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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Silvia Capitano Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2425 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BUTERA SALVATORE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GAIPA GIULIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e con l'intervento del PM
- interveniente ex lege -
oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 12.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione omologate dal Tribunale civile di Agrigento, con sentenza n.
1022/2023 pubbl. il 11/07/2023 passata in giudicato, con cui era stato concordato, tra l'altro,
l'affido condiviso delle minori e un assegno di mantenimento a carico del padre
In particolare, la ricorrente - premettendo di aver contratto matrimonio con CP_1
in data 29.10.2010 dal quale sono nate due figlie ( il 22.6.2016 e , il
[...] Per_1 Per_2
30.5.2019) - ha riferito che, dopo la separazione, ha manifestato un Controparte_1
atteggiamento ossessivo, chiedendo di vedere le figlie quando non pattuito, chiamando e inviando continuamente messaggi;
Inoltre, non verserebbe da mesi le somme dovute per il mantenimento delle figlie e porrebbe in essere comportamenti ostruzionistici nella gestione delle stesse, quali rifiutarsi di prestare il consenso alla partecipazione della figlia a una Per_1
iniziativa scolastica (scuola di surf e sup) e non rispondere alla richiesta di consenso per il rilascio della C.I. della figlia . Per_2
ha quindi adito l'intestato Tribunale al fine di veder ordinare a Parte_1 CP_1
di interrompere ogni condotta pregiudizievole, disponendo i provvedimenti di
[...]
protezione ritenuti più idonei, nonché di affidarle le figlie in via esclusiva.
In data 6.2.2025 si è costituito riferendo di un clima collaborativo tra i Controparte_1
coniugi nella gestione dei figli, tanto che recentemente hanno organizzato una gita tutti insieme;
ha precisato che i ritardi nel versamento dell'assegno di mantenimento sono dovuti al proprio lavoro stagionale ma che non si è mai sottratto dal corrispondere le somme a titolo di rimborso spese straordinarie. Inoltre, per ciò che riguarda le lamentate condotte ostruzionistiche, si è trattato esclusivamente di dimenticanze o manifestazioni di dissenso rispetto alle valutazioni dell'altro genitore.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di prevedere una ulteriore notte nel fine settimana di permanenza presso il domicilio del padre.
Il PM ha apposto il visto in data 21.11.2024 e, con note del 12.2.2025, ha depositato note con cui ha dato conto che nelle more del giudizio, in data 7.2.2025, il GIP ha disposto l'applicazione della misura cautelare personale gli arresti domiciliari per Controparte_1
2 ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativa diversi reati, tra cui quello di maltrattamenti in famiglia.
Con ordinanza del 28.2.2025 pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., in via temporanea e urgente, questo giudice ha sospeso gli incontri previsti tra le figlie minori e il padre e ha disposto l'affido esclusivo delle figlie minori a Parte_1
Ciò detto, deve rilevarsi che l'art. 337 ter c.c., nello stabilire la necessità di valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori, fissa l'interesse del minore quale criterio esclusivo del quale tenere conto nell'adozione dei provvedimenti riguardanti la prole (cfr. Cass. n. 14728/2016).
Sul punto, vale la pena richiamare l'orientamento costante espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (cfr., tra le altre, Cass. n.
26587/2009 e n. 16593/2008)
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'impossibilità per i genitori di concertare adeguatamente e congruamente le decisioni prese per i figli in considerazione dell'attuale situazione di conflitto tra i due, della condizione di limitazione alla libertà personale e del divieto posto a di comunicare in qualsiasi modo con rendano Controparte_1 Parte_1
l'affidamento condiviso pregiudizievole per le minori.
Per quanto riguarda invece gli incontri tra padre e figlie, si ritiene che questi possano essere consentiti presso lo spazio neutro alla presenza dei servizi sociali, con modalità e secondo un calendario disposto dagli stessi. Sul punto, provvedendo su istanza dell'odierno resistente, il GIP ha ritenuto che “la previsione di incontri con i figli minori all'interno di uno spazio
neutro ed alla presenza dei servizi sociali sia compatibile con le esigenze cautelari sottese all'ordinanza
applicativa degli arresti domiciliari, ove l'indagato possa essere accompagnato dalla scorta, considerato
che il divieto di incontro e comunicazione riguarda esclusivamente la madre delle minori”.
3 Si ricorda che ogni statuizione assunta con l'odierno provvedimento è “allo stato”;
pertanto, nulla osta a che in futuro - ove mutate le attuali condizioni di fatto portate a fondamento della decisione - possano essere previste delle modifiche a quanto statuito.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni altra richiesta, così provvede:
a parziale modifica delle condizioni di separazione previste dai coniugi e omologate con sentenza n. 1022/2023 pubbl. il 11/07/2023 del Tribunale civile di Agrigento,
dispone l'affido esclusivo delle figlie minori a che potrà adottare Parte_1
autonomamente le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione avuto riguardo all'interesse e alle esigenze delle stesse;
dispone che abbia la facoltà di incontrare le minori in uno spazio neutro Controparte_1
alla presenza e secondo il calendario fissato dai Responsabili dei Servizi Sociali
territorialmente competenti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, in data 1 aprile 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Silvia Capitano Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2425 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BUTERA SALVATORE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GAIPA GIULIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e con l'intervento del PM
- interveniente ex lege -
oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 12.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione omologate dal Tribunale civile di Agrigento, con sentenza n.
