Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32/2024 posta in decisione a seguito di note scritte depositate dalle parti, vertente tra
(P. IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa Parte_2 dagli avv.ti Rocco Iemma e Alati Alessandro, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Iracà – Iemma sito in Reggio Calabria alla via Sant'Anna, I Tronco, n. 4
-attrice- contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 personale del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Creaco, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale sito in Reggio Calabri alla via Sant'Anna II Tronco
-convenuta– OGGETTO: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI: come in atti
pagina 1 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 28 dicembre 2023, la
[...]
conveniva in giudizio l' al fine di ivi sentire Parte_1 Controparte_3 accolte le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, - in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'
[...]
e così condannarla al risarcimento del danno e/o all'integrazione Controparte_3 contrattuale pari ad Euro 1.063.038,13, od alla maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine, condannare l'
[...]
, a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., al pagamento di Euro 1.063.038,13, Controparte_3
o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
A sostegno della domanda rappresentava di occuparsi, da diverso tempo, della gestione di una struttura psichiatrica riabilitativa in forma “mista” denominata “Casa Alloggio C”, struttura che erogava prestazioni sociosanitarie in favore di pazienti con disabilità mentale, in regime di convenzionamento con l . Controparte_1
Ripercorreva i rapporti contrattuali intrattenuti con l' ed avviatisi con la CP_4 convenzione sottoscritta in data 11.05.1990, in virtù della quale si prevedeva che la gestione integrata di taluni servizi fosse garantita dalla stessa attrice, che nello specifico garantiva, esclusivamente nelle ore diurne, il servizio di riabilitazione e reintegrazione sociale, nonché i servizi di supporto (quali pulizia dei locali, mensa); le prestazioni medico-infermieristiche nell'arco dell'intera giornata restavano a carico dell' . CP_4
Evidenziava come successivamente e precisamente in data 03.03.2003, stante la carenza di personale dell' , le parti convenivano, in via sperimentale e per un Controparte_3 periodo di sessanta giorni, che – nelle ore diurne – il servizio di assistenza riabilitativa fosse svolto solo da personale della;
invece, nelle ore notturne, il servizio sarebbe Parte_1 Cont stato prestato dai dipendenti ferma la responsabilità del Dirigente Sanitario.
Rilevava che, in data 06.03.2003, a parziale modifica di quanto precedentemente pattuito,
l' disponeva il trasferimento ad altra struttura di tutti gli infermieri operanti CP_4 presso la “Comunità Alloggio C”, di talché veniva avviato, in via sperimentale e provvisoria, un progetto, in virtù del quale il servizio assistenziale veniva assicurato direttamente dalla Cont stessa attrice, senza la presenza di personale infermieristico fornito dall con la consequenziale assunzione (con costi a carico dell'attrice) di operatori qualificati.
pagina 2 di 15 Ed ancora, l'attore rilevava che, proprio per ricompensare detti servizi aggiuntivi, le parti convenivano, in data 23.06.2003, un protocollo aggiuntivo di intesa in forza del quale la retta pro capite riconosciuta sarebbe stata aggiornata a decorrere dal 30.11.2003 e fino a quella data era stato concesso un aumento forfettario di euro 5 sulla retta, a parziale copertura dei costi sostenuti per l'estensione delle prestazioni. Cont Tuttavia, l' non provvedeva ad adeguare la retta giornaliera, né provvedeva a reintegrare il proprio personale infermieristico, nonostante le reiterate richieste dell'attrice.
L'attrice, nel proseguo, evidenziava che la Giunta Regionale con la Delibera 141/2009 aveva adottato le linee guida per la tutela della salute mentale e, con riferimento alle residenze riabilitative private accreditate con il servizio sanitario regionale, aveva fissato una retta pro capite di euro 108,58 omnicomprensiva della gestione della struttura e delle prestazioni necessarie. La tariffa anzidetta veniva recepita ed applicata dall' con Controparte_3 la delibera del Direttore Generale n. 235 del 30 aprile 2012, anche con riferimento alle prestazioni rese nell'ambito dei rapporti in convenzione con le strutture a gestione c.d.
