Ordinanza collegiale 1 agosto 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/10/2023, n. 5857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5857 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 05857/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02289/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2023, proposto da
SE DE RO, rappresentato e difeso dall’Avv. Ippolito Matrone, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI BOSCOTRECASE, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaello Capunzo, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
nei confronti
ON ES e ME DA, rappresentati e difesi dall’Avv. Alfonso De Vivo, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Boscotrecase sulla diffida presentata dal ricorrente il 22 marzo 2023, finalizzata ad ottenere l’adozione degli atti sanzionatori conseguenti alle ordinanze di demolizione n. 87 del 13 agosto 2002 e n. 108 del 19 settembre 2002, emesse nei confronti della Sig.ra AR ID.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. 4687 del 1° agosto 2023 e le produzioni documentali depositate dall’amministrazione comunale in ottemperanza alla medesima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente – che assume di essere titolare, alla Via Garibaldi n. 74 del Comune di Boscotrecase, di immobili confinanti con un fabbricato di cui la Sig.ra AR ID è usufruttuaria e il Sig. ON CA è nudo proprietario – espone di aver presentato all’amministrazione comunale, in data 22 marzo 2023, una diffida finalizzata ad ottenere l’adozione degli atti sanzionatori, previsti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, conseguenti alle ordinanze di demolizione n. 87 del 13 agosto 2002 e n. 108 del 19 settembre 2002, emesse nei confronti della Sig.ra AR ID e volte a colpire l’abusiva edificazione, in ampliamento a detto fabbricato, di un vano di circa 27 mq.;
- sulla scorta del rilievo che il Comune di Boscotrecase non avrebbe dato riscontro alla succitata diffida impedendo la conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso seguito dalla materiale demolizione del manufatto abusivo, il medesimo domanda che sia accertata l’illegittimità del silenzio rifiuto con nomina di un commissario ad acta deputato ad intervenire in via sostitutiva;
Rilevato che:
- non occorre indugiare sulle eccezioni di rito formulate dalle difese dell’amministrazione comunale e dei controinteressati CA e ID, giacché il ricorso si profila infondato nel merito;
- l’istruttoria espletata con l’ordinanza collegiale n. 4687 del 1° agosto 2023 si è conclusa con il deposito il 5 ottobre 2023, ad opera dell’onerato Comune di Boscotrecase, di una documentata relazione esplicativa a firma del responsabile comunale dello sportello unico per l’edilizia (S.U.E.), in cui si dà atto che per il manufatto abusivo in questione, successivamente all’emissione delle ordinanze di demolizione n. 87/2002 e n. 108/2002, “è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 prot. n. 14499 del 10 dicembre 2004 da parte di ID AR”. Nella stessa relazione si riferisce che veniva richiesta all’interessata, nel maggio 2005, un’integrazione documentale, la quale rimaneva inevasa e il cui mancato adempimento avrebbe determinato l’irricevibilità della domanda di condono;
Considerato che:
- come correttamente eccepito dalla difesa dei controinteressati e come confermato dall’espletata istruttoria processuale, la pretesa del ricorrente ad ottenere l’attivazione dei poteri sanzionatori conseguenziali alle ordinanze di demolizione del 2002 non può trovare accoglimento, semplicemente perché, dopo la loro adozione, è intervenuta un’istanza di condono edilizio che impedisce la messa in esecuzione dell’ingiunzione demolitoria secondo le scansioni procedimentali delineate nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
- invero, giova applicare al caso di specie la consolidata e condivisa giurisprudenza inerente all’impugnativa dell’ordine di demolizione seguito dalla presentazione dell’istanza di condono. Ebbene, secondo tale giurisprudenza, formatasi già a partire dall’introduzione dei precedenti condoni edilizi (art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724), la presentazione dell’istanza di condono degli illeciti edilizi commessi rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio degli illeciti stessi (cfr. ex multis TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 17 maggio 2005 n. 3886, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2005 n. 5672). Infatti si è ritenuto che, una volta presentata la richiesta di condono edilizio, l’atto repressivo perda efficacia, giacché il riesame dell’abusività dell’opera, al fine di verificarne la possibile sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio in virtù di una diversa valutazione dell’incidenza dell’abuso compiuto. Ne deriva che l’interesse ad agire del responsabile di quest’ultimo si trasferisce dalla domanda di annullamento della misura sanzionatoria già adottata a quella di annullamento dell’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di condono: in tal caso, l’amministrazione dovrà riesercitare la propria potestà sanzionatoria, ingiungendo anche la demolizione, non senza assegnare al trasgressore un nuovo termine per ottemperare;
- tale conclusione vale anche per la normativa condonistica del 2003 – rilevante nella fattispecie – in base alla considerazione che l’art. 32, comma 25, del decreto legge n. 269/2003 (convertito nella legge n. 326/2003) ha disposto l’applicabilità alle opere abusive, ultimate entro il 31 marzo 2003, dei capi IV e V della legge n. 47/1985, come modificati dall’art. 39 della legge n. 724/1994 e, quindi, in particolare dell’art. 44 della citata legge n. 47/1985 (inserito nel suo capo IV), il quale stabilisce che sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché la loro esecuzione, dall’entrata in vigore delle disposizioni legislative a sanatoria fino alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di condono e che, decorso il predetto termine senza che sia stata presentata la domanda, la sospensione di cui sopra perde efficacia. Pertanto, si è precisato che alla richiesta presentata dal privato ricorrente ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 non possono non riconoscersi gli stessi effetti processuali di cui sopra, con la conseguenza che l’ingiunzione di demolizione oggetto di impugnativa dovrà intendersi divenuta inefficace, dovendo essere sostituita dal rilascio o dal diniego del titolo edilizio in sanatoria, accompagnato, in questo secondo caso, da un nuovo provvedimento sanzionatorio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2021 n. 3124; TAR Campania Napoli, Sez. II, 5 luglio 2017 n. 3628);
- discende dalla superiore esposizione che non è ravvisabile, in capo al Comune di Boscotrecase, alcuna inerzia nel riscontrare la diffida all’adozione di ulteriori atti sanzionatori presentata dal ricorrente il 22 marzo 2023, attesa l’insussistenza dell’obbligo di provvedere al riguardo, essendo divenute definitivamente prive di efficacia le presupposte ordinanze di demolizione n. 87/2002 e n. 108/2002 mercé la presentazione dell’istanza di condono nel dicembre 2004;
- ciò non toglie che il suddetto Comune debba comunque dare esito, con un provvedimento espresso allo stato mancante, all’istanza di condono in parola, adottando tutte le conseguenti misure sanzionatorie in caso di suo rigetto;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione dell’assetto dei contrapposti interessi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO