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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1200/2018 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(Registro delle Imprese di Roma e C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Paolo Canonaco
ATTRICE
E
(c.f.: rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 C.F._1
procura in atti dagli Avv.ti Alfredo Ceccherini e Giovanni Ceccherini
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13/4/2018 ha Parte_1
convenuto in giudizio rappresentando: Controparte_1
- di essere proprietaria, in virtù di atto di scissione parziale del 27/11/2008 (a rogito notaio , rep. 29782 e racc. 12295 – all. 1 dell'atto di citazione) e di verbale Persona_1 di trasferimento del 28/12/2001 (all. 2 dell'atto di citazione) di un terreno adiacente la
Centrale Idroelettrica del Coscile, censito al Catasto Terreni del Comune di
Castrovillari, al Foglio 84, part. 373;
- che il terreno, originariamente individuabile nella particella 10 del medesimo foglio
84, di proprietà prima dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, poi di e, Parte_1
quindi, definitivamente dal 27/11/2008, di era sempre stato Parte_1
nel possesso e nella disponibilità di he con diversi contratti dal 18/06/1965 ne Pt_1 aveva concesso al Sig. la locazione, cessata, dopo una serie di Controparte_2 rinnovi taciti, nell'anno 2001;
- che successivamente prima, ed poi, si erano sempre Pt_1 Parte_1
occupati della manutenzione del terreno sottoscrivendo, con diverse società appaltatrici, contratti aventi ad oggetto la pulizia dei canali ed il taglio dell'erba dell'intero terreno;
- che gli appaltatori che nel tempo si erano succeduti periodicamente avevano provveduto due volte all'anno al taglio dell'erba, senza avere mai trovato opposizione e/o rivendicazione di alcuno nello svolgimento della predetta attività, ad eccezione che in un episodio occorso nel 2015 quando nel tagliare l'erba, i dipendenti della ditta avevano incontrato nel terreno che, rivendicando diritti CP_3 Controparte_1 sull'area , aveva costretto gli operai a sospendere l'attività;
- che successivamente a tale episodio aveva esperito in data Controparte_1
09.10.2015 dinanzi al Tribunale di Castrovillari azione di reintegra nel possesso nei confronti di , all'epoca dipendente di EGP e responsabile Controparte_4
di tali manutenzioni, rigettato nel con provvedimento del 21/04/2016;
- che da una relazione fatta dai propri dipendenti in data 23/11/2017 era emerso che il aveva costruito manufatti “non si capisce se all'interno della proprietà, sul CP_1 confine, o all'interno della proprietà di EGP” ( così in citazione) e aveva proseguito con illegittime attività non autorizzate sul terreno di proprietà EGP;
- di avere interesse, in qualità di proprietaria dell'area, a far accertare e statuire che non ha alcun diritto su tale proprietà e a ottenere un provvedimento Controparte_1
che ordini la cessazione di qualsivoglia turbativa e/o molestia nel godimento della proprietà e contestualmente condanni il al risarcimento del danno e Controparte_1
di avere altresì interesse a fare accertare il confine tra il fondo di sua proprietà e quello del convenuto ai sensi dell'art. 950 c.c. Controparte_1
L'attore ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., che il Sig. non Controparte_1
vanta alcun diritto di godimento, servitù e/o diritto di detenzione sui terreni di proprietà dell'attrice sita in Castrovillari, censita al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 84, part. 373; 2) Accertato che dal 2015 il Convenuto pone in essere azioni di molestia e turbative al godimento del diritto di proprietà ai danni di ordinare a Parte_1 [...]
la cessazione di ogni molestia e/o turbativa nei confronti di EGP, ordinando CP_1 altresì la rimozione di tutti i manufatti che dovessero, a seguito dell'istruttoria, trovarsi nel fondo di proprietà di con contestuale condanna di quest'ultimo Parte_1
al risarcimento dei danni cagionati con il suo comportamento che si determinano in misura di € 100.000,00 o in quella maggiore o minore che dovesse essere accertate nel corso di giudizio e, in assenza, determinata in via equitativa dal giudice adito.
