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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 981/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 981/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino
Campisi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
, C.F. nata a [...] il [...], residente a [...]di CP_1 C.F._2
Capo Passero, via Nunzio Costa, 102, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca, 181/f, presso lo studio dell'avvocato Gaetano Costa, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gozzo per mandato in atti;
- resistente udito il pubblico ministero (visto dell'11.4.2024); Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.3.2024 ha chiesto la revoca dell'assegno di € 150 Parte_1
per il mantenimento della figlia posto a suo carico con la sentenza di separazione dalla moglie, Per_1
emessa da questo tribunale il 3.12.2019 n. 2255/2019. CP_1
A sostegno del ricorso ha esposto l'intervenuto mutamento delle condizioni familiari atteso che la figlia divenuta maggiorenne, ha scelto di andare a vivere con lui e che quindi sono venute meno le Per_1 ragioni per continuare a versare l'assegno di mantenimento per la suddetta figlia alla madre, all'epoca della separazione genitrice collocataria della stessa.
Ha chiesto inoltre la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e l'imposizione a suo carico di un assegno mensile di € 150 per il mantenimento della figlia non ancora autonoma Per_1
economicamente.
Disposta la comparizione personale delle parti, si è costituita non opponendosi alla CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, ma opponendosi, invece, alla revoca dell'assegnazione della casa familiare e all'assegno a suo carico per il mantenimento della figlia.
All'udienza del 26.11.2024 è comparso personalmente il sig. assistito dal proprio Parte_1 difensore il quale ha dichiarato quanto riportato nel relativo verbale d'udienza confermando sostanzialmente il contenuto del ricorso.
La causa è stata differita all'udienza dell'11.2.2025 atteso il legittimo impedimento della resistente la quale alla predetta udienza è comparsa assistita dal proprio difensore ed ha reso dichiarazioni sostanzialmente confermative di quanto esposto nel proprio atto di costituzione.
Il Presidente delegato alla trattazione della causa, constatata l'indisponibilità delle parte alla loro conciliazione, e constatata altresì la non necessità di assumere provvedimenti provvisori ed urgenti, ha invitato i procuratori delle parti all'immediata discussione della causa.
All'esito la causa è stata quindi assunta in decisione. xxx
E' incontestato che la figlia ormai divenuta maggiorenne, si sia stabilmente trasferita da tempo a Per_1
casa del padre, odierno ricorrente.
La madre, del resto, ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del padre con la sentenza di separazione sopra indicata.
Va conseguentemente accolta la domanda di modifica della sentenza di separazione con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento di € 150 posto a carico del ricorrente, a far data dalla domanda.
Alla cessazione del rapporto di coabitazione della figlia con la madre consegue di diritto la revoca Per_1 dell'assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in Portopalo via Costa n. 102, atteso che detta assegnazione è correlata alla coabitazione con la prole che ha diritto al mantenimento del proprio habitat domestico.
Non essendo più la madre convivente con la figlia va quindi revocata l'assegnazione alla stessa della casa familiare, irrilevante essendo il pignoramento asseritamente eseguito su detto immobile.
In ordine alla domanda di reintegra nel possesso della suddetta casa formulata dal ricorrente e alle correlate domande, va rilevato che le stesse sono inammissibili in questa sede perché esulano dall'ambito del procedimento unitario di cui all'art. 473 bis ss c.p.c. e sono, semmai, tutelabili nella opportuna sede contenziosa.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia da parte della madre, va preliminarmente osservato che l'eccepita carenza di legittimazione attiva del ricorrente è priva di fondamento atteso che mentre è pacifico che la figlia conviva con il padre è del tutto indimostrato -e peraltro contestato- che la stessa abbia costituito una propria famiglia.
Ne consegue che il ricorrente quale genitore che coabita con la figlia maggiorenne non ancora autonoma economicamente, mantiene in linea di principio una propria concorrente legittimazione a richiedere il contributo al mantenimento nei confronti dell'altro genitore non fosse altro perché si fa carico della quota del mantenimento gravante sull'altro genitore (v ex multis Cass.n.25300/2013; Cass.
n. 29977/2020; Cass. n.17380/2020).
Tanto precisato, la domanda non può in concreto trovare accoglimento e ciò per l'assorbente ragione che è pacifico che la figlia, ormai ventunenne, stia a casa senza “fare niente” e che quindi non si dedichi colpevolmente alla ricerca di una occupazione lavorativa.
Per consolidato principio del S.C. non basta infatti la sussistenza della precondizione della non raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne per gravare del suo mantenimento il genitore non coabitante con lo stesso.
E' necessario altresì che il figlio richiedente -o il convivente genitore- dimostri che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non sia dipeso da fattori allo stesso imputabili avendo egli curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed essendosi, con pari impegno, attivato per la ricerca di un lavoro (v. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
La circostanza che la figlia preferisca, invece, stare a casa senza “fare niente” determina l'imputabilità esclusiva alla stessa della sua condizione di non autonomia economica con la conseguenza che non può essere addossato alla madre l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Stante l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: revoca con decorrenza dalla domanda l'assegno di mantenimento di € 150 posto a carico di Parte_1
per la figlia con la sentenza di separazione n. 2255/2019 del 3.12.2019;
[...] Per_1 revoca l'assegnazione della casa familiare a disposta con la suddetta sentenza;
CP_1
rigetta nel resto;
spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 981/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonino
Campisi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
, C.F. nata a [...] il [...], residente a [...]di CP_1 C.F._2
Capo Passero, via Nunzio Costa, 102, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca, 181/f, presso lo studio dell'avvocato Gaetano Costa, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gozzo per mandato in atti;
- resistente udito il pubblico ministero (visto dell'11.4.2024); Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.3.2024 ha chiesto la revoca dell'assegno di € 150 Parte_1
per il mantenimento della figlia posto a suo carico con la sentenza di separazione dalla moglie, Per_1
emessa da questo tribunale il 3.12.2019 n. 2255/2019. CP_1
A sostegno del ricorso ha esposto l'intervenuto mutamento delle condizioni familiari atteso che la figlia divenuta maggiorenne, ha scelto di andare a vivere con lui e che quindi sono venute meno le Per_1 ragioni per continuare a versare l'assegno di mantenimento per la suddetta figlia alla madre, all'epoca della separazione genitrice collocataria della stessa.
Ha chiesto inoltre la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e l'imposizione a suo carico di un assegno mensile di € 150 per il mantenimento della figlia non ancora autonoma Per_1
economicamente.
Disposta la comparizione personale delle parti, si è costituita non opponendosi alla CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, ma opponendosi, invece, alla revoca dell'assegnazione della casa familiare e all'assegno a suo carico per il mantenimento della figlia.
All'udienza del 26.11.2024 è comparso personalmente il sig. assistito dal proprio Parte_1 difensore il quale ha dichiarato quanto riportato nel relativo verbale d'udienza confermando sostanzialmente il contenuto del ricorso.
La causa è stata differita all'udienza dell'11.2.2025 atteso il legittimo impedimento della resistente la quale alla predetta udienza è comparsa assistita dal proprio difensore ed ha reso dichiarazioni sostanzialmente confermative di quanto esposto nel proprio atto di costituzione.
Il Presidente delegato alla trattazione della causa, constatata l'indisponibilità delle parte alla loro conciliazione, e constatata altresì la non necessità di assumere provvedimenti provvisori ed urgenti, ha invitato i procuratori delle parti all'immediata discussione della causa.
All'esito la causa è stata quindi assunta in decisione. xxx
E' incontestato che la figlia ormai divenuta maggiorenne, si sia stabilmente trasferita da tempo a Per_1
casa del padre, odierno ricorrente.
La madre, del resto, ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del padre con la sentenza di separazione sopra indicata.
Va conseguentemente accolta la domanda di modifica della sentenza di separazione con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento di € 150 posto a carico del ricorrente, a far data dalla domanda.
Alla cessazione del rapporto di coabitazione della figlia con la madre consegue di diritto la revoca Per_1 dell'assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in Portopalo via Costa n. 102, atteso che detta assegnazione è correlata alla coabitazione con la prole che ha diritto al mantenimento del proprio habitat domestico.
Non essendo più la madre convivente con la figlia va quindi revocata l'assegnazione alla stessa della casa familiare, irrilevante essendo il pignoramento asseritamente eseguito su detto immobile.
In ordine alla domanda di reintegra nel possesso della suddetta casa formulata dal ricorrente e alle correlate domande, va rilevato che le stesse sono inammissibili in questa sede perché esulano dall'ambito del procedimento unitario di cui all'art. 473 bis ss c.p.c. e sono, semmai, tutelabili nella opportuna sede contenziosa.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia da parte della madre, va preliminarmente osservato che l'eccepita carenza di legittimazione attiva del ricorrente è priva di fondamento atteso che mentre è pacifico che la figlia conviva con il padre è del tutto indimostrato -e peraltro contestato- che la stessa abbia costituito una propria famiglia.
Ne consegue che il ricorrente quale genitore che coabita con la figlia maggiorenne non ancora autonoma economicamente, mantiene in linea di principio una propria concorrente legittimazione a richiedere il contributo al mantenimento nei confronti dell'altro genitore non fosse altro perché si fa carico della quota del mantenimento gravante sull'altro genitore (v ex multis Cass.n.25300/2013; Cass.
n. 29977/2020; Cass. n.17380/2020).
Tanto precisato, la domanda non può in concreto trovare accoglimento e ciò per l'assorbente ragione che è pacifico che la figlia, ormai ventunenne, stia a casa senza “fare niente” e che quindi non si dedichi colpevolmente alla ricerca di una occupazione lavorativa.
Per consolidato principio del S.C. non basta infatti la sussistenza della precondizione della non raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne per gravare del suo mantenimento il genitore non coabitante con lo stesso.
E' necessario altresì che il figlio richiedente -o il convivente genitore- dimostri che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non sia dipeso da fattori allo stesso imputabili avendo egli curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ed essendosi, con pari impegno, attivato per la ricerca di un lavoro (v. Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
La circostanza che la figlia preferisca, invece, stare a casa senza “fare niente” determina l'imputabilità esclusiva alla stessa della sua condizione di non autonomia economica con la conseguenza che non può essere addossato alla madre l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Stante l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così dispone: revoca con decorrenza dalla domanda l'assegno di mantenimento di € 150 posto a carico di Parte_1
per la figlia con la sentenza di separazione n. 2255/2019 del 3.12.2019;
[...] Per_1 revoca l'assegnazione della casa familiare a disposta con la suddetta sentenza;
CP_1
rigetta nel resto;
spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone pagina 5 di 5