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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente
dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est.
avv. Paolo Piccolo, Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1220 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Alessandro Sada, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace,
APPELLATA
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beniamino Spirito, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
4539/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 30 settembre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 4539/24, pubblicata in data 30 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno, in relazione all'incidente stradale verificatosi in Salerno, alla via
Quagliariello, in data 23 novembre 2018, alle ore 13.10 circa, aveva sì condannato la proprietaria Controparte_1 dell'autocarro che lo aveva investito mentre era alla guida del suo motociclo, in solido con la al Controparte_2 risarcimento dei danni che aveva subito, ma liquidando un ammontare esiguo e non corrispondente ai pregiudizi complessivamente occorsigli.
2. Costituitasi in giudizio, la - Controparte_2 mentre rimaneva contumace la impugnava Controparte_1 le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, assegnati i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è, nei termini Parte_1 di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con i primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha lamentato che: a) il Giudice di primo grado non gli aveva riconosciuto alcunché a titolo di inabilità temporanea, sia totale, che parziale, nonostante
2 avesse fatto cenno a queste voci di danno nella motivazione, nella quale, per di più, aveva indicato in venti i giorni di inabilità temporanea totale, nonostante il consulente tecnico d'ufficio avesse sostenuto che erano stati pari a trenta;
b) non aveva riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, né a titolo di personalizzazione del danno, nonostante ricorressero tutti i presupposti per farlo (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 9 a
23).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, dopo avere ricostruito la dinamica del sinistro ed avere accertato la responsabilità esclusiva, nel determinismo dell'evento lesivo, del conducente dell'autocarro di proprietà della assicurato Controparte_1 con la ed avere fornito, in termini Controparte_2 generali, delucidazioni riguardo al danno non patrimoniale ed ai criteri per liquidarlo, aveva fatto presente -per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) “sulla base della quantificazione operata dal consulente tecnico d'ufficio”, le cui conclusioni potevano essere “condivise … in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da
, il quale aveva quarantanove anni Parte_1 all'epoca del sinistro ed, a causa di esso, aveva riportato “una frattura dell'arco posteriore della III, IV e V costa a sinistra, una frattura composta del corpo della scapola sinistra ed una contusione polmonare”, poteva essere quantificato nella misura dell'11% di invalidità permanente, “senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica”, ed in venti giorni di inabilità temporanea totale, in trenta giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, in trenta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed in trenta giorni di inabilità temporanea parziale al
25%, per un totale dovuto di euro 22.844,00, oltre accessori;
b) “a tale importo” non poteva essere sommato, “come
3 autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, in quanto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato”, idonee a rendere “il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”, era permesso
“incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”, né poteva essere riconosciuto “il risarcimento da menomazione della capacità dinamico-relazionale”; c) l'attore, infatti, non aveva “nemmeno allegato, prima ancora che provato, circostanze di fatto da cui trarre la prova presuntiva per la liquidazione delle indicate componenti di danno”, tanto è vero che “solo nel corso della consulenza tecnica d'ufficio” aveva riferito “lo svolgimento di attività sportiva, nella specie di nautica da diporto”, e solo nella comparsa conclusionale aveva chiesto “la liquidazione per la menomazione di tale aspetto dinamico-relazionale, che, come spiegato, andava dedotto e provato” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 15 a 16).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono -relativamente ad alcuni profili- condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio.
4.1. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, ha quantificato il danno subito da nella misura dell'11%, Parte_1 quanto all'invalidità permanente, mentre, quanto all'inabilità temporanea, in giorni trenta, per quella totale, in giorni venti, nella misura del 75%, in giorni trenta, nella misura del 50%, ed in giorni trenta, nella misura del 25%, per quella parziale
4 (cfr. l'elaborato peritale a firma del dott. , a pagina Persona_1
13).
Conseguentemente, applicando le tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, alle quali si è ispirato il Giudice di primo grado, sulla scorta di una determinazione non oggetto di censura, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale, è possibile ritenere che le somme spettanti all'appellante siano così quantificabili: a) euro 22.844,00 a titolo di danno biologico permanente;
b) euro 6.168,00 a titolo di sofferenza soggettiva derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica; c) euro
3.450,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
d) euro
1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per venti giorni;
e) euro 1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per trenta giorni;
f) euro 862,50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per trenta giorni, per un totale di euro 36.774,50, oltre accessori, come liquidati nella sentenza impugnata, non oggetto, in parte qua, di impugnazione.