“mista”, prevedendo la decurtazione dei costi per il personale medico ed infermieristico impiegato, poiché dipendente dell' . CP_4
Anche lo schema tipo di accordo contrattuale, quale parte integrante della Delibera
235/2012, aveva recepito ed applicato l'anzidetta disposizione, ed infatti, all'art. 3 stabiliva che le prestazioni rese dal soggetto convenzionato venissero remunerate in base alla tariffa stabilita dalla Regione con D.G.R. 141/2009, con detrazione dei costi del personale Cont impiegato dipendente dell'
L'attrice, pertanto, evidenziava che dalla tariffa spettante avrebbe dovuto essere decurtato il solo costo relativo allo “Psichiatra con funzioni di Direttore Sanitario”, tuttavia, l'Ente
Sanitario imponeva, unilateralmente, di ridurre all'attrice la retta per la somma di euro
87,40/posto letto, con ciò prevedendo la minore remunerazione giornaliera prevista in caso Cont di impiego di infermieri a carico dell
Da ciò, l'attrice faceva derivare una disparità di trattamento rispetto alle altre strutture, operanti nel medesimo settore, che percepivano “tariffe parametrate alle attività realmente prestate”.
Esponeva, infine, che il mancato impiego di personale infermieristico era, altresì, evincibile dalla Relazione Strutture Riabilitative Psichiatriche, laddove veniva confermato che il Cont Dipartimento di Salute Mentale dell garantiva alle strutture a gestione “mista” la presenza di infermieri sulle 24 ore “tranne (che a) ... Fondo Versace (i.e. Comunità Alloggio
C)”, nella quale, quindi, gli stessi (a tutt'oggi) non sono presenti”.
pagina 3 di 15 Da qui, faceva derivare la richiesta – già avanzata con la diffida del 10 luglio 2019 – di remunerazione a titolo di conguaglio di tutte le “prestazioni suppletive rese in sostituzione dell'Amministrazione stessa, per i periodi da Gennaio 2015 a Marzo 2019”. Cont In diritto, eccepiva l'inadempimento contrattuale dell in ragione della circostanza che sia la convenzione dell'ottobre 2012 che l'accordo successivo stipulato nel dicembre 2016 prevedessero espressamente un univoco rimando alla Delibera Generale 235/2012.
Ad ulteriore sostegno di dette deduzioni richiamava quanto contenuto nel verbale del dicembre 2016, laddove si rilevava che “parte delle prestazioni (sanitarie) all'interno della Cont struttura sono state e restano di competenza dell' .
Evidenziava come la situazione di fatto cristallizzatasi aveva comportato un grave danno e ciò anche a voler considerare l'art. 4 punto 1 comma 2 del contratto accordo, il quale prevedeva una tariffa di € 87,40/posto letto. Ed infatti, l'anzidetta tariffa si riferiva, secondo Cont la Delibera n. 235/2012, alle strutture a gestione “mista”, ove erano a carico dell sia il dirigente medico psichiatra che il personale infermieristico.
Ed ancora, evidenziava di avere solo un dirigente medico e pertanto percepire una tariffa ridotta comportava sia l'inadempimento degli obblighi derivanti dagli accordi e dalla
Delibera n. 235/2012, sia la violazione della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c.
In via subordinata, riteneva sussistere i presupposti ai fini del riconoscimento, ex art. 2041 Cont c.c., di un indennizzo, stante l'ingiustificato arricchimento di cui si era giovata l' posto che l'attrice aveva svolto tutte le prestazioni ai fini del servizio socioassistenziale e riabilitativo, a fronte di un importo giornaliero non adeguato (ed uguale alle strutture che Cont prestavano assistenza con ausilio di personale dipendente dell .
Riteneva la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ammissibile, stante il carattere sussidiario ex art. 2042 c.c., in ragione della circostanza che non fossero esperibili ulteriori tipi di azione.
Richiamava giurisprudenza sul punto e rilevava come con riferimento all'annualità 2012 fosse stata esperita medesima azione che il Tribunale aveva accolto con la sentenza n.
860/2015.
Quanto alla quantificazione del risarcimento del danno o dell'integrazione contrattuale, nonché, in via subordinata, dell'eventuale indennizzo per arricchimento senza causa, richiamava la D.G.R. n. 141/2009, la quale all'allegata Tabella A indicava “un costo annuo, a fronte dell'impiego di n. 3 unità infermieristiche per l'espletamento dell'attività di assistenza degli ospiti nelle residenze psichiatriche da 20 Posti Letto (come la “Comunità Alloggio C”), pari ad Euro 125.063,31 (rigo 4: 41.687,77 x n. 3 Infermieri professionali)”.
pagina 4 di 15 Da ciò derivava che l'importo richiesto fosse pari ad euro 1.063.038,13 in ragione della circostanza che l'attrice aveva reso le proprie prestazioni in via esclusivo nel periodo dal gennaio 2015 al giugno 2023 per complessivi 8,5 anni.