3) Determinare ed individuare i confini tra la proprietà Parte_1
(Castrovillari, Catasto Terreni, Foglio 84, part. 373) e la proprietà Controparte_1
(Castrovillari, Catasto Terreni Foglio 84, part. 296), salvo eventuali modifiche catastali
e/o migliore individuazione, sulla base dei confini così come sono sulle mappe catastali.
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio.”
La prima udienza è stata fissata al 10/09/2018; si è costituito in Controparte_1
giudizio con comparsa depositata in data 3/7/2018 con la quale dopo aver impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, ha sostenuto:
- di aver avuto dal giugno del 1975 il possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, del predetto terreno che puliva e coltivava e su cui faceva pascolare capre e pecore;
- che il predetto terreno costituiva pacificamente e funzionalmente fin dal giugno 1975 una pertinenza del fabbricato rurale, con annessa corte, di sua proprietà, in catasto al foglio 84, particella 296 sub. 1 e sub. 2;
- di aver realizzato sul predetto terreno nel corso degli anni alcuni manufatti in blocchi di cemento (adibiti a magazzini), un manufatto in lamiera (adibito a ricovero per le capre e le pecore), un recinto in legno a forma circolare (adibito alla custodia di due cavalli) e una modesta e rustica recinzione in pali di legno e filo spinato, con annessi tre cancelli, atta a separare la parte di terreno sul quale pascolano le capre e le pecore da quella adibita ad orto ed a recinto destinato ai cavalli;
- che la dante causa della società attrice e la stessa certamente a Pt_1 Parte_1
conoscenza della predetta circostanza, non si erano mai opposte a tale situazione, fino a quando per la prima volta con comparsa di risposta Parte_1
datata 02/11/2015, costituendosi nel giudizio possessorio R.G. 2316/2015 del Tribunale di Castrovillari, aveva espresso il proprio disappunto in ordine alle modalità di utilizzo del terreno da parte del convenuto;
- che non aveva mai utilizzato i predetti terreni, avendone detenuti Controparte_2
altri già di proprietà dell Pt_1
- di aver acquistato in virtù del possesso pacifico e continuato per oltre vent'anni nonché ex art. 1159-bis codice civile la proprietà del terreno per cui è causa;
- che la domanda di rimozione dei manufatti non poteva essere accolta, essendo gli stessi stati realizzati senza opposizione ed essendo stata proposta la domanda quando erano già trascorsi sei mesi dal giorno in cui l'attrice aveva avuto notizia dell' incorporazione (art. 936 c.c.).
Tutto ciò premesso, il convenuto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contraris reiectis:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
- In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre quindici e/o vent'anni da parte di
[...]
, del terreno per cui è causa, rigettare integralmente le domande attoree, in CP_1
quanto infondate sia in fatto che in diritto.
- In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto del terreno sito in Castrovillari, C.da
Celimarro, identificato in catasto foglio 84, particella 373 della superficie di mq 19.155, confinante con strada interpoderale, centrale proprietà , canale Pt_1 Controparte_1
a servizio della suddetta centrale, strada provinciale 174 e strada comunale Bianchino-
Salso, ai sensi dell'art. 1158 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza.
.In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di rilascio, ricondurre la richiesta di risarcimento danni nei limiti del giusto e del vero e rigettare la domanda di rimozione dei manufatti.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap”
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, l'istruttoria è stata svolta mediante acquisizione delle produzioni documentali e prova per testi;
all'udienza del 2/7/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: le azioni proposte da parte attrice sono improcedibili, per essersi la procedura di mediazione obbligatoria svolta senza la comparizione personale della stessa parte attrice.
Le predetta azioni, relative a controversie in materia diritti reali sono, infatti soggette al preliminare esperimento del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 del decreto legislativo del 4 marzo 2010,
n. 28).
Nel caso di specie, il convenuto, costituendosi tempestivamente, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione; il Giudice, rilevato che la mediazione non era stata esperita, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
il procedimento di mediazione è stato instaurato e all'incontro di mediazione del 30/10/2018 per ha partecipato l'Avv. Parte_1
Giuseppina , in sostituzione dell'Avv. Paolo Canonaco e la procedura si è CP_5
conclusa per indisponibilità delle parti a proseguire oltra la fase programmatica (cfr. verbale di mediazione, prodotto in atti).
