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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2585/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fontanella, come da procura in Parte_1 atti appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bevilacqua, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4129/2023 pubblicata il 21.4.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2022, , titolare del veicolo targato ED160RT, Parte_1 esponeva che, avendo intenzione di alienarlo, era venuto a conoscenza del fatto che sullo stesso gravava fermo amministrativo iscritto dal 20.6.2017 su iniziativa dell' Controparte_1
, per l'esazione di crediti per complessivi € 55.313,07; che, di tale importo, la somma di
[...]
€ 2.279,26 era riferita ai seguenti titoli: a) cartella di pagamento n. 097 2009 0266333083 000 asseritamente notificata il 3.12.2009, per l'importo di € 256,98, preteso a titolo di premi assicurativi degli anni 2008-2009; b) cartella di pagamento n. 097 2010 0146512371 000 asseritamente CP_2 notificata il 18.6.2011 per l'importo di € 1.808,54, preteso a titolo di contributi previdenziali CP_3
1 per gli anni 2007-2008; c) cartella di pagamento n. 097 2010 0342055282 000 asseritamente notificata l'8.12.2011 per l'importo di € 213,74 preteso a titolo di premi assicurativi per gli CP_2 anni 2009-2010.
Sosteneva che, per effetto dello stralcio dei debiti di importo fino a mille euro ex art. 4 D.L. n.
119/2018, le cartelle sub a) e c) risultavano essere state annullate ex lege dall' CP_4
; e che, del pari, per effetto dello stralcio dei debiti fino a cinquemila euro affidati agli
[...] agenti della riscossione dal 2000 al 2010, per coloro che avevano presentato per l'anno 2019 una dichiarazione dei redditi non superiore ad € 30.000,00 ex art. 4 del c.d. Decreto Sostegni (D.L.
22.3.2021 n. 41), la cartella sub b) era stata annullata ex lege dall' . Controparte_4
Assumendo, quindi, che l'importo per il quale era stato iscritto il fermo amministrativo doveva essere ridotto da € 55.313,07 a € 53.033,81, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento di fermo amministrativo del 20.6.2017 sull'autovettura tg.
ED160RT per i motivi di cui alla narrativa, e per l'effetto ordinare al Conservatore del PRA la riduzione del fermo amministrativo per un importo di € 2.279,26 confermando l'iscrizione per la limitata somma di € 53.033,81. Con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1 poiché la normativa in materia di fermo amministrativo prevedeva la possibilità per il contribuente di richiedere solo la sospensione del preavviso di fermo amministrativo a seguito di parziale pagamento, mentre l'atto poteva essere annullato soltanto a seguito di integrale estinzione del debito per il quale era stato elevato;
evidenziava, inoltre, che la sospensione poteva essere richiesta dall'interessato compilando apposito modulo da presentare ad essa CP_1
Concludeva, chiedendo di: “accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per le argomentazioni sopra svolte con consequenziale rigetto delle conclusioni ivi rassegnate nonché il rigetto della domanda subordinata poiché illegittima e infondata”.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese di lite. In particolare, il giudice di primo grado evidenziava che il ricorrente non aveva prospettato vizi intrinseci del preavviso di fermo, ma aveva richiesto di accertare la sopravvenuta insussistenza di determinati crediti di cui alle cartelle esattoriali sottese al preavviso di fermo indicate in ricorso, proponendo, quindi, un'azione di accertamento negativo dei crediti che andava proposta nei confronti degli Enti impositori e non del Concessionario della riscossione.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1 giudice di primo grado ha ritenuto che l'odierno appellante ha proposto un'azione di accertamento
2 negativo del credito;
ha sostenuto, al contrario, di avere proposto una domanda volta all'annullamento parziale del fermo amministrativo e alla conseguente riduzione dello stesso, ossia una domanda volta ad accertare l'illegittimità di un atto proprio del Concessionario a garanzia del credito, che non incide sull'eventuale sussistenza del credito in capo all'Ente creditore, con la CP_ conseguenza che unico legittimato passivo è da considerarsi il Concessionario e non l' o l' CP_2
Ha, quindi, riproposto le difese nel merito già spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità della domanda ed ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di “dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento di fermo amministrativo del 20.6.2017 sull'autovettura tg. ED160RT per i motivi di cui alla narrativa, e per l'effetto ordinare al Conservatore del PRA la riduzione del fermo amministrativo per un importo di € 2.279,26 confermando l'iscrizione per la limitata somma di €
53.033,81”, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto, ribadendo che l'odierno appellante avrebbe potuto al limite chiedere una sospensione del preavviso di fermo, ma non la declaratoria di nullità o l'annullamento dello stesso, essendo ancora CP_ valida la pretesa creditoria dell'
All'udienza del 3.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di gravame, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'azione proposta abbia natura di azione di accertamento negativo del credito;
ha sostenuto, al contrario, di avere proposto una domanda volta all'annullamento parziale del fermo amministrativo e alla conseguente riduzione dello stesso, ossia una domanda volta ad accertare l'illegittimità di un atto proprio del Concessionario a garanzia del credito, che non incide sull'eventuale sussistenza del credito in capo all'Ente creditore.
Tale censura non coglie nel segno.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata (Cass. n. 28509/2022; n. 7756/2020; n. 18041/2019).
Ed anche nel caso di specie l'azione proposta mantiene tale natura, in quanto l'odierno appellante ha chiesto la riduzione del fermo amministrativo per un importo di € 2.279,26, sostenendo che due delle cartelle ad esso sottese erano state annullate ex lege dall' , perché di Controparte_4
3 importo inferiore ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, ed un'altra cartella era stata parimenti annullata dall' perché di importo inferiore ad € 5.000,00, ai Controparte_4 sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021, in tal modo chiedendo di accertare la sopravvenuta insussistenza di una parte del credito sotteso al preavviso di fermo.
Ciò posto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7514/2022, hanno stabilito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina,
è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n.
21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”, ed ancora che “Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n.
1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in
4 giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n.
6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)”.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'Ente impositore e non del Concessionario della riscossione.
2. Per i motivi che precedono, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.100,00, oltre spese generali, Iva e Cpa;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 3.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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