Rassegnava le conclusioni per come esposte e depositava documentazione.
2. Si costituiva in giudizio tempestivamente, in data 08 marzo 2024, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, l , la quale Controparte_3 contestava tutto quanto dedotto da parte attrice, poiché infondato in fatto ed in diritto.
E nello specifico, rilevava come la tariffa applicata pari ad euro 87,40 fosse coerente con il contratto sottoscritto tra le parti, anche in ragione della circostanza che le prestazioni rese dall'attrice non ricomprendevano attività infermieristiche di cui si chiedeva il rimborso.
Chiariva, infatti, che quanto pattuito in data 03.03.2003, in via sperimentale e per un Cont periodo limitato (ed ovvero che l' avrebbe continuato a prestare servizio solo nelle ore notturne), era stato possibile solo perché l'assistenza continuativa non era necessaria per la tipologia di pazienti ospitati dalla struttura.
Ed ancora, evidenziava come il contratto stipulato in data 22.10.2012 indicava espressamente la tariffa oggetto delle prestazioni, con la precipua specificazione che la stessa avrebbe concorso a calcolare il tetto massimo di spesa annuale per struttura.
Specificava come la tariffa fosse stata accettata senza riserva alcuna dall'attrice e come tra le prestazioni poste a carico dell'erogatore (contenute nell'allegato A del contratto) non vi fosse alcuna prestazione sanitaria infermieristica.
Negli stessi termini, il contratto sottoscritto in data 15.12.2016 aveva previsto espressamente la tariffa di euro 87,40 al giorno, con accettazione espressa del tetto massimo annuo di euro 561.632,40.
Specificava che all'atto della firma del contratto, il legale rappresentante della cooperativa attrice, nell'indicare il personale dipendente per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, non aveva menzionato alcun infermiere o operatore sanitario.
Ribadiva l'inesistenza di prestazioni infermieristiche a carico della struttura per come poteva evincersi anche dalla Relazione Strutture Riabilitative Psichiatriche.
In diritto, eccepiva l'indeterminatezza della domanda, rilevando come non si comprendesse quali e quante fossero le prestazioni da remunerare, con ciò impedendo una approfondita difesa.
Riteneva che all'anzidetta indeterminatezza dovesse aggiungersi la mancanza di una fonte negoziale che indicasse le prestazioni assunte dall'attrice come derivanti dal contratto.
Richiamava giurisprudenza sul punto.
pagina 5 di 15 Riteneva, ancora, che le somme non fossero dovute in quanto eccedenti il tetto previsto dai contratti del 2012 e del 2016, tetto massimo espressamente accettato dalla controparte con la sottoscrizione dell'accordo. Assumeva, infatti, che la previsione di un budget massimo (la cui rimodulazione doveva ritenersi inammissibile) consentisse di garantire il contenimento della spesa pubblica. Richiamava giurisprudenza, anche amministrativa e ribadiva la necessità di contenere la spesa, specie in una Regione in piano di rientro come la . CP_3
Richiamava, ancora, un precedente di questo Tribunale che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata nei confronti dell'odierna attrice.
Riteneva, pertanto, che non potesse avanzarsi una richiesta di supplemento della tariffa fondata su una lettura strumentale della deliberazione aziendale n. 235/2012, estranea al rapporto contrattuale.
Ribadiva che la firma del contratto aveva comportato l'accettazione espressa della tariffa indicata, rilevando che il riconoscimento di un'ulteriore somma avrebbe costituito un'elusione del divieto di extra budget sancito dal contratto.
Quanto, invece, alla domanda ex art. 2041 c.c. di indebito arricchimento, ne rilevava in via preliminare l'inammissibilità, poiché essendo stata azionata in via subordinata mirava ad eludere il criterio della residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, residualità che non poteva rinvenirsi nel rigetto della domanda avanzata con l'azione principale.
Evidenziava che la domanda principale di inadempimento contrattuale risultava priva di supporto probatorio e comunque relativa a somme che potevano trovare adeguato riconoscimento e tutela con azioni diverse, quali quelle di natura extracontrattuale.
Rilevava, altresì, l'assenza dei presupposti giustificativi dell'azione di indebito arricchimento, in assenza di prova della locupletazione, in ragione della circostanza che l'attrice aveva omesso di allegare le spese sostenute, il numero di prestazioni asseritamente rese, la tipologia di assistenza prestata, il personale impiegato. Richiamava copiosa giurisprudenza al fine di rilevare l'infondatezza della domanda subordinata.
