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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5588/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5588/2025 R.G. vertente tra:
, (C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Marrone e dall'Avv. Anna Santoro del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Biassono (MB), Via Cesana e Villa n. 48, giusta procura in calce al ricorso;
e
, (C.F. ) nato a Milano (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
08.01.1985 e residente in [...]; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Conclusioni per parte ricorrente: La ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 30.09.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 06.08.2025 dopo aver premesso di avere intrattenuto Parte_1 Per una relazione con dalla quale è nata in data [...] la figlia minore , Controparte_1 chiedeva che il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, disponendo in particolare l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia minore in complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'intera percezione dell'assegno unico erogato in favore della minore. In data 30.09.2025 , prima del deposito del decreto di fissazione di udienza da parte Parte_1 del giudice delegato, depositava in giudizio atto di rinuncia agli atti a fronte della riconciliazione avvenuta tra le parti, con conseguente ricostituzione della convivenza. Preso atto della rinuncia agli atti del giudizio a cura della ricorrente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 06.08.2025, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5588/2025 R.G. vertente tra:
, (C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Marrone e dall'Avv. Anna Santoro del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Biassono (MB), Via Cesana e Villa n. 48, giusta procura in calce al ricorso;
e
, (C.F. ) nato a Milano (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
08.01.1985 e residente in [...]; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Conclusioni per parte ricorrente: La ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 30.09.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 06.08.2025 dopo aver premesso di avere intrattenuto Parte_1 Per una relazione con dalla quale è nata in data [...] la figlia minore , Controparte_1 chiedeva che il Tribunale regolamentasse le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, disponendo in particolare l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne e che fosse determinato il contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia minore in complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'intera percezione dell'assegno unico erogato in favore della minore. In data 30.09.2025 , prima del deposito del decreto di fissazione di udienza da parte Parte_1 del giudice delegato, depositava in giudizio atto di rinuncia agli atti a fronte della riconciliazione avvenuta tra le parti, con conseguente ricostituzione della convivenza. Preso atto della rinuncia agli atti del giudizio a cura della ricorrente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 06.08.2025, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro