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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 330/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ALIDA Parte_1
SACCÀ, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, convenendo in giudizio l' rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere e dichiarare che parte ricorrente ha diritto alla liquidazione ed alla corresponsione dell'Assegno Ordinario di Invalidità a decorrere dal
10.05.2019, e ciò nella misura ritenuta di Giustizia.
2) Ordinare a controparte il pagamento del superiore assegno a favore della parte;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime
e non riscosso i secondi”. A sostegno della domanda deduceva che: in data 10/05/2019, aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
- con lettera del 14/05/2019, le era stata comunicata la reiezione della domanda per difetto del requisito contributivo;
- il 22/07/2019, la domanda era stata riesaminata e con missiva del 2/9/2019 le era stato comunicato l'annullamento dei motivi del precedente rifiuto;
- ciò nonostante, la domanda era stata rigettata per difetto del requisito sanitario, avverso il CP_ quale aveva proposto in data il 26/09/2019 infruttuoso ricorso al Comitato provinciale
- la pensione era stata negata per difetto del requisito sanitario;
- in data 29.11.2019 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi CP_ Tribunale che, superate eccezioni preliminari sollevate dall' con decreto di omologa del
10.11.2020, aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza 10.05.2019;
- notificati gli atti a controparte, questi, con lettera del 29.12.2021, aveva negato il riconoscimento del diritto della parte a percepire l'assegno ordinario di invalidità per mancanza del requisito contributivo mobile (156 contributi settimanali degli ultimi 3 anni).
Deduceva il possesso oltre al requisito sanitario anche di quello amministrativo e contributivo, in quanto “ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57, nel caso di specie non è richiesto lo specifico requisito contributivo, essendo sufficiente il requisito contributivo generico, che la parte possiede. Infatti, la sospensione della contribuzione è stata provocata da una delle cause impeditive previste dalla legge, cioè un lungo periodo di malattia, accertata da codesto Tribunale, per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Detti periodi di malattia sono esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, sub art. 2, e dell'art. 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952,
n.218 per il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17del R.D.L. 14 aprile
1939, n. 636.”
L' costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che dall'esame dell'estratto contributivo in atti emergeva che non sussisteva la copertura assicurativa richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto richiesto, come correttamente osservato dall' . CP_1
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, infatti, non emergeva prova né della sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge, né tantomeno del lungo periodo di malattia per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, rimanendo pertanto lo stesso dedotto, ma non provato. Ha proposto appello la , per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ L' è rimasto contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 27 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La denuncia “la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e Pt_1 contestazioni sollevate dalla ricorrente–appellante. nullità della sentenza per carenza di motivazione. erronea applicazione di norme processuali. errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c .”
In sintesi la si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione formulata con le note del Pt_1
CP_ 20 gennaio 2023, con le quali aveva dedotto la decadenza dell' dal potere di proporre eccezioni in ordine all'assenza del requisito contributivo, atteso che lo stesso “avrebbe dovuto, quindi, far valere le doglianze circa il difetto del difetto del requisito contributivo nell'ambito del procedimento di ATPO, eccependo l'insussistenza del requisito contributivo nella prima difesa utile ovvero formulando espressa dichiarazione di dissenso alla ratifica dell'accertamento medico, dissenso ammissibile anche per ragioni diverse dal profilo direttamente coinvolgente
l'accertamento medico.” CP_ Dall'inerzia dell' discendeva l'inoppugnabilità del decreto di omologa, l'intangibilità che doveva essere riferita non solo al profilo sanitario “atteso che, nel momento in cui viene riconosciuta alle parti la possibilità di proporre dichiarazione di dissenso per motivi diversi, evidentemente è perché l'intangibilità riguarda anche gli altri aspetti amministrativi, giuridici e contributivi, diversamente non vi sarebbe stata ragione di prevedere espressamente la possibilità di eccepire profili diversi”.
Nel merito ha ribadito quanto sostenuto in primo grado e cioè che “ Ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57, nel caso di specie non è richiesto lo specifico requisito contributivo, essendo sufficiente il requisito contributivo generico, che la parte possiede.
Infatti, la sospensione della contribuzione è stata provocata da una delle cause impeditive previste dalla legge, cioè un lungo periodo di malattia, accertata dal Tribunale nel decreto di omologa, per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827. Detti periodi di malattia sono esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, sub art. 2, e dell'art. 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 per il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.”
L'appello è infondato. Seppur sussiste l'omessa pronuncia sull'eccezione formulata dalla ricorrente, la stessa è comunque destituita di fondamento.
Come evincibile anche dalla copiosa giurisprudenza riportata dalla stessa appellante
“l'intangibilità” del decreto di omologa riguarda solo ed esclusivamente il requisito sanitario.
Come spiegato chiaramente dalla Suprema Corte: “Nel procedimento disciplinato dall'art. 445- bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del CP_1 decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.” ( ex multis Cass. n 30828/24).
Per il resto l'appellante si è limitata a ribadire meramente quanto affermato in primo grado, senza impugnare la statuizione del Giudice in merito alla mancata prova di quanto dedotto ovvero
“del lungo periodo di malattia per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827” che avrebbe consentito la deroga alla necessità di possedere il c.d. l requisito contributivo specifico, prova che in effetti non sussiste. CP_ Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 72/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 25/01/2023 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 330/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ALIDA Parte_1
SACCÀ, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, convenendo in giudizio l' rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere e dichiarare che parte ricorrente ha diritto alla liquidazione ed alla corresponsione dell'Assegno Ordinario di Invalidità a decorrere dal
10.05.2019, e ciò nella misura ritenuta di Giustizia.