4.2. Come si è poc'anzi detto, a spetta Parte_1 anche il risarcimento per la sofferenza soggettiva derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica ed, ai fini della quantificazione dell'equivalente monetario di tale voce di danno, vale la pena di rammentare che le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano permettono proprio di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
Al riguardo, non hanno pregio le argomentazioni rinvenibili nella motivazione della decisione, che, probabilmente, sconta
5 un'indebita sovrapposizione di istituti distinti, l'uno, quello attinente alla liquidazione del danno morale, o meglio, della sofferenza soggettiva derivante dalla lesione del diritto alla salute, l'altro, quello della personalizzazione del danno, sul quale si tornerà nelle pagine che seguono.
Non sono emersi, d'altro canto, elementi o circostanze che inducano a ritenere che -contrariamente a quanto è possibile desumere da nozioni di comune esperienza- l'appellante non abbia risentito, sul piano del danno morale, delle lesioni dell'integrità psico-fisica scaturite dall'incidente, che, sia pure non gravi o gravissime, sono pur sempre macropermanenti e, comunque, tali da deporre, avuto riguardo alla loro natura e tipologia, oltre che alla loro entità e consistenza, per la sussistenza, in capo al danneggiato, di una sofferenza soggettiva meritevole di ristoro.
4.3. Non sono fondate, invece, le ragioni di doglianza articolate da riguardo alla Parte_1 personalizzazione del danno, atteso che -e rammentato, ancora prima, che l'appellante non si è confrontato affatto, meno che mai in maniera dettagliata e specifica, con le ragioni della decisione, nella parte in cui ha messo in rilievo il deficit di allegazione, entro i termini previsti dall'ordinamento processuale, e probatorio in cui il danneggiato era incorso- non sono emerse circostanze tali da integrare i presupposti all'uopo occorrenti.
Ai fini della liquidazione di una determinata somma a titolo di personalizzazione, infatti, è necessario che emergano effetti - complessivamente scaturiti dall'evento lesivo- eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale è comunque tenuto a dimostrare, in
6 maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini precisi e dettagliati, l'effettiva sussistenza di specifici e determinati esiti dell'illecito -anomali ed eccezionali- tali da indurre all'accoglimento di una domanda di tal fatta (cfr. Cass. civ. n. 28988/19 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 5865/21).
nel caso di specie, non ha fornito Parte_1 alcuna prova -ed, ancora prima, non ha allegato alcuna circostanza in grado di dare conto- della sussistenza di conseguenze, inconsuete e straordinarie, tali da rendere i vulnera de quibus più gravi rispetto agli effetti ordinariamente derivanti da lesioni di natura, tipologia e consistenza equiparabili a quelle da lui riportate, avendo allegato -e dimostrato la sussistenza di- conseguenze dannose “comuni” e, cioè, analoghe a quelle che qualsiasi danneggiato con le medesime forme di invalidità o inabilità avrebbe patito e patirebbe (cfr. Cass. civ. n. 14364/19).
Per un soggetto che avesse riportato i postumi residuati all'appellante, infatti, sarebbe normale -in disparte le già rammentate deficienze di allegazione e probatorie alle quali ha fatto cenno il Tribunale di Salerno- avere difficoltà -pur sempre parametrate all'entità dei suddetti postumi, non certo gravi- analoghe a quelle evocate, ancorché di portata meno ampia ed impediente rispetto a quanto lamentato, essendo difficile supporre -a titolo esemplificativo- che l'appellante non possa più collaborare al menage familiare o possa aver perso o aver visto limitato il suo ruolo genitoriale, non essendo stata fornita, sul punto, alcuna dimostrazione, fermo restando -non è superfluo rimarcarlo- che sarebbe normale -in termini di conseguenze del sinistro e degli effetti che ha avuto- qualche limitazione allo svolgimento di attività sportive o ricreative.