Infine, evidenziava l'assenza di prova circa l'effettiva debenza delle somme, mancando qualsivoglia indicazione circa le prestazioni infermieristiche, i pagamenti del personale sanitario specializzato, l'effettiva fornitura di un'assistenza sanitaria continuativa e la dimostrazione che la cooperativa avesse mai avuto contrattualizzate nel proprio organico le professionalità idonee alla prestazione.
Richiamava la dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta dal legale rappresentante della cooperativa in data 28.12.2016, laddove – con riferimento al contratto sottoscritto nel 2016
– nell'indicare il personale impiegato, non faceva menzione alcuna di infermieri o operatori sanitari.
pagina 6 di 15 Ad ulteriore sostegno di ciò poneva la dichiarazione della convenuta allegata al verbale del
15.12.2016 prot. 62213, propedeutico alla stipula del contratto del 2016, laddove si rilevava Cont che le prestazioni all'interno della struttura “sono e restano di competenza dell' .
Di talché, mancando la prova, l'azione doveva essere rigettata.
Ed ancora, rilevava che alcuna somma potesse riconoscersi, in assenza di supporto probatorio che specificasse la quantificazione delle spese sostenute.
Infine, eccepiva l'estinzione dei crediti poiché a seguito di avvio della procedura di circolarizzazione dei debiti pregressi, l'attrice non aveva aderito alla procedura e pertanto, i crediti dovevano intendersi come non dovuti.
Rassegnava le seguenti conclusioni “voglia l'On.le Tribunale:
1. In Via Preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione in giudizio ex art. 164 comma 4 cpc per le ragioni di cui in narrativa.
2. In Via Principale e nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3. In Via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria dell' CP_3
nei confronti della , ridurre la pretesa avversa delle
[...] Parte_1 somme non dovute per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto”, con vittoria di spese e competenze. Produceva documentazione.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 19 giugno 2024, differendo quella indicata in citazione.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Nello specifico, parte attrice con la prima memoria rilevava come la convenuta avesse confermato di essere venuta meno al proprio obbligo di assicurare il servizio infermieristico. Cont Contestava l'eccezione dell' in virtù della quale il pagamento delle somme richieste avrebbe comportato il superamento del budget di spesa annuale preventivamente assegnato, rilevando come vi fosse un budget residuo e capiente, poiché il fatturato complessivo Cont corrisposto dall per le prestazioni rese nel periodo gennaio 2015 – giugno 2023 era pari ad euro 3.917.972,54.
La capienza era rinvenibile nella circostanza che l'art. 3 del contratto datato 15.12.2016 prevedeva per il periodo marzo – dicembre 2016 un tetto massimo di complessivi euro
561.632,40; da ciò rilevava che il budget, proiettato su base annua, risultava pari ad euro
673.958,88 con la conseguenza che il “tetto di spesa massimo assegnato alla , Parte_1 quindi, calcolato da Gennaio 2015 a Giugno 2023 (8,5 anni), è pari a € 5.728.650,48
(673.958,88 X 8,5)”.
Riteneva, ancora, pienamente ammissibile la domanda subordinata di indebito arricchimento, ribadiva tutto quanto già dedotto e rilevava che la mancata assegnazione in pagina 7 di 15 Cont pianta organica degli infermieri da parte dell aveva comportato l'impiego di una maggiore forza lavoro, con un ulteriore costo illegittimamente gravato su di essa per 8,5 anni.
Riteneva illegittima l'estinzione del credito per mancata partecipazione alla procedura di cartolarizzazione del debito sanitario. Insisteva nelle proprie conclusioni.
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice depositava documentazione.
Parte convenuta contestava quanto rilevato dall'attrice ed in particolare con riferimento all'azione di inadempimento contrattuale ribadiva l'assenza di prova, rilevando come l'attrice non avesse fornito il rapporto contrattuale sotteso al presunto inadempimento, essendosi limitata a depositare il solo contratto per l'annualità 2016.
Ribadiva la necessità della stipula del contratto scritto, quale strumento indefettibile, al fine di regolare i rapporti, non potendosi desumere implicitamente da fatti o atti la volontà di obbligarsi della P.A.
Sull'indebito arricchimento ribadiva tutto quanto già dedotto, rilevando come l'inesistenza delle prestazioni infermieristiche a carico della struttura fosse indicata anche nella
Relazione Strutture Riabilitative Psichiatriche. Ribadiva le conclusioni già rassegnate.
