quanto al requisito di “ impresa autonoma ” anche il riferimento, nell’allegato 3 dell’Avviso - dedicato alla “ Documentazione per la presentazione delle domande ” provenienti da persona fisica referente per un’impresa ancora da costituire - alla dichiarazione semplice, da porsi a corredo della domanda, recante l’impegno di “ costituire un’impresa autonoma ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ”, non vale ad obliterare il rinvio alla nozione di impresa autonoma quale si desume dall’ordinamento unionale (così come ripetutamente espresso dall’Avviso che impone al richiedente di “essere un’impresa autonoma, ai sensi della normativa europea ”), nel novero del quale assumono pieno rilievo le sentenze della Corte di Giustizia - unica Autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme comunitarie - che costituiscono fonte del diritto (per tutte ex multis Cons. Stato, sez. III, 15.02.2021, n. 129 e giurisprudenza ivi citata) come condivisibilmente osservato in sede difensiva dalle parti resistenti. La Corte di Giustizia nella giurisprudenza richiamata dalla Commissione di Trentino Sviluppo ha assunto una nozione di impresa autonoma che trascende e amplia i contenuti della Raccomandazione per valorizzare in termini sostanziali i rapporti di collegamento tra due imprese collegate per il tramite di una persona fisica o un gruppo di persone fisiche operanti di concerto (cfr. Corte di Giustizia, 27 febbraio 2014, causa C-110/13; Corte di Giustizia, 2 aprile 2009, C-83/08 Glűckauf Brauerei GMBH c. Hauptzollamt Erfurt; Corte di Giustizia, 24 settembre 2020, causa C-516/19, così anche sentenza 10 gennaio 2006, causa C-222/04 che qualifica la persona fisica che si ingerisce nella gestione quale Impresa).
Una tale ampia accezione della nozione di impresa collegata, cui corrisponde l’interpretazione restrittiva della nozione di impresa autonoma, è coerente alla finalità della disciplina sugli aiuti di stato nonché aderente alla finalità dell’Avviso che è quella di finanziare Piccole o microimprese, ossia soggetti che trovano ostacoli sul mercato, e quindi meritano di essere economicamente sostenuti in deroga alla disciplina sugli aiuti di stato. All’evidenza, infatti, siffatto obbiettivo postula un approccio sostanziale e non meramente formalistico alla nozione di impresa autonoma, quale si desume dalla giurisprudenza più volte citata, che emancipa l’individuazione del rapporto di collegamento dalla identità o contiguità del mercato in caso di collegamento per il tramite di persona fisica, soprattutto allorquando quest’ultima (o un gruppo di persone fisiche operanti di concerto), oltre alla proprietà, assume poteri gestionali in una pluralità di imprese, come accade nel caso di specie. Infatti, simile situazione esprime sostanzialmente la colleganza tra gli operatori economici e li accomuna in una realtà economica più grande, non ascrivibile al concetto di PMI o di microimpresa, estranea pertanto al novero dei soggetti destinatari del sostegno finanziario, pena la violazione della concorrenza. Si tratta di interpretazione emergente in materia di aiuti di stato ma tutt’altro che non pertinente per le procedure di sostegno quale quella oggi in considerazione, ove l’Avviso di cui si discorre applica i Fondi Europei di Sviluppo Regionale, strumento finanziario rientrante nell’alveo dei vantaggi accordati alle microimprese, piccole o medie imprese, quale eccezione alla regola del divieto di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107 TFUE. Come più volte affermato a livello unionale, le numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI), postulano definizioni omogenee, segnatamente quanto alla nozione di impresa autonoma che vale a sancire l’indipendenza dell’impresa destinataria delle misure di aiuto da altre imprese, collegate o associate. Siffatte regole comuni, in altri termini, si impongono per la necessità di garantire che a beneficiare delle misure di assistenza (in quanto PMI) siano solo le imprese che ne hanno realmente bisogno ed in quanto tali possano realmente essere destinatarie dell’aiuto statale.
XIII. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo. Nulla è dovuto per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle amministrazioni resistenti nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA RI, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CE OS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OS | SA RI |
IL SEGRETARIO