5. Con il terzo motivo di gravame l'appellante si è doluto della riduzione -effettuata dal Giudice di primo grado nella parte della
7 decisione nella quale ha governato le spese processuali- della somma che le società convenute avrebbero dovuto versare a titolo di refusione delle spese di lite ed, in particolare, del contributo unificato, parametrato al valore della causa desumibile dal decisum (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 23
a 25).
6. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva affermato che “le spese giudiziali” conseguivano alla soccombenza e dovevano essere liquidate “sul valore del decisum”, non mancando di aggiungere che, “di conseguenza … l'importo del contributo unificato” sarebbe stato “riconosciuto … per il valore accertato”
(cfr. la sentenza impugnata, a pagina 19).
7. Orbene, le statuizioni emesse -sul punto- dal Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere emendate in questa sede, dovendosi riconoscere a il Parte_1 diritto ad ottenere, nella sua interezza, la somma versata (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellante, la ricevuta di pagamento della suddetta somma, pari ad euro 786,00), se solo si considera che rappresenta un esborso, che deve essere oggetto integrale di refusione, a maggior ragione tenendo a mente che l'autorità giudiziaria adita, laddove provveda al governo delle spese di lite, non può rideterminare l'ammontare del contributo unificato (cfr. Cass. civ. n. 21207/13, Cass. civ.
n. 18828/15 e Cass. civ. n. 29681/17).
8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha stigmatizzato l'omessa condanna della compagnia di assicurazioni alla pena pecuniaria di cui all'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, tenuto conto degli elementi emersi nel corso del giudizio, idonei a dimostrare palesemente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, nonché la sussistenza di danni quantificabili in
8 misura sostanzialmente analoga a quella richiesta con l'atto di citazione (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 25 a 44).
9. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in rilievo che:
a) non poteva essere accolta la domanda di condanna della compagnia di assicurazioni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, che doveva essere ricondotta “al paradigma dell'articolo
2043 del codice civile”, per cui gravava sul danneggiato “l'onere della prova … sia sull'an, che sul quantum”; b) nel caso di specie, aveva dedotto, “a supporto della Parte_1 mala fede della compagnia di assicurazioni, condotte stragiudiziali (quali l'omessa formulazione di un'offerta e l'omessa sottoposizione a visita) e processuali (la resistenza al procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dall'attore e la contestazione della ricostruzione del sinistro sulla base della indicata dichiarazione scritta, contraddetta dal verbale della polizia municipale)”; c) con riferimento alla condotta stragiudiziale, la aveva Controparte_2 motivato “le ragioni della mancata formulazione dell'offerta sulla base delle dichiarazioni rese dal conducente dell'autocarro e di elementi oggettivi -quali la circolazione del motoveicolo attoreo privo di revisione, sul quale, ovviamente (non potendo circolare), nemmeno poteva essere trasportata alcuna persona, men che meno un bambino”- che, sebbene non avessero inciso
“sul profilo causale e dei danni (non essendo stata fornita prova di ciò da parte della compagnia di assicurazioni, che ne era onerata), potevano giustificare la mancata formulazione dell'offerta”; d) con riferimento alla condotta giudiziale, “il verbale della polizia municipale dava conto della posizione dei veicoli dopo il loro arresto e, sicuramente, da ciò era lecito … presumere quale fosse stata la loro traiettoria”, anche se “non poteva escludersi, a priori, al cospetto della diversa
9 rappresentazione dei fatti fornita dall'altra parte, una partecipazione causale dell'attore all'evento, poi in sede istruttoria effettivamente scartata”, fermo restando che “la condotta processuale … di rinuncia all'escussione del proprio teste ” poteva essere letta “anche in senso favorevole alla Tes_1 compagnia di assicurazioni, ben potendo essere stata indotta a tale scelta processuale dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rese dei testi di parte attorea e, quindi, in un'ottica di contenimento dei tempi dell'istruttoria”; e) ad ogni modo, doveva escludersi la mala fede della Controparte_2 già solo perché era stato riconosciuto all'attore “un
[...] importo inferiore alla metà di quello richiesto, poiché se la mala fede consisteva nella consapevolezza del proprio torto, sul quantum le difese della compagnia di assicurazioni” si erano rivelate “parzialmente fondate” ed, inoltre, “anche dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, ampiamente motivata, l'attore aveva insistito nella liquidazione di un maggiore danno, ciò a conferma del fatto che l'azione sarebbe stata verosimilmente intrapresa anche a fronte di un'offerta da parte della compagnia” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 19 a 20).
10. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con l'assetto dei principi che governa la materia.
Ed, infatti, a prescindere dai dubbi che è lecito nutrire riguardo alla valutabilità, ai fini della sanzione de qua, di comportamenti stragiudiziali (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
25041/21), la ha tenuto -sia ante Controparte_2 causam, che nel corso del giudizio- un comportamento meramente ispirato alla tutela delle sue ragioni, non incentrato su difese pretestuose, evanescenti, dilatorie o ostruzionistiche,
10 bensì finalizzato all'accertamento dei fatti di causa, per niente pacifici, ex ante, e suscettibili di ricostruzioni non univoche, ancor più con riferimento alle voci di danno pretese da
Parte_1
11. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che, per il resto, deve essere confermata), deve essere rideterminata: a) la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale -pari ad euro
36.774,50, invece di euro 22.844,00 (capo A1), oltre accessori, come determinati nella decisione, non oggetto di impugnazione;
b) la somma dovuta a titolo di esborsi -pari ad euro 786,00, invece di euro 545,00 (capo B).
12. Le spese di lite -ferma la liquidazione effettuata in prime cure, comunque rientrante nell'ambito dello scaglione applicabile in ragione del decisum, quale desumibile dalla presente sentenza- devono essere poste a carico degli appellati e sono quantificate in prossimità dei parametri minimi, tenuto conto della natura e dell'oggetto della controversia e della difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, deve essere confermata, ridetermina: a) la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, pari ad
11 euro 36.774,50 (invece di euro 22.844,00, capo A1 del dispositivo), oltre accessori, come quantificati nella decisione, non oggetto di impugnazione;
b) la somma dovuta a titolo di esborsi, pari ad euro 786,00 (invece di euro 545,00, capo B del dispositivo);
2) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite, che liquida in euro
4.996,00 per compensi di avvocato ed euro 382,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 26 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente
dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est.
avv. Paolo Piccolo, Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1220 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Alessandro Sada, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contumace,
APPELLATA
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beniamino Spirito, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
4539/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 30 settembre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 4539/24, pubblicata in data 30 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno, in relazione all'incidente stradale verificatosi in Salerno, alla via
Quagliariello, in data 23 novembre 2018, alle ore 13.10 circa, aveva sì condannato la proprietaria Controparte_1 dell'autocarro che lo aveva investito mentre era alla guida del suo motociclo, in solido con la al Controparte_2 risarcimento dei danni che aveva subito, ma liquidando un ammontare esiguo e non corrispondente ai pregiudizi complessivamente occorsigli.
2. Costituitasi in giudizio, la - Controparte_2 mentre rimaneva contumace la impugnava Controparte_1 le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, assegnati i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è, nei termini Parte_1 di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con i primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha lamentato che: a) il Giudice di primo grado non gli aveva riconosciuto alcunché a titolo di inabilità temporanea, sia totale, che parziale, nonostante
2 avesse fatto cenno a queste voci di danno nella motivazione, nella quale, per di più, aveva indicato in venti i giorni di inabilità temporanea totale, nonostante il consulente tecnico d'ufficio avesse sostenuto che erano stati pari a trenta;
b) non aveva riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, né a titolo di personalizzazione del danno, nonostante ricorressero tutti i presupposti per farlo (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 9 a
23).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, dopo avere ricostruito la dinamica del sinistro ed avere accertato la responsabilità esclusiva, nel determinismo dell'evento lesivo, del conducente dell'autocarro di proprietà della assicurato Controparte_1 con la ed avere fornito, in termini Controparte_2 generali, delucidazioni riguardo al danno non patrimoniale ed ai criteri per liquidarlo, aveva fatto presente -per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) “sulla base della quantificazione operata dal consulente tecnico d'ufficio”, le cui conclusioni potevano essere “condivise … in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico, permanente e temporaneo, subito da
, il quale aveva quarantanove anni Parte_1 all'epoca del sinistro ed, a causa di esso, aveva riportato “una frattura dell'arco posteriore della III, IV e V costa a sinistra, una frattura composta del corpo della scapola sinistra ed una contusione polmonare”, poteva essere quantificato nella misura dell'11% di invalidità permanente, “senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica”, ed in venti giorni di inabilità temporanea totale, in trenta giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, in trenta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed in trenta giorni di inabilità temporanea parziale al
25%, per un totale dovuto di euro 22.844,00, oltre accessori;
b) “a tale importo” non poteva essere sommato, “come
3 autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, in quanto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato”, idonee a rendere “il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età”, era permesso
“incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”, né poteva essere riconosciuto “il risarcimento da menomazione della capacità dinamico-relazionale”; c) l'attore, infatti, non aveva “nemmeno allegato, prima ancora che provato, circostanze di fatto da cui trarre la prova presuntiva per la liquidazione delle indicate componenti di danno”, tanto è vero che “solo nel corso della consulenza tecnica d'ufficio” aveva riferito “lo svolgimento di attività sportiva, nella specie di nautica da diporto”, e solo nella comparsa conclusionale aveva chiesto “la liquidazione per la menomazione di tale aspetto dinamico-relazionale, che, come spiegato, andava dedotto e provato” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 15 a 16).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono -relativamente ad alcuni profili- condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio.