Con la terza memoria istruttoria, parte convenuta rilevava come dalla documentazione riversata in atti dall'attrice emergesse che la struttura non aveva mai effettuato prestazioni infermieristiche. Ad ulteriore sostegno di ciò deponeva la circostanza che tra l'organico della stessa fosse ricompreso un unico operatore con la qualifica di infermiere (il sig.
[...]
), in quanto tutti gli altri operatori avevano la qualifica di educatori di comunità o Per_1 di O.S.S.
Evidenziava, altresì, che anche il da un raffronto delle buste paga, era stato assunto Per_1 con un contratto di assistente.
Chiedeva la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sussistendo, in seno alla condotta dell'agente, il dolo e la colpa grava, poiché avanzava richiesta di somme per prestazioni che non erano mai state rese.
Avanzava richiesta di emissione di una ordinanza di rigetto della domanda ex art. 183 quater c.p.c., stante l'evidente e manifesta infondatezza della domanda.
Ribadiva le conclusioni per come già rassegnate e avanzava richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
3. All'udienza del 19 giugno 2024 (sostituita dal deposito di note scritte), le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed in particolare, l'attrice evidenziava come il contratto stipulato per l'anno 2016, all'art. 9 prevedesse la proroga delle condizioni sino alla stipula di eventuale contratto successivo, di talché riteneva in vigore l'anzidetto contratto. pagina 8 di 15 Evidenziava, ancora, di non aver mai affermato di aver garantito, nel periodo interessato, la presenza degli infermieri mancanti, ma di aver assicurato un servizio assistenziale sostitutivo nelle ventiquattro ore, sempre di natura socioriabilitativa.
Riteneva, infine, come non potesse parlarsi di arricchimento “imposto”, poiché l'Ente era consapevole di essere venuto meno ai suoi doveri assistenziali, usufruendo di una utilitas consistente in prestazioni integrative fornite dalla stessa attrice.
La convenuta chiedeva l'emissione di una ordinanza di rigetto ex art. 183 quater, in via subordinata avanzava richiesta ex art. 183 bis di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, con decisione della causa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.; insisteva, in via subordinata, affinché la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, con provvedimento del 19 giugno 2024, fissava l'udienza del 04 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In data 17 ottobre 2024, il difensore di parte attrice avanzava richiesta di anticipazione dell'udienza, in virtù della difficoltà economica in cui versava la cooperativa e rilevando la sussistenza dell'interesse alla definizione del giudizio, anche al fine di assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla sopravvivenza o meno della Cooperativa.
Il Giudice, con provvedimento del 22 ottobre 2024, disponeva l'anticipazione della causa all'udienza del 29 gennaio 2025, precisando che i termini ex art. 189 c.p.c. decorrevano rispetto alla nuova udienza anticipata.
All'udienza del 29 gennaio 2025 (sostituita dal deposito di note scritte), le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, per come già rassegnate. Parte attrice eccepiva l'inammissibilità della memoria di replica depositata dalla convenuta, posto che questa non si era limitata solamente a contestare le difese formulate nella comparsa conclusionale attorea e pertanto, violava le garanzie di difesa e la piena esplicazione del contradditorio.
Il Giudice, con provvedimento del 30 gennaio 2025, assegnava la causa a sentenza.
4. In via preliminare, deve rigettarsi la richiesta formulata da parte attrice di espunzione della memoria di replica depositata dalla convenuta, in quanto la stessa si ritiene attinente al giudizio e volta a controdedurre le domande avanzate dall'attrice.
Tanto acclarato, parte attrice, in via principale, avanza domanda volta ad ottenere il riconoscimento della somma pari ad euro 1.063.038,13 a titolo di risarcimento del danno e/o di integrazione contrattuale.
A sostegno di detta richiesta assume di aver reso in via esclusiva (ed ovvero senza il Cont supporto di dipendenti dell , dal gennaio 2015 al giugno 2023, servizio riabilitativo a favore degli ospiti della struttura, ad una tariffa inadeguata oltre che oggetto di palese disparità di trattamento rispetto alle altre strutture operanti nel medesimo settore. pagina 9 di 15 L'anzidetta disparità si sarebbe verificata atteso che la tariffa corrisposta all'attrice è stata, Cont appunto, uguale a quella percepita dalle altre strutture, nell'ambito delle quali l fornisce anche il servizio infermieristico.
In altri termini, la ritiene legittima la richiesta di integrazione Parte_1 contrattuale poiché non solo ha fornito i servizi in via esclusiva, ma si è trovata, anche, nella condizione di dover assumere personale qualificato per sopperire alle attività.