Deve sul punto rilevarsi che la Cassazione civile con sentenza della sez. III del
27/03/2019, n. 8473 ha enunciato i seguenti principi di diritto: “- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche,
è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.”
La Corte di Cassazione è giunta all'affermazione dei predetti principi, sulla base delle seguenti considerazioni, che il Tribunale ritiene di condividere: - l'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, dedicato al procedimento di mediazione obbligatoria, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati;
- la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile, in mancanza di una previsione espressa in tal senso;
- non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore;
ne consegue che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore;
- allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto: quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale;
- sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata: per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
I predetti principi sono stati da ultimo ribaditi da Cassazione civile, sez. III - 17/07/2023,
n. 20643 e da Cassazione civile, sez. II, 26/04/2022 n.13029.
Nel caso di specie parte attrice è stata sostituita nella partecipazione al procedimento di mediazione dall'Avv. Giuseppina D'Ingianna, in sostituzione dell'Avv. Paolo
Canonaco, senza che ai predetti fosse stata conferita alcuna procura speciale sostanziale.
In applicazione dei principi appena esposti deve, pertanto, essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice.
La domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale volta a ottenere la dichiarazione dell'acquisto del terreno sito in Castrovillari, C.da Celimarro, identificato in catasto foglio 84, particella 373 non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi che non vi è alcuna prova in atti della proprietà in capo all'attrice del fondo oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, non avendo il convenuto prodotto in atti alcun documento dal quale possa evincersi il predetto dato.
L'attrice ha, invero, dedotto di essere proprietaria del predetto fondo, prima di proprietà dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, poi di e infine della stessa attrice Parte_1
in virtù di atto di scissione parziale del 27/11/2008 (a rogito notaio Atlante, rep. Per_1
29782 e racc. 12295 – all. 1 dell'atto di citazione) e di verbale di trasferimento del
28/12/2001 (all. 2 dell'atto di citazione), di aver concesso il predetto fondo in locazione e di aver concluso contratti di appalto aventi ad oggetto la pulizia dei canali ed il taglio dell'erba dell'intero terreno.
Deve, tuttavia, rilevarsi:
- che l'atto di scissione parziale del 27/11/2008 (a rogito notaio , rep. Persona_1
29782 e racc. 12295 – all. 1 dell'atto di citazione), avente a oggetto la scissione di
[...]
in nulla prova in ordine alla proprietà in Parte_2 Parte_1
capo alla società scissa e alla società risultante dalla scissione del fondo oggetto del giudizio;
- che il “verbale di trasferimento del 28/12/2001” (all. 2 dell'atto di citazione) è in realtà un verbale con cui l'assemblea straordinaria dei soci di ha deliberato il Controparte_6
mutamento di denominazione della predetta società in Parte_1
- che la concessione del bene in locazione o l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione del fondo non sono idonei a costituire prova della proprietà dell'immobile, trattandosi atti che possono essere compiuti da chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene.
Ne consegue che, in difetto di prova in ordine alla titolarità formale del bene in capo a convenuta in riconvenzionale, elemento costitutivo della Parte_1
domanda di usucapione, gravante su , attore in riconvenzionale, la Controparte_1
domanda non può trovare accoglimento.
Deve, peraltro, rilevarsi che al rigetto della domanda concorre la mancata dimostrazione, da parte del convenuto, del possesso utile ad usucapire, rimasto parimenti indimostrato. L 'usucapione postula, infatti, un potere sulla cosa che si manifesta inequivocamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, che sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (artt. 1140, 1158, 1163, 1167 cod. civ.) (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 09/02/1985).
Il possesso "ad usucapionem" richiede, quindi, un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario
(Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 11/05/1996).
Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura, quindi, il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, nonché i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002).
Necessaria conseguenza dei principi sopra enunciati è che chi agisce in giudizio al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili ha l'onere di offrire un'allegazione e una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge.
Nel caso di specie ha dedotto di aver esercitato il predetto possesso Controparte_1
per averlo manutenuto, coltivato, per avervi fatto pascolare animali e per avervi realizzato alcuni manufatti.