4.1. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, ha quantificato il danno subito da nella misura dell'11%, Parte_1 quanto all'invalidità permanente, mentre, quanto all'inabilità temporanea, in giorni trenta, per quella totale, in giorni venti, nella misura del 75%, in giorni trenta, nella misura del 50%, ed in giorni trenta, nella misura del 25%, per quella parziale
4 (cfr. l'elaborato peritale a firma del dott. , a pagina Persona_1
13).
Conseguentemente, applicando le tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, alle quali si è ispirato il Giudice di primo grado, sulla scorta di una determinazione non oggetto di censura, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale, è possibile ritenere che le somme spettanti all'appellante siano così quantificabili: a) euro 22.844,00 a titolo di danno biologico permanente;
b) euro 6.168,00 a titolo di sofferenza soggettiva derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica; c) euro
3.450,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
d) euro
1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per venti giorni;
e) euro 1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per trenta giorni;
f) euro 862,50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per trenta giorni, per un totale di euro 36.774,50, oltre accessori, come liquidati nella sentenza impugnata, non oggetto, in parte qua, di impugnazione.
4.2. Come si è poc'anzi detto, a spetta Parte_1 anche il risarcimento per la sofferenza soggettiva derivante dalla lesione dell'integrità psico-fisica ed, ai fini della quantificazione dell'equivalente monetario di tale voce di danno, vale la pena di rammentare che le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano permettono proprio di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
Al riguardo, non hanno pregio le argomentazioni rinvenibili nella motivazione della decisione, che, probabilmente, sconta
5 un'indebita sovrapposizione di istituti distinti, l'uno, quello attinente alla liquidazione del danno morale, o meglio, della sofferenza soggettiva derivante dalla lesione del diritto alla salute, l'altro, quello della personalizzazione del danno, sul quale si tornerà nelle pagine che seguono.
Non sono emersi, d'altro canto, elementi o circostanze che inducano a ritenere che -contrariamente a quanto è possibile desumere da nozioni di comune esperienza- l'appellante non abbia risentito, sul piano del danno morale, delle lesioni dell'integrità psico-fisica scaturite dall'incidente, che, sia pure non gravi o gravissime, sono pur sempre macropermanenti e, comunque, tali da deporre, avuto riguardo alla loro natura e tipologia, oltre che alla loro entità e consistenza, per la sussistenza, in capo al danneggiato, di una sofferenza soggettiva meritevole di ristoro.
4.3. Non sono fondate, invece, le ragioni di doglianza articolate da riguardo alla Parte_1 personalizzazione del danno, atteso che -e rammentato, ancora prima, che l'appellante non si è confrontato affatto, meno che mai in maniera dettagliata e specifica, con le ragioni della decisione, nella parte in cui ha messo in rilievo il deficit di allegazione, entro i termini previsti dall'ordinamento processuale, e probatorio in cui il danneggiato era incorso- non sono emerse circostanze tali da integrare i presupposti all'uopo occorrenti.