La quantificazione della somma richiesta viene determinata secondo espresso richiamo alla
D.G.R. 141/2009 e precisamente alla Tabella A, laddove viene individuato un costo annuo pari ad euro 125.063,31 per l'impiego di tre unità infermieristiche ai fini dell'espletamento dell'attività di assistenza degli ospiti nelle residenze psichiatriche da 20 posti letto. Cont Di contro, la convenuta nel contestare quanto dedotto, eccepisce come l'attrice non abbia impiegato personale infermieristico nella gestione dell'attività assistenziale. Evidenzia come, al momento della stipula della convenzione (1990), si era previsto che il servizio di riabilitazione e reintegrazione sociale nonché i servizi di supporto fossero garantiti Cont dall'attrice; l' invece, avrebbe fornito le prestazioni medico – sanitarie.
Ed anzi, dal 2003, il servizio infermieristico, nell'ambito della struttura facente capo all'attrice, non era più previsto (cfr. all. 3 atto di citazione). E che, invero, non vi fosse personale infermieristico era dato che poteva evincersi anche dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà (2016) a firma del legale rappresentate, laddove emergeva l'inesistenza di impiego di personale infermieristico (all. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Parte attrice agisce in primo luogo in via contrattuale.
La domanda non può essere accolta per una duplice ragione.
In primo luogo, manca per gran parte del periodo oggetto di domanda, un contratto in forma scritta.
Non può, infatti, non rilevarsi che la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non possa desumersi implicitamente da atti o fatti, bensì debba essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam,
a mente della circostanza che gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (cfr. Cass. n. 24679 del 2013; cfr. anche Cass. n. 21477 del 2013).
Di contro parte attrice produce contratti risalenti nel tempo ( 1990 e 2012) e poi un contratto stipulato nel 2016.
Per come visto, la domanda attorea ricomprende un periodo temporale più ampio intercorrente dal gennaio 2015 al giungo 2023.
pagina 10 di 15 Orbene, da quanto sin qui dedotto, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della somma per l'anno 2015 nulla può riconoscersi, in quanto l'attrice (su cui incombe l'onere probatorio) ha omesso totalmente di provare l'esistenza di un valido contratto scritto con la pubblica amministrazione.
Quanto, invece, alla domanda relativa al periodo gennaio 2018 – dicembre 2023, l'attrice ritiene le somme dovute in regime di proroga del contratto stipulato nel 2016, per come previsto dallo stesso articolo 9. Più precisamente, in sede di comparsa conclusionale, ritiene che “il contratto per l'annualità 2016 depositato in giudizio, all'art. 9 rubricato “Decorrenza e durata”, prevede che, fino alla stipula di eventuale contratto successivo, le condizioni ivi contemplate continuino ad applicarsi anche negli anni successivi e che la struttura eroga prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica per 20 posti letto in regime di
“accreditamento provvisorio” (in attesa del definitivo)”.
Ebbene, sul punto, occorre rilevare come non possa ammettersi un'operatività sine die del contratto stipulato, dovendosi circoscrivere la clausola di prorogatio contenuta all'art. 9 punto 2 del contratto stipulato per l'anno 2016 (cfr. all. 12 atto di citazione).
Ed infatti, per come già esposto, nei rapporti contrattuali sottoscritti con le aziende sanitarie non rilevano le manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi, essendo, tra l'altro, inammissibili i rinnovi taciti (cfr. Corte di
Cassazione sent. nn. 22994/2015, 12316/2015; e ord. n. 11231/2017), potendosi ammettere, al più, un rinnovo tacito per una durata predeterminata ed in presenza di una pattuizione in tal senso (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 26026/2023); pertanto, non può ammettersi un'operatività indeterminata del contratto stipulato nell'anno 2016, e protrarre la stessa sino al 2018.
Sul punto, parte ricorrente ha depositato nella documentazione riversata in atti il contratto firmato nell'anno 2016 dal quale può evincersi la durata annuale dello stesso e la previsione della proroga per un tempo determinato ed ovvero sino alla “stipula dell'eventuale successivo contratto”, con la naturale conseguenza che – aderendo anche a specifico precedente di questo Tribunale territoriale - la clausola in oggetto possa al più regolamentare i rapporti per l'anno 2017 e non potendosi estendere oltre.
Pertanto, l'inesistenza di un titolo giuridico valido per il periodo 2018-2023 preclude ogni richiesta di integrazione del corrispettivo, con consequenziale rigetto della domanda.