Il Tribunale ritiene che le attività di manutenzione, coltivazione e pascolo non costituiscano fatti utili ai fini dell'usucapione, non comportando le predette attività, di per sé, l'esercizio di atti di godimento del bene incompatibili con il riconoscimento della proprietà altrui. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'attività di coltivazione ma con argomentazioni estensibili anche alla manutenzione e al pascolo, infatti, “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta
"uti dominus" ( Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018); “costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene” ( Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 6123 del 05/03/2020).
È stato, altresì specificato, che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non
è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. ( Cass. Civ. Sez. 2
- , Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Con riguardo all' edificazione sul fondo deve, invece, rilevarsi che se da un lato si tratta si attività positivamente valutabile quale dimostrazione di possesso valido ai fini dell'usucapione, dall'altro occorre che vi sia prova convincente dell'esercizio della stessa sul bene oggetto della domanda.
Il Tribunale ritiene che la predetta prova nel caso di specie sia carente, atteso che i testi escussi per parte convenuta ( , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
) pur avendo affermato che il possesso era stato esercitato anche attraverso
[...]
l'edificazione sul fondo di manufatti, non hanno fornito indicazioni specifiche in ordine alla collocazione del fondo interessato da tale attività, aspetto particolarmente rilevante nel caso di specie, stante la vicinanza del fondo oggetto della domanda ad altro fondo di proprietà del convenuto (sito in Castrovillari, identificato al Catasto Terreni, Foglio
84, part. 296).
Dalle predette testimonianze, di carattere estremamente generico, non è possibile evincere in alcun modo dove fossero stati realizzati i predetti manufatti, in modo tale da ritenere provato che l'attività edificatoria fosse stata esercitata effettivamente sul fondo oggetto della domanda di usucapione e da escludere, viceversa, il compimento dell'attività sul fondo già di proprietà del convenuto.
A quanto premesso consegue il rigetto della domanda di usucapione.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1200/2018 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande proposte dall'attrice;
2. RIGETTA le domande proposte dal convenuto;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 05/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1200/2018 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(Registro delle Imprese di Roma e C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Paolo Canonaco
ATTRICE
E
(c.f.: rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 C.F._1
procura in atti dagli Avv.ti Alfredo Ceccherini e Giovanni Ceccherini
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13/4/2018 ha Parte_1
convenuto in giudizio rappresentando: Controparte_1
- di essere proprietaria, in virtù di atto di scissione parziale del 27/11/2008 (a rogito notaio , rep. 29782 e racc. 12295 – all. 1 dell'atto di citazione) e di verbale Persona_1 di trasferimento del 28/12/2001 (all. 2 dell'atto di citazione) di un terreno adiacente la
Centrale Idroelettrica del Coscile, censito al Catasto Terreni del Comune di
Castrovillari, al Foglio 84, part. 373;
- che il terreno, originariamente individuabile nella particella 10 del medesimo foglio
84, di proprietà prima dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, poi di e, Parte_1
quindi, definitivamente dal 27/11/2008, di era sempre stato Parte_1
nel possesso e nella disponibilità di he con diversi contratti dal 18/06/1965 ne Pt_1 aveva concesso al Sig. la locazione, cessata, dopo una serie di Controparte_2 rinnovi taciti, nell'anno 2001;
- che successivamente prima, ed poi, si erano sempre Pt_1 Parte_1
occupati della manutenzione del terreno sottoscrivendo, con diverse società appaltatrici, contratti aventi ad oggetto la pulizia dei canali ed il taglio dell'erba dell'intero terreno;
- che gli appaltatori che nel tempo si erano succeduti periodicamente avevano provveduto due volte all'anno al taglio dell'erba, senza avere mai trovato opposizione e/o rivendicazione di alcuno nello svolgimento della predetta attività, ad eccezione che in un episodio occorso nel 2015 quando nel tagliare l'erba, i dipendenti della ditta avevano incontrato nel terreno che, rivendicando diritti CP_3 Controparte_1 sull'area , aveva costretto gli operai a sospendere l'attività;
- che successivamente a tale episodio aveva esperito in data Controparte_1
09.10.2015 dinanzi al Tribunale di Castrovillari azione di reintegra nel possesso nei confronti di , all'epoca dipendente di EGP e responsabile Controparte_4
di tali manutenzioni, rigettato nel con provvedimento del 21/04/2016;
- che da una relazione fatta dai propri dipendenti in data 23/11/2017 era emerso che il aveva costruito manufatti “non si capisce se all'interno della proprietà, sul CP_1 confine, o all'interno della proprietà di EGP” ( così in citazione) e aveva proseguito con illegittime attività non autorizzate sul terreno di proprietà EGP;
- di avere interesse, in qualità di proprietaria dell'area, a far accertare e statuire che non ha alcun diritto su tale proprietà e a ottenere un provvedimento Controparte_1
che ordini la cessazione di qualsivoglia turbativa e/o molestia nel godimento della proprietà e contestualmente condanni il al risarcimento del danno e Controparte_1
di avere altresì interesse a fare accertare il confine tra il fondo di sua proprietà e quello del convenuto ai sensi dell'art. 950 c.c. Controparte_1
L'attore ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., che il Sig. non Controparte_1
vanta alcun diritto di godimento, servitù e/o diritto di detenzione sui terreni di proprietà dell'attrice sita in Castrovillari, censita al Catasto Terreni di detto comune al Foglio 84, part. 373; 2) Accertato che dal 2015 il Convenuto pone in essere azioni di molestia e turbative al godimento del diritto di proprietà ai danni di ordinare a Parte_1 [...]
la cessazione di ogni molestia e/o turbativa nei confronti di EGP, ordinando CP_1 altresì la rimozione di tutti i manufatti che dovessero, a seguito dell'istruttoria, trovarsi nel fondo di proprietà di con contestuale condanna di quest'ultimo Parte_1
al risarcimento dei danni cagionati con il suo comportamento che si determinano in misura di € 100.000,00 o in quella maggiore o minore che dovesse essere accertate nel corso di giudizio e, in assenza, determinata in via equitativa dal giudice adito.
3) Determinare ed individuare i confini tra la proprietà Parte_1
(Castrovillari, Catasto Terreni, Foglio 84, part. 373) e la proprietà Controparte_1
(Castrovillari, Catasto Terreni Foglio 84, part. 296), salvo eventuali modifiche catastali
e/o migliore individuazione, sulla base dei confini così come sono sulle mappe catastali.
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio.”
La prima udienza è stata fissata al 10/09/2018; si è costituito in Controparte_1
giudizio con comparsa depositata in data 3/7/2018 con la quale dopo aver impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, ha sostenuto:
- di aver avuto dal giugno del 1975 il possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, del predetto terreno che puliva e coltivava e su cui faceva pascolare capre e pecore;
- che il predetto terreno costituiva pacificamente e funzionalmente fin dal giugno 1975 una pertinenza del fabbricato rurale, con annessa corte, di sua proprietà, in catasto al foglio 84, particella 296 sub. 1 e sub. 2;
- di aver realizzato sul predetto terreno nel corso degli anni alcuni manufatti in blocchi di cemento (adibiti a magazzini), un manufatto in lamiera (adibito a ricovero per le capre e le pecore), un recinto in legno a forma circolare (adibito alla custodia di due cavalli) e una modesta e rustica recinzione in pali di legno e filo spinato, con annessi tre cancelli, atta a separare la parte di terreno sul quale pascolano le capre e le pecore da quella adibita ad orto ed a recinto destinato ai cavalli;
- che la dante causa della società attrice e la stessa certamente a Pt_1 Parte_1
conoscenza della predetta circostanza, non si erano mai opposte a tale situazione, fino a quando per la prima volta con comparsa di risposta Parte_1
datata 02/11/2015, costituendosi nel giudizio possessorio R.G. 2316/2015 del Tribunale di Castrovillari, aveva espresso il proprio disappunto in ordine alle modalità di utilizzo del terreno da parte del convenuto;
- che non aveva mai utilizzato i predetti terreni, avendone detenuti Controparte_2
altri già di proprietà dell Pt_1
- di aver acquistato in virtù del possesso pacifico e continuato per oltre vent'anni nonché ex art. 1159-bis codice civile la proprietà del terreno per cui è causa;
- che la domanda di rimozione dei manufatti non poteva essere accolta, essendo gli stessi stati realizzati senza opposizione ed essendo stata proposta la domanda quando erano già trascorsi sei mesi dal giorno in cui l'attrice aveva avuto notizia dell' incorporazione (art. 936 c.c.).