2) Ordinare a controparte il pagamento del superiore assegno a favore della parte;
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime
e non riscosso i secondi”. A sostegno della domanda deduceva che: in data 10/05/2019, aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
- con lettera del 14/05/2019, le era stata comunicata la reiezione della domanda per difetto del requisito contributivo;
- il 22/07/2019, la domanda era stata riesaminata e con missiva del 2/9/2019 le era stato comunicato l'annullamento dei motivi del precedente rifiuto;
- ciò nonostante, la domanda era stata rigettata per difetto del requisito sanitario, avverso il CP_ quale aveva proposto in data il 26/09/2019 infruttuoso ricorso al Comitato provinciale
- la pensione era stata negata per difetto del requisito sanitario;
- in data 29.11.2019 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi CP_ Tribunale che, superate eccezioni preliminari sollevate dall' con decreto di omologa del
10.11.2020, aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza 10.05.2019;
- notificati gli atti a controparte, questi, con lettera del 29.12.2021, aveva negato il riconoscimento del diritto della parte a percepire l'assegno ordinario di invalidità per mancanza del requisito contributivo mobile (156 contributi settimanali degli ultimi 3 anni).
Deduceva il possesso oltre al requisito sanitario anche di quello amministrativo e contributivo, in quanto “ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57, nel caso di specie non è richiesto lo specifico requisito contributivo, essendo sufficiente il requisito contributivo generico, che la parte possiede. Infatti, la sospensione della contribuzione è stata provocata da una delle cause impeditive previste dalla legge, cioè un lungo periodo di malattia, accertata da codesto Tribunale, per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Detti periodi di malattia sono esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, sub art. 2, e dell'art. 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952,
n.218 per il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17del R.D.L. 14 aprile
1939, n. 636.”
L' costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che dall'esame dell'estratto contributivo in atti emergeva che non sussisteva la copertura assicurativa richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto richiesto, come correttamente osservato dall' . CP_1
Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, infatti, non emergeva prova né della sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge, né tantomeno del lungo periodo di malattia per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, rimanendo pertanto lo stesso dedotto, ma non provato. Ha proposto appello la , per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ L' è rimasto contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 27 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La denuncia “la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e Pt_1 contestazioni sollevate dalla ricorrente–appellante. nullità della sentenza per carenza di motivazione. erronea applicazione di norme processuali. errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c .”
In sintesi la si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione formulata con le note del Pt_1
CP_ 20 gennaio 2023, con le quali aveva dedotto la decadenza dell' dal potere di proporre eccezioni in ordine all'assenza del requisito contributivo, atteso che lo stesso “avrebbe dovuto, quindi, far valere le doglianze circa il difetto del difetto del requisito contributivo nell'ambito del procedimento di ATPO, eccependo l'insussistenza del requisito contributivo nella prima difesa utile ovvero formulando espressa dichiarazione di dissenso alla ratifica dell'accertamento medico, dissenso ammissibile anche per ragioni diverse dal profilo direttamente coinvolgente
l'accertamento medico.” CP_ Dall'inerzia dell' discendeva l'inoppugnabilità del decreto di omologa, l'intangibilità che doveva essere riferita non solo al profilo sanitario “atteso che, nel momento in cui viene riconosciuta alle parti la possibilità di proporre dichiarazione di dissenso per motivi diversi, evidentemente è perché l'intangibilità riguarda anche gli altri aspetti amministrativi, giuridici e contributivi, diversamente non vi sarebbe stata ragione di prevedere espressamente la possibilità di eccepire profili diversi”.
Nel merito ha ribadito quanto sostenuto in primo grado e cioè che “ Ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57, nel caso di specie non è richiesto lo specifico requisito contributivo, essendo sufficiente il requisito contributivo generico, che la parte possiede.
Infatti, la sospensione della contribuzione è stata provocata da una delle cause impeditive previste dalla legge, cioè un lungo periodo di malattia, accertata dal Tribunale nel decreto di omologa, per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827. Detti periodi di malattia sono esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, sub art. 2, e dell'art. 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 per il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.”
L'appello è infondato. Seppur sussiste l'omessa pronuncia sull'eccezione formulata dalla ricorrente, la stessa è comunque destituita di fondamento.
Come evincibile anche dalla copiosa giurisprudenza riportata dalla stessa appellante
“l'intangibilità” del decreto di omologa riguarda solo ed esclusivamente il requisito sanitario.
Come spiegato chiaramente dalla Suprema Corte: “Nel procedimento disciplinato dall'art. 445- bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del CP_1 decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.” ( ex multis Cass. n 30828/24).
Per il resto l'appellante si è limitata a ribadire meramente quanto affermato in primo grado, senza impugnare la statuizione del Giudice in merito alla mancata prova di quanto dedotto ovvero
“del lungo periodo di malattia per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 56, lettera a), punto 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827” che avrebbe consentito la deroga alla necessità di possedere il c.d. l requisito contributivo specifico, prova che in effetti non sussiste. CP_ Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 72/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 25/01/2023 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)