Per il periodo coperto dal contratto prodotto ( 2016-2017) nulla può riconoscersi come integrazione tariffaria.
Invero l'attrice vorrebbe sostituire ad una tariffa liberamente e contrattualmente pattuita altra diversa tariffa, sulla base dell'assunto per cui quella indicata sarebbe frutto di un pagina 11 di 15 errore di calcolo dovuto al non avere considerato che il personale infermieristico è stato Cont messo a disposizione dalla cooperativa e non è quindi personale dell' È chiaro che una simile pretesa non può essere meritevole di tutela, soprattutto alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 4 del contratto del 2016, che prevede espressamente la tariffa di € 87,40 per posto letto/die ed esclude categoricamente la possibilità di remunerare le prestazioni oltre questa cifra, concorrendo essa a calcolare il tetto massimo di spesa annuale, ossia il budget. Il contratto in questione è stato sottoscritto dalla Cooperativa senza riserve né è mai stato contestato nel suo contenuto ed è pienamente vincolante tra le parti ex art. 1372 c.c.
Sempre nello stesso contratto si rinviene, all'art. 4, l'accettazione espressa sia della somma di € 87,40 (oltre iva) al giorno per posto letto, sia del tetto massimo annuo ivi stabilito, con consequenziale inammissibilità d eventuali richieste di integrazione del budget assegnato,
“ovvero riserve in ordine alla proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente per territorio” (art. 4 punto 4 contratto, all. 12 atto di citazione).
Dalla sottoscrizione del contratto senza riserve né contestazioni da parte della
[...]
discende l'accettazione di tutte le clausole contrattuali, con piena valenza Parte_1 vincolante tra le parti ex art. 1372 c.c. (per come già ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 412/2020 resa nei confronti dell'odierna parte attrice con riferimento ad annualità diverse – cfr. all. 6 comparsa di costituzione e risposta).
Da ciò consegue che la domanda avanzata per le prestazioni rese dal gennaio 2016 al dicembre 2017 (ed ovvero in costanza di contratto) deve essere rigettata, dacché deve ritenersi che l'assistenza sanitaria e sociosanitaria prestata in via esclusiva dalla rientrasse nelle pattuizioni intercorse tra le parti. Parte_1 Parte_1
5. Ed ancora, in via subordinata, parte attrice avanza domanda volta ad ottenere l'indennizzo quale ingiustificato arricchimento di cui si è giovata la convenuta a fronte del servizio socioassistenziale fornito in via esclusiva dalla struttura.
In punto di fondatezza della domanda, l'attrice, anche in sede di comparsa conclusionale, precisa la sussistenza della “piena consapevolezza dell'Ente di essere venuto meno ai suoi doveri assistenziali e di usufruire di una utilitas consistente in prestazioni integrative fornite dalla in sua sostituzione (con conseguente risparmio), peraltro dietro richiesta Parte_1
Cont della stessa (vedi verbale del 03.03.2003 e Protocollo aggiuntivo d'intesa del 26.03.2003, mai oggetto di revoca)”.
In via preliminare occorre esaminare la questione dell'ammissibilità dell'azione.
pagina 12 di 15 Invero , ai fini del rispetto del requisito della sussidiarietà, la Suprema Corte ha precisato che l'azione “è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite, sent. n. 33954/2023).
Sul punto, atteso che per una parte delle prestazioni è stata resa in forza di contratto ( che non consentiva la remunerazione richiesta per come esposto) ed in parte in forza di titolo contrattuale nullo perché non rispettoso della forma scritta, può dubitarsi dell'ammissibilità dell'azione, atteso che le norme che impongono l'obbligo della forma scritta sono imperative ( sul punto Cass. N. 1284/25 che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, se l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.).
Anche a ritenere ammissibile l'azione ( come sembra affermato dalla sentenza a Sezioni
Unite n. 33954/23), per il periodo non coperro dal contratto, la domanda è infondata.
Invero, ai fini dell'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., è necessario che sussistano degli ulteriori e specifici presupposti ed ovvero l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, scaturiti da un unico fatto;
l'assenza di giustificazione dell'arricchimento dell'uno e della perdita patrimoniale subita dall'atro; nonché la sussistenza di un rapporto diretto tra arricchito e impoverito (cfr. Corte di Cassazione Sez. I, ord. n. 14670/2019), atteso che l'arricchimento non può consistere, ai fini della fondatezza della domanda, in un effetto meramente indiretto o riflesso della prestazione.
