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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 309/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nel procedimento iscritto al n. r.g. 309/2025 V.G. avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/01” promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso -come da procura in atti- dall'avv. MAZZI GIOVANNI (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
IL GIUDICE DESIGNATO
- letto il ricorso depositato il 24.3.2025 con cui il ricorrente chiede l'indennizzo ex L.89/2001 per l'eccessiva durata della procedura concorsuale n.66438/2001 innanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto il fallimento di “ , dichiarato con sentenza Parte_2
n.453/2001, con stato passivo verificato a partire dal 14.11.2001, e poi chiusa con decreto 3-10.10.2024;
- esaminati gli atti allegati;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
L.89/2001 in quanto il processo presupposto si è svolto innanzi a
Giudice di questo Distretto di Milano;
- ritenuta la tempestività del ricorso in esame depositato nel rispetto del termine di cui all'art.4 della L.89/2001, come emendato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n.88/2018;
- considerato che il processo presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall'art. 6 comma 2bis della L. 89/2001;
- considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si
è conclusa in sei anni, e considerato che il procedimento presupposto in questione si è protratto dal 13.2.2002 (data di ammissione al passivo) al
10.10.2024 (data di chiusura) per complessivi 22 anni 7 mesi e 27 giorni, e quindi con un irragionevole ritardo pari a 17 anni (rilevando la frazione d'anno superiore a 6 mesi ex art.2bis comma 1 della L.89/01);
- valutata –ai sensi dell'art.2bis comma 2 della L.89/2001- la complessità del caso, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti;
- considerato che con specifico riguardo alle procedure fallimentari, è da considerarsi come congruo un indennizzo di €. 500,00 per ciascun anno di ritardo (cfr. Cass. n.16311/2014) ma che, nel caso in esame, in ragione dell'oggettiva particolare complessità della procedura concorsuale presupposta, anche a prescindere dal numero di creditori insinuati (cfr. Cass. Ord. n.25181/21; Cass. Sent.n.739/2023), oltre che in ragione del parziale recupero da parte del ricorrente dei crediti ammessi in via privilegiata (con l'intervento del Fondo di Garanzia
INPS che, pur non avendo effetto sul diritto all'indennizzo, ne giustifica
“un'eventuale decurtazione in considerazione dell'attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento (Cass. 28268/2018;
Cass.7136/2017; Cass.26421/2009).” (cfr. Cass.13035/2022), si ritiene equa una riduzione del 40%, e pertanto equo liquidare l'indennizzo omnicomprensivo di € 300,00 per anno di ritardo, e così la complessiva somma di € 5.100,00 per i 17 anni di irragionevole durata del procedimento;
- considerato però che nel caso in esame il suddetto indennizzo non può essere liquidato in tale misura al ricorrente, ma va parametrato al diritto accertato con l'ammissione al passivo fallimentare, al netto della parte di credito recuperata entro il periodo di ragionevole durata (su cui non può evidentemente sussistere patimento alcuno), non potendosi superare tale ammontare ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L.89/2001;
- ritenuto infine che -ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.89/01- le spese del procedimento vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle per i procedimenti monitori (cfr. Cass. n.16512 del
31/7/2020) di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22;
P.Q.M.
accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU per mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del procedimento presupposto nei termini di cui in premessa
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento senza dilazione in favore di (C.F. Parte_1 [...]
) della somma di € 2.647,80 a titolo di equa riparazione, C.F._3
oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del presente procedimento, liquidate in €.27,00 per spese ed € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Mazzi, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 co.4 L.89/2001.
Milano, 10.4.2025 Il Giudice Ausiliario Designato
Giuseppe Nuzzaci
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nel procedimento iscritto al n. r.g. 309/2025 V.G. avente ad oggetto “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L.89/01” promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso -come da procura in atti- dall'avv. MAZZI GIOVANNI (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
IL GIUDICE DESIGNATO
- letto il ricorso depositato il 24.3.2025 con cui il ricorrente chiede l'indennizzo ex L.89/2001 per l'eccessiva durata della procedura concorsuale n.66438/2001 innanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto il fallimento di “ , dichiarato con sentenza Parte_2
n.453/2001, con stato passivo verificato a partire dal 14.11.2001, e poi chiusa con decreto 3-10.10.2024;
- esaminati gli atti allegati;
- ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
L.89/2001 in quanto il processo presupposto si è svolto innanzi a
Giudice di questo Distretto di Milano;
- ritenuta la tempestività del ricorso in esame depositato nel rispetto del termine di cui all'art.4 della L.89/2001, come emendato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n.88/2018;
- considerato che il processo presupposto rientra nella deroga all'esperimento dei rimedi preventivi prevista dall'art. 6 comma 2bis della L. 89/2001;
- considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. 89/2001, si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si
è conclusa in sei anni, e considerato che il procedimento presupposto in questione si è protratto dal 13.2.2002 (data di ammissione al passivo) al
10.10.2024 (data di chiusura) per complessivi 22 anni 7 mesi e 27 giorni, e quindi con un irragionevole ritardo pari a 17 anni (rilevando la frazione d'anno superiore a 6 mesi ex art.2bis comma 1 della L.89/01);
- valutata –ai sensi dell'art.2bis comma 2 della L.89/2001- la complessità del caso, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti;
- considerato che con specifico riguardo alle procedure fallimentari, è da considerarsi come congruo un indennizzo di €. 500,00 per ciascun anno di ritardo (cfr. Cass. n.16311/2014) ma che, nel caso in esame, in ragione dell'oggettiva particolare complessità della procedura concorsuale presupposta, anche a prescindere dal numero di creditori insinuati (cfr. Cass. Ord. n.25181/21; Cass. Sent.n.739/2023), oltre che in ragione del parziale recupero da parte del ricorrente dei crediti ammessi in via privilegiata (con l'intervento del Fondo di Garanzia
INPS che, pur non avendo effetto sul diritto all'indennizzo, ne giustifica
“un'eventuale decurtazione in considerazione dell'attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento (Cass. 28268/2018;
Cass.7136/2017; Cass.26421/2009).” (cfr. Cass.13035/2022), si ritiene equa una riduzione del 40%, e pertanto equo liquidare l'indennizzo omnicomprensivo di € 300,00 per anno di ritardo, e così la complessiva somma di € 5.100,00 per i 17 anni di irragionevole durata del procedimento;
- considerato però che nel caso in esame il suddetto indennizzo non può essere liquidato in tale misura al ricorrente, ma va parametrato al diritto accertato con l'ammissione al passivo fallimentare, al netto della parte di credito recuperata entro il periodo di ragionevole durata (su cui non può evidentemente sussistere patimento alcuno), non potendosi superare tale ammontare ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L.89/2001;
- ritenuto infine che -ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.89/01- le spese del procedimento vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle per i procedimenti monitori (cfr. Cass. n.16512 del
31/7/2020) di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22;
P.Q.M.
accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU per mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del procedimento presupposto nei termini di cui in premessa
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento senza dilazione in favore di (C.F. Parte_1 [...]
) della somma di € 2.647,80 a titolo di equa riparazione, C.F._3
oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del presente procedimento, liquidate in €.27,00 per spese ed € 237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Mazzi, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5 co.4 L.89/2001.
Milano, 10.4.2025 Il Giudice Ausiliario Designato
Giuseppe Nuzzaci