Tutto ciò premesso, il convenuto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contraris reiectis:
- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
- In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre quindici e/o vent'anni da parte di
[...]
, del terreno per cui è causa, rigettare integralmente le domande attoree, in CP_1
quanto infondate sia in fatto che in diritto.
- In via riconvenzionale, dichiarare l'acquisto del terreno sito in Castrovillari, C.da
Celimarro, identificato in catasto foglio 84, particella 373 della superficie di mq 19.155, confinante con strada interpoderale, centrale proprietà , canale Pt_1 Controparte_1
a servizio della suddetta centrale, strada provinciale 174 e strada comunale Bianchino-
Salso, ai sensi dell'art. 1158 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza.
.In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di rilascio, ricondurre la richiesta di risarcimento danni nei limiti del giusto e del vero e rigettare la domanda di rimozione dei manufatti.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap”
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, l'istruttoria è stata svolta mediante acquisizione delle produzioni documentali e prova per testi;
all'udienza del 2/7/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: le azioni proposte da parte attrice sono improcedibili, per essersi la procedura di mediazione obbligatoria svolta senza la comparizione personale della stessa parte attrice.
Le predetta azioni, relative a controversie in materia diritti reali sono, infatti soggette al preliminare esperimento del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 del decreto legislativo del 4 marzo 2010,
n. 28).
Nel caso di specie, il convenuto, costituendosi tempestivamente, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione; il Giudice, rilevato che la mediazione non era stata esperita, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
il procedimento di mediazione è stato instaurato e all'incontro di mediazione del 30/10/2018 per ha partecipato l'Avv. Parte_1
Giuseppina , in sostituzione dell'Avv. Paolo Canonaco e la procedura si è CP_5
conclusa per indisponibilità delle parti a proseguire oltra la fase programmatica (cfr. verbale di mediazione, prodotto in atti).
Deve sul punto rilevarsi che la Cassazione civile con sentenza della sez. III del
27/03/2019, n. 8473 ha enunciato i seguenti principi di diritto: “- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche,
è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.”
La Corte di Cassazione è giunta all'affermazione dei predetti principi, sulla base delle seguenti considerazioni, che il Tribunale ritiene di condividere: - l'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, dedicato al procedimento di mediazione obbligatoria, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati;
- la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile, in mancanza di una previsione espressa in tal senso;
- non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore;
ne consegue che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore;
- allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto: quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale;
- sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata: per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
I predetti principi sono stati da ultimo ribaditi da Cassazione civile, sez. III - 17/07/2023,
n. 20643 e da Cassazione civile, sez. II, 26/04/2022 n.13029.
Nel caso di specie parte attrice è stata sostituita nella partecipazione al procedimento di mediazione dall'Avv. Giuseppina D'Ingianna, in sostituzione dell'Avv. Paolo
Canonaco, senza che ai predetti fosse stata conferita alcuna procura speciale sostanziale.
In applicazione dei principi appena esposti deve, pertanto, essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice.
La domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale volta a ottenere la dichiarazione dell'acquisto del terreno sito in Castrovillari, C.da Celimarro, identificato in catasto foglio 84, particella 373 non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi che non vi è alcuna prova in atti della proprietà in capo all'attrice del fondo oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, non avendo il convenuto prodotto in atti alcun documento dal quale possa evincersi il predetto dato.
L'attrice ha, invero, dedotto di essere proprietaria del predetto fondo, prima di proprietà dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, poi di e infine della stessa attrice Parte_1
in virtù di atto di scissione parziale del 27/11/2008 (a rogito notaio Atlante, rep. Per_1
29782 e racc. 12295 – all. 1 dell'atto di citazione) e di verbale di trasferimento del
28/12/2001 (all. 2 dell'atto di citazione), di aver concesso il predetto fondo in locazione e di aver concluso contratti di appalto aventi ad oggetto la pulizia dei canali ed il taglio dell'erba dell'intero terreno.