La sussistenza di detti presupposti è richiesta anche nel caso in cui l'azione di ingiustificato arricchimento sia esperita nei confronti della Pubblica Amministrazione, non essendo necessario il c.d. riconoscimento, espresso o tacito (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 10798/2015).
Tanto acclarato, nel caso di specie, la domanda si ritiene carente sia sotto il profilo della Cont prova delle prestazioni rese sia del presupposto dell'oggettivo vantaggio per l' delle prestazioni rese sia della diminuzione patrimoniale asseritamente subita dall'attrice.
Sotto il primo profilo, va evidenziato che, a fronte della contestazione della convenuta,
l'attrice, in sede di comparsa conclusionale chiarisce di non aver “mai affermato di aver garantito, nel periodo interessato, la presenza degli infermieri mancanti (di competenza
pagina 13 di 15 Cont esclusiva dell' , ma, viceversa, ha assicurato, su specifica richiesta della convenuta (mai revocata), un servizio assistenziale sostitutivo nelle 24 ore, di natura socio-riabilitativa, con relativo surplus di operatori totalmente a suo carico, nell'interesse primario della imprescindibile (e non rinunciabile) continuità di prestazioni verso tutti i pazienti ricoverati”.
Di conseguenza, non si comprende la pretesa dell'attrice di essere remunerata facendo riferimento alla tabella A della delibera del 2009 che si riferisce all'impiego di tre unità infermieristiche. Cont Non sussiste la prova né dell'ingiustificato arricchimento dell né dell'impoverimento dell'attrice.
Invero, per come già visto, il servizio infermieristico era stato escluso e la struttura si occupava dell'assistenza socioriabilitativa dei pazienti, poiché aveva espressamente dichiarato che il servizio infermieristico non era necessario per gli ospiti presenti.
Più precisamente, deve rilevarsi che l'attrice, per come visto, assume di aver sopperito in via esclusiva all'assistenza socioriabilitativa degli ospiti, senza alcuna implementazione di Cont Cont servizi da parte dell' o meglio senza che l' fornisse il servizio infermieristico. Dacché, proprio l'assenza dell'anzidetto servizio avrebbe comportato per l'attrice l'implementazione, in via individuale, di operatori specializzati.
Tuttavia, deve rivelarsi in primo luogo che, già dal 2003, l'attrice si è impegnata “a fornire con proprio personale agli ospiti della struttura “C” Fondo Versace il servizio aggiuntivo di assistenza alla persona onnicomprensivo nelle 24 ore, ferme restando tutte le prestazioni già previste in convenzione” (cfr. all. 3 atto di citazione); ed in secondo luogo che in sede di sottoscrizione dell'ultimo contratto (2016) all'art. 1 l'attrice, per come visto, ha espressamente accettato di “erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, oggetto del presente contratto, per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nei limiti delle Cont risorse assegnate, e delle direttive del Dipartimento Tutela della Salute e dell (cfr. all. 12 atto di citazione).
Da ciò discende che l'implementazione del servizio reso dall'attrice non costituisce un Cont ingiustificato arricchimento dell in quanto la ha accettato di Parte_1 prestare assistenza agli ospiti, nella consapevolezza della mancata fornitura del servizio Cont infermieristico da parte dell' Cont Non è stata, infatti, fornita prova dell'effettivo arricchimento goduto dall' di talché alcuna indennità può essere riconosciuta.
Sotto il secondo profilo, non può non rilevarsi come l'attrice abbia assolutamente omesso di fornire la prova circa l'aumento dei costi di gestione per il periodo in cui non era fornito il servizio infermieristico, limitandosi a produrre le buste paga dei dipendenti ed una tabella pagina 14 di 15 riepilogativa del fatturato dalla quale alcun ulteriore dato può evincersi. Né può essere assunta quale mezzo probatorio “l'attestazione e computo unità lavorative” depositata con la seconda memoria istruttoria dall'attrice (cfr. all. 3), posto che la stessa si limita ad un mero elenco analitico dei dipendenti con indicazione dei mesi lavorati, senza indicare alcun collegamento tra l'assunzione dei dipendenti e la mancata fornitura di servizi da parte Cont dell'
Di conseguenza, la domanda va rigettata.
6. Parte convenuta avanza domanda di condanna dell'attrice per lite temeraria che questo
Giudice ritiene di rigettare non sussistendone i presupposti, e ciò anche in ragione della complessità delle questioni trattate.
7. Infine, per quanto riguarda le spese, alla luce della peculiarità delle questioni trattate, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese di giudizio;
Reggio Calabria, 24.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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