1022/2023 pubbl. il 11/07/2023 passata in giudicato, con cui era stato concordato, tra l'altro,
l'affido condiviso delle minori e un assegno di mantenimento a carico del padre
In particolare, la ricorrente - premettendo di aver contratto matrimonio con CP_1
in data 29.10.2010 dal quale sono nate due figlie ( il 22.6.2016 e , il
[...] Per_1 Per_2
30.5.2019) - ha riferito che, dopo la separazione, ha manifestato un Controparte_1
atteggiamento ossessivo, chiedendo di vedere le figlie quando non pattuito, chiamando e inviando continuamente messaggi;
Inoltre, non verserebbe da mesi le somme dovute per il mantenimento delle figlie e porrebbe in essere comportamenti ostruzionistici nella gestione delle stesse, quali rifiutarsi di prestare il consenso alla partecipazione della figlia a una Per_1
iniziativa scolastica (scuola di surf e sup) e non rispondere alla richiesta di consenso per il rilascio della C.I. della figlia . Per_2
ha quindi adito l'intestato Tribunale al fine di veder ordinare a Parte_1 CP_1
di interrompere ogni condotta pregiudizievole, disponendo i provvedimenti di
[...]
protezione ritenuti più idonei, nonché di affidarle le figlie in via esclusiva.
In data 6.2.2025 si è costituito riferendo di un clima collaborativo tra i Controparte_1
coniugi nella gestione dei figli, tanto che recentemente hanno organizzato una gita tutti insieme;
ha precisato che i ritardi nel versamento dell'assegno di mantenimento sono dovuti al proprio lavoro stagionale ma che non si è mai sottratto dal corrispondere le somme a titolo di rimborso spese straordinarie. Inoltre, per ciò che riguarda le lamentate condotte ostruzionistiche, si è trattato esclusivamente di dimenticanze o manifestazioni di dissenso rispetto alle valutazioni dell'altro genitore.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di prevedere una ulteriore notte nel fine settimana di permanenza presso il domicilio del padre.
Il PM ha apposto il visto in data 21.11.2024 e, con note del 12.2.2025, ha depositato note con cui ha dato conto che nelle more del giudizio, in data 7.2.2025, il GIP ha disposto l'applicazione della misura cautelare personale gli arresti domiciliari per Controparte_1
2 ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativa diversi reati, tra cui quello di maltrattamenti in famiglia.
Con ordinanza del 28.2.2025 pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., in via temporanea e urgente, questo giudice ha sospeso gli incontri previsti tra le figlie minori e il padre e ha disposto l'affido esclusivo delle figlie minori a Parte_1
Ciò detto, deve rilevarsi che l'art. 337 ter c.c., nello stabilire la necessità di valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori, fissa l'interesse del minore quale criterio esclusivo del quale tenere conto nell'adozione dei provvedimenti riguardanti la prole (cfr. Cass. n. 14728/2016).
Sul punto, vale la pena richiamare l'orientamento costante espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (cfr., tra le altre, Cass. n.
26587/2009 e n. 16593/2008)
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'impossibilità per i genitori di concertare adeguatamente e congruamente le decisioni prese per i figli in considerazione dell'attuale situazione di conflitto tra i due, della condizione di limitazione alla libertà personale e del divieto posto a di comunicare in qualsiasi modo con rendano Controparte_1 Parte_1
l'affidamento condiviso pregiudizievole per le minori.
Per quanto riguarda invece gli incontri tra padre e figlie, si ritiene che questi possano essere consentiti presso lo spazio neutro alla presenza dei servizi sociali, con modalità e secondo un calendario disposto dagli stessi. Sul punto, provvedendo su istanza dell'odierno resistente, il GIP ha ritenuto che “la previsione di incontri con i figli minori all'interno di uno spazio
neutro ed alla presenza dei servizi sociali sia compatibile con le esigenze cautelari sottese all'ordinanza
applicativa degli arresti domiciliari, ove l'indagato possa essere accompagnato dalla scorta, considerato
che il divieto di incontro e comunicazione riguarda esclusivamente la madre delle minori”.
3 Si ricorda che ogni statuizione assunta con l'odierno provvedimento è “allo stato”;
pertanto, nulla osta a che in futuro - ove mutate le attuali condizioni di fatto portate a fondamento della decisione - possano essere previste delle modifiche a quanto statuito.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni altra richiesta, così provvede:
a parziale modifica delle condizioni di separazione previste dai coniugi e omologate con sentenza n. 1022/2023 pubbl. il 11/07/2023 del Tribunale civile di Agrigento,
dispone l'affido esclusivo delle figlie minori a che potrà adottare Parte_1
autonomamente le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione avuto riguardo all'interesse e alle esigenze delle stesse;
dispone che abbia la facoltà di incontrare le minori in uno spazio neutro Controparte_1
alla presenza e secondo il calendario fissato dai Responsabili dei Servizi Sociali
territorialmente competenti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Agrigento, in data 1 aprile 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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