Ai fini della liquidazione di una determinata somma a titolo di personalizzazione, infatti, è necessario che emergano effetti - complessivamente scaturiti dall'evento lesivo- eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale è comunque tenuto a dimostrare, in
6 maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini precisi e dettagliati, l'effettiva sussistenza di specifici e determinati esiti dell'illecito -anomali ed eccezionali- tali da indurre all'accoglimento di una domanda di tal fatta (cfr. Cass. civ. n. 28988/19 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 5865/21).
nel caso di specie, non ha fornito Parte_1 alcuna prova -ed, ancora prima, non ha allegato alcuna circostanza in grado di dare conto- della sussistenza di conseguenze, inconsuete e straordinarie, tali da rendere i vulnera de quibus più gravi rispetto agli effetti ordinariamente derivanti da lesioni di natura, tipologia e consistenza equiparabili a quelle da lui riportate, avendo allegato -e dimostrato la sussistenza di- conseguenze dannose “comuni” e, cioè, analoghe a quelle che qualsiasi danneggiato con le medesime forme di invalidità o inabilità avrebbe patito e patirebbe (cfr. Cass. civ. n. 14364/19).
Per un soggetto che avesse riportato i postumi residuati all'appellante, infatti, sarebbe normale -in disparte le già rammentate deficienze di allegazione e probatorie alle quali ha fatto cenno il Tribunale di Salerno- avere difficoltà -pur sempre parametrate all'entità dei suddetti postumi, non certo gravi- analoghe a quelle evocate, ancorché di portata meno ampia ed impediente rispetto a quanto lamentato, essendo difficile supporre -a titolo esemplificativo- che l'appellante non possa più collaborare al menage familiare o possa aver perso o aver visto limitato il suo ruolo genitoriale, non essendo stata fornita, sul punto, alcuna dimostrazione, fermo restando -non è superfluo rimarcarlo- che sarebbe normale -in termini di conseguenze del sinistro e degli effetti che ha avuto- qualche limitazione allo svolgimento di attività sportive o ricreative.
5. Con il terzo motivo di gravame l'appellante si è doluto della riduzione -effettuata dal Giudice di primo grado nella parte della
7 decisione nella quale ha governato le spese processuali- della somma che le società convenute avrebbero dovuto versare a titolo di refusione delle spese di lite ed, in particolare, del contributo unificato, parametrato al valore della causa desumibile dal decisum (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 23
a 25).
6. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva affermato che “le spese giudiziali” conseguivano alla soccombenza e dovevano essere liquidate “sul valore del decisum”, non mancando di aggiungere che, “di conseguenza … l'importo del contributo unificato” sarebbe stato “riconosciuto … per il valore accertato”
(cfr. la sentenza impugnata, a pagina 19).
7. Orbene, le statuizioni emesse -sul punto- dal Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere emendate in questa sede, dovendosi riconoscere a il Parte_1 diritto ad ottenere, nella sua interezza, la somma versata (cfr., allegata in copia al fascicolo dell'appellante, la ricevuta di pagamento della suddetta somma, pari ad euro 786,00), se solo si considera che rappresenta un esborso, che deve essere oggetto integrale di refusione, a maggior ragione tenendo a mente che l'autorità giudiziaria adita, laddove provveda al governo delle spese di lite, non può rideterminare l'ammontare del contributo unificato (cfr. Cass. civ. n. 21207/13, Cass. civ.
n. 18828/15 e Cass. civ. n. 29681/17).
8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha stigmatizzato l'omessa condanna della compagnia di assicurazioni alla pena pecuniaria di cui all'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, tenuto conto degli elementi emersi nel corso del giudizio, idonei a dimostrare palesemente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, nonché la sussistenza di danni quantificabili in
8 misura sostanzialmente analoga a quella richiesta con l'atto di citazione (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 25 a 44).
9. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in rilievo che:
a) non poteva essere accolta la domanda di condanna della compagnia di assicurazioni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, che doveva essere ricondotta “al paradigma dell'articolo
2043 del codice civile”, per cui gravava sul danneggiato “l'onere della prova … sia sull'an, che sul quantum”; b) nel caso di specie, aveva dedotto, “a supporto della Parte_1 mala fede della compagnia di assicurazioni, condotte stragiudiziali (quali l'omessa formulazione di un'offerta e l'omessa sottoposizione a visita) e processuali (la resistenza al procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dall'attore e la contestazione della ricostruzione del sinistro sulla base della indicata dichiarazione scritta, contraddetta dal verbale della polizia municipale)”; c) con riferimento alla condotta stragiudiziale, la aveva Controparte_2 motivato “le ragioni della mancata formulazione dell'offerta sulla base delle dichiarazioni rese dal conducente dell'autocarro e di elementi oggettivi -quali la circolazione del motoveicolo attoreo privo di revisione, sul quale, ovviamente (non potendo circolare), nemmeno poteva essere trasportata alcuna persona, men che meno un bambino”- che, sebbene non avessero inciso
“sul profilo causale e dei danni (non essendo stata fornita prova di ciò da parte della compagnia di assicurazioni, che ne era onerata), potevano giustificare la mancata formulazione dell'offerta”; d) con riferimento alla condotta giudiziale, “il verbale della polizia municipale dava conto della posizione dei veicoli dopo il loro arresto e, sicuramente, da ciò era lecito … presumere quale fosse stata la loro traiettoria”, anche se “non poteva escludersi, a priori, al cospetto della diversa
9 rappresentazione dei fatti fornita dall'altra parte, una partecipazione causale dell'attore all'evento, poi in sede istruttoria effettivamente scartata”, fermo restando che “la condotta processuale … di rinuncia all'escussione del proprio teste ” poteva essere letta “anche in senso favorevole alla Tes_1 compagnia di assicurazioni, ben potendo essere stata indotta a tale scelta processuale dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rese dei testi di parte attorea e, quindi, in un'ottica di contenimento dei tempi dell'istruttoria”; e) ad ogni modo, doveva escludersi la mala fede della Controparte_2 già solo perché era stato riconosciuto all'attore “un
[...] importo inferiore alla metà di quello richiesto, poiché se la mala fede consisteva nella consapevolezza del proprio torto, sul quantum le difese della compagnia di assicurazioni” si erano rivelate “parzialmente fondate” ed, inoltre, “anche dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, ampiamente motivata, l'attore aveva insistito nella liquidazione di un maggiore danno, ciò a conferma del fatto che l'azione sarebbe stata verosimilmente intrapresa anche a fronte di un'offerta da parte della compagnia” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 19 a 20).
10. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con l'assetto dei principi che governa la materia.
Ed, infatti, a prescindere dai dubbi che è lecito nutrire riguardo alla valutabilità, ai fini della sanzione de qua, di comportamenti stragiudiziali (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
25041/21), la ha tenuto -sia ante Controparte_2 causam, che nel corso del giudizio- un comportamento meramente ispirato alla tutela delle sue ragioni, non incentrato su difese pretestuose, evanescenti, dilatorie o ostruzionistiche,
10 bensì finalizzato all'accertamento dei fatti di causa, per niente pacifici, ex ante, e suscettibili di ricostruzioni non univoche, ancor più con riferimento alle voci di danno pretese da
Parte_1
11. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (che, per il resto, deve essere confermata), deve essere rideterminata: a) la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale -pari ad euro
36.774,50, invece di euro 22.844,00 (capo A1), oltre accessori, come determinati nella decisione, non oggetto di impugnazione;
b) la somma dovuta a titolo di esborsi -pari ad euro 786,00, invece di euro 545,00 (capo B).
12. Le spese di lite -ferma la liquidazione effettuata in prime cure, comunque rientrante nell'ambito dello scaglione applicabile in ragione del decisum, quale desumibile dalla presente sentenza- devono essere poste a carico degli appellati e sono quantificate in prossimità dei parametri minimi, tenuto conto della natura e dell'oggetto della controversia e della difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, deve essere confermata, ridetermina: a) la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, pari ad
11 euro 36.774,50 (invece di euro 22.844,00, capo A1 del dispositivo), oltre accessori, come quantificati nella decisione, non oggetto di impugnazione;
b) la somma dovuta a titolo di esborsi, pari ad euro 786,00 (invece di euro 545,00, capo B del dispositivo);
2) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite, che liquida in euro
4.996,00 per compensi di avvocato ed euro 382,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 26 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
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