Deve, tuttavia, rilevarsi:
- che l'atto di scissione parziale del 27/11/2008 (a rogito notaio , rep. Persona_1
29782 e racc. 12295 – all. 1 dell'atto di citazione), avente a oggetto la scissione di
[...]
in nulla prova in ordine alla proprietà in Parte_2 Parte_1
capo alla società scissa e alla società risultante dalla scissione del fondo oggetto del giudizio;
- che il “verbale di trasferimento del 28/12/2001” (all. 2 dell'atto di citazione) è in realtà un verbale con cui l'assemblea straordinaria dei soci di ha deliberato il Controparte_6
mutamento di denominazione della predetta società in Parte_1
- che la concessione del bene in locazione o l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione del fondo non sono idonei a costituire prova della proprietà dell'immobile, trattandosi atti che possono essere compiuti da chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene.
Ne consegue che, in difetto di prova in ordine alla titolarità formale del bene in capo a convenuta in riconvenzionale, elemento costitutivo della Parte_1
domanda di usucapione, gravante su , attore in riconvenzionale, la Controparte_1
domanda non può trovare accoglimento.
Deve, peraltro, rilevarsi che al rigetto della domanda concorre la mancata dimostrazione, da parte del convenuto, del possesso utile ad usucapire, rimasto parimenti indimostrato. L 'usucapione postula, infatti, un potere sulla cosa che si manifesta inequivocamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, che sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (artt. 1140, 1158, 1163, 1167 cod. civ.) (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 09/02/1985).
Il possesso "ad usucapionem" richiede, quindi, un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario
(Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 11/05/1996).
Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura, quindi, il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, nonché i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 12984 del 06/09/2002).
Necessaria conseguenza dei principi sopra enunciati è che chi agisce in giudizio al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili ha l'onere di offrire un'allegazione e una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge.
Nel caso di specie ha dedotto di aver esercitato il predetto possesso Controparte_1
per averlo manutenuto, coltivato, per avervi fatto pascolare animali e per avervi realizzato alcuni manufatti.
Il Tribunale ritiene che le attività di manutenzione, coltivazione e pascolo non costituiscano fatti utili ai fini dell'usucapione, non comportando le predette attività, di per sé, l'esercizio di atti di godimento del bene incompatibili con il riconoscimento della proprietà altrui. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'attività di coltivazione ma con argomentazioni estensibili anche alla manutenzione e al pascolo, infatti, “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta
"uti dominus" ( Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018); “costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso,
l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene” ( Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 6123 del 05/03/2020).
È stato, altresì specificato, che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non
è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. ( Cass. Civ. Sez. 2
- , Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
Con riguardo all' edificazione sul fondo deve, invece, rilevarsi che se da un lato si tratta si attività positivamente valutabile quale dimostrazione di possesso valido ai fini dell'usucapione, dall'altro occorre che vi sia prova convincente dell'esercizio della stessa sul bene oggetto della domanda.
Il Tribunale ritiene che la predetta prova nel caso di specie sia carente, atteso che i testi escussi per parte convenuta ( , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3
) pur avendo affermato che il possesso era stato esercitato anche attraverso
[...]
l'edificazione sul fondo di manufatti, non hanno fornito indicazioni specifiche in ordine alla collocazione del fondo interessato da tale attività, aspetto particolarmente rilevante nel caso di specie, stante la vicinanza del fondo oggetto della domanda ad altro fondo di proprietà del convenuto (sito in Castrovillari, identificato al Catasto Terreni, Foglio
84, part. 296).
Dalle predette testimonianze, di carattere estremamente generico, non è possibile evincere in alcun modo dove fossero stati realizzati i predetti manufatti, in modo tale da ritenere provato che l'attività edificatoria fosse stata esercitata effettivamente sul fondo oggetto della domanda di usucapione e da escludere, viceversa, il compimento dell'attività sul fondo già di proprietà del convenuto.
A quanto premesso consegue il rigetto della domanda di usucapione.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1200/2018 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA IMPROCEDIBILI le domande proposte dall'attrice;
2. RIGETTA le domande proposte dal convenuto;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 05/02/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso