Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 11790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11790 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02268/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2268 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota m_dg.GDAP.25/11/20210439573.U, notificata il 29/11/2022, di cessazione del servizio posposta all'1.8.2023 con erogazione della pensione differita all'1.8.2024, nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere il conferimento della pensione in qualità di ex dipendente dell'Ente Ministero della Giustizia, cessato dal servizio per infermità SI dipendente da causa si servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2023 l’odierna ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento indicati in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la materia pensionistica di competenza della Corte dei conti. Sul punto la ricorrente ha controdedotto, osservando di aver impugnato la nota ministeriale con cui si comunica il differimento della pensione e quindi un atto non strettamente attinente agli elementi costitutivi del diritto pensionistico.
All’udienza del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile stante il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Invero, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di rapporto pensionistico, con riferimento alle controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica od ogni questione ad essa funzionale (Cassazione civile sez. un., 05/04/2023, n.9436), dovendosi ricomprendere non solo le domande strettamente attinenti agli elementi costitutivi del diritto alla pensione ma anche quelle che comunque riguardano il rapporto nel suo complesso. La Corte dei Conti, invero, giudica dei ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato; tale giurisdizione è esclusiva e comprende tutte le controversie funzionali alla pensione (diritto alla pensione e questioni connesse come riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti, innanzi alla quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.